Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1063/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1063/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 25.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.8.1960 e ivi residente a[...] – int. 17, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA MARIA CARMELA COVIELLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Avigliano C.F._2
(PZ) al viale Sandro Pertini n. 41 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
FRANCESCO SARNO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliata in Potenza al Corso G. Garibaldi n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 24.5.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Pignola (PZ) il 19.7.1992, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (Potenza, 4.6.1993), maggiorenne e Persona_1 economicamente autosufficiente poiché percettore di borsa di studio mensile in quanto medico specializzando, e sentenza di separazione personale 5302/2000 del 4.7.2000, presente in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 25.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., che ha espresso parere favorevole, le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in Pignola (PZ) il 19.7.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 27, Parte II, S. A, Ufficio 1, Anno
1992, alle seguenti condizioni:
«-I ricorrenti sono economicamente indipendenti e non intendono avanzare alcuna richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro; entrambi concordano di porre definitivamente fine agli effetti civili del matrimonio e non sussistono questioni relative all'affidamento o al mantenimento di figli minori o non autosufficienti».
2 R.G. N. 1063/2025 V.G.
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza di separazione del 2000, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 24.5.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti il Collegio ritiene, considerato che il figlio
(Potenza, 4.6.1993) è maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente in quanto percettore di borsa di studio mensile essendo un medico specializzando, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né
3 R.G. N. 1063/2025 V.G. all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1063 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, tra e , con l'intervento necessario Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pignola (PZ) il
19.7.1992 da (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1
a Potenza il 17.8.1960, e (C.F.: ), nata a CP_1 C.F._3
Potenza il 16.4.1962, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pignola (PZ) al N. 27, Parte II, S.A, Anno 1992;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignola (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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