Decreto cautelare 22 giugno 2023
Ordinanza presidenziale 24 giugno 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23290 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12629/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12629 del 2021, proposto da
MI ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Istituto Comprensivo Afragola I. C. Europa Unita - Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
HE GO, LA ZZ, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli – Registro Ufficiale U. 0017707 del 24.9.2021, successivamente conosciuto, con il quale il dott. MI ES è stato escluso dalla graduatoria provinciale di supplenza della Provincia di Napoli e dalla graduatoria di Istituto (GI) di cui all'OM n. 60/2020 valide per il biennio 2020-2022;
b) della nota prot. 25348 del 17.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca sui corsi spagnoli (e rumeni) di specializzazione per il sostegno degli alunni disabili, con cui si è disposto che i corsi spagnoli della Universidad CA RA (CEU) sono da ritenersi tituli propri sforniti di ufficialità in Spagna, non suscettivi di equiparazione con i titoli italiani, non valevoli neppure come corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale, integrando semplici attestati di fine corso;
c) ove e per quanto occorra, della nota del MIUR prot. 26309 del 29.9.2020 secondo cui la documentazione per l'inserimento in graduatoria deve essere presentata in copia conforme agli originali ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2020 con preclusione, per il candidato, di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
d) ove e per quanto occorra, dell'OM n. 60 del 10 luglio 2020 e dei D.M. 51/2021 e 242/2021;
e) ove esistente, dell'eventuale provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento presentata dal Prof. ES in data 20.7.2021 ovvero del provvedimento implicito di rigetto della predetta istanza;
g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatorie/elenco aggiuntivo delle supplenze per l'anno 2021-2022 sui posti di sostegno e del diritto alla conferma in ruolo previo percorso di formazione e prova;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 l’avv. LL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con istanza depositata in giudizio il primo ottobre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia:
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL TI, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL TI |
IL SEGRETARIO