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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ON ES, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2023 depositato il 03/10/2023
proposto da
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1
e pubblicata il 07/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720219001166219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00720120010501869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – SC (breviter ADER) impugna la sentenza n. 126/23 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Arezzo, che ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 00720219001166219000 (Bollo 2009 e 2015), meglio in epigrafe precisata.
Con un primo motivo ADER lamenta il vizio di ultra petizione della sentenza impugnata. Invero, parte appellata non ha sollevato, nel ricorso introduttivo, alcuna eccezione di prescrizione del credito post notifica della cartella, ma ha unicamente lamentato la prescrizione maturata in data antecedente a quella dell'iscrizione a ruolo.
L'ulteriore errore nel quale l'appellante lamenta essere incorso il giudice di prime cure, è ritenere decorsa la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento sottostante all'intimazione
00720120010501869000 (doc.3). La cartella di pagamento, notificata in data 24.10.2012 - fatto non contestato - sarebbe stata, infatti, oggetto dei seguenti successivi avvisi di intimazione: •
00720159003626074 000, notificato in data 22.08.2015, doc.4; • 00720179004885782000, notificato in data 22.02.2018 , doc.
5. Ricorda, nell'articolazione del motivo, l'orientamento del giudice di legittimità per il quale l'intimazione di pagamento, in realtà, sarebbe l'equivalente normativo dell'avviso di mora indicato all'art.19 d.lgs. n. 546 del 1992 (ex m. Cass.16909/20).
Si costituisce la Regione Toscana, assumendo che in relazione alla tassa automobilistica, il termine decadenziale entro il quale l'ente impositore deve provvedere all'accertamento della violazione ed alla successiva irrogazione di sanzioni, -relativamente all'annualità 2009, era quello del 31 dicembre 2012, (D.
L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53). Per l'annualità
2009, ai sensi della citata normativa, la Regione Toscana ha iscritto direttamente a ruolo gli importi dovuti e non pagati entro il 31/12/2012: il ruolo n.2849 è stato reso esecutivo in data 30/05/2012, pertanto nei termini di legge.
L'appellato è rimasto intimato.
All'odierna udienza la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è integralmente fondato. Invero, sussiste il censurato vizio di ultra petizione non risultando che l'intimato con il suo ricorso avesse sollevato di fronte al giudice di prime cure alcuna eccezione di prescrizione “post” notifica, la sua richiesta era unicamente quella di accertare la maturata prescrizione “ante” notifica della cartella di pagamento;
la corte di primo grado è, quindi, effettivamente incorsa nel vizio di ultrapetizione, dal momento che ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento opposta per una contestazione (la prescrizione della cartella alla data di notifica dell'avviso di intimazione impugnato) mai formalmente sollevata dalla parte, e neppure rilevabile d'ufficio. Da condividersi anche il rilievo, avvallato dal condivisibile orientamento riportato dall'appellante, per il quale l'intimazione di pagamento equivale alla messa in mora, con la conseguenza che gli avvisi di intimazione documentati in atti hanno interrotto il decorso della prescrizione.
Ricorrono giusti motivi, considerata la particolarità della fattispecie, per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ON ES, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2023 depositato il 03/10/2023
proposto da
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1
e pubblicata il 07/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720219001166219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00720120010501869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – SC (breviter ADER) impugna la sentenza n. 126/23 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Arezzo, che ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 00720219001166219000 (Bollo 2009 e 2015), meglio in epigrafe precisata.
Con un primo motivo ADER lamenta il vizio di ultra petizione della sentenza impugnata. Invero, parte appellata non ha sollevato, nel ricorso introduttivo, alcuna eccezione di prescrizione del credito post notifica della cartella, ma ha unicamente lamentato la prescrizione maturata in data antecedente a quella dell'iscrizione a ruolo.
L'ulteriore errore nel quale l'appellante lamenta essere incorso il giudice di prime cure, è ritenere decorsa la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento sottostante all'intimazione
00720120010501869000 (doc.3). La cartella di pagamento, notificata in data 24.10.2012 - fatto non contestato - sarebbe stata, infatti, oggetto dei seguenti successivi avvisi di intimazione: •
00720159003626074 000, notificato in data 22.08.2015, doc.4; • 00720179004885782000, notificato in data 22.02.2018 , doc.
5. Ricorda, nell'articolazione del motivo, l'orientamento del giudice di legittimità per il quale l'intimazione di pagamento, in realtà, sarebbe l'equivalente normativo dell'avviso di mora indicato all'art.19 d.lgs. n. 546 del 1992 (ex m. Cass.16909/20).
Si costituisce la Regione Toscana, assumendo che in relazione alla tassa automobilistica, il termine decadenziale entro il quale l'ente impositore deve provvedere all'accertamento della violazione ed alla successiva irrogazione di sanzioni, -relativamente all'annualità 2009, era quello del 31 dicembre 2012, (D.
L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53). Per l'annualità
2009, ai sensi della citata normativa, la Regione Toscana ha iscritto direttamente a ruolo gli importi dovuti e non pagati entro il 31/12/2012: il ruolo n.2849 è stato reso esecutivo in data 30/05/2012, pertanto nei termini di legge.
L'appellato è rimasto intimato.
All'odierna udienza la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è integralmente fondato. Invero, sussiste il censurato vizio di ultra petizione non risultando che l'intimato con il suo ricorso avesse sollevato di fronte al giudice di prime cure alcuna eccezione di prescrizione “post” notifica, la sua richiesta era unicamente quella di accertare la maturata prescrizione “ante” notifica della cartella di pagamento;
la corte di primo grado è, quindi, effettivamente incorsa nel vizio di ultrapetizione, dal momento che ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento opposta per una contestazione (la prescrizione della cartella alla data di notifica dell'avviso di intimazione impugnato) mai formalmente sollevata dalla parte, e neppure rilevabile d'ufficio. Da condividersi anche il rilievo, avvallato dal condivisibile orientamento riportato dall'appellante, per il quale l'intimazione di pagamento equivale alla messa in mora, con la conseguenza che gli avvisi di intimazione documentati in atti hanno interrotto il decorso della prescrizione.
Ricorrono giusti motivi, considerata la particolarità della fattispecie, per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.