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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7537 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(quale incorporante la Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Vita
[...]
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella Agostino e dall'Avv. Elisabetta
OT
- APPELLATA –
E NEI CONFRONTI DI
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2964/2013 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 11/02/2013.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione dell'11.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Come risulta dalla sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato il 27.02.2007, convenne in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, al fine di sentire accogliere la domanda Controparte_2 di condanna della convenuta al pagamento di euro 4.300,00, quale somma portata da un assegno bancario di traenza non trasferibile, intestato alla sig.ra
. A sostegno di tale richiesta, parte attrice affermò di aver Persona_1 appreso che, sebbene l'assegno fosse stato correttamente inviato all'indirizzo della beneficiaria, tuttavia il pagamento era stato effettuato ad un soggetto diverso dalla legittima portatrice, in seguito all'apposizione di una doppia
2 sottoscrizione, che la sig.ra aveva disconosciuto con Persona_1 dichiarazione del 22.11.2005. In seguito a tale indebito pagamento, parte attrice dedusse di aver provveduto ad effettuare un secondo pagamento alla legittima creditrice dell'assegno e di aver chiesto a tramite Controparte_2 raccomandata del 07.03.2006, la restituzione della somma indebitamente pagata, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Si costituì in giudizio eccependo la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione e chiamando in causa la Banca trattaria, deducendo Controparte_4 che quest'ultima non avrebbe mai impedito la compensazione dell'assegno. Nel merito, parte convenuta domandò il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
Si costituì in giudizio anche chiedendo in via principale il rigetto Controparte_4 delle domande proposte nei suoi confronti da e in via Controparte_2 subordinata l'accertamento del concorso e della preminente gravità della colpa di Controparte_2
2. Con sentenza n. 2964/2013, pubblicata il 11.02.2013, il Tribunale di Roma rigettò la domanda di parte attrice nei confronti di parte convenuta, dichiarò
l'assenza di colpa nella condotta di e condannò parte attrice al Controparte_4 rimborso, in favore di e delle spese di lite Controparte_2 Controparte_4 liquidate in euro 120,00 per esborsi e in euro 2200 per compensi.
Il Tribunale ritenne infatti, innanzitutto, che parte convenuta avesse agito in buona fede e senza colpa, in quanto aveva correttamente identificato la presentatrice dell'assegno sulla base di documenti di identità che apparivano validi. Come affermato dal giudice di primae curae, infatti, parte convenuta non era tenuta ad effettuare alcun controllo informatico in ordine all'autenticità di quei documenti, posto che, al tempo dei fatti di causa, non era ancora entrato in vigore il d. lgs. n. 231/2007, recante l'obbligo di verifica dell'identità. Inoltre, aggiunse il Tribunale, la somma portata dall'assegno non era stata resa subito disponibile da parte convenuta, la quale aveva piuttosto lasciato decorrere il termine per eventuali comunicazioni su irregolarità del titolo, che tuttavia non erano pervenute dalla Banca trattaria.
3 3. Avverso tale sentenza propose appello Parte_1
(quale incorporante la , chiedendone la totale Controparte_1 riforma, con condanna di a pagarle la somma di euro Controparte_2
4.300,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla data di pagamento dell'assegno al saldo. si costituì, chiedendo in via principale il rigetto integrale Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, domandò il riconoscimento della responsabilità (o della corresponsabilità) di parte appellante, per aver spedito l'assegno a mezzo di posta ordinaria.
Si costituì anche chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4 impugnata, nella parte in cui l'aveva assolta da ogni domanda di Controparte_2
con vittoria di spese e onorari di causa.
[...]
Con sentenza n. 7092/2017, pubblicata il 08.11.2017, la Corte di appello di
Roma accolse l'impugnazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò parte appellata al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante, della somma di euro 4.300,00, oltre rivalutazione monetaria dal
5.12.2005 fino alla pubblicazione della sentenza de qua ed interessi legali con la medesima ricorrenza, calcolati sullo stesso importo annualmente rivalutato.
Inoltre, la Corte di appello condannò l'appellata alla Controparte_2 rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte di appello ritenne infatti la responsabilità contrattuale di Controparte_2 ai sensi dell'art. 43, co. 2, legge assegni. Infatti, avendo pagato l'assegno
[...] non trasferibile a persona differente dall'effettivo creditore cartolare, l'appellata era incorsa in responsabilità per erroneo pagamento, a Controparte_2 prescindere dalla sussistenza di una sua colpa nell'identificazione di chi aveva presentato il titolo per l'incasso. Di conseguenza, era Controparte_2 obbligata a risarcire i danni subiti da parte appellante, che si era trovata costretta ad effettuare un secondo pagamento, a favore dell'effettivo creditore cartolare, della somma portata dall'assegno.
4 Quanto a la sentenza d'appello rilevò che essa era stata “citata Controparte_4 in giudizio ai soli fini di litis denuntiatio” e che nei suoi confronti “non sono state avanzate domande”, pertanto compensò integralmente le spese tra la stessa l'appellante e l'appellata Controparte_4 Controparte_2 [...]
Parte_1
4. Avverso tale sentenza, propose ricorso per Cassazione Controparte_2
affidandolo ai seguenti cinque motivi:
[...]
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43, co. 2, rd 1736/33 e degli artt. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza di CP_2 nell'esecuzione del pagamento.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1189 e 1992 c.c., in relazione all'art. 43, co. 2, rd 1736/33; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 dpr 156/73 e d.m. del
26.02.2004, in riferimento all'art. 1227, co. 1, c.c.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, co. 2, c.c.
Con controricorso, si difese dal ricorso di Parte_1 [...]
chiedendone il rigetto. Controparte_2
Rimase intimata Controparte_4
Con ordinanza n. 3810/2020, la Suprema Corte di cassazione accolse i primi due motivi di ricorso di ritenendo assorbite le censure formulate Controparte_2 nei restanti motivi, e cassò, con rinvio, la sentenza della Corte di appello n.
7092/2017.
La Suprema Corte argomentò infatti che erroneamente il giudice d'appello aveva ritenuto doversi prescindere dall'accertamento della colpa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore dell'assegno. Secondo la
Cassazione, infatti, la Corte di appello avrebbe errato nel non tenere in debita considerazione il principio di diritto espresso da Cass., S.U., n. 12477/2018, in forza del quale “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento
5 dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c.”.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata dal ricorrente, rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, imponendole di fare applicazione del suddetto principio.
5. ha quindi riassunto innanzi questa Corte il Parte_1 giudizio di rinvio, che ha assunto il n. r. g. 331/2021. si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo in via Controparte_2 principale il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, domanda l'accertamento Controparte_2
e la dichiarazione dell'obbligo di e di Parte_1 CP_4
quali responsabili concorrenti nella produzione dell'evento dannoso, a
[...] tenerla indenne da qualsiasi pagamento.
In via ulteriormente subordinata ed in caso di condanna in solido, Controparte_2 domanda la dichiarazione del proprio diritto a ripetere le somme nei
[...] confronti di Controparte_4
E' rimasta contumace l'appellata indicata e destinataria della notifica della riassunzione come “ (già ”. Controparte_3 Controparte_4
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 - sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 - sexies, co. 3, c.p.c.; quindi questa Corte ha pronunciato la presente sentenza.
6. Preliminarmente, deve rilevarsi che ha Parte_1 indicato nella citazione in riassunzione, quale controparte, anche “ CP_3
(già ” ed a quest'ultima ha notificato lo stesso atto.
[...] Controparte_4
Tuttavia, nella stessa citazione non risulta dedotto, né documentato, il titolo per effetto del quale sarebbe, in questo giudizio, parte in luogo Controparte_3 della soggetto già parte del primo e del secondo grado di merito Controparte_4
e del giudizio di legittimità. La convenuta in riassunzione non Controparte_3
6 si è peraltro costituita in questa sede;
quindi, neppure si può dedurre che la sua legittimazione, in luogo della sia incontestata. Controparte_4
Deve poi aggiungersi che la comparsa di costituzione, in questo giudizio di rinvio, di reca le seguenti conclusioni (anche) nei confronti della Controparte_2
“ In via subordinata, si chiede l'accertamento e la Controparte_3
dichiarazione dell'obbligo di e di Parte_1 CP_3
quali responsabili concorrenti nella produzione dell'evento dannoso, a
[...] tenere indenne da qualsiasi pagamento;
in via ulteriormente CP_2 subordinata ed in caso di condanna in solido, la dichiarazione del diritto di
[...]
a ripetere le somme da “. Tuttavia, dagli atti Controparte_2 Controparte_3 non risulta che tale comparsa sia stata notificata alla contumace CP_3
o comunque alla parte originaria
[...] Controparte_4
Tanto premesso, per ragioni di economia processuale, deve però escludersi che in questa sede debba procedersi a disporre il rinnovo della notificazione a
[...]
o a dell'atto di riassunzione di CP_3 Controparte_4 [...]
e ad ordinarsi la notifica alle predette società della comparsa Parte_1 di costituzione di Controparte_2
Infatti, deve rilevarsi che in primo grado chiamò in causa Controparte_2
deducendone la responsabilità per non aver mai impedito la Controparte_4 compensazione dell'assegno e chiedendone la condanna a tenere indenne la stessa “da qualsiasi pagamento” dovuto a favore di Controparte_2
e, in subordine, in caso di condanna di entrambe Parte_1 in solido, a ripetere le somme pagate da essa ad Controparte_2 [...]
Parte_1
La sentenza di primo grado, pur rigettando la domanda attrice, si pronunciò espressamente sulla domanda della convenuta nei confronti Controparte_2 della terza chiamata statuendo sul relativo capo: “accerta e Controparte_4
dichiara l'assenza di colpa nella condotta di . Controparte_4
La sentenza d'appello poi cassata aveva deciso sul punto accertando che
[...] in quel grado era stata “citata in giudizio ai soli fini di litis denuntiatio” CP_4
e che nei suoi confronti “non sono state avanzate domande”, quindi
7 compensando integralmente le le spese tra la stessa Controparte_4
l'appellante e l'appellata Controparte_2 Parte_1
La decisione originaria di questa Corte ha quindi dato atto che il capo della sentenza di primo grado relativo alla che vedeva vittoriosa Controparte_4 quest'ultima, non era stato impugnato in appello, avendo la notifica della impugnazione alla terza chiamata il mero contenuto di una denuntiatio litis, quindi non idoneo a determinare mutamenti della decisione resa dal Tribunale sul punto.
Il ricorso per cassazione di non ha attinto tale capo della Controparte_2 sentenza d'appello impugnata e la decisione della Suprema Corte non ha infatti deciso su di esso. Tanto meno la questione può ritenersi annoverata tra i motivi di ricorso considerati dalla decisione di legittimità assorbite, per non essere stata oggetto dello stesso ricorso.
Pertanto, la sentenza d'appello non può ritenersi cassata in parte qua ed è divenuta sul punto irrevocabile.
Deve quindi ritenersi che – per effetto delle decisioni di primo e secondo grado- si sia formato il giudicato sul rigetto nel merito esplicito, in primo grado, delle domande della convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_2
sicché sarebbe ultroneo, e contrario alla ragionevole durata Controparte_4 del giudizio, disporre, per le ragioni già esposte, la notifica a quest'ultima, o in ipotesi per essa a Controparte_3
Tanto più che, a fronte dell'indiscusso, e comunque irrevocabile, accertamento della precedente sentenza d'appello che l'originario appello di Controparte_2 aveva, nei confronti di il contenuto di mera litis
[...] Controparte_4 denuntiatio, comunque neppure sussisterebbero i presupposti di un litisconsorzio necessario ( cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 11687/2008, sulla circostanza che la mera denuntiatio litis non valga ad attribuire al destinatario la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario).
8 Infine, già nella Parte_1 Controparte_1 memoria difensiva autorizzata depositata in vista dell'odierna udienza, non ha formulato conclusione alcuna verso e/o Controparte_3 Controparte_4 dovendo quindi escludersi che in questa sede essa abbia inteso estendere la propria domanda verso la terza chiamata e/o la società che si assume legittimata in luogo di essa.
In conclusione, quindi, dato atto del giudicato già formatosi sul rigetto della domanda dell'attrice verso la terza chiamata, vanno dichiarate inammissibili le domande subordinate proposte verso quest'ultima in questa sede da
[...]
nulla dovendo provvedersi sulle spese relative, vista la mancata Controparte_2 costituzione di Controparte_3
7. Venendo al merito, la controversia deve essere decisa applicando il principio di diritto enucleabile dall'ordinanza del giudice di legittimità (Cass. n.
3810/2020) che ha cassato la precedente decisione di questa Corte, rilevando che “Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio
1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez.
U. 21 maggio 2018, n. 12477). In tal senso, la sentenza impugnata, che ha ritenuto doversi prescindere dall'accertamento della colpa della banca negoziatrice nell'identificazione del soggetto che ha presentato l'assegno per l'incasso, merita censura e deve essere cassata.”.
Tanto premesso, nel caso di specie non è controverso che la negoziazione del titolo sia avvenuta tramite la presentazione per l'incasso a Controparte_2 da parte di una persona fisica diversa da quella del legittimo credito cartolare.
9 Non è neppure in discussione che l'assegno, così negoziato, sia stato illegittimamente incassato da un terzo e, quindi, che non sia stato incassato dall'avente diritto.
Non è stato allegato che il titolo di credito in questione, nella versione concretamente esibita a per la negoziazione, recasse Controparte_2 alterazioni o irregolarità che lo rendessero difforme dallo stesso assegno come originariamente emesso, sicché la consistenza materiale del titolo stesso non costituisce un elemento rilevante ai fin della valutazione da parte dell'operatore che lo ha ricevuto per conto di Controparte_2
È in fatto pure incontroverso che al momento della Controparte_2 negoziazione del titolo, identificò la persona fisica che lo presentava utilizzando due documenti: la patente di guida e la tessera fiscale (in questo senso cfr. comparsa di costituzione di di primo grado, con allegati i Controparte_2 due documenti, rispettivamente allegati 4 e 5).
Per quanto attiene alla patente di guida, le pretese irregolarità che, secondo avrebbero dovuto insospettire il cassiere che Parte_1 accettò l'assegno, consisterebbero nella circostanza che il documento recava a stampa quale luogo di residenza , ma tale luogo non corrispondeva a quello Per_2 manoscritto sul retro del documento, nello spazio relativo al “cambiamento di residenza”. In punto di fatto, giova anticipare che tale allegazione invoca a supporto istruttorio la produzione dell'allegato n. 4 alla comparsa di costituzione di presente in atti nel relativo fascicolo di parte, ma Controparte_2 costituita da una riproduzione fotostatica pressoché illeggibile, quanto meno per il dettaglio necessario, sicché la relativa verifica della pretesa alterazione, e della sua evidenza, non è possibile. È quindi possibile accertare, ma è anche incontestato, che al cassiere di venne esibita una patente di Controparte_2 guida intestata al legittimo credito cartolare, ma non quale fosse lo stato effettivo del documento, né se esso recasse le alterazioni dedotte da parte attrice.
Quanto alla riproduzione della schermata del sistema informatico di
[...]
(doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione di Controparte_2 Controparte_5
[...]
[...] di primo grado), essa non evidenzia anomalie che avrebbero dovuto
[...] insospettire il cassiere sulle effettive generalità della persona fisica che presentava il titolo, non essendo comprensibile, dal suo esame, cosa debba intendersi per il “riscontro negativo” dedotto, senza adeguata precisazione, da
Parte_1
Significativo è poi l'esame del tesserino fiscale (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di di primo grado), che reca, nella registrazione Controparte_2 delle generalità, la dicitura stampata “COGNOME (O STATO ESTERO) DI
NASCITA”, laddove avrebbe dovuto essere scritto “COMUNE (O STATO ESTERO)
DI NASCITA”.
Si tratta, invero, di una alterazione del modello legale del documento grossolana, oggettivamente palese per chiunque (non richiedendo, per essere percepita, nessuna specifica competenza o esperienza), sulla quale non può non cadere l'attenzione di chi lo consulti, visto che attiene proprio all'indicazione delle generalità di chi lo esibisce. Non può del resto non rimarcarsi anche l'esito illogico che emerge della rappresentazione del documento, laddove la voce “COGNOME” verrebbe, senza alcuna necessità, ripetuta nel secondo e nel quarto riquadro, ed in quest'ultimo posta in incomprensibile alternativa con lo “STATO ESTERO”.
La falsificazione del tesserino fiscale esibito risulta quindi evidente, ala sua immediata consultazione e senza necessità di alcuna specifica verifica ulteriore, anche per il quisque de populo.
Tanto più, pertanto, l'intermediario bancario, quindi il cassiere di Controparte_2
in quanto persona dotata di specifica professionalità – quindi vieppiù
[...] tenuta ad uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e protezione dell'affidamento, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del legittimato a ricevere il pagamento- avrebbe dovuto insospettirsi e rifiutare la negoziazione del titolo, o quanto meno procedere ad ulteriori verifiche, delle quali tuttavia Controparte_2
non ha dato prova.
[...]
8. Premesso quanto sinora argomentato in fatto, deve farsi applicazione del principio di diritto che l'ordinanza di cassazione che ha rinviato a questa Corte 11 ha espresso richiamando Cass., Sez. U., 21 maggio 2018, n. 12477, secondo cui, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c..
E' ben noto peraltro a questa Corte che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI CP_2 contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. n. 26866/2022; Cass. n.
27570/2023, ex plurimis; sul punto, si veda anche Corte d'appello di Roma, n.
6471/2022).
Pertanto, anche nel caso di specie, può ritenersi che il cassiere di Controparte_2 non fosse gravato, a priori ed in astratto, dall'obbligo di richiedere al
[...] presentatore del titolo per l'incasso un documento d'identità fornito di fotografia ulteriore, rispetto alla patente di guida, esibitagli unitamente al tesserino fiscale.
Tuttavia, la valutazione dello standard della diligenza della banca che ha accettato e negoziato il titolo deve avvenire tenendo conto delle circostanze del caso concreto e comprendere anche quegli elementi fattuali (come l'esibizione di un tesserino fiscale palesemente non genuino) che, per quanto in astratto non fossero indispensabile presupposto di una corretta negoziazione, nella specifica circostanza erano tuttavia agevolmente percepibili quali sintomi di un rilevante
12 pericolo della falsa identità del presentatore, che avrebbe giustificato una maggior prudenza, ad esempio sollecitando ulteriori riscontri anagrafici puntuali.
In questo senso, infatti, si è detto che in tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale (Cass. n. 13152/2021). Principio tanto più applicabile quando, come nel caso di specie, la circostanza “extracartolare” consista di fatto nell'esibizione del tesserino fiscale di chi presenta il titolo, documento in concreto richiesto ed accettato quale ulteriore riscontro dell'identità del presentatore, ma recante anomalie di per sé sole in grado di allertare l'operatore bancario sulla non legittimazione effettiva della persona fisica che voleva negoziare il titolo, nonostante la contestuale esibizione della patente di guida ed a prescindere dalla circostanza che quest'ultima evidenziasse o meno evidenti anomalie .
Pertanto, nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla parte attrice, il cassiere di si sarebbe dovuto insospettire a fronte della Controparte_2 dicitura “cognome di nascita” in luogo di “comune di nascita”, come riportata sul tesserino del codice fiscale esibito dal soggetto presentatore. Appare infatti del tutto inusuale ed altamente improbabile che il sistema centralizzato dell
[...]
commetta errori di stampa, dal momento che i tesserini vengono CP_6 prodotti automaticamente e con layout standard sulla base dei dati inseriti dal richiedente.
Nonostante tale evidente anomalia, ha comunque Controparte_2 provveduto ad a negoziare il titolo, non dimostrando di aver assolto il dovere di diligenza professionale qualificata discendente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., dalla propria qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve (Cass. n. 36518/2023).
9. Fermo restando che, per quanto sinora argomentato, la condotta di
[...]
a fronte dell'accertata alterazione del tesserino fiscale esibitole, Controparte_2
13 è da sola sufficiente a configurare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., deve comunque aggiungersi che anche l'indimostrata (per le ragioni già esposte) rappresentazione dell'aspetto e del contenuto effettivi della patente di guida esibita dal portatore al cassiere si traduce nella mancata dimostrazione, da parte della banca negoziatrice, di aver accettato l'assegno all'esito di una diligente verifica documentale della legittimazione e quindi nel mancato assolvimento della prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione, di cui la stessa banca era gravata (Cass. n. 25888 del 29/09/2024).
10. Non esclude, neppure in parte, la responsabilità, verso l'attrice, della banca negoziatrice la circostanza che essa abbia pagato l'assegno non immediatamente, bensì solo dopo il passaggio del titolo nella stanza di compensazione e dopo aver lasciato trascorrere il tempo necessario per ricevere, da parte della banca trattaria eventuali comunicazioni sulla Controparte_4 sua irregolarità, che non sarebbero mai pervenute.
Vale innanzitutto ricordare che, come già argomentato, è ormai passato in giudicato l'accertamento, da parte del Tribunale, circa “l'assenza di colpa nella condotta di , alla quale pertanto non può Controparte_4 Controparte_2 pretendere, in questa sede, di attribuire una responsabilità, esclusiva o concorrente, per gli effetti dell'illegittima negoziazione del titolo.
Tanto premesso, vale la pena di aggiungere, per completezza, che il passaggio in stanza di compensazione dell'assegno di traenza risulta necessario, ai fini della sua monetizzazione, in tutti i casi in cui quest'ultimo non venga presentato direttamente allo sportello della banca trattaria emittente e che dispone materialmente dei fondi. Di conseguenza, essendo la stanza di compensazione un passaggio necessitato e fondamentale ai fini della regolazione contabile tra istituti bancari (laddove siano coinvolte due banche, quali quella negoziatrice e quella trattaria, come accaduto nella fattispecie in esame), non può ravvisarsi un esempio di buona fede e diligenza nella condotta di che, Controparte_2 effettuando il passaggio in stanza di compensazione dell'assegno in questione, non ha fatto altro che applicare norme interbancarie e prassi operative
14 necessarie al pagamento del titolo. Inoltre, questa Corte ritiene di condividere il principio evincibile dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1377/2016) ed adattabile, mutatis mutandis, anche al caso di specie, secondo il quale la banca trattaria può rilevare l'eventuale alterazione o falsificazione ictu oculi evidente dell'assegno, usando la diligenza richiesta al bancario medio;
tuttavia, è solo la banca negoziatrice che può concretamente verificare l'autenticità della firma del presentatore dell'assegno (ovvero, nel caso qui sub iudice, dei documenti esibiti da quest'ultimo all'atto della negoziazione).
Nella sostanza, quindi, non aveva modo di verificare la Controparte_4 regolarità dei documenti di identità forniti dal presentatore del titolo, dal momento che questi ultimi sono stati esibiti esclusivamente alla banca negoziatrice, e posto che il titolo in stanza di compensazione non presentava segni di alterazione o di falsificazione evidenti.
Piuttosto, a fronte della evidente irregolarità del tesserino fiscale fornito dal presentatore, è da condividersi la doglianza di parte attrice secondo la quale facendo uso della diligenza di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., Controparte_2 avrebbe dovuto approfittare del passaggio dell'assegno in stanza di compensazione (e quindi dell'ulteriore tempo a sua disposizione) per ogni opportuna verifica della corrispondenza tra il presentatore apparente del titolo ed il creditore cartolare effettivo.
11. Quanto poi al fatto colposo dell'attrice , Parte_1 per aver spedito per posta ordinaria l'assegno in questione alla legittimata cartolare, deve rilevarsi che si tratta di un' eccezione la cui proposizione, da parte di emerge già dalla comparsa di risposta di primo Controparte_2 grado (pagg. 6 s.), sebbene contemporaneamente alla denunzia dell'assenza, nella citazione introduttiva, di allegazioni della controparte in ordine alle modalità di trasmissione del titolo all'effettivo avente diritto.
La medesima eccezione, all'esito dell'appello di , è Parte_1
stata riproposta da -totalmente vittoriosa in primo grado— Controparte_2
nella comparsa di risposta d'appello (pagg. 13 ss.).
15 Essa è quindi stata rigettata dalla sentenza d'appello, poi cassata con rinvio dal giudice di legittimità. Nel ricorso per la cassazione, la stessa Controparte_2 ha impugnato il rigetto, ed il relativo motivo è stato considerato assorbito dalla
Corte di cassazione, con l'ordinanza che ha cassato con rinvio la precedente decisione di secondo grado.
Non vi è quindi alcun dubbio che, a differenza di quanto sostiene di
[...]
l'eccezione sia legittimamente oggetto del thema Parte_1 decidendum di questo giudizio di rinvio.
Tanto premesso, questo Collegio condividere la giurisprudenza di legittimità secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. SS. UU. n. 9769/2020; ma si veda anche, ex multis, Cass. n. 26152/2024; per la giurisprudenza di merito, v. Corte
d'appello di Roma n. 6471/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che il titolo de quo sia stato negoziato da un soggetto diverso da quello che ne aveva diritto in base al titolo. È stato inoltre accertato, come si è visto, che chi ha negoziato il titolo si è servito anche di un documento (il tesserino del codice fiscale) intestato all'avente diritto legittimo, ma non genuino.
Tanto premesso, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado Controparte_2 ha dedotto che parte attrice, non allegando come sia avvenuta la
[...] trasmissione dell'assegno all'avente diritto, non ha consentito di valutare come la persona fisica che lo ha negoziato illegittimamente ne sia entrata in possesso.
16 Ed ha aggiunto che, in ogni caso, la spedizione a mezzo posta ordinaria del titolo costituisce una condotta colposa eziologicamente concorrente con la successiva negoziazione del titolo da parte di chi se se ne sia illegittimamente impossessato.
Premesso che la prova delle modalità di trasmissione del titolo da parte dell'attrice non rientrava nella sfera fattuale vicina alla convenuta Controparte_2
deve rilevarsi che comunque, sin dal giudizio di primo grado, la stessa
[...]
attrice non ha contestato di aver spedito l'assegno Parte_1
a mezzo posta ordinaria, piuttosto negando che tale circostanza possa determinare una sua responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 1227, co.2,
c.p.c. (cfr. comparsa di risposta in primo grado, pag. 5 ss.; memoria di replica in Tribunale, pag. 9 s.; controricorso in cassazione, pag. 13; memoria in cassazione, pag. 3 ss.).
In punto di diritto, tuttavia, tale tesi di parte attrice si pone in contrasto con la richiamata giurisprudenza di legittimità (specie Cass. SS. UU. n. 9769/2020, cit.).
Pertanto, deve concludersi che l'attrice non ha usato la dovuta diligenza nella scelta del mezzo di consegna dell'assegno in questione all'avente diritto cartolare.
La condotta colposa della convenuta si rivela indubbiamente Controparte_2 di maggiore gravità rispetto a quella dell'attrice Parte_1 sicché si stima equo quantificare il reciproco concorso nella misura del 80% a carico di e del 20% a carico di Controparte_2 Parte_1
[...]
12. Infine, pacifico che il titolo in questione è stato pagato, il 3.6.2005, ad un soggetto diverso dal legittimo creditore cartolare indicato dall'attrice, è evidente il danno patrimoniale sofferto da quest'ultima, che, per effetto della
(concorrente) condotta illecita colposa della banca negoziatrice, ha sofferto una diminuzione del proprio patrimonio, in misura corrispondente all'importo letterale del titolo, priva di qualsiasi causa nei confronti del beneficiario illegittimo, senza peraltro estinguere il proprio debito di pari importo nei confronti dell'avente diritto, a favore del quale il titolo era intestato.
17 L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. n. 13225 del 27/06/2016; cfr. anche Cass. n.
7948 del 20/04/2020). In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. n. 37798 del 27/12/2022; Cass. n. 26202 del
06/09/2022). Ne discende che le somme devono essere rivalutate sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulle stesse devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995), dalla data dell'incasso dell'assegno fino ad oggi, ottenendo infine l'importo liquido ad oggi di euro 7.848,56.
L'accertato concorso di colpa, a norma dell'art. 1227, co. 1, c.c., comporta la diminuzione del risarcimento nella misura del 20%. Spetta, pertanto ad la complessiva somma di euro 6.278,84 Parte_1 all'attualità, sul quale decorrono, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite tra e sì Parte_1 Controparte_2
liquidano come segue, in applicazione del principio della soccombenza parametrato alla globalità del giudizio, ovvero con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, in base alla disciplina vigente al momento della decisione conclusiva, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
18 Pertanto, utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000
(corrispondente al risarcimento riconosciuto), si liquidano: per il primo grado, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad
IVA e CPA come per legge;
per il giudizio d'appello, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, in euro
3.082,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 200,00, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
per questo giudizio di rinvio, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accogliendo parzialmente la domanda attrice, condanna Controparte_2
a pagare ad la somma di euro 6.278,84, con gli interessi,
[...] Parte_1 al tasso legale, dalla pubblicazione di questa sentenza al saldo;
2. condanna a pagare ad e spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che liquida come segue: per il primo grado euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre aIVA e CPA come per legge;
per il giudizio d'appello euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità euro 3.082,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, esborsi per euro 200,00, ed oltre IVA e CPA come per legge;
19 per questo giudizio di rinvio euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3. dichiara inammissibili le domande di nei confronti di Controparte_2
Controparte_4
Così deciso in Roma, nell'udienza dell'11.12.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(quale incorporante la Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Vita
[...]
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella Agostino e dall'Avv. Elisabetta
OT
- APPELLATA –
E NEI CONFRONTI DI
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2964/2013 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 11/02/2013.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione dell'11.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Come risulta dalla sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato il 27.02.2007, convenne in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, al fine di sentire accogliere la domanda Controparte_2 di condanna della convenuta al pagamento di euro 4.300,00, quale somma portata da un assegno bancario di traenza non trasferibile, intestato alla sig.ra
. A sostegno di tale richiesta, parte attrice affermò di aver Persona_1 appreso che, sebbene l'assegno fosse stato correttamente inviato all'indirizzo della beneficiaria, tuttavia il pagamento era stato effettuato ad un soggetto diverso dalla legittima portatrice, in seguito all'apposizione di una doppia
2 sottoscrizione, che la sig.ra aveva disconosciuto con Persona_1 dichiarazione del 22.11.2005. In seguito a tale indebito pagamento, parte attrice dedusse di aver provveduto ad effettuare un secondo pagamento alla legittima creditrice dell'assegno e di aver chiesto a tramite Controparte_2 raccomandata del 07.03.2006, la restituzione della somma indebitamente pagata, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Si costituì in giudizio eccependo la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione e chiamando in causa la Banca trattaria, deducendo Controparte_4 che quest'ultima non avrebbe mai impedito la compensazione dell'assegno. Nel merito, parte convenuta domandò il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
Si costituì in giudizio anche chiedendo in via principale il rigetto Controparte_4 delle domande proposte nei suoi confronti da e in via Controparte_2 subordinata l'accertamento del concorso e della preminente gravità della colpa di Controparte_2
2. Con sentenza n. 2964/2013, pubblicata il 11.02.2013, il Tribunale di Roma rigettò la domanda di parte attrice nei confronti di parte convenuta, dichiarò
l'assenza di colpa nella condotta di e condannò parte attrice al Controparte_4 rimborso, in favore di e delle spese di lite Controparte_2 Controparte_4 liquidate in euro 120,00 per esborsi e in euro 2200 per compensi.
Il Tribunale ritenne infatti, innanzitutto, che parte convenuta avesse agito in buona fede e senza colpa, in quanto aveva correttamente identificato la presentatrice dell'assegno sulla base di documenti di identità che apparivano validi. Come affermato dal giudice di primae curae, infatti, parte convenuta non era tenuta ad effettuare alcun controllo informatico in ordine all'autenticità di quei documenti, posto che, al tempo dei fatti di causa, non era ancora entrato in vigore il d. lgs. n. 231/2007, recante l'obbligo di verifica dell'identità. Inoltre, aggiunse il Tribunale, la somma portata dall'assegno non era stata resa subito disponibile da parte convenuta, la quale aveva piuttosto lasciato decorrere il termine per eventuali comunicazioni su irregolarità del titolo, che tuttavia non erano pervenute dalla Banca trattaria.
3 3. Avverso tale sentenza propose appello Parte_1
(quale incorporante la , chiedendone la totale Controparte_1 riforma, con condanna di a pagarle la somma di euro Controparte_2
4.300,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla data di pagamento dell'assegno al saldo. si costituì, chiedendo in via principale il rigetto integrale Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, domandò il riconoscimento della responsabilità (o della corresponsabilità) di parte appellante, per aver spedito l'assegno a mezzo di posta ordinaria.
Si costituì anche chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4 impugnata, nella parte in cui l'aveva assolta da ogni domanda di Controparte_2
con vittoria di spese e onorari di causa.
[...]
Con sentenza n. 7092/2017, pubblicata il 08.11.2017, la Corte di appello di
Roma accolse l'impugnazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò parte appellata al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante, della somma di euro 4.300,00, oltre rivalutazione monetaria dal
5.12.2005 fino alla pubblicazione della sentenza de qua ed interessi legali con la medesima ricorrenza, calcolati sullo stesso importo annualmente rivalutato.
Inoltre, la Corte di appello condannò l'appellata alla Controparte_2 rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte di appello ritenne infatti la responsabilità contrattuale di Controparte_2 ai sensi dell'art. 43, co. 2, legge assegni. Infatti, avendo pagato l'assegno
[...] non trasferibile a persona differente dall'effettivo creditore cartolare, l'appellata era incorsa in responsabilità per erroneo pagamento, a Controparte_2 prescindere dalla sussistenza di una sua colpa nell'identificazione di chi aveva presentato il titolo per l'incasso. Di conseguenza, era Controparte_2 obbligata a risarcire i danni subiti da parte appellante, che si era trovata costretta ad effettuare un secondo pagamento, a favore dell'effettivo creditore cartolare, della somma portata dall'assegno.
4 Quanto a la sentenza d'appello rilevò che essa era stata “citata Controparte_4 in giudizio ai soli fini di litis denuntiatio” e che nei suoi confronti “non sono state avanzate domande”, pertanto compensò integralmente le spese tra la stessa l'appellante e l'appellata Controparte_4 Controparte_2 [...]
Parte_1
4. Avverso tale sentenza, propose ricorso per Cassazione Controparte_2
affidandolo ai seguenti cinque motivi:
[...]
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43, co. 2, rd 1736/33 e degli artt. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza di CP_2 nell'esecuzione del pagamento.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1189 e 1992 c.c., in relazione all'art. 43, co. 2, rd 1736/33; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 dpr 156/73 e d.m. del
26.02.2004, in riferimento all'art. 1227, co. 1, c.c.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, co. 2, c.c.
Con controricorso, si difese dal ricorso di Parte_1 [...]
chiedendone il rigetto. Controparte_2
Rimase intimata Controparte_4
Con ordinanza n. 3810/2020, la Suprema Corte di cassazione accolse i primi due motivi di ricorso di ritenendo assorbite le censure formulate Controparte_2 nei restanti motivi, e cassò, con rinvio, la sentenza della Corte di appello n.
7092/2017.
La Suprema Corte argomentò infatti che erroneamente il giudice d'appello aveva ritenuto doversi prescindere dall'accertamento della colpa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore dell'assegno. Secondo la
Cassazione, infatti, la Corte di appello avrebbe errato nel non tenere in debita considerazione il principio di diritto espresso da Cass., S.U., n. 12477/2018, in forza del quale “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento
5 dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c.”.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata dal ricorrente, rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, imponendole di fare applicazione del suddetto principio.
5. ha quindi riassunto innanzi questa Corte il Parte_1 giudizio di rinvio, che ha assunto il n. r. g. 331/2021. si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo in via Controparte_2 principale il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, domanda l'accertamento Controparte_2
e la dichiarazione dell'obbligo di e di Parte_1 CP_4
quali responsabili concorrenti nella produzione dell'evento dannoso, a
[...] tenerla indenne da qualsiasi pagamento.
In via ulteriormente subordinata ed in caso di condanna in solido, Controparte_2 domanda la dichiarazione del proprio diritto a ripetere le somme nei
[...] confronti di Controparte_4
E' rimasta contumace l'appellata indicata e destinataria della notifica della riassunzione come “ (già ”. Controparte_3 Controparte_4
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 - sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 - sexies, co. 3, c.p.c.; quindi questa Corte ha pronunciato la presente sentenza.
6. Preliminarmente, deve rilevarsi che ha Parte_1 indicato nella citazione in riassunzione, quale controparte, anche “ CP_3
(già ” ed a quest'ultima ha notificato lo stesso atto.
[...] Controparte_4
Tuttavia, nella stessa citazione non risulta dedotto, né documentato, il titolo per effetto del quale sarebbe, in questo giudizio, parte in luogo Controparte_3 della soggetto già parte del primo e del secondo grado di merito Controparte_4
e del giudizio di legittimità. La convenuta in riassunzione non Controparte_3
6 si è peraltro costituita in questa sede;
quindi, neppure si può dedurre che la sua legittimazione, in luogo della sia incontestata. Controparte_4
Deve poi aggiungersi che la comparsa di costituzione, in questo giudizio di rinvio, di reca le seguenti conclusioni (anche) nei confronti della Controparte_2
“ In via subordinata, si chiede l'accertamento e la Controparte_3
dichiarazione dell'obbligo di e di Parte_1 CP_3
quali responsabili concorrenti nella produzione dell'evento dannoso, a
[...] tenere indenne da qualsiasi pagamento;
in via ulteriormente CP_2 subordinata ed in caso di condanna in solido, la dichiarazione del diritto di
[...]
a ripetere le somme da “. Tuttavia, dagli atti Controparte_2 Controparte_3 non risulta che tale comparsa sia stata notificata alla contumace CP_3
o comunque alla parte originaria
[...] Controparte_4
Tanto premesso, per ragioni di economia processuale, deve però escludersi che in questa sede debba procedersi a disporre il rinnovo della notificazione a
[...]
o a dell'atto di riassunzione di CP_3 Controparte_4 [...]
e ad ordinarsi la notifica alle predette società della comparsa Parte_1 di costituzione di Controparte_2
Infatti, deve rilevarsi che in primo grado chiamò in causa Controparte_2
deducendone la responsabilità per non aver mai impedito la Controparte_4 compensazione dell'assegno e chiedendone la condanna a tenere indenne la stessa “da qualsiasi pagamento” dovuto a favore di Controparte_2
e, in subordine, in caso di condanna di entrambe Parte_1 in solido, a ripetere le somme pagate da essa ad Controparte_2 [...]
Parte_1
La sentenza di primo grado, pur rigettando la domanda attrice, si pronunciò espressamente sulla domanda della convenuta nei confronti Controparte_2 della terza chiamata statuendo sul relativo capo: “accerta e Controparte_4
dichiara l'assenza di colpa nella condotta di . Controparte_4
La sentenza d'appello poi cassata aveva deciso sul punto accertando che
[...] in quel grado era stata “citata in giudizio ai soli fini di litis denuntiatio” CP_4
e che nei suoi confronti “non sono state avanzate domande”, quindi
7 compensando integralmente le le spese tra la stessa Controparte_4
l'appellante e l'appellata Controparte_2 Parte_1
La decisione originaria di questa Corte ha quindi dato atto che il capo della sentenza di primo grado relativo alla che vedeva vittoriosa Controparte_4 quest'ultima, non era stato impugnato in appello, avendo la notifica della impugnazione alla terza chiamata il mero contenuto di una denuntiatio litis, quindi non idoneo a determinare mutamenti della decisione resa dal Tribunale sul punto.
Il ricorso per cassazione di non ha attinto tale capo della Controparte_2 sentenza d'appello impugnata e la decisione della Suprema Corte non ha infatti deciso su di esso. Tanto meno la questione può ritenersi annoverata tra i motivi di ricorso considerati dalla decisione di legittimità assorbite, per non essere stata oggetto dello stesso ricorso.
Pertanto, la sentenza d'appello non può ritenersi cassata in parte qua ed è divenuta sul punto irrevocabile.
Deve quindi ritenersi che – per effetto delle decisioni di primo e secondo grado- si sia formato il giudicato sul rigetto nel merito esplicito, in primo grado, delle domande della convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_2
sicché sarebbe ultroneo, e contrario alla ragionevole durata Controparte_4 del giudizio, disporre, per le ragioni già esposte, la notifica a quest'ultima, o in ipotesi per essa a Controparte_3
Tanto più che, a fronte dell'indiscusso, e comunque irrevocabile, accertamento della precedente sentenza d'appello che l'originario appello di Controparte_2 aveva, nei confronti di il contenuto di mera litis
[...] Controparte_4 denuntiatio, comunque neppure sussisterebbero i presupposti di un litisconsorzio necessario ( cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 11687/2008, sulla circostanza che la mera denuntiatio litis non valga ad attribuire al destinatario la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario).
8 Infine, già nella Parte_1 Controparte_1 memoria difensiva autorizzata depositata in vista dell'odierna udienza, non ha formulato conclusione alcuna verso e/o Controparte_3 Controparte_4 dovendo quindi escludersi che in questa sede essa abbia inteso estendere la propria domanda verso la terza chiamata e/o la società che si assume legittimata in luogo di essa.
In conclusione, quindi, dato atto del giudicato già formatosi sul rigetto della domanda dell'attrice verso la terza chiamata, vanno dichiarate inammissibili le domande subordinate proposte verso quest'ultima in questa sede da
[...]
nulla dovendo provvedersi sulle spese relative, vista la mancata Controparte_2 costituzione di Controparte_3
7. Venendo al merito, la controversia deve essere decisa applicando il principio di diritto enucleabile dall'ordinanza del giudice di legittimità (Cass. n.
3810/2020) che ha cassato la precedente decisione di questa Corte, rilevando che “Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio
1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez.
U. 21 maggio 2018, n. 12477). In tal senso, la sentenza impugnata, che ha ritenuto doversi prescindere dall'accertamento della colpa della banca negoziatrice nell'identificazione del soggetto che ha presentato l'assegno per l'incasso, merita censura e deve essere cassata.”.
Tanto premesso, nel caso di specie non è controverso che la negoziazione del titolo sia avvenuta tramite la presentazione per l'incasso a Controparte_2 da parte di una persona fisica diversa da quella del legittimo credito cartolare.
9 Non è neppure in discussione che l'assegno, così negoziato, sia stato illegittimamente incassato da un terzo e, quindi, che non sia stato incassato dall'avente diritto.
Non è stato allegato che il titolo di credito in questione, nella versione concretamente esibita a per la negoziazione, recasse Controparte_2 alterazioni o irregolarità che lo rendessero difforme dallo stesso assegno come originariamente emesso, sicché la consistenza materiale del titolo stesso non costituisce un elemento rilevante ai fin della valutazione da parte dell'operatore che lo ha ricevuto per conto di Controparte_2
È in fatto pure incontroverso che al momento della Controparte_2 negoziazione del titolo, identificò la persona fisica che lo presentava utilizzando due documenti: la patente di guida e la tessera fiscale (in questo senso cfr. comparsa di costituzione di di primo grado, con allegati i Controparte_2 due documenti, rispettivamente allegati 4 e 5).
Per quanto attiene alla patente di guida, le pretese irregolarità che, secondo avrebbero dovuto insospettire il cassiere che Parte_1 accettò l'assegno, consisterebbero nella circostanza che il documento recava a stampa quale luogo di residenza , ma tale luogo non corrispondeva a quello Per_2 manoscritto sul retro del documento, nello spazio relativo al “cambiamento di residenza”. In punto di fatto, giova anticipare che tale allegazione invoca a supporto istruttorio la produzione dell'allegato n. 4 alla comparsa di costituzione di presente in atti nel relativo fascicolo di parte, ma Controparte_2 costituita da una riproduzione fotostatica pressoché illeggibile, quanto meno per il dettaglio necessario, sicché la relativa verifica della pretesa alterazione, e della sua evidenza, non è possibile. È quindi possibile accertare, ma è anche incontestato, che al cassiere di venne esibita una patente di Controparte_2 guida intestata al legittimo credito cartolare, ma non quale fosse lo stato effettivo del documento, né se esso recasse le alterazioni dedotte da parte attrice.
Quanto alla riproduzione della schermata del sistema informatico di
[...]
(doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione di Controparte_2 Controparte_5
[...]
[...] di primo grado), essa non evidenzia anomalie che avrebbero dovuto
[...] insospettire il cassiere sulle effettive generalità della persona fisica che presentava il titolo, non essendo comprensibile, dal suo esame, cosa debba intendersi per il “riscontro negativo” dedotto, senza adeguata precisazione, da
Parte_1
Significativo è poi l'esame del tesserino fiscale (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di di primo grado), che reca, nella registrazione Controparte_2 delle generalità, la dicitura stampata “COGNOME (O STATO ESTERO) DI
NASCITA”, laddove avrebbe dovuto essere scritto “COMUNE (O STATO ESTERO)
DI NASCITA”.
Si tratta, invero, di una alterazione del modello legale del documento grossolana, oggettivamente palese per chiunque (non richiedendo, per essere percepita, nessuna specifica competenza o esperienza), sulla quale non può non cadere l'attenzione di chi lo consulti, visto che attiene proprio all'indicazione delle generalità di chi lo esibisce. Non può del resto non rimarcarsi anche l'esito illogico che emerge della rappresentazione del documento, laddove la voce “COGNOME” verrebbe, senza alcuna necessità, ripetuta nel secondo e nel quarto riquadro, ed in quest'ultimo posta in incomprensibile alternativa con lo “STATO ESTERO”.
La falsificazione del tesserino fiscale esibito risulta quindi evidente, ala sua immediata consultazione e senza necessità di alcuna specifica verifica ulteriore, anche per il quisque de populo.
Tanto più, pertanto, l'intermediario bancario, quindi il cassiere di Controparte_2
in quanto persona dotata di specifica professionalità – quindi vieppiù
[...] tenuta ad uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e protezione dell'affidamento, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del legittimato a ricevere il pagamento- avrebbe dovuto insospettirsi e rifiutare la negoziazione del titolo, o quanto meno procedere ad ulteriori verifiche, delle quali tuttavia Controparte_2
non ha dato prova.
[...]
8. Premesso quanto sinora argomentato in fatto, deve farsi applicazione del principio di diritto che l'ordinanza di cassazione che ha rinviato a questa Corte 11 ha espresso richiamando Cass., Sez. U., 21 maggio 2018, n. 12477, secondo cui, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c..
E' ben noto peraltro a questa Corte che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI CP_2 contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. n. 26866/2022; Cass. n.
27570/2023, ex plurimis; sul punto, si veda anche Corte d'appello di Roma, n.
6471/2022).
Pertanto, anche nel caso di specie, può ritenersi che il cassiere di Controparte_2 non fosse gravato, a priori ed in astratto, dall'obbligo di richiedere al
[...] presentatore del titolo per l'incasso un documento d'identità fornito di fotografia ulteriore, rispetto alla patente di guida, esibitagli unitamente al tesserino fiscale.
Tuttavia, la valutazione dello standard della diligenza della banca che ha accettato e negoziato il titolo deve avvenire tenendo conto delle circostanze del caso concreto e comprendere anche quegli elementi fattuali (come l'esibizione di un tesserino fiscale palesemente non genuino) che, per quanto in astratto non fossero indispensabile presupposto di una corretta negoziazione, nella specifica circostanza erano tuttavia agevolmente percepibili quali sintomi di un rilevante
12 pericolo della falsa identità del presentatore, che avrebbe giustificato una maggior prudenza, ad esempio sollecitando ulteriori riscontri anagrafici puntuali.
In questo senso, infatti, si è detto che in tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale (Cass. n. 13152/2021). Principio tanto più applicabile quando, come nel caso di specie, la circostanza “extracartolare” consista di fatto nell'esibizione del tesserino fiscale di chi presenta il titolo, documento in concreto richiesto ed accettato quale ulteriore riscontro dell'identità del presentatore, ma recante anomalie di per sé sole in grado di allertare l'operatore bancario sulla non legittimazione effettiva della persona fisica che voleva negoziare il titolo, nonostante la contestuale esibizione della patente di guida ed a prescindere dalla circostanza che quest'ultima evidenziasse o meno evidenti anomalie .
Pertanto, nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla parte attrice, il cassiere di si sarebbe dovuto insospettire a fronte della Controparte_2 dicitura “cognome di nascita” in luogo di “comune di nascita”, come riportata sul tesserino del codice fiscale esibito dal soggetto presentatore. Appare infatti del tutto inusuale ed altamente improbabile che il sistema centralizzato dell
[...]
commetta errori di stampa, dal momento che i tesserini vengono CP_6 prodotti automaticamente e con layout standard sulla base dei dati inseriti dal richiedente.
Nonostante tale evidente anomalia, ha comunque Controparte_2 provveduto ad a negoziare il titolo, non dimostrando di aver assolto il dovere di diligenza professionale qualificata discendente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., dalla propria qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve (Cass. n. 36518/2023).
9. Fermo restando che, per quanto sinora argomentato, la condotta di
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a fronte dell'accertata alterazione del tesserino fiscale esibitole, Controparte_2
13 è da sola sufficiente a configurare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., deve comunque aggiungersi che anche l'indimostrata (per le ragioni già esposte) rappresentazione dell'aspetto e del contenuto effettivi della patente di guida esibita dal portatore al cassiere si traduce nella mancata dimostrazione, da parte della banca negoziatrice, di aver accettato l'assegno all'esito di una diligente verifica documentale della legittimazione e quindi nel mancato assolvimento della prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione, di cui la stessa banca era gravata (Cass. n. 25888 del 29/09/2024).
10. Non esclude, neppure in parte, la responsabilità, verso l'attrice, della banca negoziatrice la circostanza che essa abbia pagato l'assegno non immediatamente, bensì solo dopo il passaggio del titolo nella stanza di compensazione e dopo aver lasciato trascorrere il tempo necessario per ricevere, da parte della banca trattaria eventuali comunicazioni sulla Controparte_4 sua irregolarità, che non sarebbero mai pervenute.
Vale innanzitutto ricordare che, come già argomentato, è ormai passato in giudicato l'accertamento, da parte del Tribunale, circa “l'assenza di colpa nella condotta di , alla quale pertanto non può Controparte_4 Controparte_2 pretendere, in questa sede, di attribuire una responsabilità, esclusiva o concorrente, per gli effetti dell'illegittima negoziazione del titolo.
Tanto premesso, vale la pena di aggiungere, per completezza, che il passaggio in stanza di compensazione dell'assegno di traenza risulta necessario, ai fini della sua monetizzazione, in tutti i casi in cui quest'ultimo non venga presentato direttamente allo sportello della banca trattaria emittente e che dispone materialmente dei fondi. Di conseguenza, essendo la stanza di compensazione un passaggio necessitato e fondamentale ai fini della regolazione contabile tra istituti bancari (laddove siano coinvolte due banche, quali quella negoziatrice e quella trattaria, come accaduto nella fattispecie in esame), non può ravvisarsi un esempio di buona fede e diligenza nella condotta di che, Controparte_2 effettuando il passaggio in stanza di compensazione dell'assegno in questione, non ha fatto altro che applicare norme interbancarie e prassi operative
14 necessarie al pagamento del titolo. Inoltre, questa Corte ritiene di condividere il principio evincibile dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1377/2016) ed adattabile, mutatis mutandis, anche al caso di specie, secondo il quale la banca trattaria può rilevare l'eventuale alterazione o falsificazione ictu oculi evidente dell'assegno, usando la diligenza richiesta al bancario medio;
tuttavia, è solo la banca negoziatrice che può concretamente verificare l'autenticità della firma del presentatore dell'assegno (ovvero, nel caso qui sub iudice, dei documenti esibiti da quest'ultimo all'atto della negoziazione).
Nella sostanza, quindi, non aveva modo di verificare la Controparte_4 regolarità dei documenti di identità forniti dal presentatore del titolo, dal momento che questi ultimi sono stati esibiti esclusivamente alla banca negoziatrice, e posto che il titolo in stanza di compensazione non presentava segni di alterazione o di falsificazione evidenti.
Piuttosto, a fronte della evidente irregolarità del tesserino fiscale fornito dal presentatore, è da condividersi la doglianza di parte attrice secondo la quale facendo uso della diligenza di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., Controparte_2 avrebbe dovuto approfittare del passaggio dell'assegno in stanza di compensazione (e quindi dell'ulteriore tempo a sua disposizione) per ogni opportuna verifica della corrispondenza tra il presentatore apparente del titolo ed il creditore cartolare effettivo.
11. Quanto poi al fatto colposo dell'attrice , Parte_1 per aver spedito per posta ordinaria l'assegno in questione alla legittimata cartolare, deve rilevarsi che si tratta di un' eccezione la cui proposizione, da parte di emerge già dalla comparsa di risposta di primo Controparte_2 grado (pagg. 6 s.), sebbene contemporaneamente alla denunzia dell'assenza, nella citazione introduttiva, di allegazioni della controparte in ordine alle modalità di trasmissione del titolo all'effettivo avente diritto.
La medesima eccezione, all'esito dell'appello di , è Parte_1
stata riproposta da -totalmente vittoriosa in primo grado— Controparte_2
nella comparsa di risposta d'appello (pagg. 13 ss.).
15 Essa è quindi stata rigettata dalla sentenza d'appello, poi cassata con rinvio dal giudice di legittimità. Nel ricorso per la cassazione, la stessa Controparte_2 ha impugnato il rigetto, ed il relativo motivo è stato considerato assorbito dalla
Corte di cassazione, con l'ordinanza che ha cassato con rinvio la precedente decisione di secondo grado.
Non vi è quindi alcun dubbio che, a differenza di quanto sostiene di
[...]
l'eccezione sia legittimamente oggetto del thema Parte_1 decidendum di questo giudizio di rinvio.
Tanto premesso, questo Collegio condividere la giurisprudenza di legittimità secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cass. SS. UU. n. 9769/2020; ma si veda anche, ex multis, Cass. n. 26152/2024; per la giurisprudenza di merito, v. Corte
d'appello di Roma n. 6471/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che il titolo de quo sia stato negoziato da un soggetto diverso da quello che ne aveva diritto in base al titolo. È stato inoltre accertato, come si è visto, che chi ha negoziato il titolo si è servito anche di un documento (il tesserino del codice fiscale) intestato all'avente diritto legittimo, ma non genuino.
Tanto premesso, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado Controparte_2 ha dedotto che parte attrice, non allegando come sia avvenuta la
[...] trasmissione dell'assegno all'avente diritto, non ha consentito di valutare come la persona fisica che lo ha negoziato illegittimamente ne sia entrata in possesso.
16 Ed ha aggiunto che, in ogni caso, la spedizione a mezzo posta ordinaria del titolo costituisce una condotta colposa eziologicamente concorrente con la successiva negoziazione del titolo da parte di chi se se ne sia illegittimamente impossessato.
Premesso che la prova delle modalità di trasmissione del titolo da parte dell'attrice non rientrava nella sfera fattuale vicina alla convenuta Controparte_2
deve rilevarsi che comunque, sin dal giudizio di primo grado, la stessa
[...]
attrice non ha contestato di aver spedito l'assegno Parte_1
a mezzo posta ordinaria, piuttosto negando che tale circostanza possa determinare una sua responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 1227, co.2,
c.p.c. (cfr. comparsa di risposta in primo grado, pag. 5 ss.; memoria di replica in Tribunale, pag. 9 s.; controricorso in cassazione, pag. 13; memoria in cassazione, pag. 3 ss.).
In punto di diritto, tuttavia, tale tesi di parte attrice si pone in contrasto con la richiamata giurisprudenza di legittimità (specie Cass. SS. UU. n. 9769/2020, cit.).
Pertanto, deve concludersi che l'attrice non ha usato la dovuta diligenza nella scelta del mezzo di consegna dell'assegno in questione all'avente diritto cartolare.
La condotta colposa della convenuta si rivela indubbiamente Controparte_2 di maggiore gravità rispetto a quella dell'attrice Parte_1 sicché si stima equo quantificare il reciproco concorso nella misura del 80% a carico di e del 20% a carico di Controparte_2 Parte_1
[...]
12. Infine, pacifico che il titolo in questione è stato pagato, il 3.6.2005, ad un soggetto diverso dal legittimo creditore cartolare indicato dall'attrice, è evidente il danno patrimoniale sofferto da quest'ultima, che, per effetto della
(concorrente) condotta illecita colposa della banca negoziatrice, ha sofferto una diminuzione del proprio patrimonio, in misura corrispondente all'importo letterale del titolo, priva di qualsiasi causa nei confronti del beneficiario illegittimo, senza peraltro estinguere il proprio debito di pari importo nei confronti dell'avente diritto, a favore del quale il titolo era intestato.
17 L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. n. 13225 del 27/06/2016; cfr. anche Cass. n.
7948 del 20/04/2020). In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. n. 37798 del 27/12/2022; Cass. n. 26202 del
06/09/2022). Ne discende che le somme devono essere rivalutate sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulle stesse devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995), dalla data dell'incasso dell'assegno fino ad oggi, ottenendo infine l'importo liquido ad oggi di euro 7.848,56.
L'accertato concorso di colpa, a norma dell'art. 1227, co. 1, c.c., comporta la diminuzione del risarcimento nella misura del 20%. Spetta, pertanto ad la complessiva somma di euro 6.278,84 Parte_1 all'attualità, sul quale decorrono, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite tra e sì Parte_1 Controparte_2
liquidano come segue, in applicazione del principio della soccombenza parametrato alla globalità del giudizio, ovvero con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, in base alla disciplina vigente al momento della decisione conclusiva, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
18 Pertanto, utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000
(corrispondente al risarcimento riconosciuto), si liquidano: per il primo grado, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad
IVA e CPA come per legge;
per il giudizio d'appello, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, in euro
3.082,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 200,00, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
per questo giudizio di rinvio, avuto riguardo ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accogliendo parzialmente la domanda attrice, condanna Controparte_2
a pagare ad la somma di euro 6.278,84, con gli interessi,
[...] Parte_1 al tasso legale, dalla pubblicazione di questa sentenza al saldo;
2. condanna a pagare ad e spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che liquida come segue: per il primo grado euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre aIVA e CPA come per legge;
per il giudizio d'appello euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità euro 3.082,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, esborsi per euro 200,00, ed oltre IVA e CPA come per legge;
19 per questo giudizio di rinvio euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, esborsi per euro 127,50, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3. dichiara inammissibili le domande di nei confronti di Controparte_2
Controparte_4
Così deciso in Roma, nell'udienza dell'11.12.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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