Art. 12.
L' articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , nel testo sostituito dall' articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 , e' sostituito dal seguente:
"L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.
I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione".
L' articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , nel testo sostituito dall' articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 , e' sostituito dal seguente:
"L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.
I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione".