Art. 3.
Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.
Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.