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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11478/2025 V.G
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LA MA Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Giudice Dott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.10.2025 da
1) Parte_1
Nata a Ashkelon (Israele) cittadina: Italiana e israeliana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...] con gli Avv.ti Giulia Leonie Ferrari, Carmine Donato Alianelli e Vittorio Francesco Orso Ferrari del
Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con gli Avv.ti Pier Filippo Giuggioli e Adriano Curti del Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito matrimonio civile il 02/05/2017 (Atto N. 534 part 1 anno 2017 - Comune di Milano), optando per il regime della separazione dei beni. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in Milano, alla Via Pestalozza n.5, di proprietà del Sig. Parte_2
[...] resterà allo stesso, in quanto proprietario;
nessun coniuge sarà titolare di alcun assegno di mantenimento in quanto non ne sussistono 2) le condizioni e i presupposti;
prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni e dichiarazioni:
i beni mobili comuni dei coniugi consistenti nei fondi presenti sul conto corrente cointestato sono stati divisi tra gli stessi sulla base della loro libera autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. e nessuno dei coniugi è in possesso di beni dell'altro; la Signora Pt 1 trasferirà al Sig. Pt 2 la proprietà dell'automobile, modello Smart,
Mercedes: trasferimento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, per cui soggetto alle agevolazioni di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987 come estese ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.6.2012; il Sig. Pt 2 continuerà a corrispondere il premio dell'assicurazione sanitaria familiare sino
-
al 31/12/2025; ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo titolare dei beni mobili ed immobili di sua attuale proprietà, rispetto ai quali l'altra parte rinuncia a qualsiasi ipotetica pretesa. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione;
le parti si obbligano al rispetto reciproco in considerazione della lunga vita affettiva reciprocamente donata e del valore dei sentimenti che sono maturati nel tempo;
le parti si obbligano a mantenere il riserbo sulle questioni matrimoniali e, in particolare, a non divulgare informazioni inerenti allo scioglimento del matrimonio o che possano nuocere alla serenità della vita individuale;
le parti, con l'accoglimento delle presenti conclusioni e con la loro corretta esecuzione, rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda o pretesa fondata, anche indirettamente, sul matrimonio, sulla vita matrimoniale, sulla separazione e sulle scelte (anche economiche) adottate in funzione di esse e si asterranno da qualsiasi ingerenza o intromissione nella sfera della vita privata altrui, nonché a formulare pretese nei confronti dell'altra parte in relazione a fatti o circostanze occorse nell'arco della vita matrimoniale e fino alla data di precisazione e di accoglimento delle presenti conclusioni.
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che anno 2017 Comune hanno contratto matrimonio civile il 02/05/2017 (Atto N. 534 part 1 di Milano);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separa ordinanza per la remissioni della causa sul ruolo del giudice delegato
Dr. LA MA Cosmai.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milane
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LA MA Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Giudice Dott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.10.2025 da
1) Parte_1
Nata a Ashkelon (Israele) cittadina: Italiana e israeliana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...] con gli Avv.ti Giulia Leonie Ferrari, Carmine Donato Alianelli e Vittorio Francesco Orso Ferrari del
Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con gli Avv.ti Pier Filippo Giuggioli e Adriano Curti del Foro di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito matrimonio civile il 02/05/2017 (Atto N. 534 part 1 anno 2017 - Comune di Milano), optando per il regime della separazione dei beni. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in Milano, alla Via Pestalozza n.5, di proprietà del Sig. Parte_2
[...] resterà allo stesso, in quanto proprietario;
nessun coniuge sarà titolare di alcun assegno di mantenimento in quanto non ne sussistono 2) le condizioni e i presupposti;
prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni e dichiarazioni:
i beni mobili comuni dei coniugi consistenti nei fondi presenti sul conto corrente cointestato sono stati divisi tra gli stessi sulla base della loro libera autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. e nessuno dei coniugi è in possesso di beni dell'altro; la Signora Pt 1 trasferirà al Sig. Pt 2 la proprietà dell'automobile, modello Smart,
Mercedes: trasferimento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, per cui soggetto alle agevolazioni di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987 come estese ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.6.2012; il Sig. Pt 2 continuerà a corrispondere il premio dell'assicurazione sanitaria familiare sino
-
al 31/12/2025; ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo titolare dei beni mobili ed immobili di sua attuale proprietà, rispetto ai quali l'altra parte rinuncia a qualsiasi ipotetica pretesa. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione;
le parti si obbligano al rispetto reciproco in considerazione della lunga vita affettiva reciprocamente donata e del valore dei sentimenti che sono maturati nel tempo;
le parti si obbligano a mantenere il riserbo sulle questioni matrimoniali e, in particolare, a non divulgare informazioni inerenti allo scioglimento del matrimonio o che possano nuocere alla serenità della vita individuale;
le parti, con l'accoglimento delle presenti conclusioni e con la loro corretta esecuzione, rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda o pretesa fondata, anche indirettamente, sul matrimonio, sulla vita matrimoniale, sulla separazione e sulle scelte (anche economiche) adottate in funzione di esse e si asterranno da qualsiasi ingerenza o intromissione nella sfera della vita privata altrui, nonché a formulare pretese nei confronti dell'altra parte in relazione a fatti o circostanze occorse nell'arco della vita matrimoniale e fino alla data di precisazione e di accoglimento delle presenti conclusioni.
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che anno 2017 Comune hanno contratto matrimonio civile il 02/05/2017 (Atto N. 534 part 1 di Milano);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separa ordinanza per la remissioni della causa sul ruolo del giudice delegato
Dr. LA MA Cosmai.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milane