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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RA NA, Relatore
VALEA PP, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104, N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301064 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301064 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301064 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3326/2025 depositato il 06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.01.2025 la società “Ricorrente_1”, in persona del suo liquidatore, Signora Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03G301064/2024, , notificato 10/10/2024, con il quale Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma II, lett. d), e 40 del D.P.R. n. 600/1973, ha accertato induttivamente, per l'anno d'imposta 2022, un reddito d'impresa di € 750.298,62, cui corrispondono maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, che, sempre con lo stesso atto, l'Ufficio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 484.457,99, nei confronti della società ricorrente che svolgeva l'attività di “commercio al dettaglio di natanti ed accessori” nonché di “servizi di riparazione e rimessaggio natanti.
Trae origine dal P.V.C. del 21/04/2022, redatto dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Capo d'Orlando, la quale ha preso in esame i periodi d'imposta dall'01/01/2018 al 15/03/2022 ed ha proceduto ad accertare induttivamente i redditi per i suddetti periodi d'imposta sul presupposto che non era stata regolarmente tenuta la contabilità ordinaria, che non erano stati redatti e depositati i relativi bilanci d'esercizio e che per gli anni 2018, 2019 e 2020 erano state presentate le dichiarazioni annuali ai fini delle II.DD. ed ai fini IRAP mentre ai fini IVA erano state presentate solo le dichiarazioni per gli anni 2018 e 2019.
In particolare deduceva la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato stante la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma II, del D.P.R. n. 441/1997 nonché l'insussistenza dei rilievi contestati.;
l'infondatezza dell'avviso di accertamento e della pretesa in esso contenuta: la ricostruzione del reddito è stato eseguita utilizzando, per ogni esercizio, la percentuale di ricarico del 26% senza tenere in alcuna considerazione che si trattava di merce obsoleta ed invendibile accumulatasi nel corso di decenni di attività;
Non si è conto che, in data 16/01/2020, è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società con conseguente messa in liquidazione. Da tale data, quindi, non è più stata svolta attività alcuna, limitandosi la società ad effettuare solo qualche completamento d'ordine del 2019 ed alla cessione di parte della merce esistente in magazzino con emissione di regolari fatture e praticando un consistente abbattimento sul prezzo di costo. Ha chiesto l'annullamento dell'accertamento.
Con controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento sul presupposto della legittimità dell'operato dei verificatori che hanno adottato il criterio induttivo basato su presunzioni semplici e di per se stesse gravi , precise e concordanti.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto. A giustificazione del proprio operato l'Ufficio sostiene che gli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza di cui al PVC del 21.04.2022 con relativi allegati mediante l'analisi della documentazione amministrativo contabile , extra contabile , nonché indagini finanziarie . Dal detto controllo risultavano violazioni di carattere formale ed in particolare l'omessa istituzione e/o tenuta e conservazione del Registro
Incassi e Pagamenti, dei registri Iva, delle fatture emesse e degli acquisti, nonché l'omessa presentazione delle comunicazioni periodiche dell'IVA, la stessa non presenta le dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2021.
Per le annualità 2018,2019 e 2020, non ha redatto ne approvato i bilanci di esercizio al 31 dicembre di ciascun anno. In ordine alla sussistenza di merci destinati alla rivendita, l'ultimo dato contabile risale alle rimanenze finali al 31.12. 2027 (iniziali 2018), pari ad € 788.010,69, mentre alla data di accesso del
15/03/2022, le rimanenze di magazzino venivano rilevate per un valore effettivo di € 47.244,45.
Tutti questi elementi rappresentano una presunzione semplice di tipo grave, precisa e concordante , necessaria per legittimare gli accertamenti previsti dall'art. 39 1° comma del D.P.R. n. 600 del 1973. Detto articolo , infatti , dispone che l'Ufficio può procedere alla rettifica dei redditi anche sulla base di presunzioni semplici, purchè essi siano gravi , precise e concordanti.
Ora le prove presuntive di reddito sono quelle che , attraverso la ricostruzione del nesso di causalità di un fatto noto rispetto ad uno ignoto , consentono di dare valenza ad una qualsiasi pretesa erariale.
Nell'accertamento induttivo occorre verificare caso per caso se nella fattispecie concreta si è di fronte a comportamenti omissivi del contribuente (mancata tenuta della contabilità, omissione di registrazioni ecc.) .
Non bisogna dimenticare , infatti , che l'accertamento ex art. 39 sopra richiamato va sempre inquadrato nell'ambito dell'accertamento induttivo a cui l'Ufficio, di norma, ricorre quando il contribuente non si è attenuto alle norme sulla tenuta della contabilità , ha omesso di registrare corrispettivi ,ha emesso fatture per operazioni inesistenti ecc. , ha omesso di presentare la dichiarazione annuale, ha in altri termini posto in essere atti gravi , precisi e concordanti pur di evadere il fisco.
In tale ipotesi spetta al contribuente l'onere di provare l'illegittimità dell'accertamento induttivo. Pertanto sulla base dei dati e delle notizie raccolte si è rideterminato il reddito nella misura di cui all'avviso di accertamento
, con conseguente recupero di tassazione ai fini IR , Irap ed IVA determinata nel medesimo atto impugnato.
Infine le sanzioni applicate sono dovute trattandosi di evasione di imposta. Nella fattispecie, pertanto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che l'accertamento presenta delle illegittimità tali da essere annullato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.200,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
RA NA, Relatore
VALEA PP, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104, N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301064 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301064 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03G301064 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3326/2025 depositato il 06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.01.2025 la società “Ricorrente_1”, in persona del suo liquidatore, Signora Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03G301064/2024, , notificato 10/10/2024, con il quale Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma II, lett. d), e 40 del D.P.R. n. 600/1973, ha accertato induttivamente, per l'anno d'imposta 2022, un reddito d'impresa di € 750.298,62, cui corrispondono maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, che, sempre con lo stesso atto, l'Ufficio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 484.457,99, nei confronti della società ricorrente che svolgeva l'attività di “commercio al dettaglio di natanti ed accessori” nonché di “servizi di riparazione e rimessaggio natanti.
Trae origine dal P.V.C. del 21/04/2022, redatto dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Capo d'Orlando, la quale ha preso in esame i periodi d'imposta dall'01/01/2018 al 15/03/2022 ed ha proceduto ad accertare induttivamente i redditi per i suddetti periodi d'imposta sul presupposto che non era stata regolarmente tenuta la contabilità ordinaria, che non erano stati redatti e depositati i relativi bilanci d'esercizio e che per gli anni 2018, 2019 e 2020 erano state presentate le dichiarazioni annuali ai fini delle II.DD. ed ai fini IRAP mentre ai fini IVA erano state presentate solo le dichiarazioni per gli anni 2018 e 2019.
In particolare deduceva la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato stante la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma II, del D.P.R. n. 441/1997 nonché l'insussistenza dei rilievi contestati.;
l'infondatezza dell'avviso di accertamento e della pretesa in esso contenuta: la ricostruzione del reddito è stato eseguita utilizzando, per ogni esercizio, la percentuale di ricarico del 26% senza tenere in alcuna considerazione che si trattava di merce obsoleta ed invendibile accumulatasi nel corso di decenni di attività;
Non si è conto che, in data 16/01/2020, è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società con conseguente messa in liquidazione. Da tale data, quindi, non è più stata svolta attività alcuna, limitandosi la società ad effettuare solo qualche completamento d'ordine del 2019 ed alla cessione di parte della merce esistente in magazzino con emissione di regolari fatture e praticando un consistente abbattimento sul prezzo di costo. Ha chiesto l'annullamento dell'accertamento.
Con controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento sul presupposto della legittimità dell'operato dei verificatori che hanno adottato il criterio induttivo basato su presunzioni semplici e di per se stesse gravi , precise e concordanti.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto. A giustificazione del proprio operato l'Ufficio sostiene che gli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza di cui al PVC del 21.04.2022 con relativi allegati mediante l'analisi della documentazione amministrativo contabile , extra contabile , nonché indagini finanziarie . Dal detto controllo risultavano violazioni di carattere formale ed in particolare l'omessa istituzione e/o tenuta e conservazione del Registro
Incassi e Pagamenti, dei registri Iva, delle fatture emesse e degli acquisti, nonché l'omessa presentazione delle comunicazioni periodiche dell'IVA, la stessa non presenta le dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2021.
Per le annualità 2018,2019 e 2020, non ha redatto ne approvato i bilanci di esercizio al 31 dicembre di ciascun anno. In ordine alla sussistenza di merci destinati alla rivendita, l'ultimo dato contabile risale alle rimanenze finali al 31.12. 2027 (iniziali 2018), pari ad € 788.010,69, mentre alla data di accesso del
15/03/2022, le rimanenze di magazzino venivano rilevate per un valore effettivo di € 47.244,45.
Tutti questi elementi rappresentano una presunzione semplice di tipo grave, precisa e concordante , necessaria per legittimare gli accertamenti previsti dall'art. 39 1° comma del D.P.R. n. 600 del 1973. Detto articolo , infatti , dispone che l'Ufficio può procedere alla rettifica dei redditi anche sulla base di presunzioni semplici, purchè essi siano gravi , precise e concordanti.
Ora le prove presuntive di reddito sono quelle che , attraverso la ricostruzione del nesso di causalità di un fatto noto rispetto ad uno ignoto , consentono di dare valenza ad una qualsiasi pretesa erariale.
Nell'accertamento induttivo occorre verificare caso per caso se nella fattispecie concreta si è di fronte a comportamenti omissivi del contribuente (mancata tenuta della contabilità, omissione di registrazioni ecc.) .
Non bisogna dimenticare , infatti , che l'accertamento ex art. 39 sopra richiamato va sempre inquadrato nell'ambito dell'accertamento induttivo a cui l'Ufficio, di norma, ricorre quando il contribuente non si è attenuto alle norme sulla tenuta della contabilità , ha omesso di registrare corrispettivi ,ha emesso fatture per operazioni inesistenti ecc. , ha omesso di presentare la dichiarazione annuale, ha in altri termini posto in essere atti gravi , precisi e concordanti pur di evadere il fisco.
In tale ipotesi spetta al contribuente l'onere di provare l'illegittimità dell'accertamento induttivo. Pertanto sulla base dei dati e delle notizie raccolte si è rideterminato il reddito nella misura di cui all'avviso di accertamento
, con conseguente recupero di tassazione ai fini IR , Irap ed IVA determinata nel medesimo atto impugnato.
Infine le sanzioni applicate sono dovute trattandosi di evasione di imposta. Nella fattispecie, pertanto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che l'accertamento presenta delle illegittimità tali da essere annullato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.200,00.