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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9426/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARVERTI MANUELA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARVERTI MANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in composizione collegiale:
- addebitare la colpa della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c., al convenuto;
CP_1
- Stabilire l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente Persona_1 Parte_1 determinando le modalità del diritto di visita del resistente;
- Condannare e dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla moglie, a far CP_1 Parte_1 tempo dalla data del deposito del ricorso per separazione giudiziale, un assegno mensile di pagina 1 di 7 mantenimento per il figlio di Euro 300,00 (trecento/00) o quella somma maggiore che Persona_1 valuti di giustizia, assoggettata a rivalutazione annuale Istat Costo Vita, da pagarsi in mensilità anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese.
- Condannare altresì il signor al pagamento del 50% delle spese straordinarie fissate e CP_2 disciplinate nel Protocollo dell'Osservatorio per la Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del
09/08/2017;
- Assegnare la casa coniugale, di proprietà comune, alla moglie convivente con il figlio minorenne.
Con vittoria di spese legali con contributo unificato, contributo forfetario 15% Cpa, ed iva;
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra le parti contratto in Romania il 10 ottobre 1999, come da certificato di matrimonio tradotto e apostillato sub doc. 1, sono nati i figli nata a [...], Romania, il 7 Persona_2 dicembre 2000, studentessa universitaria, lavoratrice ed economicamente autosufficiente e
[...]
, nato a [...] il [...], minorenne e studente. La ricorrente allega che il Persona_3 marito si è allontanato dalla casa familiare in data 19 maggio 2024 ed è tornato in Romania, in luogo e domicilio ignoti, lasciando debiti ai quali ella sta facendo fronte. Produce, unitamente al ricorso, le dichiarazioni dei redditi del marito per gli anni di imposta 2021 e 2022, affermando che il marito in
Italia svolgeva attività di muratore e imbianchino in forma autonoma per la quale risulta nell' anno
2021, un reddito imponibile di € 16.665,00 e nell' anno 2022 un reddito imponibile di €19.124,00 (cfr. documenti allegati al ricorso).
La casa familiare è stata acquistata in regime di comunione legale, perciò l'attrice ha interesse ad estinguere i debiti del coniuge onde evitare che i creditori aggrediscano l'immobile. Ella sta pagando un mutuo con rata mensile di circa euro 202, contratto per il relativo acquisto. All'udienza di comparizione personale delle parti, tenutasi il giorno 8.2.2025, ella ha confermato che attualmente vive con la figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e il figlio minorenne ancora studente.
Ha altresì dichiarato di avere rateizzato i debiti di mio marito, per questi pago 130 euro al mese e altre due rate da 65 euro ciascuna. Il marito non si è costituito, né è comparso, e, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'8.2.2025, è stato dichiarato contumace. Con la medesima ordinanza è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato del figlio minorenne alla attrice, il suo collocamento prevalente presso di lei, l'assegnazione a lei della casa familiare, visite padre-figlio, qualora il padre lo richieda, da concordarsi di volta in volta con la madre, contributo paterno di euro 200 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, attribuzione alla madre dell'assegno unico per il figlio nella misura del 100% in ragione dell'affido esclusivo, come previsto dalla legge.
La causa è stata istruita con: l'assunzione della testimonianza della figlia maggiorenne
[...] nata il [...] in [...], la quale, all'udienza del 23.9.2025, ha Persona_2 confermato che: nel maggio 2024, mentre la madre era assente da casa, suo padre aveva fatto le valigie e se ne era andato di casa, senza più farvi ritorno;
prima dell'allontanamento da casa, il padre spendeva i suoi guadagni in acquisto di gratta e vinci, bevute al bar e sigarette;
egli svolgeva l'attività di muratore, tuttavia, in ragione delle condotte di cui sopra, c'erano periodi in cui restava in casa e non andava al lavoro;
inoltre non contribuiva alle spese di casa;
infine la teste ha confermato che tale comportamento era tenuto dal convenuto da sempre, almeno fin da quando ella aveva ricordi del padre;
pagina 3 di 7 che, da ultimo, dopo che era andato via, la madre aveva avuto conoscenza che egli aveva accumulato debiti con Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Uni-credit Banca, Compass, commercialista, per circa
15.000 euro, che ella stava ora pagando, onde evitare che la casa familiare, in comproprietà, potesse essere aggredita dai creditori.
La ricorrente produceva, fra l'altro, la visura camerale della ditta individuale che CP_1 risultava iscritta nel 2017 e cessata il 21.6.2024, e che aveva ad oggetto “attività di muratore e imbianchino”; era altresì acquisito l'estratto contributivo del marito dal quale emerge che per l'anno di imposta 2023 egli aveva avuto un imponibile annuo di circa euro 25.000. la ricorrente in base alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, risulta avere un imponibile annuo di euro
10.423, mentre per l'anno successivo ha dichiarato un imponibile di 14.910 euro.
L'abbandono della casa familiare da parte del marito risulta provato dalla testimonianza assunta e pertanto va dichiarato l'addebito della separazione al marito. SI rammenta che: Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020); anche la precedete condotta del marito, sebbene a lungo tollerata dalla ricorrente, costituiva, peraltro, violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, dal momento che, in base alla testimonianza della figlia maggiorenne, è emerso che il padre non contribuiva al ménage familiare anzi dilapidava i suoi guadagni nell'alcol e nel gioco d'azzardo.
L'allontanamento da casa senza lasciare recapiti e la mancata costituzione in giudizio giustificano l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre e la conseguente assegnazione a lei della casa familiare.
Quanto alle visite padre-figlio, trattandosi di un ragazzo di 16 anni, risulta conforme al suo interesse disporre, disporre che il padre, qualora lo richieda, possa vedere e tenere con sé il figlio quando anche il minore lo vorrà e previo accordo con la madre.
Viste le condizioni economiche delle parti come sopra illustrate e considerato che il padre non tiene mai il figlio con sé, si dispone, in accoglimento delle conclusioni della ricorrente, che, dalla data della domanda, egli versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 300 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei compresi fra i medi e minimi per tutte le fasi, come da nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il 14 Persona_3 dicembre 2009 alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio e il disbrigo di tutte le pratiche amministrative di interesse del minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – assegna alla attrice la casa coniugale sita in Argelato via Centese n. 286, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme al figlio minorenne dandosi atto che anche la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente vive insieme a lei;
6 – dispone che il padre, qualora lo richieda, possa vedere e tenere con sé il figlio quando anche il minore lo vorrà e previo accordo con la madre.
7 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nato a [...] il [...] versando entro il giorno 5 di ogni Persona_3 mese la somma di euro 300 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse pagina 5 di 7 dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa pagina 6 di 7 proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In ragione dell'affidamento esclusivo, l'assegno unico per il figlio spetta alla madre al 100%.
8 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in 98,00 euro per spese, 4.303,00 euro per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9426/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARVERTI MANUELA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARVERTI MANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in composizione collegiale:
- addebitare la colpa della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c., al convenuto;
CP_1
- Stabilire l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente Persona_1 Parte_1 determinando le modalità del diritto di visita del resistente;
- Condannare e dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla moglie, a far CP_1 Parte_1 tempo dalla data del deposito del ricorso per separazione giudiziale, un assegno mensile di pagina 1 di 7 mantenimento per il figlio di Euro 300,00 (trecento/00) o quella somma maggiore che Persona_1 valuti di giustizia, assoggettata a rivalutazione annuale Istat Costo Vita, da pagarsi in mensilità anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese.
- Condannare altresì il signor al pagamento del 50% delle spese straordinarie fissate e CP_2 disciplinate nel Protocollo dell'Osservatorio per la Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del
09/08/2017;
- Assegnare la casa coniugale, di proprietà comune, alla moglie convivente con il figlio minorenne.
Con vittoria di spese legali con contributo unificato, contributo forfetario 15% Cpa, ed iva;
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra le parti contratto in Romania il 10 ottobre 1999, come da certificato di matrimonio tradotto e apostillato sub doc. 1, sono nati i figli nata a [...], Romania, il 7 Persona_2 dicembre 2000, studentessa universitaria, lavoratrice ed economicamente autosufficiente e
[...]
, nato a [...] il [...], minorenne e studente. La ricorrente allega che il Persona_3 marito si è allontanato dalla casa familiare in data 19 maggio 2024 ed è tornato in Romania, in luogo e domicilio ignoti, lasciando debiti ai quali ella sta facendo fronte. Produce, unitamente al ricorso, le dichiarazioni dei redditi del marito per gli anni di imposta 2021 e 2022, affermando che il marito in
Italia svolgeva attività di muratore e imbianchino in forma autonoma per la quale risulta nell' anno
2021, un reddito imponibile di € 16.665,00 e nell' anno 2022 un reddito imponibile di €19.124,00 (cfr. documenti allegati al ricorso).
La casa familiare è stata acquistata in regime di comunione legale, perciò l'attrice ha interesse ad estinguere i debiti del coniuge onde evitare che i creditori aggrediscano l'immobile. Ella sta pagando un mutuo con rata mensile di circa euro 202, contratto per il relativo acquisto. All'udienza di comparizione personale delle parti, tenutasi il giorno 8.2.2025, ella ha confermato che attualmente vive con la figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e il figlio minorenne ancora studente.
Ha altresì dichiarato di avere rateizzato i debiti di mio marito, per questi pago 130 euro al mese e altre due rate da 65 euro ciascuna. Il marito non si è costituito, né è comparso, e, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'8.2.2025, è stato dichiarato contumace. Con la medesima ordinanza è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato del figlio minorenne alla attrice, il suo collocamento prevalente presso di lei, l'assegnazione a lei della casa familiare, visite padre-figlio, qualora il padre lo richieda, da concordarsi di volta in volta con la madre, contributo paterno di euro 200 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, attribuzione alla madre dell'assegno unico per il figlio nella misura del 100% in ragione dell'affido esclusivo, come previsto dalla legge.
La causa è stata istruita con: l'assunzione della testimonianza della figlia maggiorenne
[...] nata il [...] in [...], la quale, all'udienza del 23.9.2025, ha Persona_2 confermato che: nel maggio 2024, mentre la madre era assente da casa, suo padre aveva fatto le valigie e se ne era andato di casa, senza più farvi ritorno;
prima dell'allontanamento da casa, il padre spendeva i suoi guadagni in acquisto di gratta e vinci, bevute al bar e sigarette;
egli svolgeva l'attività di muratore, tuttavia, in ragione delle condotte di cui sopra, c'erano periodi in cui restava in casa e non andava al lavoro;
inoltre non contribuiva alle spese di casa;
infine la teste ha confermato che tale comportamento era tenuto dal convenuto da sempre, almeno fin da quando ella aveva ricordi del padre;
pagina 3 di 7 che, da ultimo, dopo che era andato via, la madre aveva avuto conoscenza che egli aveva accumulato debiti con Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Uni-credit Banca, Compass, commercialista, per circa
15.000 euro, che ella stava ora pagando, onde evitare che la casa familiare, in comproprietà, potesse essere aggredita dai creditori.
La ricorrente produceva, fra l'altro, la visura camerale della ditta individuale che CP_1 risultava iscritta nel 2017 e cessata il 21.6.2024, e che aveva ad oggetto “attività di muratore e imbianchino”; era altresì acquisito l'estratto contributivo del marito dal quale emerge che per l'anno di imposta 2023 egli aveva avuto un imponibile annuo di circa euro 25.000. la ricorrente in base alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, risulta avere un imponibile annuo di euro
10.423, mentre per l'anno successivo ha dichiarato un imponibile di 14.910 euro.
L'abbandono della casa familiare da parte del marito risulta provato dalla testimonianza assunta e pertanto va dichiarato l'addebito della separazione al marito. SI rammenta che: Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020); anche la precedete condotta del marito, sebbene a lungo tollerata dalla ricorrente, costituiva, peraltro, violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, dal momento che, in base alla testimonianza della figlia maggiorenne, è emerso che il padre non contribuiva al ménage familiare anzi dilapidava i suoi guadagni nell'alcol e nel gioco d'azzardo.
L'allontanamento da casa senza lasciare recapiti e la mancata costituzione in giudizio giustificano l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre e la conseguente assegnazione a lei della casa familiare.
Quanto alle visite padre-figlio, trattandosi di un ragazzo di 16 anni, risulta conforme al suo interesse disporre, disporre che il padre, qualora lo richieda, possa vedere e tenere con sé il figlio quando anche il minore lo vorrà e previo accordo con la madre.
Viste le condizioni economiche delle parti come sopra illustrate e considerato che il padre non tiene mai il figlio con sé, si dispone, in accoglimento delle conclusioni della ricorrente, che, dalla data della domanda, egli versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 300 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei compresi fra i medi e minimi per tutte le fasi, come da nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il 14 Persona_3 dicembre 2009 alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio e il disbrigo di tutte le pratiche amministrative di interesse del minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – assegna alla attrice la casa coniugale sita in Argelato via Centese n. 286, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme al figlio minorenne dandosi atto che anche la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente vive insieme a lei;
6 – dispone che il padre, qualora lo richieda, possa vedere e tenere con sé il figlio quando anche il minore lo vorrà e previo accordo con la madre.
7 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nato a [...] il [...] versando entro il giorno 5 di ogni Persona_3 mese la somma di euro 300 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse pagina 5 di 7 dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa pagina 6 di 7 proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In ragione dell'affidamento esclusivo, l'assegno unico per il figlio spetta alla madre al 100%.
8 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in 98,00 euro per spese, 4.303,00 euro per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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