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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 908/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 908/2020 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Carmen Borea, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri alla via G.B. Falcone, 34.
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Di Genova, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Battipaglia alla via Ravenna n. 30.
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
2 / 11
Oggetto: divorzio contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 28.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2020 la NO ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo: di aver contratto con il signor matrimonio concordatario in Santa Marina il Parte_2
04.06.2005; che dall'unione sono nate due figlie, in data 10.09.2008 , ed in data 11.01.2012 ; Per_1 Per_2 di essersi separata consensualmente dal marito dinnanzi al Tribunale di Lagonegro, comparendo all'udienza presidenziale del 12.11.2013, giusta omologa del 25.03.2014 alle condizioni ivi consensualmente stabilite.
Su tali premesse, posto che dal momento dell'omologa della separazione gli stessi non hanno più ripreso la convivenza ed è pertanto decorso il termine richiesto dalla Legge, l'istante ha presentato all'adito
Tribunale richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il signor , alle condizioni di cui segue: Parte_2
a. L'affidamento congiunto delle figlie ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in particolare le decisioni su istruzione, educazione, salute e tempo libero saranno prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità
/inclinazioni/aspirazioni delle figlie, mentre tutte le altre saranno assunte dai genitori separatamente;
b. La collocazione abitativa delle minori con la madre nella casa familiare di proprietà esclusiva del nonno materno sig. , sita in Policastro Bussentino alla via Armando Diaz n.12; Persona_3
c. La possibilità per il padre di vedere e tenere con sé le figlie quando lo desideri, compatibilmente con la propria attività lavorativa e gli impegni scolastici, culturali e ricreativi delle minori, e comunque in caso di mancato accordo secondo la seguente tempistica e modalità (sempre previo consenso delle bambine):
- due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore 17 alle 20;
- due fine settimana non consecutivi dal sabato alle 16 fino alla domenica alle 18;
- almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
- nelle festività natalizie, alternando di anno in anno, il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno, nelle festività pasquali;
d. Il contributo da parte del signor al mantenimento delle due figlie versando alla moglie Parte_2 il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 complessivi, oltre che la divisione per la metà esatta tra i genitori delle spese straordinarie, mediche e scolastiche non coperte dal servizio sanitario nazionale.
e. Nessun versamento per il reciproco mantenimento tra i coniugi essendo economicamente autosufficienti;
f. Per quanto non previsto nei presenti accordi l'applicazione le norme vigenti in materia. 3 / 11
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 16.11.2020, si è costituito il sig. il Parte_2 quale ha eccepito:
- che gli accordi fatti in sede di separazione presentavano alcune condizioni diverse da quelle richieste dalla ricorrente, in particolare i coniugi si impegnavano: a garantirsi reciprocamente medesimi periodi da trascorrere con entrambe le figlie, da concordarsi in base alle rispettive necessità e/o impegni dei genitori e delle figlie;
a concorrere al mantenimento delle figlie con una somma di € 250,00, a titolo di concorso al mantenimento di ciascuna delle figlie, e, quindi, con una somma complessiva di € 500,00 (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat costo-vita) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, e di quelle scolastiche, ricreative e sportive dietro presentazione di adeguata documentazione fiscale e di accordo tra i coniugi, cifra da corrispondersi mensilmente da un genitore all'altro il quale in quel rispettivo mese, vivrà la maggior parte del tempo con le figlie minori. La cifra da corrispondere mensilmente, pertanto, sarà proporzionale, e quindi calcolata di volta in volta, al periodo in cui le bambine avranno dimorato insieme al genitore che riceverà la rispettiva somma;
- che, in data 3/08/2020 veniva notificato, al resistente, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale venivano completamente ridefinite le condizioni, congiuntamente stabilite ed accettate in sede di separazione, modifiche che non trovavano alcuna giustificazione, in considerazione delle immutate condizioni sia economiche che fattuali dei coniugi;
- che, in particolare, le figlie non avevano mai espresso disagio e/o malessere con riferimento alle modalità di visita dei genitori;
quindi, non si comprendevano le ragioni sottese alle modifiche richieste;
- che, pertanto, non vi era alcuna ragione che potesse giustificare la richiesta di modifica del diritto di visita dei genitori, nonché, la richiesta di mantenimento delle figlie, avanzata da controparte, e quantificata in € 300,00.
- che, ad oggi, la madre, avendo entrambe le figlie a carico nel proprio stato di famiglia ha usufruito di sgravi e/o benefici negati invece al resistente.
Tanto premesso, il sig. , si costituiva in giudizio, impugnando e contestando il Parte_2 contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e chiedendo all'adito Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: l'affidamento congiunto delle figlie ai genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
la rimessione delle decisioni di maggior interesse per le figlie quali istruzione, educazione, salute e tempo libero ai genitori di comune accordo e di tutte le altre ai genitori separatamente;
la previsione che le minori trascorreranno con i genitori la stessa quantità di tempo, da concordare secondo le esigenze prevalenti delle figlie e secondo gli impegni e/o necessità dei genitori , i quali per i periodi in cui avranno con sé le figlie, si impegnano a provvedere alla cura e al sostentamento delle stesse e per l'ipotesi in cui uno dei genitori, non mantenga fede a tale impegno assunto, si obbliga a versare, all'altro genitore, la somma mensile pari ad € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie;
detta somma, verrà corrisposta da un genitore all'altro, il quale, in quel rispettivo mese, vivrà la maggior parte del tempo con le figlie 4 / 11
minori. La cifra da corrispondere mensilmente, pertanto, sarà proporzionale, e quindi calcolata di volta in volta, al periodo in cui le bambine avranno dimorato insieme al genitore che riceverà la rispettiva somma
(detto importo, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese, dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ); restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese mediche, non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, quelle scolastiche, ricreative e sportive dietro presentazione di adeguata documentazione fiscale e previo accordo tra i coniugi;
i coniugi, si impegnano, ad usufruire della detrazione fiscali e/o benefici reddituali, per figlio a carico, nella misura del 50%; gli stessi coniugi essendo economicamente autosufficienti, nulla si verseranno per il reciproco mantenimento;
i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio delle rispettive carte d'identità e passaporto con l'indicazione delle figlie minori, il consenso per l'eventuale espatrio di ciascuna figlia minore deve essere concesso di volta in volta e per periodi definiti;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.11.2020, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sentiti entrambi i coniugi, posto che i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e ne chiedevano l'accoglimento, il Presidente si riservava.
Lo stesso giorno a scioglimento della riserva, il Presidente delegato osservava che dalla separazione erano intervenute circostanze che avevano mutato la situazione personale del che aveva un nuovo Parte_2 nucleo familiare in Sorrento e che determinavano un'inadeguatezza del precedente regime di affidamento con collocazione alternata delle figlie come regolato in sede di separazione ed esposto dalla stessa ricorrente.
Pertanto, il Presidente delegato riteneva opportuno adottare dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in particolare stabilire: le bambine restano affidate ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della madre, le stesse potranno vedere il genitore non convivente ed i nonni tutte le volte in cui lo stesso ne faccia richiesta, con l'onere di prelevarle dall'abitazione e riaccompagnarle al termine della visita, ed in ogni caso almeno un pomeriggio a settimana dalle 18 alle 20, in un giorno da scegliersi in accordo dai coniugi o in mancanza nel giorno del mercoledì; week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
la metà delle festività pasquali e natalizie alternando un anno compreso pasqua e un anno compreso Natale, nonché 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il giorno 28 febbraio di ogni anno.
Quanto al mantenimento, considerato che entrambe le parti dichiaravano di percepire il reddito di cittadinanza e di non lavorare, allo stato, salvo più profonda valutazione nel corso del giudizio si stabiliva in via provvisoria a carico del un assegno mensile di € 150,00 per ciascuna figlia come Parte_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal mese di novembre 2021 oltre che al 50% delle spese .
In data 30.11.2020 la Signora chiedeva, con deposito di memorie, la conferma dei Parte_1 provvedimenti temporanei ed urgenti resi in sede presidenziale.
In data 25.04.2021 con memoria integrativa il impugnava l'ordinanza del 24.11.2020 resa dal Parte_2 presidente delegato dottor Maurizio Ferrara, con la quale venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, limitatamente alla parte in cui modificava le precedenti condizioni di visita del resistente, quale 5 / 11
genitore non convivente, ribadendo che le condizioni di separazione stabilite e accettate dalle parti in causa dalla separazione omologata non avevano mai creato particolari situazioni di disagio per le minori, che vivevano di buon grado ed in modo equilibrato e sereno la collocazione a settimane alterne presso i genitori;
che con tali modifiche si era stravolto un assetto familiare ormai consolidato e si erano venute a creare tensioni sia per le figlie che tra i genitori;
che le restrizioni al diritto di visita del genitore non collocatario imposte con la suddetta ordinanza stavano determinando un progressivo processo di allontanamento delle minori dalla famiglia di origine del signor , nonché con la nuova Parte_2 famiglia del padre, a causa della drastica riduzione di tempo da trascorrere con gli stessi.
Per tutto quanto esposto il sig. insisteva: Parte_2
- in via preliminare per la revoca/modifica dell'ordinanza Presidenziale in oggetto ed il ripristino delle condizioni di visita, come fissate in sede di separazione, con collocazione delle figlie a settimane alterne presso i genitori e, per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento delle stesse, in considerazione della equa ripartizione fra i genitori delle spese per il loro sostentamento, ovvero in subordine per la riduzione dell'assegno di mantenimento, in considerazione delle precarie condizioni economiche del sig.
, come da documentazione in atti, ad €. 200,00 (100,00 euro per figlia); Parte_2
- nel merito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in oggetto alle condizioni convenute in sede di separazione , come già richiamate in atti precedenti del . Parte_2
All'udienza del 26 aprile 2021, tenutasi in presenza, la NO riportandosi alla memoria Parte_1 integrativa ed al suo ricorso contestava la costituzione avversaria e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c.; il resistente si riportava ai propri atti contestando le difese avversarie e chiedendo di concedersi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c. ed insisteva per la modifica dell'ordinanza presidenziale.
All'esito della suddetta udienza il Giudice dichiarava inammissibile la richiesta di modifica di detta ordinanza presidenziale in quanto allo stato generica e non fondata su circostanze sopravvenute all'udienza di comparizione dei coniugi;
concedeva, essendone richiesti, i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c. per il deposito delle memorie. Lo stesso rinviava la causa all'udienza del 13.09.2021 per la decisione sulla ammissione dei mezzi di prova.
In data 30.09.2021 si costituiva l'Avv. Antonietta Di Genova quale nuovo difensore del signor per chiedere, per conto di quest'ultimo, l'accoglimento delle conclusioni ed in Parte_2 particolare la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione consensuale. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Il Giudice ammetteva alcune delle prove orali richieste dalle parti e rinviava la causa per l'escussione testi.
Terminato l'ascolto dei testimoni e mutata la persona fisica del Giudicante, la parte resistente chiedeva che si procedesse con l'ascolto della minore . Persona_4
In data 25.01.2023, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 28.03.2023 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sola pronuncia sullo status.
All'udienza del 17 aprile 2023, la ricorrente insisteva per il rispetto del calendario così come fissato dal
Presidente perché più idoneo rispetto all'età delle minori;
il resistente insisteva per tornare al regime 6 / 11
precedente. Veniva sentita dal Giudice la minore , in presenza del Funzionario Teresa Persona_4
Marcigliano.
L'avvocato di parte ricorrente chiedeva il pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; parte resistente non si opponeva e rinunciava ai termini 190 c.p.c.
Il Giudice, con verbale, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, senza la concessione dei termini 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato, e mandava gli atti al PM per le conclusioni.
Il PM, in data 23.05.2023, concludeva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
Il Tribunale in composizione collegiale, pertanto, in data 26.05.2023 pronunciava sentenza non definitiva n. 253/2023, pubblicata il 29.05.2023, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Santa Marina (SA) in data 04.06.2005 tra , nato a Parte_2
Maratea (PZ) il 23.05.1976 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 3, P. II, S. A. Parte_1 dell'anno 2005); ordinando che la sentenza venisse trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; rimettendo, con separata ordinanza, la causa al ruolo dell'istruttore; rinviando per la statuizione delle spese alla sentenza definitiva.
Con ordinanza dello stesso giorno, tenuto conto della richiesta delle parti di un rinvio non breve per verificare la possibilità di un accordo tra le parti in ordine alle statuizioni accessorie, veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore per il 28.11.2023. All'esito dell'udienza del 28.11.2023 il signor rappresentava di essere stato assolto per il Parte_2 procedimento relativo alla ricorrente ed al compagno e chiedeva che la figlia maggiore venisse collocata presso di lui, avendo ora la ricorrente un figlio piccolo, creando la nuova situazione dei disagi. La ricorrente si opponeva a ciò, rappresentando inoltre che il resistente non aveva mai pagato il mantenimento. L'avvocato del resistente chiedeva di sentire nuovamente la minore per verificare Per_1 la sua volontà sul punto.
In data 28.11.2023, il Giudice, sciogliendo la riserva, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e non necessitasse di ulteriore attività istruttoria, anche tenuto conto del già espletato ascolto delle minori, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2024 onerando le parti di provvedere al deposito di documentazione reddituale aggiornata relativa agli ultimi tre anni.
Detta udienza veniva poi differita con decreto del 31.05.2024 all'udienza del 7.10.2024, e con provvedimento dell'11.09.2024 veniva disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Il signor con note di trattazione scritta del 2.10.2024: Parte_2
- si riportava integralmente all'atto principale ed agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento totale e per la pronuncia del Tribunale che preveda un regime di affidamento 7 / 11
condiviso paritario al 50% con mantenimento diretto da parte dei genitori data la situazione economica delle parti;
- evidenziava la necessità dell'ascolto delle minori sul regime di affidamento, sulle loro preferenze e sul calendario di visite, date le mutate esigenze in virtù del decorso naturale del tempo, dell'inizio del nuovo anno scolastico, nonché della mutata situazione familiare a casa con la madre dopo la nascita del nuovo fratello uterino;
- in subordine, nel caso in cui il Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, chiedeva un affidamento totalmente paritario prevedendo che le minori passino una settimana presso la casa paterna e una presso la casa materna, con la revoca dell'assegno di mantenimento e la previsione di un mantenimento di diretto, con l'applicazione del protocollo cnf per le spese straordinarie , da prevedersi al 50%.
- in via ulteriormente subordinata chiedeva la previsione dell'affidamento condiviso con weekend più lunghi da trascorrere con il padre ed almeno 2 giorni a settimana di diritto di visita, lasciando libere le minori di incontrare il padre e la madre secondo i loro desideri.
Lo stesso insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate.
La NO in data 3.10.2024, con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, riportandosi Parte_1 al ricorso introduttivo ed ai propri scritti difensivi, si opponeva alle richieste formulate e chiedeva la conferma del provvedimento presidenziale reso nella prima udienza di comparizione dei coniugi. In particolare, si opponeva alla richiesta audizione delle minori attesa la loro chiara ed univoca posizione in ordine al tempo da trascorrere con i genitori e negava che la minore fosse in terapia psicologica. Per_1
In data 28.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura, ha riservato la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, e disponendo la trasmissione del fascicolo al PM per rendere le proprie conclusioni nel termine di 90 giorni.
In data 03.12.2024 con comparsa conclusionale la NO , premesso che era stata resa sentenza Parte_1 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il giudizio proseguiva solo per gli altri aspetti conseguenti al divorzio, chiedeva al Giudice di confermare con sentenza i provvedimenti temporanei ed urgenti resi in sede presidenziale.
In data 27.12.2024, con comparsa conclusionale il sig. rappresentava: di essersi sempre Parte_2 preoccupato del benessere delle minori;
che la figlia spesso manifesta di voler stare di più con il Per_1 papà e di voler essere libera di scegliere quando e dove andare. Pertanto il resistente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo e modificate nella memoria ex art 183 co 6, e dunque : per l'affidamento totalmente paritario prevedendo che le minori passino una settimana presso la casa paterna ed una presso la materna;
per la revoca dell'assegno di mantenimento e la previsione di un mantenimento diretto con applicazione del protocollo cnf per le spese straordinarie, da prevedersi al 50%; in via subordinata per la previsione dell'affidamento condiviso con weekend più lunghi da trascorrere con il padre ed almeno 2 giorni a settimana di diritto di visita, lasciando libere le minori di incontrare il padre e la madre secondo i loro desideri. 8 / 11
Preliminarmente giova osservare che, come suesposto nella parte in fatto, con sentenza non definitiva n.
253/2023 del 26.05.2023 pronunciata dal Tribunale nel corso del presente giudizio è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_2
il 04.06.2005 in Santa Marina (SA), sicché l'oggetto del presente provvedimento va Parte_1 circoscritto alla regolamentazione degli aspetti accessori.
L'8 gennaio 2025 il PM ha fatto pervenire il proprio parere nulla opponendo.
Sulla domanda di affidamento dei minori.
In tema di affidamento dei minori noto che il giudizio prognostico, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Va premesso che, in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass.
Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che l'affidamento congiunto sia la scelta più corretta.
Ciò detto, quanto al precedente regime di collocazione delle minori a settimane alterne presso la madre ed il padre, si ritiene che questo non sia adatto ad assicurare la serenità delle minori.
Per quanto lo stesso non sia sempre da censurare, si ritiene che tale collocazione non sia opportuna nel caso di specie.
Vero è che i minori hanno diritto a una abitazione come punto di riferimento stabile e sicuro (un habitat consolidato); inoltre tale pendolarismo condurrebbe a un mutamento continuo delle abitudini di vita dei ragazzi e del tessuto di amicizie e di legami –anche affettivi e in termini di ricordi- con la casa familiare stessa.
Si richiama il principio per cui occorre attribuire rilievo centrale e risolutivo all'esigenza del minore di acquisire stabilità e sicurezza rimanendo nell'ambiente familiare, sociale e scolastico nel quale è inserito da sempre, evitando una ulteriore lacerazione (dopo quella conseguente alla separazione); si tratta di valorizzare il criterio della stabilità del rapporto dei minori con i luoghi in cui si esplicano quotidianamente 9 / 11
i loro legami affettivi da sempre e i principali interessi che costituiscono l'ambiente del minore, inteso come contesto materiale e psicologico (Cass. 6312/99); si ritiene in sostanza di privilegiare la situazione che possa ridurre al massimo i danni già derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità dei minori.
Nel caso di specie la piccola ascoltata all'udienza del 13.12.2022 per il sub-procedimento relativo Per_2 al fascicolo in epigrafe chiariva “quando sto da lui, spesso lui non c'è se non quando mangiamo e passo il tempo con gli zii. Sono più tranquilla invece nel parlare con mamma perché la penso più come lei.”
La stessa, quindi, confermava la ricostruzione della ricorrente secondo la quale il è spesso Parte_2 fuori per lavoro con la conseguenza che un affido alternato determinerebbe che le minori passerebbero gran parte del tempo con la famiglia dello stesso e non con il padre.
Sul punto è stata ascoltata all'udienza del 17.4.2023 anche che ha indicato i motivi del disagio Per_1 dell'affido alternato e chiarito di preferire il sistema attuale confermando anche la volontà di . Per_2
In particolare, la stessa ha dichiarato:
ADR. era un po' stressante fare la valigia e fare avanti e indietro, prima la scuola era anche più vicina a casa di mamma quindi più scomoda;
ADR. attualmente seguiamo un nuovo regime che riusciamo a rispettare, spesso comunque mi fermo a casa di papà anche altri giorni, andiamo a delle serate che fa papa, lo vede meno, solo nei fine Per_2 settimana e il mercoledì. Andiamo sempre a fare colazione insieme.
ADR. quando sono a casa di papà, lo vedo a pranzo e a cena e a volte di pomeriggio, perché lui fa il muratore e la sera soprattutto d'estate va a suonare a Marina.
ADR. ci sono dei pregi e dei difetti nei due sistemi, prima era stressante dover prepararsi tutto anche se lì stavo bene, adesso devo comunque prepararmi per il fine settimana, però il problema è minore.
ADR. ho amici sia presso casa di mamma che di papà. Prima invece non avevo amici a Sapri, ora è più semplice.
ADR. con parliamo poco ma lei preferisce questo sistema. Per_2
ADR. io preferirei stare qualche altro pomeriggio con papa, oppure allungare il fine settimana anche con il lunedì, andare a fare sport a Policastro e tornare da papà.
Va, inoltre, aggiunto che la giurisprudenza ha ritenuto il sistema alternato come modulo utile qualora non vi sia conflittualità tra le parti (Corte d'Appello di Brescia, Ord. 9 dicembre 2024).
Nel caso di specie, invece, in tutte le udienze le parti hanno mostrato continuo disaccordo nella modalità di gestione del calendario che finirebbero solo per acutizzarsi in caso di affidamento paritario stante la necessità di continua collaborazione che allo stato è difficilmente immaginabile.
La collocazione viene, quindi, individuata presso la madre come disposto nel 2020 in fase presidenziale.
Quanto agli incontri con il genitore non collocatario coerentemente con quanto già in essere e tenuto conto che le minori hanno congiuntamente espresso il desiderio di passare più tempo con la figura paterna si ritiene di disporre che: la prole minore potrà vedere il genitore non convivente tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità del genitore non convivente che si dovrà far carico di prelevarle e di riaccompagnarla al termine della visita;
comunque, la prole minore potrà vedere e stare con il genitore non convivente due pomeriggi a settimana da concordarsi dalle ore 18.00 alle 20.00 (in mancanza di accordi il martedì e il 10 / 11
giovedì) ;le minori potranno trascorrere con il padre due fine settimana al mese alternati dal venerdì all'uscita della scuola alle ore 21.00 della domenica seguente;
ed inoltre 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo che in caso di mancato accordo tra i genitori sarà dal 15 al 30 agosto, festività ad anni alterni, giorni 24-25 o 26 dicembre, 31 dicembre o 1 e 2 gennaio, nonché giorni di Sabato Santo
o Pasqua e lunedì “in albis”.
Sull'assegnazione della casa familiare. L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'art. 155- quater cc, abrogato dall'art. 106 del d.lvo. n. 154 del 2013) dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà…”.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Policastro Bussentino alla via Armando Diaz,12 viene assegnata alla ricorrente.
Sull'assegno di mantenimento per i figli.
Orbene, sul punto, giova evidenziare che la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. A tal proposito, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendo il giudice verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (ex plurimis, sent. Cass n.28870/2011).
Nel caso di specie, il resistente ha depositato autocertificazione in data 2.10.2024 in cui dichiara di non aver presentato dichiarazione dei redditi a causa del basso reddito.
In realtà dalle prove testimoniali e dall'ascolto della minore è emerso che lo stesso svolga attività Per_1 lavorativa quale muratore.
La ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, circostanza non contestata e non ha chiesto mantenimento per sé, ma solo per le minori per euro 300,00.
Considerata l'età del resistente, la sua situazione economica e la richiesta della ricorrente, si stima congrua la somma mensile di euro 150,00 per ogni minore (per un importo totale di euro 300,00) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie per i figli.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Considerato che l'unico punto di disaccordo tra le parti è risultato legato alla collocazione o meno paritaria che, come chiarit,o non è ipotesi da escludere a priori, ma che non si è ritenuta opportuna nel 11 / 11
caso di specie, si ritiene che non possa delinearsi una situazione di soccombenza e, quindi, vada disposta la totale compensazione delle spese di lite.
Tale compensazione opera anche per il sub-procedimento sorto nel corso del giudizio data la peculiarità della questione affrontata ad eccezione delle spese di CTU che vengono poste a carico del resistente stante l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dispone l'affidamento della prole ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con collocazione delle minori presso la madre;
◼ Assegna la casa familiare alla ricorrente;
◼ Stabilisce che possa frequentare e tener con sé le minori con le modalità sopra Parte_2 statuite;
◼ Fa obbligo a di corrispondere a , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie: un assegno mensile di complessivi € 300,00 (quindi € 150,00 per figlia) adeguato annualmente agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come in motivazione;
◼ Compensa le spese di lite;
◼ Pone le spese di CTU liquidate nel sub-procedimento 908-1/2020 definitivamente a carico del resistente.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 908/2020 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Carmen Borea, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri alla via G.B. Falcone, 34.
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Di Genova, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Battipaglia alla via Ravenna n. 30.
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
2 / 11
Oggetto: divorzio contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 28.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2020 la NO ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo: di aver contratto con il signor matrimonio concordatario in Santa Marina il Parte_2
04.06.2005; che dall'unione sono nate due figlie, in data 10.09.2008 , ed in data 11.01.2012 ; Per_1 Per_2 di essersi separata consensualmente dal marito dinnanzi al Tribunale di Lagonegro, comparendo all'udienza presidenziale del 12.11.2013, giusta omologa del 25.03.2014 alle condizioni ivi consensualmente stabilite.
Su tali premesse, posto che dal momento dell'omologa della separazione gli stessi non hanno più ripreso la convivenza ed è pertanto decorso il termine richiesto dalla Legge, l'istante ha presentato all'adito
Tribunale richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il signor , alle condizioni di cui segue: Parte_2
a. L'affidamento congiunto delle figlie ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in particolare le decisioni su istruzione, educazione, salute e tempo libero saranno prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità
/inclinazioni/aspirazioni delle figlie, mentre tutte le altre saranno assunte dai genitori separatamente;
b. La collocazione abitativa delle minori con la madre nella casa familiare di proprietà esclusiva del nonno materno sig. , sita in Policastro Bussentino alla via Armando Diaz n.12; Persona_3
c. La possibilità per il padre di vedere e tenere con sé le figlie quando lo desideri, compatibilmente con la propria attività lavorativa e gli impegni scolastici, culturali e ricreativi delle minori, e comunque in caso di mancato accordo secondo la seguente tempistica e modalità (sempre previo consenso delle bambine):
- due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore 17 alle 20;
- due fine settimana non consecutivi dal sabato alle 16 fino alla domenica alle 18;
- almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
- nelle festività natalizie, alternando di anno in anno, il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno, nelle festività pasquali;
d. Il contributo da parte del signor al mantenimento delle due figlie versando alla moglie Parte_2 il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 complessivi, oltre che la divisione per la metà esatta tra i genitori delle spese straordinarie, mediche e scolastiche non coperte dal servizio sanitario nazionale.
e. Nessun versamento per il reciproco mantenimento tra i coniugi essendo economicamente autosufficienti;
f. Per quanto non previsto nei presenti accordi l'applicazione le norme vigenti in materia. 3 / 11
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 16.11.2020, si è costituito il sig. il Parte_2 quale ha eccepito:
- che gli accordi fatti in sede di separazione presentavano alcune condizioni diverse da quelle richieste dalla ricorrente, in particolare i coniugi si impegnavano: a garantirsi reciprocamente medesimi periodi da trascorrere con entrambe le figlie, da concordarsi in base alle rispettive necessità e/o impegni dei genitori e delle figlie;
a concorrere al mantenimento delle figlie con una somma di € 250,00, a titolo di concorso al mantenimento di ciascuna delle figlie, e, quindi, con una somma complessiva di € 500,00 (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat costo-vita) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, e di quelle scolastiche, ricreative e sportive dietro presentazione di adeguata documentazione fiscale e di accordo tra i coniugi, cifra da corrispondersi mensilmente da un genitore all'altro il quale in quel rispettivo mese, vivrà la maggior parte del tempo con le figlie minori. La cifra da corrispondere mensilmente, pertanto, sarà proporzionale, e quindi calcolata di volta in volta, al periodo in cui le bambine avranno dimorato insieme al genitore che riceverà la rispettiva somma;
- che, in data 3/08/2020 veniva notificato, al resistente, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale venivano completamente ridefinite le condizioni, congiuntamente stabilite ed accettate in sede di separazione, modifiche che non trovavano alcuna giustificazione, in considerazione delle immutate condizioni sia economiche che fattuali dei coniugi;
- che, in particolare, le figlie non avevano mai espresso disagio e/o malessere con riferimento alle modalità di visita dei genitori;
quindi, non si comprendevano le ragioni sottese alle modifiche richieste;
- che, pertanto, non vi era alcuna ragione che potesse giustificare la richiesta di modifica del diritto di visita dei genitori, nonché, la richiesta di mantenimento delle figlie, avanzata da controparte, e quantificata in € 300,00.
- che, ad oggi, la madre, avendo entrambe le figlie a carico nel proprio stato di famiglia ha usufruito di sgravi e/o benefici negati invece al resistente.
Tanto premesso, il sig. , si costituiva in giudizio, impugnando e contestando il Parte_2 contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e chiedendo all'adito Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: l'affidamento congiunto delle figlie ai genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
la rimessione delle decisioni di maggior interesse per le figlie quali istruzione, educazione, salute e tempo libero ai genitori di comune accordo e di tutte le altre ai genitori separatamente;
la previsione che le minori trascorreranno con i genitori la stessa quantità di tempo, da concordare secondo le esigenze prevalenti delle figlie e secondo gli impegni e/o necessità dei genitori , i quali per i periodi in cui avranno con sé le figlie, si impegnano a provvedere alla cura e al sostentamento delle stesse e per l'ipotesi in cui uno dei genitori, non mantenga fede a tale impegno assunto, si obbliga a versare, all'altro genitore, la somma mensile pari ad € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie;
detta somma, verrà corrisposta da un genitore all'altro, il quale, in quel rispettivo mese, vivrà la maggior parte del tempo con le figlie 4 / 11
minori. La cifra da corrispondere mensilmente, pertanto, sarà proporzionale, e quindi calcolata di volta in volta, al periodo in cui le bambine avranno dimorato insieme al genitore che riceverà la rispettiva somma
(detto importo, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese, dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ); restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese mediche, non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, quelle scolastiche, ricreative e sportive dietro presentazione di adeguata documentazione fiscale e previo accordo tra i coniugi;
i coniugi, si impegnano, ad usufruire della detrazione fiscali e/o benefici reddituali, per figlio a carico, nella misura del 50%; gli stessi coniugi essendo economicamente autosufficienti, nulla si verseranno per il reciproco mantenimento;
i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio delle rispettive carte d'identità e passaporto con l'indicazione delle figlie minori, il consenso per l'eventuale espatrio di ciascuna figlia minore deve essere concesso di volta in volta e per periodi definiti;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.11.2020, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sentiti entrambi i coniugi, posto che i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e ne chiedevano l'accoglimento, il Presidente si riservava.
Lo stesso giorno a scioglimento della riserva, il Presidente delegato osservava che dalla separazione erano intervenute circostanze che avevano mutato la situazione personale del che aveva un nuovo Parte_2 nucleo familiare in Sorrento e che determinavano un'inadeguatezza del precedente regime di affidamento con collocazione alternata delle figlie come regolato in sede di separazione ed esposto dalla stessa ricorrente.
Pertanto, il Presidente delegato riteneva opportuno adottare dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in particolare stabilire: le bambine restano affidate ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della madre, le stesse potranno vedere il genitore non convivente ed i nonni tutte le volte in cui lo stesso ne faccia richiesta, con l'onere di prelevarle dall'abitazione e riaccompagnarle al termine della visita, ed in ogni caso almeno un pomeriggio a settimana dalle 18 alle 20, in un giorno da scegliersi in accordo dai coniugi o in mancanza nel giorno del mercoledì; week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
la metà delle festività pasquali e natalizie alternando un anno compreso pasqua e un anno compreso Natale, nonché 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il giorno 28 febbraio di ogni anno.
Quanto al mantenimento, considerato che entrambe le parti dichiaravano di percepire il reddito di cittadinanza e di non lavorare, allo stato, salvo più profonda valutazione nel corso del giudizio si stabiliva in via provvisoria a carico del un assegno mensile di € 150,00 per ciascuna figlia come Parte_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal mese di novembre 2021 oltre che al 50% delle spese .
In data 30.11.2020 la Signora chiedeva, con deposito di memorie, la conferma dei Parte_1 provvedimenti temporanei ed urgenti resi in sede presidenziale.
In data 25.04.2021 con memoria integrativa il impugnava l'ordinanza del 24.11.2020 resa dal Parte_2 presidente delegato dottor Maurizio Ferrara, con la quale venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, limitatamente alla parte in cui modificava le precedenti condizioni di visita del resistente, quale 5 / 11
genitore non convivente, ribadendo che le condizioni di separazione stabilite e accettate dalle parti in causa dalla separazione omologata non avevano mai creato particolari situazioni di disagio per le minori, che vivevano di buon grado ed in modo equilibrato e sereno la collocazione a settimane alterne presso i genitori;
che con tali modifiche si era stravolto un assetto familiare ormai consolidato e si erano venute a creare tensioni sia per le figlie che tra i genitori;
che le restrizioni al diritto di visita del genitore non collocatario imposte con la suddetta ordinanza stavano determinando un progressivo processo di allontanamento delle minori dalla famiglia di origine del signor , nonché con la nuova Parte_2 famiglia del padre, a causa della drastica riduzione di tempo da trascorrere con gli stessi.
Per tutto quanto esposto il sig. insisteva: Parte_2
- in via preliminare per la revoca/modifica dell'ordinanza Presidenziale in oggetto ed il ripristino delle condizioni di visita, come fissate in sede di separazione, con collocazione delle figlie a settimane alterne presso i genitori e, per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento delle stesse, in considerazione della equa ripartizione fra i genitori delle spese per il loro sostentamento, ovvero in subordine per la riduzione dell'assegno di mantenimento, in considerazione delle precarie condizioni economiche del sig.
, come da documentazione in atti, ad €. 200,00 (100,00 euro per figlia); Parte_2
- nel merito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in oggetto alle condizioni convenute in sede di separazione , come già richiamate in atti precedenti del . Parte_2
All'udienza del 26 aprile 2021, tenutasi in presenza, la NO riportandosi alla memoria Parte_1 integrativa ed al suo ricorso contestava la costituzione avversaria e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c.; il resistente si riportava ai propri atti contestando le difese avversarie e chiedendo di concedersi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c. ed insisteva per la modifica dell'ordinanza presidenziale.
All'esito della suddetta udienza il Giudice dichiarava inammissibile la richiesta di modifica di detta ordinanza presidenziale in quanto allo stato generica e non fondata su circostanze sopravvenute all'udienza di comparizione dei coniugi;
concedeva, essendone richiesti, i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c. per il deposito delle memorie. Lo stesso rinviava la causa all'udienza del 13.09.2021 per la decisione sulla ammissione dei mezzi di prova.
In data 30.09.2021 si costituiva l'Avv. Antonietta Di Genova quale nuovo difensore del signor per chiedere, per conto di quest'ultimo, l'accoglimento delle conclusioni ed in Parte_2 particolare la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione consensuale. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Il Giudice ammetteva alcune delle prove orali richieste dalle parti e rinviava la causa per l'escussione testi.
Terminato l'ascolto dei testimoni e mutata la persona fisica del Giudicante, la parte resistente chiedeva che si procedesse con l'ascolto della minore . Persona_4
In data 25.01.2023, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 28.03.2023 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sola pronuncia sullo status.
All'udienza del 17 aprile 2023, la ricorrente insisteva per il rispetto del calendario così come fissato dal
Presidente perché più idoneo rispetto all'età delle minori;
il resistente insisteva per tornare al regime 6 / 11
precedente. Veniva sentita dal Giudice la minore , in presenza del Funzionario Teresa Persona_4
Marcigliano.
L'avvocato di parte ricorrente chiedeva il pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; parte resistente non si opponeva e rinunciava ai termini 190 c.p.c.
Il Giudice, con verbale, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, senza la concessione dei termini 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato, e mandava gli atti al PM per le conclusioni.
Il PM, in data 23.05.2023, concludeva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
Il Tribunale in composizione collegiale, pertanto, in data 26.05.2023 pronunciava sentenza non definitiva n. 253/2023, pubblicata il 29.05.2023, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Santa Marina (SA) in data 04.06.2005 tra , nato a Parte_2
Maratea (PZ) il 23.05.1976 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 3, P. II, S. A. Parte_1 dell'anno 2005); ordinando che la sentenza venisse trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; rimettendo, con separata ordinanza, la causa al ruolo dell'istruttore; rinviando per la statuizione delle spese alla sentenza definitiva.
Con ordinanza dello stesso giorno, tenuto conto della richiesta delle parti di un rinvio non breve per verificare la possibilità di un accordo tra le parti in ordine alle statuizioni accessorie, veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore per il 28.11.2023. All'esito dell'udienza del 28.11.2023 il signor rappresentava di essere stato assolto per il Parte_2 procedimento relativo alla ricorrente ed al compagno e chiedeva che la figlia maggiore venisse collocata presso di lui, avendo ora la ricorrente un figlio piccolo, creando la nuova situazione dei disagi. La ricorrente si opponeva a ciò, rappresentando inoltre che il resistente non aveva mai pagato il mantenimento. L'avvocato del resistente chiedeva di sentire nuovamente la minore per verificare Per_1 la sua volontà sul punto.
In data 28.11.2023, il Giudice, sciogliendo la riserva, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e non necessitasse di ulteriore attività istruttoria, anche tenuto conto del già espletato ascolto delle minori, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2024 onerando le parti di provvedere al deposito di documentazione reddituale aggiornata relativa agli ultimi tre anni.
Detta udienza veniva poi differita con decreto del 31.05.2024 all'udienza del 7.10.2024, e con provvedimento dell'11.09.2024 veniva disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Il signor con note di trattazione scritta del 2.10.2024: Parte_2
- si riportava integralmente all'atto principale ed agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento totale e per la pronuncia del Tribunale che preveda un regime di affidamento 7 / 11
condiviso paritario al 50% con mantenimento diretto da parte dei genitori data la situazione economica delle parti;
- evidenziava la necessità dell'ascolto delle minori sul regime di affidamento, sulle loro preferenze e sul calendario di visite, date le mutate esigenze in virtù del decorso naturale del tempo, dell'inizio del nuovo anno scolastico, nonché della mutata situazione familiare a casa con la madre dopo la nascita del nuovo fratello uterino;
- in subordine, nel caso in cui il Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, chiedeva un affidamento totalmente paritario prevedendo che le minori passino una settimana presso la casa paterna e una presso la casa materna, con la revoca dell'assegno di mantenimento e la previsione di un mantenimento di diretto, con l'applicazione del protocollo cnf per le spese straordinarie , da prevedersi al 50%.
- in via ulteriormente subordinata chiedeva la previsione dell'affidamento condiviso con weekend più lunghi da trascorrere con il padre ed almeno 2 giorni a settimana di diritto di visita, lasciando libere le minori di incontrare il padre e la madre secondo i loro desideri.
Lo stesso insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate.
La NO in data 3.10.2024, con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, riportandosi Parte_1 al ricorso introduttivo ed ai propri scritti difensivi, si opponeva alle richieste formulate e chiedeva la conferma del provvedimento presidenziale reso nella prima udienza di comparizione dei coniugi. In particolare, si opponeva alla richiesta audizione delle minori attesa la loro chiara ed univoca posizione in ordine al tempo da trascorrere con i genitori e negava che la minore fosse in terapia psicologica. Per_1
In data 28.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura, ha riservato la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, e disponendo la trasmissione del fascicolo al PM per rendere le proprie conclusioni nel termine di 90 giorni.
In data 03.12.2024 con comparsa conclusionale la NO , premesso che era stata resa sentenza Parte_1 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il giudizio proseguiva solo per gli altri aspetti conseguenti al divorzio, chiedeva al Giudice di confermare con sentenza i provvedimenti temporanei ed urgenti resi in sede presidenziale.
In data 27.12.2024, con comparsa conclusionale il sig. rappresentava: di essersi sempre Parte_2 preoccupato del benessere delle minori;
che la figlia spesso manifesta di voler stare di più con il Per_1 papà e di voler essere libera di scegliere quando e dove andare. Pertanto il resistente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo e modificate nella memoria ex art 183 co 6, e dunque : per l'affidamento totalmente paritario prevedendo che le minori passino una settimana presso la casa paterna ed una presso la materna;
per la revoca dell'assegno di mantenimento e la previsione di un mantenimento diretto con applicazione del protocollo cnf per le spese straordinarie, da prevedersi al 50%; in via subordinata per la previsione dell'affidamento condiviso con weekend più lunghi da trascorrere con il padre ed almeno 2 giorni a settimana di diritto di visita, lasciando libere le minori di incontrare il padre e la madre secondo i loro desideri. 8 / 11
Preliminarmente giova osservare che, come suesposto nella parte in fatto, con sentenza non definitiva n.
253/2023 del 26.05.2023 pronunciata dal Tribunale nel corso del presente giudizio è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_2
il 04.06.2005 in Santa Marina (SA), sicché l'oggetto del presente provvedimento va Parte_1 circoscritto alla regolamentazione degli aspetti accessori.
L'8 gennaio 2025 il PM ha fatto pervenire il proprio parere nulla opponendo.
Sulla domanda di affidamento dei minori.
In tema di affidamento dei minori noto che il giudizio prognostico, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Va premesso che, in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass.
Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che l'affidamento congiunto sia la scelta più corretta.
Ciò detto, quanto al precedente regime di collocazione delle minori a settimane alterne presso la madre ed il padre, si ritiene che questo non sia adatto ad assicurare la serenità delle minori.
Per quanto lo stesso non sia sempre da censurare, si ritiene che tale collocazione non sia opportuna nel caso di specie.
Vero è che i minori hanno diritto a una abitazione come punto di riferimento stabile e sicuro (un habitat consolidato); inoltre tale pendolarismo condurrebbe a un mutamento continuo delle abitudini di vita dei ragazzi e del tessuto di amicizie e di legami –anche affettivi e in termini di ricordi- con la casa familiare stessa.
Si richiama il principio per cui occorre attribuire rilievo centrale e risolutivo all'esigenza del minore di acquisire stabilità e sicurezza rimanendo nell'ambiente familiare, sociale e scolastico nel quale è inserito da sempre, evitando una ulteriore lacerazione (dopo quella conseguente alla separazione); si tratta di valorizzare il criterio della stabilità del rapporto dei minori con i luoghi in cui si esplicano quotidianamente 9 / 11
i loro legami affettivi da sempre e i principali interessi che costituiscono l'ambiente del minore, inteso come contesto materiale e psicologico (Cass. 6312/99); si ritiene in sostanza di privilegiare la situazione che possa ridurre al massimo i danni già derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità dei minori.
Nel caso di specie la piccola ascoltata all'udienza del 13.12.2022 per il sub-procedimento relativo Per_2 al fascicolo in epigrafe chiariva “quando sto da lui, spesso lui non c'è se non quando mangiamo e passo il tempo con gli zii. Sono più tranquilla invece nel parlare con mamma perché la penso più come lei.”
La stessa, quindi, confermava la ricostruzione della ricorrente secondo la quale il è spesso Parte_2 fuori per lavoro con la conseguenza che un affido alternato determinerebbe che le minori passerebbero gran parte del tempo con la famiglia dello stesso e non con il padre.
Sul punto è stata ascoltata all'udienza del 17.4.2023 anche che ha indicato i motivi del disagio Per_1 dell'affido alternato e chiarito di preferire il sistema attuale confermando anche la volontà di . Per_2
In particolare, la stessa ha dichiarato:
ADR. era un po' stressante fare la valigia e fare avanti e indietro, prima la scuola era anche più vicina a casa di mamma quindi più scomoda;
ADR. attualmente seguiamo un nuovo regime che riusciamo a rispettare, spesso comunque mi fermo a casa di papà anche altri giorni, andiamo a delle serate che fa papa, lo vede meno, solo nei fine Per_2 settimana e il mercoledì. Andiamo sempre a fare colazione insieme.
ADR. quando sono a casa di papà, lo vedo a pranzo e a cena e a volte di pomeriggio, perché lui fa il muratore e la sera soprattutto d'estate va a suonare a Marina.
ADR. ci sono dei pregi e dei difetti nei due sistemi, prima era stressante dover prepararsi tutto anche se lì stavo bene, adesso devo comunque prepararmi per il fine settimana, però il problema è minore.
ADR. ho amici sia presso casa di mamma che di papà. Prima invece non avevo amici a Sapri, ora è più semplice.
ADR. con parliamo poco ma lei preferisce questo sistema. Per_2
ADR. io preferirei stare qualche altro pomeriggio con papa, oppure allungare il fine settimana anche con il lunedì, andare a fare sport a Policastro e tornare da papà.
Va, inoltre, aggiunto che la giurisprudenza ha ritenuto il sistema alternato come modulo utile qualora non vi sia conflittualità tra le parti (Corte d'Appello di Brescia, Ord. 9 dicembre 2024).
Nel caso di specie, invece, in tutte le udienze le parti hanno mostrato continuo disaccordo nella modalità di gestione del calendario che finirebbero solo per acutizzarsi in caso di affidamento paritario stante la necessità di continua collaborazione che allo stato è difficilmente immaginabile.
La collocazione viene, quindi, individuata presso la madre come disposto nel 2020 in fase presidenziale.
Quanto agli incontri con il genitore non collocatario coerentemente con quanto già in essere e tenuto conto che le minori hanno congiuntamente espresso il desiderio di passare più tempo con la figura paterna si ritiene di disporre che: la prole minore potrà vedere il genitore non convivente tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità del genitore non convivente che si dovrà far carico di prelevarle e di riaccompagnarla al termine della visita;
comunque, la prole minore potrà vedere e stare con il genitore non convivente due pomeriggi a settimana da concordarsi dalle ore 18.00 alle 20.00 (in mancanza di accordi il martedì e il 10 / 11
giovedì) ;le minori potranno trascorrere con il padre due fine settimana al mese alternati dal venerdì all'uscita della scuola alle ore 21.00 della domenica seguente;
ed inoltre 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo che in caso di mancato accordo tra i genitori sarà dal 15 al 30 agosto, festività ad anni alterni, giorni 24-25 o 26 dicembre, 31 dicembre o 1 e 2 gennaio, nonché giorni di Sabato Santo
o Pasqua e lunedì “in albis”.
Sull'assegnazione della casa familiare. L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'art. 155- quater cc, abrogato dall'art. 106 del d.lvo. n. 154 del 2013) dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà…”.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Policastro Bussentino alla via Armando Diaz,12 viene assegnata alla ricorrente.
Sull'assegno di mantenimento per i figli.
Orbene, sul punto, giova evidenziare che la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. A tal proposito, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendo il giudice verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (ex plurimis, sent. Cass n.28870/2011).
Nel caso di specie, il resistente ha depositato autocertificazione in data 2.10.2024 in cui dichiara di non aver presentato dichiarazione dei redditi a causa del basso reddito.
In realtà dalle prove testimoniali e dall'ascolto della minore è emerso che lo stesso svolga attività Per_1 lavorativa quale muratore.
La ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, circostanza non contestata e non ha chiesto mantenimento per sé, ma solo per le minori per euro 300,00.
Considerata l'età del resistente, la sua situazione economica e la richiesta della ricorrente, si stima congrua la somma mensile di euro 150,00 per ogni minore (per un importo totale di euro 300,00) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie per i figli.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Considerato che l'unico punto di disaccordo tra le parti è risultato legato alla collocazione o meno paritaria che, come chiarit,o non è ipotesi da escludere a priori, ma che non si è ritenuta opportuna nel 11 / 11
caso di specie, si ritiene che non possa delinearsi una situazione di soccombenza e, quindi, vada disposta la totale compensazione delle spese di lite.
Tale compensazione opera anche per il sub-procedimento sorto nel corso del giudizio data la peculiarità della questione affrontata ad eccezione delle spese di CTU che vengono poste a carico del resistente stante l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dispone l'affidamento della prole ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con collocazione delle minori presso la madre;
◼ Assegna la casa familiare alla ricorrente;
◼ Stabilisce che possa frequentare e tener con sé le minori con le modalità sopra Parte_2 statuite;
◼ Fa obbligo a di corrispondere a , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie: un assegno mensile di complessivi € 300,00 (quindi € 150,00 per figlia) adeguato annualmente agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come in motivazione;
◼ Compensa le spese di lite;
◼ Pone le spese di CTU liquidate nel sub-procedimento 908-1/2020 definitivamente a carico del resistente.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco