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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 07/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 350/2017
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. MASI GIANLUCA, per parte convenuta opposta l'avv. Anna Sozio in sostituzione dell'avv. FERRI
ANTONIO.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 18:15, dando lettura del dispositivo e LL concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 350/2017 promossa da
EN RL (00083640946), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MASI GIANLUCA nonché
EN RA (c.f.:[...]), EN
PA (c.f.:[...]), EN LO
(c.f.:[...]), EN RI
NI(c.f.:[...]) , EN RI
(c.f.:[...]) e EN IE
(c.f.:[...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca
Masi Contro
ES NP PA (007999960158), in persona del legale rappresentante pro tempore e
YODA SPV S.R.L. (05111630264), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI ANTONIO
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti LL sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini LL decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo LL motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare
tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
La AL RL nonché, quali fideiussori, AL AT, PA,
AN, IA ET, RI e TR, allegando che la ricorrente
AL RL aveva intrattenuto numerosi rapporti di conto corrente bancario con l'attuale NC Intesa Sanpaolo Spa e segnatamente:
• il c/c n. 100000000180 (già 27001854 acceso antecedentemente all'anno 1993 con il NC di LI, Filiale di Isernia) e confluito il
19/02/2007 nel c/c 3608;
• c/c 3608 già 4104-1 acceso il 15/01/1998 presso la NC Popolare dell'Adriatico, filiale di Isernia, estinto a seguito di passaggio a sofferenza effettuato dalla banca;
• c/c n. 0435/28480116 acceso presso la NC RC LI in data 14/06/96 ed estinto in data 21/10/09
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. hanno chiesto:
2 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole contrattuali
inerenti la previsione di capitalizzazione degli interessi, applicazione di interessi ultralegali, applicazione di CMS, spese, ed oneri a titolo diverso, antergazioni e postergazioni di operazioni di addebito e accredito, accertare la nullità degli addebiti (a titolo di interessi anatocistici, interessi
usurari, C.M.S., spese, altri oneri) eseguiti dalla banca in base a clausola nulla
e/o illegittima o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale, con conseguente storno dell'annotazione indebita e ricalcolo del rapporto di dare-avere in favore LL correntista, così come accertate in corso di causa,
anche a mezzo CTU.
Ove sia confermata la circostanza evidenziata dalle CTP circa il reale saldo dei conti che comporterebbe il diritto LL ricorrente alla ripetizione di somme versate in eccesso, voglia il G.I. condannare la resistente al versamento di
detti importi in favore LL AL Srl oltre interessi legali dalle singole rimesse al saldo.
Condannare la banca Intesasanpaolo Spa al risarcimento dei danni in favore LL società ricorrente e dei singoli fideiussori per la illegittima segnalazione
in CERI, danni la cui quantificazione si rimette alla serena ed equa valutazione del Giudice adito.
Costituitasi in giudizio, NC Intesa Sanpaolo ha contestato la domanda chiedendone il rigetto ed eccepito la prescrizione.
Rileva evidenziare che con atto depositato il 10 marzo 2021 si è costituta in giudizio la YO SPV SR, cessionaria di Intesa Sanpaolo spa chiedendo ex art. 111, co. 3°, c.p.c., l'estromissione di Intesa Sanpaolo. In mancanza del consenso dei ricorrenti all'estromissione, a mente dell'art. 111, co. 4°, c.p.c. la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Dopo il mutamento del rito la causa è stata istruita con due CTU e all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e LL concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LL sentenza.
Come detto, la controversia ha ad oggetto tre conti correnti. Il più risalente, conto corrente n.100000000180 (già n.27001854), intrattenuto presso la filiale di Isernia del NC di LI (attuale NC Intesa Sanpaolo S.p.a.), secondo le allegazioni di parte ricorrente sarebbe stato acceso
“antecedentemente al 1993” e poi “confluito il 19/02/2007 nel c/c 3608” (cfr.
3 ricorso Avv. Masi).
Costituendosi tempestivamente il 20 giugno 2017, NC Intesa Sanpaolo, rilevato che il conto era stato estinto il 18 giugno 2006, ha eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie.
Parte ricorrente sia in occasione dell'udienza del 4 luglio 2017 che in quella del 10 ottobre 2017 (rispettivamente prima udienza nel procedimento sommario di cognizione e a seguito del mutamento del rito) ha solo genericamente contestato le difese LL NC, ivi compreso l'eccezione di prescrizione, poi, con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1, c.p.c., ha articolato una difesa richiamando, quali fatti interruttivi LL prescrizione le diverse istanze ex art. 119 TUB. Neppure in sede di CTU è stato introdotto qualche elemento utile a impedire l'eccezione di prescrizione.
Solo in comparsa conclusionale parte attrice richiama l'esistenza agli atti di lettere interruttive LL prescrizione.
Il rilievo formulato da parte attrice è tardivo, essendo in violazione dei limiti preclusivi imposti dall'art. 183, co. 4° e co. 6°, n. 1, c.p.c. È dunque precluso del fatto estintivo LL prescrizione ritualmente eccepita da parte convenuta. Correttamente il CTU ha escluso dall'esame il conto corrente n.100000000180 (già n. 27001854)
Il Consulente ha invece esaminato la domanda di ripetizione in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 intrattenuto presso la filiale di AS LL
NC RC LI (attuale NC Intesa Sanpaolo S.p.a.) e al conto corrente n.3608 (già 4104), intrattenuto presso la filiale di Isernia LL NC Popolare dell'Adriatico.
Nel merito LL domanda occorre esaminare domande ed eccezione secondo criteri di priorità logico-giuridica.
LE PROVE - I RAPPORTI ESAMINATI
La domanda deve essere valutata unicamente in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 intrattenuto presso la filiale di AS LL NC
RC LI (attuale NC Intesa Sanpaolo S.p.a.) e al conto corrente n.3608 (già 4104), intrattenuto presso la filiale di Isernia LL
NC Popolare dell'Adriatico. In relazione a tali conti correnti non risultano prodotte le serie complete degli estratti conto.
4 È principio ormai acquisto dalla giurisprudenza di legittimità, da cui questo giudice non ritiene di discostarsi, che è gravato dall'onere LL prova il correntista che agisce in giudizio per la determinazione del saldo e la ripetizione delle somme illegittimamente pretese dalla banca.
L'affermazione merita tuttavia un importante temperamento, occorrendo esaminare i due diversi profili di prova in relazione alla produzione dei contratti e alla produzione degli estratti conto.
1. Sulla produzione dei contratti:
L'attore agisce in giudizio allegando la dazione di somme quale fatto giuridico e non quale adempimento di un'obbligazione. L'attore infatti richiede la restituzione di quanto versato, essendo indebita la consegna LL somma e lo spostamento patrimoniale privo di causa e non effetto del contratto.
Il contratto, di cui l'attore allega la nullità o l'annullabilità, assume dunque rilevo esclusivamente quale fatto storico e non come fonte di diritti e di obblighi ed è ininfluente sulla decisione LL causa essendo solo presupposto LL domanda. Oggetto LL prova non è, dunque, il contratto, ma lo spostamento patrimoniale senza causa.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/04/2023, n. 9295, in motivazione, al punto 4.2.2:
Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi
Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere LL prova di
questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass. n. 4583 del 1993): nel caso considerato, cioè, il contratto di conto corrente
contenente clausole nulle viene in considerazione, nel processo, come semplice fatto storico e non come fonte di diritti e di obblighi, ed il versamento LL somma è preso in considerazione come attività materiale e per effetti estranei al rapporto negoziale (Cass. n.
4963 del 1978). Costituisce insegnamento consolidato, in proposito, quello secondo cui i
limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam
5 o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., per la prova
testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (Cass.
n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001).
2. Sulla produzione degli estratti conto:
Per converso assumono centralità gli estratti conto, da cui emerge la prova dello spostamento patrimoniale che, in assenza di prova del contratto o in applicazione di una regolamentazione vietata dalla legge, diviene senza causa. Esemplificativamente, se la commissione di massimo scoperto non
è correttamente disciplinata o se l'interesse è pattuito in misura usuraria, le somme pagate a tali titoli sono prive di causa. Ma per agire in ripetizione occorre fornire la prova del pagamento delle somme che si assumono versate e non la prova del contratto in relazione al quale è allegata la nullità
o l'annullabilità.
Si rende dunque indispensabile un'accurata disamina LL documentazione per valutare se gli spostamenti patrimoniali sono avvenuti in esecuzione di un contratto (dunque muniti di causa) ovvero indebiti. Per fare ciò è necessario fornire una prova documentale attraverso la quale è consentita la ricostruzione del rapporto.
Il tema è più volte giunto all'attenzione LL Suprema Corte. Si riporta sul seguito un ampio stralcio dalle motivazioni di Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/03/2022, n. 10140:
“Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822;
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo LL propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato
partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio
2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato").
Più in particolare è stato affermato che nel caso di domanda proposta dal correntista,
6 l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano
indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che
permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Peraltro, che una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la
rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data LL sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale esclusiva, potendo concorrere all'individuazione del saldo finale anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass. 4 aprile 2019, n. 9526.
Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze
degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass.
19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti
di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo confermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538”.
L'onere LL prova a carico del correntista non comporta dunque la produzione LL serie completa degli estratti conto, ma è soddisfatto anche attraverso la produzione di una parte degli estratti conto purché contenenti indicazioni idonee a dar conto del dettaglio delle movimentazioni.
Il tema è stato affrontato e chiaramente risolto da Cass. civ., Sez. I, Ord.,
14/04/2023, n. 10025 che, in motivazione, dopo aver spiegato i motivi LL non necessarietà LL produzione LL serie completa degli estratti conto, afferma:
2.2.1. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, "se vuoi a), devi b)" - è l'imposizione di una
7 condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr.
Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020;
Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022;
Cass. 1040 del 2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.
In sintesi, se l'attore non prova tutti i pagamenti indebiti, l'accertamento sarà solo parziale e limitato agli spostamenti patrimoniali privi di causa di cui è fornita la prova. Ma non potrà dolersi dell'incompletezza dell'accertamento l'attore che non ha compiutamente adempiuto all'onere LL prova.
I CONTEGGI
Il CTU, avendo analizzato la produzione documentale agli atti, ha evidenziato la produzione incompleta LL serie degli estratti conto relativi ai due conti correnti oggetto di esame e ha escluso dall'analisi peritale i periodi non documentati contabilmente portando a zero il saldo nel periodo non documentato e riportandolo al livello del saldo banca successivamente al buco documentale.
Il dott. Sassi nella relazione precisa di aver dapprima ricostruito i movimenti, gli addebiti per interessi, i limiti di fido utilizzati e le C.M.S., verificando i conteggi effettuati dalla NC secondo le aliquote e i criteri dalla stessa adottati per tutto il periodo considerato, valutando la rispondenza tra le condizioni economiche indicate in estratto conto e quanto addebitato.
Quindi ha ricalcolato il dare avere del rapporto applicando i criteri puntualmente riportati nel quesito.
Infine il CTU, dott. Sassi, ha escluso l'applicazione di tassi eccedenti i limiti dell'usura.
La convenuta ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
È noto il principio secondo cui il rapporto di conto corrente ha natura unitaria di talché, sebbene articolato in una pluralità di singoli atti esecutivi, da esso si genera un unico rapporto giuridico.
8 Sul presupposto dell'unitarietà del contratto di conto corrente, la giurisprudenza ha fatto derivare il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto.
Le Sezioni Unite LL Corte di Cassazione (n. 24418/2000) hanno poi operato un distinguo tra i diversi possibili effetti dei versamenti effettuati dal correntista. Questi possono essere considerati pagamenti (dunque ripetibili) soltanto se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore LL banca.
Sono pagamenti (dunque ripetibili e pertanto soggetti alla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione) quelli effettuati dal correntista per rientrare nei limiti del credito concesso dalla banca (nel caso di sconfinamento) ovvero nel caso in cui un correntista privo di fido abbia fatto ricorso al credito bancario (o anche solo in assenza di prova del contratto).
Si parla in questo caso di versamenti solutori, dunque di pagamenti, e la prescrizione decorre dal pagamento.
Invece, quando il passivo del correntista non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti in conto sono unicamente atti ripristinatori LL provvista LL quale il correntista può ancora continuare a godere. In tal caso la prescrizione decorrerà non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (S.U. 24418/2010).
Ne consegue che i versamenti solutori ultradecennali sono prescritti, mentre per i versamenti ripristinatori, in considerazione dell'unitarietà del rapporto di conto corrente, la prescrizione inizia a decorrere soltanto con la chiusura del rapporto.
Occorre dunque esaminare la produzione agli atti per verificare se il rapporto prevedeva l'affidamento e in quale misura e individuare le rimesse solutorie soggette a prescrizione.
Il CTU ha considerato quale data interruttiva LL prescrizione il 13 marzo
2017, notifica dell'invito in mediazione.
Ciò premesso, natura di pagamento deve essere riconosciuta alle sole rimesse intervenute con saldo passivo scoperto o extrafido.
9 Il saldo utilizzato dal CTU, che ha condivisibilmente richiamato giurisprudenza sul tema (Cass. n. 9141/20, 3858/21 e 18815/22) è quello
“rettificato”, ovvero depurato delle competenze illegittime.
In tema, non è condivisibile l'affermazione del tecnico LL NC.
Per verificare la presenza di pagamenti, occorre infatti preventivamente sterilizzare i conti dall'effetto LL capitalizzazione e dall'applicazione di clausole illecite. Il CTU ha dato dunque corretta applicazione al principio di diritto dettato da Cass. 9141/2020 e recentemente ribadito da Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 16/03/2023, n. 7721 (rv. 667221-01): “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" LL prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
Fatte le premesse metodologiche, è possibile entrare nel merito delle specifiche domande, con analisi separate per ciascun rapporto. conto corrente n. 0435/28480116
La documentazione in atti inizia dal 31 dicembre 1998 con un saldo iniziale attivo di Lire 206.552.310 e termina al 21 ottobre 2009, data in cui il conto risulta estinto con saldo finale pari a zero.
Dall'esame compiuto dal CTU, emerge che la NC nel periodo esaminato
(31/12/98 – 21/10/09) ha computato competenze per complessivi €
21.981,33 di cui € 15.758,96 a titolo di interessi debitori, € 3.161,15 a titolo di CMS ed € 3.056,71 a titolo di spese trimestrali. In favore dell'attore sono accreditati € 128,20 a titolo di interessi creditori netti.
Mancando un'esplicita pattuizione dei tassi, il ricalcolo è avvenuto, come da quesito, in applicazione del “criterio integrativo di cui all'art. 117 comma 7)
d.lgs.
1.9.93 n. 385, nel senso più favorevole al correntista”.
Quanto al regime di capitalizzazione, il contratto del 14 giugno 1996 (fino al
10 30 giugno 2000) prevede la capitalizzazione annuale delle competenze creditorie e trimestrale delle competenze debitorie. La previsione contrattuale, comportando un'asimmetria nell'anatocismo, è stata dichiarata nulla da Cassazione Civile S.U. n. 24418/10 (con numerose pronunce conformi). Questo giudice non intende discostarsi dal citato orientamento a cui il CTU ha dato corretta esecuzione.
A decorrere dal 1° luglio 2000 l'anatocismo è stato applicato a condizioni di reciprocità e, mancando un'espressa pattuizione contrattuale, si è provveduto al ricalcolo degli stessi sostituendo il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi adottato dalla banca con quello semplice per l'intero periodo di durata del rapporto.
Mancando la pattuizione sono poi stati annullati gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e spese trimestrali.
Sulla prescrizione delle rimesse solutorie, il dott. Sassi nella relazione evidenzia che il conto era affidato sin dall'inizio e, sulla base delle comunicazioni contenute negli estratti conto individua limitatamente al periodo coperto da prescrizione i seguenti fidi:
Dal 1.1.99 Lire 50.000.000
Dal 1.1.02 Euro 25.823,00
Dal 1.4.03 Euro 25.000,00
Quindi, applicato il cosiddetto saldo rettificato il Consulente ha identificato le rimesse solutorie prescritte analiticamente elencate nel documento allegato sub 3 alla relazione.
Il Consulente, in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 così conclude la relazione: “In sintesi, applicando i criteri di ricalcolo sopra riportati, si è pervenuti, rispetto al saldo nullo indicato alla data del 21/10/09 dall'Istituto di Credito, ad un saldo creditore ricalcolato pari ad €18.238,04
(Cfr. Allegato 2 dettaglio analitico conteggi), evidenziando una differenza a favore del correntista (c.d. recupero) di pari importo (€18.238,04)”. conto corrente n. 3608 (già 4104)
Il conto è stato aperto il 2 febbraio 1998 con un saldo pari a zero e chiuso il
30 giugno 2016 con un saldo a debito del correntista di € 103.457,32.
La NC nel periodo esaminato (2.2.1998 – 31.6.2016) ha addebitato
11 competenze per complessivi € 124.316,88, di cui € 105.917,85 a titolo di interessi debitori, € 14.625,19 a titolo di CMS ed € 3.772,49 a titolo di spese trimestrali. Risultano altresì accreditati € 143,05 a titolo di interessi creditori netti.
Quanto ai tassi applicati, il CTU
• ha verificato l'inesistenza di pattuizioni tra il 2 febbraio 1998 e il 13 ottobre 2004; mancando un'esplicita pattuizione dei tassi, il ricalcolo
è avvenuto, come da quesito, in applicazione del “criterio integrativo di cui all'art. 117 comma 7) d.lgs.
1.9.93 n. 385, nel senso più favorevole al correntista”.
• Per il periodo ricompreso tra il 14 ottobre 2004 e il 22 agosto 2005 risulta pattuito il tasso creditore nella misura del 0,644% nominale annua e, quanto ai tassi debitori, soltanto il tasso extra-fido, stabilito nella misura del 6,143%. Il Consulente per i tassi extra fido ha dunque dato attuazione ai tassi contrattualmente pattuiti, salvo il caso in cui la misura applicata dalla banca era più favorevole al correntista, mentre, relativamente ai tassi entro-fido, mancando un'esplicita pattuizione dei tassi, il ricalcolo è avvenuto, come da quesito, in applicazione del “criterio integrativo di cui all'art. 117 comma 7) d.lgs.
1.9.93 n. 385, nel senso più favorevole al correntista”.
• Per il periodo ricompreso tra il 23 agosto 2005 al 31 giugno 2016 risultano pattuiti sia il tasso debitore entro-fido (4,147% nominale annuo) sia il tasso debitore extra-fido (6,143%). È stata dunque data attuazione ai tassi pattuiti, salvo il mantenimento dell'eventuale misura più favorevole al correntista.
Quanto al regime di capitalizzazione, per l'intero periodo esaminato le competenze a debito sono state addebitate con periodicità trimestrale. Per gli interessi creditori risulta applicato il regime di capitalizzazione annuale fino al 30 giugno 2000, trimestrale successivamente. La previsione contrattuale, comportando un'asimmetria nell'anatocismo, è stata dichiarata nulla da Cassazione Civile S.U. n. 24418/10 (con numerose pronunce conformi). Questo giudice non intende discostarsi dal citato orientamento.
12 A decorrere dal 1° luglio 2000 l'anatocismo è stato applicato a condizioni di reciprocità. Pertanto, osservato che soltanto con la scrittura del 14 ottobre
2004 risulta la convenzione scritta LL reciprocità dell'anatocismo, fino al
14 ottobre 2004 si è provveduto al ricalcolo degli stessi sostituendo il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi adottato dalla banca con quello semplice. Per il periodo successivo è stato applicato in ricalcolo il regime di capitalizzazione trimestrale.
Mancando la pattuizione sono poi stati annullati gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto. Le spese, invece, pattuite a decorrere dal 14 ottobre 2024, sono state eliminate per il periodo precedente e mantenute nel periodo successivo.
Il CTU, dott. Sassi, ha poi escluso il superamento del tasso soglia dell'usura sia entro la soglia del fido che oltre la soglia del fido.
Sulla prescrizione delle rimesse solutorie, il dott. Sassi nella relazione evidenzia che il conto era affidato sin dall'inizio e, sulla base delle comunicazioni contenute negli estratti conto individua limitatamente al periodo coperto da prescrizione i seguenti fidi: dal 1.02.1998 Integralmente affidato
Dal 30.9.99 Lire 100.000.000
Dal 1.7.03 Euro 52.000,00
Dal 28.2.07 Euro 102.000,00.
Quindi, applicato il cosiddetto saldo rettificato il Consulente ha identificato le rimesse solutorie prescritte, analiticamente elencate nel documento allegato sub 5 alla relazione.
Il Consulente, in relazione al conto corrente n. 3608 (già 4104) così conclude la relazione: In definitiva, con riferimento al conteggio del saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario n.3608, applicando i criteri di ricalcolo sopra riportati, si è pervenuti, alla data del 30.6.2016, rispetto al saldo a debito del correntista di € 103.457,32 portato dalla banca, ad un saldo ricalcolato pari ad € 16.015,60 a debito del correntista (Cfr. Allegato 4 dettaglio analitico conteggi), evidenziando una differenza a favore del correntista (c.d. recupero) pari ad € 87.441,71.
-======
13 Così individuati i criteri di calcolo, in sintesi, il Consulente, dott. Ciriaco
Sasso, all'esito di una relazione piana e pienamente condivisibile, ha rielaborato i seguenti calcoli:
• in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 ha ricalcolato alla data 21 ottobre 2009 un saldo a credito dell'attore di € 18.238,04 rispetto al saldo nullo indicato dalla NC;
• in relazione al conto corrente n. 3608 (già 4104) ha ricalcolato alla data del 30 giugno 2016, un saldo di € 16.015,60 a debito del correntista rispetto al saldo a debito del correntista di € 103.457,32 portato dalla banca.
Ne deriva, in accoglimento LL domanda, la condanna LL banca convenuta al pagamento in favore LL società attrice LL somma di €
2.222,44 risultante dalla differenza tra il saldo attivo di € 18.238,04 del c/c
0435/28480116 e il saldo passivo di € 16.015,60 del conto n. 3608 (già
4104) oltre interessi legali successivi alla costituzione in mora (Cass. SU
15895 del 21 maggio 2019).
Le spese seguono la soccombenza, sono determinate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il valore determinato dal cumulo del decisum (18.238,04 + 16.015,60), maggiorate ex art. 4, comma 2 del 50% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale e distratte in favore dell'avv. Gianluca Masi, dichiaratosi antistatario.
Ferma la responsabilità solidale delle parti verso il CTU, anche le spese di
CTU, liquidate con decreto in atti, seguono la soccombenza e sono poste a carico LL NC convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da EN RL nonché, quali fideiussori, AL
AT, PA, AN, IA ET, RI e TR, contro
ES NP PA e YODA SPV S.R.L. (ex art. 111, co. 4°, c.p.c.), iscritta al RG 350/2017 accerta che
• il conto corrente n. 0435/28480116, alla data 21 ottobre 2009, aveva
14 un saldo a credito dell'attore di € 18.238,04;
• il conto corrente n. 3608 (già 4104), alla data del 30 giugno 2016, aveva un saldo di € 16.015,60 a debito del correntista;
per l'effetto, in parziale accoglimento LL domanda, condanna Intesa Sanpaolo spa e YO SPV SR, (quest'ultima ex art. 111, co. 4°, c.p.c. quale successore a titolo particolare di Intesa Sanpaolo Spa) al pagamento in favore LL AL SR LL somma di € 2.222,44 oltre interessi successivi alla costituzione in mora;
condanna Intesa Sanpaolo spa e YO SPV SR, (quest'ultima ex art. 111, co. 4°, c.p.c. quale successore a titolo particolare di Intesa Sanpaolo Spa) alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 259,00 per anticipazioni, €
7.616,00, per compenso tabellare, aumentato del 50% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) (€3.808,00) per un totale di € 11.424,00 oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, compensi distratti in favore dell'avv. Gianluca Masi, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di Intesa Sanpaolo spa e YO SPV SR,
(quest'ultima ex art. 111, co. 4°, c.p.c. quale successore a titolo particolare di Intesa Sanpaolo Spa) le spese di CTU, già liquidate con decreti in atti.
Così deciso in Isernia, il 7 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
15
Verbale di udienza
All'udienza del 07/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 350/2017
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. MASI GIANLUCA, per parte convenuta opposta l'avv. Anna Sozio in sostituzione dell'avv. FERRI
ANTONIO.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:15, dando lettura del dispositivo e LL concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 350/2017 promossa da
EN RL (00083640946), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MASI GIANLUCA nonché
EN RA (c.f.:[...]), EN
PA (c.f.:[...]), EN LO
(c.f.:[...]), EN RI
NI(c.f.:[...]) , EN RI
(c.f.:[...]) e EN IE
(c.f.:[...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca
Masi Contro
ES NP PA (007999960158), in persona del legale rappresentante pro tempore e
YODA SPV S.R.L. (05111630264), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI ANTONIO
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti LL sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini LL decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo LL motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare
tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
La AL RL nonché, quali fideiussori, AL AT, PA,
AN, IA ET, RI e TR, allegando che la ricorrente
AL RL aveva intrattenuto numerosi rapporti di conto corrente bancario con l'attuale NC Intesa Sanpaolo Spa e segnatamente:
• il c/c n. 100000000180 (già 27001854 acceso antecedentemente all'anno 1993 con il NC di LI, Filiale di Isernia) e confluito il
19/02/2007 nel c/c 3608;
• c/c 3608 già 4104-1 acceso il 15/01/1998 presso la NC Popolare dell'Adriatico, filiale di Isernia, estinto a seguito di passaggio a sofferenza effettuato dalla banca;
• c/c n. 0435/28480116 acceso presso la NC RC LI in data 14/06/96 ed estinto in data 21/10/09
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. hanno chiesto:
2 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole contrattuali
inerenti la previsione di capitalizzazione degli interessi, applicazione di interessi ultralegali, applicazione di CMS, spese, ed oneri a titolo diverso, antergazioni e postergazioni di operazioni di addebito e accredito, accertare la nullità degli addebiti (a titolo di interessi anatocistici, interessi
usurari, C.M.S., spese, altri oneri) eseguiti dalla banca in base a clausola nulla
e/o illegittima o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale, con conseguente storno dell'annotazione indebita e ricalcolo del rapporto di dare-avere in favore LL correntista, così come accertate in corso di causa,
anche a mezzo CTU.
Ove sia confermata la circostanza evidenziata dalle CTP circa il reale saldo dei conti che comporterebbe il diritto LL ricorrente alla ripetizione di somme versate in eccesso, voglia il G.I. condannare la resistente al versamento di
detti importi in favore LL AL Srl oltre interessi legali dalle singole rimesse al saldo.
Condannare la banca Intesasanpaolo Spa al risarcimento dei danni in favore LL società ricorrente e dei singoli fideiussori per la illegittima segnalazione
in CERI, danni la cui quantificazione si rimette alla serena ed equa valutazione del Giudice adito.
Costituitasi in giudizio, NC Intesa Sanpaolo ha contestato la domanda chiedendone il rigetto ed eccepito la prescrizione.
Rileva evidenziare che con atto depositato il 10 marzo 2021 si è costituta in giudizio la YO SPV SR, cessionaria di Intesa Sanpaolo spa chiedendo ex art. 111, co. 3°, c.p.c., l'estromissione di Intesa Sanpaolo. In mancanza del consenso dei ricorrenti all'estromissione, a mente dell'art. 111, co. 4°, c.p.c. la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Dopo il mutamento del rito la causa è stata istruita con due CTU e all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e LL concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LL sentenza.
Come detto, la controversia ha ad oggetto tre conti correnti. Il più risalente, conto corrente n.100000000180 (già n.27001854), intrattenuto presso la filiale di Isernia del NC di LI (attuale NC Intesa Sanpaolo S.p.a.), secondo le allegazioni di parte ricorrente sarebbe stato acceso
“antecedentemente al 1993” e poi “confluito il 19/02/2007 nel c/c 3608” (cfr.
3 ricorso Avv. Masi).
Costituendosi tempestivamente il 20 giugno 2017, NC Intesa Sanpaolo, rilevato che il conto era stato estinto il 18 giugno 2006, ha eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie.
Parte ricorrente sia in occasione dell'udienza del 4 luglio 2017 che in quella del 10 ottobre 2017 (rispettivamente prima udienza nel procedimento sommario di cognizione e a seguito del mutamento del rito) ha solo genericamente contestato le difese LL NC, ivi compreso l'eccezione di prescrizione, poi, con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1, c.p.c., ha articolato una difesa richiamando, quali fatti interruttivi LL prescrizione le diverse istanze ex art. 119 TUB. Neppure in sede di CTU è stato introdotto qualche elemento utile a impedire l'eccezione di prescrizione.
Solo in comparsa conclusionale parte attrice richiama l'esistenza agli atti di lettere interruttive LL prescrizione.
Il rilievo formulato da parte attrice è tardivo, essendo in violazione dei limiti preclusivi imposti dall'art. 183, co. 4° e co. 6°, n. 1, c.p.c. È dunque precluso del fatto estintivo LL prescrizione ritualmente eccepita da parte convenuta. Correttamente il CTU ha escluso dall'esame il conto corrente n.100000000180 (già n. 27001854)
Il Consulente ha invece esaminato la domanda di ripetizione in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 intrattenuto presso la filiale di AS LL
NC RC LI (attuale NC Intesa Sanpaolo S.p.a.) e al conto corrente n.3608 (già 4104), intrattenuto presso la filiale di Isernia LL NC Popolare dell'Adriatico.
Nel merito LL domanda occorre esaminare domande ed eccezione secondo criteri di priorità logico-giuridica.
LE PROVE - I RAPPORTI ESAMINATI
La domanda deve essere valutata unicamente in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 intrattenuto presso la filiale di AS LL NC
RC LI (attuale NC Intesa Sanpaolo S.p.a.) e al conto corrente n.3608 (già 4104), intrattenuto presso la filiale di Isernia LL
NC Popolare dell'Adriatico. In relazione a tali conti correnti non risultano prodotte le serie complete degli estratti conto.
4 È principio ormai acquisto dalla giurisprudenza di legittimità, da cui questo giudice non ritiene di discostarsi, che è gravato dall'onere LL prova il correntista che agisce in giudizio per la determinazione del saldo e la ripetizione delle somme illegittimamente pretese dalla banca.
L'affermazione merita tuttavia un importante temperamento, occorrendo esaminare i due diversi profili di prova in relazione alla produzione dei contratti e alla produzione degli estratti conto.
1. Sulla produzione dei contratti:
L'attore agisce in giudizio allegando la dazione di somme quale fatto giuridico e non quale adempimento di un'obbligazione. L'attore infatti richiede la restituzione di quanto versato, essendo indebita la consegna LL somma e lo spostamento patrimoniale privo di causa e non effetto del contratto.
Il contratto, di cui l'attore allega la nullità o l'annullabilità, assume dunque rilevo esclusivamente quale fatto storico e non come fonte di diritti e di obblighi ed è ininfluente sulla decisione LL causa essendo solo presupposto LL domanda. Oggetto LL prova non è, dunque, il contratto, ma lo spostamento patrimoniale senza causa.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/04/2023, n. 9295, in motivazione, al punto 4.2.2:
Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi
Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere LL prova di
questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass. n. 4583 del 1993): nel caso considerato, cioè, il contratto di conto corrente
contenente clausole nulle viene in considerazione, nel processo, come semplice fatto storico e non come fonte di diritti e di obblighi, ed il versamento LL somma è preso in considerazione come attività materiale e per effetti estranei al rapporto negoziale (Cass. n.
4963 del 1978). Costituisce insegnamento consolidato, in proposito, quello secondo cui i
limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam
5 o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., per la prova
testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (Cass.
n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001).
2. Sulla produzione degli estratti conto:
Per converso assumono centralità gli estratti conto, da cui emerge la prova dello spostamento patrimoniale che, in assenza di prova del contratto o in applicazione di una regolamentazione vietata dalla legge, diviene senza causa. Esemplificativamente, se la commissione di massimo scoperto non
è correttamente disciplinata o se l'interesse è pattuito in misura usuraria, le somme pagate a tali titoli sono prive di causa. Ma per agire in ripetizione occorre fornire la prova del pagamento delle somme che si assumono versate e non la prova del contratto in relazione al quale è allegata la nullità
o l'annullabilità.
Si rende dunque indispensabile un'accurata disamina LL documentazione per valutare se gli spostamenti patrimoniali sono avvenuti in esecuzione di un contratto (dunque muniti di causa) ovvero indebiti. Per fare ciò è necessario fornire una prova documentale attraverso la quale è consentita la ricostruzione del rapporto.
Il tema è più volte giunto all'attenzione LL Suprema Corte. Si riporta sul seguito un ampio stralcio dalle motivazioni di Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/03/2022, n. 10140:
“Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822;
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo LL propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato
partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio
2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato").
Più in particolare è stato affermato che nel caso di domanda proposta dal correntista,
6 l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano
indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che
permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Peraltro, che una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la
rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data LL sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale esclusiva, potendo concorrere all'individuazione del saldo finale anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass. 4 aprile 2019, n. 9526.
Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze
degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass.
19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti
di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo confermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538”.
L'onere LL prova a carico del correntista non comporta dunque la produzione LL serie completa degli estratti conto, ma è soddisfatto anche attraverso la produzione di una parte degli estratti conto purché contenenti indicazioni idonee a dar conto del dettaglio delle movimentazioni.
Il tema è stato affrontato e chiaramente risolto da Cass. civ., Sez. I, Ord.,
14/04/2023, n. 10025 che, in motivazione, dopo aver spiegato i motivi LL non necessarietà LL produzione LL serie completa degli estratti conto, afferma:
2.2.1. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, "se vuoi a), devi b)" - è l'imposizione di una
7 condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr.
Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020;
Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022;
Cass. 1040 del 2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.
In sintesi, se l'attore non prova tutti i pagamenti indebiti, l'accertamento sarà solo parziale e limitato agli spostamenti patrimoniali privi di causa di cui è fornita la prova. Ma non potrà dolersi dell'incompletezza dell'accertamento l'attore che non ha compiutamente adempiuto all'onere LL prova.
I CONTEGGI
Il CTU, avendo analizzato la produzione documentale agli atti, ha evidenziato la produzione incompleta LL serie degli estratti conto relativi ai due conti correnti oggetto di esame e ha escluso dall'analisi peritale i periodi non documentati contabilmente portando a zero il saldo nel periodo non documentato e riportandolo al livello del saldo banca successivamente al buco documentale.
Il dott. Sassi nella relazione precisa di aver dapprima ricostruito i movimenti, gli addebiti per interessi, i limiti di fido utilizzati e le C.M.S., verificando i conteggi effettuati dalla NC secondo le aliquote e i criteri dalla stessa adottati per tutto il periodo considerato, valutando la rispondenza tra le condizioni economiche indicate in estratto conto e quanto addebitato.
Quindi ha ricalcolato il dare avere del rapporto applicando i criteri puntualmente riportati nel quesito.
Infine il CTU, dott. Sassi, ha escluso l'applicazione di tassi eccedenti i limiti dell'usura.
La convenuta ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
È noto il principio secondo cui il rapporto di conto corrente ha natura unitaria di talché, sebbene articolato in una pluralità di singoli atti esecutivi, da esso si genera un unico rapporto giuridico.
8 Sul presupposto dell'unitarietà del contratto di conto corrente, la giurisprudenza ha fatto derivare il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto.
Le Sezioni Unite LL Corte di Cassazione (n. 24418/2000) hanno poi operato un distinguo tra i diversi possibili effetti dei versamenti effettuati dal correntista. Questi possono essere considerati pagamenti (dunque ripetibili) soltanto se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore LL banca.
Sono pagamenti (dunque ripetibili e pertanto soggetti alla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione) quelli effettuati dal correntista per rientrare nei limiti del credito concesso dalla banca (nel caso di sconfinamento) ovvero nel caso in cui un correntista privo di fido abbia fatto ricorso al credito bancario (o anche solo in assenza di prova del contratto).
Si parla in questo caso di versamenti solutori, dunque di pagamenti, e la prescrizione decorre dal pagamento.
Invece, quando il passivo del correntista non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti in conto sono unicamente atti ripristinatori LL provvista LL quale il correntista può ancora continuare a godere. In tal caso la prescrizione decorrerà non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (S.U. 24418/2010).
Ne consegue che i versamenti solutori ultradecennali sono prescritti, mentre per i versamenti ripristinatori, in considerazione dell'unitarietà del rapporto di conto corrente, la prescrizione inizia a decorrere soltanto con la chiusura del rapporto.
Occorre dunque esaminare la produzione agli atti per verificare se il rapporto prevedeva l'affidamento e in quale misura e individuare le rimesse solutorie soggette a prescrizione.
Il CTU ha considerato quale data interruttiva LL prescrizione il 13 marzo
2017, notifica dell'invito in mediazione.
Ciò premesso, natura di pagamento deve essere riconosciuta alle sole rimesse intervenute con saldo passivo scoperto o extrafido.
9 Il saldo utilizzato dal CTU, che ha condivisibilmente richiamato giurisprudenza sul tema (Cass. n. 9141/20, 3858/21 e 18815/22) è quello
“rettificato”, ovvero depurato delle competenze illegittime.
In tema, non è condivisibile l'affermazione del tecnico LL NC.
Per verificare la presenza di pagamenti, occorre infatti preventivamente sterilizzare i conti dall'effetto LL capitalizzazione e dall'applicazione di clausole illecite. Il CTU ha dato dunque corretta applicazione al principio di diritto dettato da Cass. 9141/2020 e recentemente ribadito da Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 16/03/2023, n. 7721 (rv. 667221-01): “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" LL prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
Fatte le premesse metodologiche, è possibile entrare nel merito delle specifiche domande, con analisi separate per ciascun rapporto. conto corrente n. 0435/28480116
La documentazione in atti inizia dal 31 dicembre 1998 con un saldo iniziale attivo di Lire 206.552.310 e termina al 21 ottobre 2009, data in cui il conto risulta estinto con saldo finale pari a zero.
Dall'esame compiuto dal CTU, emerge che la NC nel periodo esaminato
(31/12/98 – 21/10/09) ha computato competenze per complessivi €
21.981,33 di cui € 15.758,96 a titolo di interessi debitori, € 3.161,15 a titolo di CMS ed € 3.056,71 a titolo di spese trimestrali. In favore dell'attore sono accreditati € 128,20 a titolo di interessi creditori netti.
Mancando un'esplicita pattuizione dei tassi, il ricalcolo è avvenuto, come da quesito, in applicazione del “criterio integrativo di cui all'art. 117 comma 7)
d.lgs.
1.9.93 n. 385, nel senso più favorevole al correntista”.
Quanto al regime di capitalizzazione, il contratto del 14 giugno 1996 (fino al
10 30 giugno 2000) prevede la capitalizzazione annuale delle competenze creditorie e trimestrale delle competenze debitorie. La previsione contrattuale, comportando un'asimmetria nell'anatocismo, è stata dichiarata nulla da Cassazione Civile S.U. n. 24418/10 (con numerose pronunce conformi). Questo giudice non intende discostarsi dal citato orientamento a cui il CTU ha dato corretta esecuzione.
A decorrere dal 1° luglio 2000 l'anatocismo è stato applicato a condizioni di reciprocità e, mancando un'espressa pattuizione contrattuale, si è provveduto al ricalcolo degli stessi sostituendo il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi adottato dalla banca con quello semplice per l'intero periodo di durata del rapporto.
Mancando la pattuizione sono poi stati annullati gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e spese trimestrali.
Sulla prescrizione delle rimesse solutorie, il dott. Sassi nella relazione evidenzia che il conto era affidato sin dall'inizio e, sulla base delle comunicazioni contenute negli estratti conto individua limitatamente al periodo coperto da prescrizione i seguenti fidi:
Dal 1.1.99 Lire 50.000.000
Dal 1.1.02 Euro 25.823,00
Dal 1.4.03 Euro 25.000,00
Quindi, applicato il cosiddetto saldo rettificato il Consulente ha identificato le rimesse solutorie prescritte analiticamente elencate nel documento allegato sub 3 alla relazione.
Il Consulente, in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 così conclude la relazione: “In sintesi, applicando i criteri di ricalcolo sopra riportati, si è pervenuti, rispetto al saldo nullo indicato alla data del 21/10/09 dall'Istituto di Credito, ad un saldo creditore ricalcolato pari ad €18.238,04
(Cfr. Allegato 2 dettaglio analitico conteggi), evidenziando una differenza a favore del correntista (c.d. recupero) di pari importo (€18.238,04)”. conto corrente n. 3608 (già 4104)
Il conto è stato aperto il 2 febbraio 1998 con un saldo pari a zero e chiuso il
30 giugno 2016 con un saldo a debito del correntista di € 103.457,32.
La NC nel periodo esaminato (2.2.1998 – 31.6.2016) ha addebitato
11 competenze per complessivi € 124.316,88, di cui € 105.917,85 a titolo di interessi debitori, € 14.625,19 a titolo di CMS ed € 3.772,49 a titolo di spese trimestrali. Risultano altresì accreditati € 143,05 a titolo di interessi creditori netti.
Quanto ai tassi applicati, il CTU
• ha verificato l'inesistenza di pattuizioni tra il 2 febbraio 1998 e il 13 ottobre 2004; mancando un'esplicita pattuizione dei tassi, il ricalcolo
è avvenuto, come da quesito, in applicazione del “criterio integrativo di cui all'art. 117 comma 7) d.lgs.
1.9.93 n. 385, nel senso più favorevole al correntista”.
• Per il periodo ricompreso tra il 14 ottobre 2004 e il 22 agosto 2005 risulta pattuito il tasso creditore nella misura del 0,644% nominale annua e, quanto ai tassi debitori, soltanto il tasso extra-fido, stabilito nella misura del 6,143%. Il Consulente per i tassi extra fido ha dunque dato attuazione ai tassi contrattualmente pattuiti, salvo il caso in cui la misura applicata dalla banca era più favorevole al correntista, mentre, relativamente ai tassi entro-fido, mancando un'esplicita pattuizione dei tassi, il ricalcolo è avvenuto, come da quesito, in applicazione del “criterio integrativo di cui all'art. 117 comma 7) d.lgs.
1.9.93 n. 385, nel senso più favorevole al correntista”.
• Per il periodo ricompreso tra il 23 agosto 2005 al 31 giugno 2016 risultano pattuiti sia il tasso debitore entro-fido (4,147% nominale annuo) sia il tasso debitore extra-fido (6,143%). È stata dunque data attuazione ai tassi pattuiti, salvo il mantenimento dell'eventuale misura più favorevole al correntista.
Quanto al regime di capitalizzazione, per l'intero periodo esaminato le competenze a debito sono state addebitate con periodicità trimestrale. Per gli interessi creditori risulta applicato il regime di capitalizzazione annuale fino al 30 giugno 2000, trimestrale successivamente. La previsione contrattuale, comportando un'asimmetria nell'anatocismo, è stata dichiarata nulla da Cassazione Civile S.U. n. 24418/10 (con numerose pronunce conformi). Questo giudice non intende discostarsi dal citato orientamento.
12 A decorrere dal 1° luglio 2000 l'anatocismo è stato applicato a condizioni di reciprocità. Pertanto, osservato che soltanto con la scrittura del 14 ottobre
2004 risulta la convenzione scritta LL reciprocità dell'anatocismo, fino al
14 ottobre 2004 si è provveduto al ricalcolo degli stessi sostituendo il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi adottato dalla banca con quello semplice. Per il periodo successivo è stato applicato in ricalcolo il regime di capitalizzazione trimestrale.
Mancando la pattuizione sono poi stati annullati gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto. Le spese, invece, pattuite a decorrere dal 14 ottobre 2024, sono state eliminate per il periodo precedente e mantenute nel periodo successivo.
Il CTU, dott. Sassi, ha poi escluso il superamento del tasso soglia dell'usura sia entro la soglia del fido che oltre la soglia del fido.
Sulla prescrizione delle rimesse solutorie, il dott. Sassi nella relazione evidenzia che il conto era affidato sin dall'inizio e, sulla base delle comunicazioni contenute negli estratti conto individua limitatamente al periodo coperto da prescrizione i seguenti fidi: dal 1.02.1998 Integralmente affidato
Dal 30.9.99 Lire 100.000.000
Dal 1.7.03 Euro 52.000,00
Dal 28.2.07 Euro 102.000,00.
Quindi, applicato il cosiddetto saldo rettificato il Consulente ha identificato le rimesse solutorie prescritte, analiticamente elencate nel documento allegato sub 5 alla relazione.
Il Consulente, in relazione al conto corrente n. 3608 (già 4104) così conclude la relazione: In definitiva, con riferimento al conteggio del saldo finale del rapporto di conto corrente ordinario n.3608, applicando i criteri di ricalcolo sopra riportati, si è pervenuti, alla data del 30.6.2016, rispetto al saldo a debito del correntista di € 103.457,32 portato dalla banca, ad un saldo ricalcolato pari ad € 16.015,60 a debito del correntista (Cfr. Allegato 4 dettaglio analitico conteggi), evidenziando una differenza a favore del correntista (c.d. recupero) pari ad € 87.441,71.
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13 Così individuati i criteri di calcolo, in sintesi, il Consulente, dott. Ciriaco
Sasso, all'esito di una relazione piana e pienamente condivisibile, ha rielaborato i seguenti calcoli:
• in relazione al conto corrente n. 0435/28480116 ha ricalcolato alla data 21 ottobre 2009 un saldo a credito dell'attore di € 18.238,04 rispetto al saldo nullo indicato dalla NC;
• in relazione al conto corrente n. 3608 (già 4104) ha ricalcolato alla data del 30 giugno 2016, un saldo di € 16.015,60 a debito del correntista rispetto al saldo a debito del correntista di € 103.457,32 portato dalla banca.
Ne deriva, in accoglimento LL domanda, la condanna LL banca convenuta al pagamento in favore LL società attrice LL somma di €
2.222,44 risultante dalla differenza tra il saldo attivo di € 18.238,04 del c/c
0435/28480116 e il saldo passivo di € 16.015,60 del conto n. 3608 (già
4104) oltre interessi legali successivi alla costituzione in mora (Cass. SU
15895 del 21 maggio 2019).
Le spese seguono la soccombenza, sono determinate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per il valore determinato dal cumulo del decisum (18.238,04 + 16.015,60), maggiorate ex art. 4, comma 2 del 50% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale e distratte in favore dell'avv. Gianluca Masi, dichiaratosi antistatario.
Ferma la responsabilità solidale delle parti verso il CTU, anche le spese di
CTU, liquidate con decreto in atti, seguono la soccombenza e sono poste a carico LL NC convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da EN RL nonché, quali fideiussori, AL
AT, PA, AN, IA ET, RI e TR, contro
ES NP PA e YODA SPV S.R.L. (ex art. 111, co. 4°, c.p.c.), iscritta al RG 350/2017 accerta che
• il conto corrente n. 0435/28480116, alla data 21 ottobre 2009, aveva
14 un saldo a credito dell'attore di € 18.238,04;
• il conto corrente n. 3608 (già 4104), alla data del 30 giugno 2016, aveva un saldo di € 16.015,60 a debito del correntista;
per l'effetto, in parziale accoglimento LL domanda, condanna Intesa Sanpaolo spa e YO SPV SR, (quest'ultima ex art. 111, co. 4°, c.p.c. quale successore a titolo particolare di Intesa Sanpaolo Spa) al pagamento in favore LL AL SR LL somma di € 2.222,44 oltre interessi successivi alla costituzione in mora;
condanna Intesa Sanpaolo spa e YO SPV SR, (quest'ultima ex art. 111, co. 4°, c.p.c. quale successore a titolo particolare di Intesa Sanpaolo Spa) alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 259,00 per anticipazioni, €
7.616,00, per compenso tabellare, aumentato del 50% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) (€3.808,00) per un totale di € 11.424,00 oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, compensi distratti in favore dell'avv. Gianluca Masi, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di Intesa Sanpaolo spa e YO SPV SR,
(quest'ultima ex art. 111, co. 4°, c.p.c. quale successore a titolo particolare di Intesa Sanpaolo Spa) le spese di CTU, già liquidate con decreti in atti.
Così deciso in Isernia, il 7 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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