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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220024003723001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella di 29820220024003723/001, notificata il 28.09.2023, avente per oggetto il Diritto annuale Camerale per l'anno
2018 e relativa sanzione, per l'anno 2018, per l'importo complessivo di euro 104,50.
Deduceva il ricorrente la nullità della cartella per vizio di motivazione, per omessa notifica di atti presupposti, per prescrizione del tributo e comunque per insussistenza dell'obbligo, trattandosi di persona fisica. Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva la carenza di legittimazione passiva per i motivi sostanziali di ricorso, e chiedeva in ogni caso il rigetto dello stesso quanto ai vizi formali della cartella.
All'odierna udienza il ricorso era posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce all'imposta dovuta dal ricorrente per omesso versamento dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio, per l'anno 2018, con contestuale irrogazioni delle sanzioni pecuniarie.
Quanto alla sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'imposizione tributaria è correlata al dato oggettivo dell'iscrizione del ricorrente nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, e tale onere tributario si applica a tutti i soggetti imprenditori, in forma individuale o societaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 580/93 e successive modifiche. La prescrizione del tributo e della relativa sanzione per omesso versamento è quinquennale (vedi Cass Civ ord n. 22897 del 21.07.2022)
Quanto alle modalità di esazione del tributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal DM n. 54 del 27.01.2005, nei casi di omesso, tardato o incompleto versamento del diritto annuale dovuto, la Camera di Commercio avvia le procedure di recupero applicando una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10% al 30% dell'importo da versare. L'art 8 del citato Decreto Ministeriale prevede poi che “le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
e successive modificazioni e integrazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale”.
L'esplicito richiamato alle previsioni degli artt 16 e 17 del Dlgs n. 472/97 legittima la possibilità di recuperare le sanzioni ricorrendo, alternativamente, alla notifica dell'atto di contestazione, alla notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni, ovvero alla iscrizione immediata a ruolo delle somme dovute, come consentito dall'art 17 del decreto legislativo sopra citato.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs 546/92, ed in applicazione dei criteri di legge, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 400,00
a titolo di onorario, oltre spese e accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte costituita, che si liquidano in euro 400,00 per onorari, oltre spese ed accessori come per legge.
Siracusa, 23.01.2026
Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220024003723001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.11.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella di 29820220024003723/001, notificata il 28.09.2023, avente per oggetto il Diritto annuale Camerale per l'anno
2018 e relativa sanzione, per l'anno 2018, per l'importo complessivo di euro 104,50.
Deduceva il ricorrente la nullità della cartella per vizio di motivazione, per omessa notifica di atti presupposti, per prescrizione del tributo e comunque per insussistenza dell'obbligo, trattandosi di persona fisica. Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva la carenza di legittimazione passiva per i motivi sostanziali di ricorso, e chiedeva in ogni caso il rigetto dello stesso quanto ai vizi formali della cartella.
All'odierna udienza il ricorso era posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce all'imposta dovuta dal ricorrente per omesso versamento dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio, per l'anno 2018, con contestuale irrogazioni delle sanzioni pecuniarie.
Quanto alla sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'imposizione tributaria è correlata al dato oggettivo dell'iscrizione del ricorrente nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, e tale onere tributario si applica a tutti i soggetti imprenditori, in forma individuale o societaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 580/93 e successive modifiche. La prescrizione del tributo e della relativa sanzione per omesso versamento è quinquennale (vedi Cass Civ ord n. 22897 del 21.07.2022)
Quanto alle modalità di esazione del tributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal DM n. 54 del 27.01.2005, nei casi di omesso, tardato o incompleto versamento del diritto annuale dovuto, la Camera di Commercio avvia le procedure di recupero applicando una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10% al 30% dell'importo da versare. L'art 8 del citato Decreto Ministeriale prevede poi che “le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
e successive modificazioni e integrazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale”.
L'esplicito richiamato alle previsioni degli artt 16 e 17 del Dlgs n. 472/97 legittima la possibilità di recuperare le sanzioni ricorrendo, alternativamente, alla notifica dell'atto di contestazione, alla notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni, ovvero alla iscrizione immediata a ruolo delle somme dovute, come consentito dall'art 17 del decreto legislativo sopra citato.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs 546/92, ed in applicazione dei criteri di legge, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 400,00
a titolo di onorario, oltre spese e accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte costituita, che si liquidano in euro 400,00 per onorari, oltre spese ed accessori come per legge.
Siracusa, 23.01.2026
Il Giudice