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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, respinta ogni contraria deduzione di controparte, previo ogni necessario accertamento e declaratoria del caso: Accogliere il ricorso, per l'effetto annullando il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata il 13 giugno 2025;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al credito d'imposta convenzionale ai sensi dell'art. 24 della
Convenzione Italia–Francia, con prevalenza sulla disciplina interna incompatibile;
Condannare l'Ufficio odierno resistente al rimborso in favore dell'odierno ricorrente dell'eccedenza di imposta italiana versata, pari a € 12.928,00, oltre interessi nella misura di legge dalla data legalmente dovuta (nel caso di specie dal 30 settembre 2024, ossia dalla data del versamento) sino al soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992."
Parte resistente Agenzia Entrate:
Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- rigettare il ricorso proposto;
- condannare la parte alle spese di lite così come previsto dall'art. 15, d. lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza in data 13 giugno 2025 Ricorrente_1 chiedeva all'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Lecco il rimborso della somma di € 12.928,00, esponendo di aver percepito da una società francese dividendi pari a € 100.997,00 che erano stati assoggettati in Francia a ritenuta alla fonte nella misura del
12,8% per un importo pari a € 12.928,00. Successivamente il contribuente aveva incluso il dividendo in oggetto nella sua dichiarazione fiscale italiana, sottoponendolo ad imposta sostitutiva (aliquota del 26%), per un importo pari a € 26.259,00. Poiché il medesimo elemento di reddito era stato tassato in Francia e in
Italia, il contribuente domandava il rimborso di quanto versato in eccedenza (ovverosia di € 12.298,00), pari all'imposta francese trattenuta alla fonte, in conformità a quanto statuito dall'art. 24 della Convenzione Italia –
Francia contro le doppie imposizioni. Formatosi il silenzio rifiuto, in data 4 novembre 2025 il contribuente presentava ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco, chiedendo l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso e la condanna dell'Ufficio al rimborso della somma richiesta. Il Ricorrente_1 riteneva che la normativa italiana fosse in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione Italia – Francia, come accertato da due sentenze della Corte di Cassazione ( la n.
25698/2022 e la n. 10204/2024 ), richiamate poi da successive sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie.
L' Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Lecco si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il credito per il pagamento di imposte estere fosse precluso dal combinato disposto degli artt. 165 e 18 TUIR, per la mancanza del “concorso” del reddito estero alla formazione del reddito complessivo in Italia. Inoltre il contribuente non aveva fornito prova sufficiente dell'effettivo pagamento e della definitività dell'imposta estera, atteso che la documentazione prodotta dal ricorrente attestava l'importo della ritenuta ma non il relativo versamento alla competente Amministrazione finanziaria francese.
Il Ricorrente_1 depositava poi i documenti da 05 a 08 e le corrispondenti traduzioni in italiano per dimostrare il pagamento dell'imposta in Francia nonché memoria in cui ribadiva le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha percepito nell'anno 2023 un dividendo lordo pari a € 100.997,00 dalla società francese Società_1 SAS, come documentalmente comprovato dal prospetto DGFiP e dalla tabella
“table by shareholder”. Su tale dividendo la Francia ha applicato una ritenuta alla fonte del 12,8%, pari a
€ 12.928,00, regolarmente dichiarata e definitivamente riversata all'erario francese come provato: dalla dichiarazione Mod. 2777, dalla sintesi di dichiarazione DGFiP, dal certificato DGFiP di presa in carico e pagamento (importo dovuto € 302.449, versato integralmente) e dal prospetto Teltec che attribuisce espressamente € 12.928 al Ricorrente_1.
Il contribuente ha dichiarato il dividendo in Italia nel quadro RM12 della dichiarazione PF 2024, pagando l'imposta sostitutiva del 26% per € 26.259,00 (F24 del 30.09.2024).
In data 13 giugno 2025 il contribuente ha richiesto all'Ufficio il rimborso di € 12.928,00, corrispondente alla ritenuta estera da scomputare ai sensi dell'art. 24 Convenzione Italia–Francia, per eliminare la doppia imposizione, ratificata con legge 7.1.1992 n 20.
Decorso inutilmente il termine di 90 giorni ex art. 38 DPR 602/1973, si è formato silenzio–rifiuto, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando sia la spettanza del credito, sia la prova della definitività dell'imposta estera, richiamando gli artt. 165 e 18 TUIR e sostenendo che il reddito in questione, non concorrendo nel reddito complessivo, non potrebbe generare credito.
La controversia verte, quindi, sull'applicazione dell'art. 24 della Convenzione Italia–Francia per evitare le doppie imposizioni, in presenza di dividendo estero percepito direttamente (senza intermediario residente) da persona fisica residente e tassata in Italia con imposta sostitutiva del 26% (quadro RM12) dopo che la
Francia ha applicato ritenuta alla fonte del 12,8% sul medesimo provento.
In punto fonti di diritto, è dirimente il primato del trattato sulle norme interne (artt. 75 d.P.R. 600/1973 e 169
TUIR): quando la Convenzione disciplina l'eliminazione della doppia imposizione, essa prevale su condizioni o limiti interni incompatibili.
L'Agenzia sostiene che il credito per imposte estere sarebbe precluso dal combinato disposto degli artt. 165
e 18 TUIR: i dividendi esteri dichiarati a RM ( tassazione separata ) non concorrono al reddito complessivo e, dunque, non possono generare il credito. Inoltre il contribuente non avrebbe dato prova della definitività del prelievo estero (si tratterebbe di mere attestazioni di ritenuta).
L'art. 24 della Convenzione attribuisce un autonomo meccanismo di eliminazione della doppia imposizione che, per giurisprudenza di legittimità, non può essere neutralizzato dal requisito domestico del concorso al reddito complessivo: è la Convenzione a dettare la regola e il diritto interno deve cedere ove produca overtaxation ( cfr. Cass. 25698/2022 e Cass. 10204/2024 in fattispecie sovrapponibili cioè redditi di capitale esteri di persona fisica tassati con sostitutiva/ritenuta a titolo d'imposta).
L'Ufficio ritiene che la Convenzione Italia–Francia, all'art. 24, “riconosce” l'importanza del requisito del concorso con il reddito complessivo e che la formulazione convenzionale costituirebbe una sorta di legittimazione pattizia dell'art. 165 TUIR, con la conclusione che norma interna e norma convenzionale “non recano regole diverse” e che, quindi, l'esclusione del credito sarebbe imposta non solo dal diritto interno ma anche dal trattato.
Questa tesi non è condivisibile, perché utilizza l'inciso convenzionale sulla “proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo” come se fosse una condizione di accesso al credito, anziché un criterio di limitazione quantitativa del credito stesso (limite massimo) nei casi in cui il reddito estero concorra solo parzialmente alla base imponibile interna.
L'Agenzia legge poi la Convenzione come se escludesse sempre il credito quando il reddito è soggetto in
Italia a tassazione sostitutiva/ritenuta. Ma il testo pattizio limita l'esclusione al solo caso in cui l'assoggettamento avvenga “su richiesta del beneficiario”; non quando il regime è obbligatorio. Proprio questo discrimine è il criterio dirimente: se la imposta sostitutiva è necessitata (come per le persone fisiche che incassano dividendi esteri senza intermediario), il credito spetta. Inoltre quando l'Italia ha inteso estendere il divieto ai casi obbligatori, lo ha scritto espressamente nelle convenzioni.
L'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 TUIR rientra tra le “imposte considerate” ai fini convenzionali. È dunque erroneo sostenere che la Convenzione non si applichi per il solo fatto che si tratti di imposta sostitutiva.
Se non si riconoscesse il credito si avrebbe un doppio prelievo (12,8% + 26% = 38,8%) sul medesimo reddito, risultato incompatibile con la funzione dell'art. 24 e con il canone di effetto utile delle clausole pattizie.
Il contribuente ha dato prova del versamento erariale estero, producendo catena documentale DGFiP completa: accettazione e presa in carico dell'ordine di pagamento con importo dovuto = pagato e residuo =
0, riferito alla dichiarazione 2777 di luglio 2023; sintesi della dichiarazione con la voce “dividendi a non residenti” (codice HE, aliquota 12,8%, imposta € 213.887); prospetto Teltec “table by shareholder” che imputa al Ricorrente_1 la ritenuta € 12.928 su lordo € 100.997.
La tesi erariale (che invoca gli artt. 165/18 TUIR per negare il credito anche quando l' imposta sostitutiva
è obbligatoria) non può essere condivisa, perché propone una gerarchia delle fonti rovesciata e un'interpretazione estensiva della clausola pattizia oltre il suo tenore letterale.
Poiché Ricorrente_1 ha versato € 26.259,00, l'eccedenza rimborsabile è € 12.928,00 (= imposta estera). Così si ripristina il carico totale al 26%, identico a quello di un dividendo domestico, con esatta attuazione della finalità convenzionale.
Il ricorso, quindi deve essere accolto, con annullamento del silenzio rifiuto impugnato e condanna dell'ufficio al pagamento della somma di € 12.928,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Dalla soccombenza deriva, poi, la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rimborsare al ricorrente € 12.928,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, oneri accessori e cut.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, respinta ogni contraria deduzione di controparte, previo ogni necessario accertamento e declaratoria del caso: Accogliere il ricorso, per l'effetto annullando il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata il 13 giugno 2025;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al credito d'imposta convenzionale ai sensi dell'art. 24 della
Convenzione Italia–Francia, con prevalenza sulla disciplina interna incompatibile;
Condannare l'Ufficio odierno resistente al rimborso in favore dell'odierno ricorrente dell'eccedenza di imposta italiana versata, pari a € 12.928,00, oltre interessi nella misura di legge dalla data legalmente dovuta (nel caso di specie dal 30 settembre 2024, ossia dalla data del versamento) sino al soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992."
Parte resistente Agenzia Entrate:
Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- rigettare il ricorso proposto;
- condannare la parte alle spese di lite così come previsto dall'art. 15, d. lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza in data 13 giugno 2025 Ricorrente_1 chiedeva all'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Lecco il rimborso della somma di € 12.928,00, esponendo di aver percepito da una società francese dividendi pari a € 100.997,00 che erano stati assoggettati in Francia a ritenuta alla fonte nella misura del
12,8% per un importo pari a € 12.928,00. Successivamente il contribuente aveva incluso il dividendo in oggetto nella sua dichiarazione fiscale italiana, sottoponendolo ad imposta sostitutiva (aliquota del 26%), per un importo pari a € 26.259,00. Poiché il medesimo elemento di reddito era stato tassato in Francia e in
Italia, il contribuente domandava il rimborso di quanto versato in eccedenza (ovverosia di € 12.298,00), pari all'imposta francese trattenuta alla fonte, in conformità a quanto statuito dall'art. 24 della Convenzione Italia –
Francia contro le doppie imposizioni. Formatosi il silenzio rifiuto, in data 4 novembre 2025 il contribuente presentava ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco, chiedendo l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso e la condanna dell'Ufficio al rimborso della somma richiesta. Il Ricorrente_1 riteneva che la normativa italiana fosse in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione Italia – Francia, come accertato da due sentenze della Corte di Cassazione ( la n.
25698/2022 e la n. 10204/2024 ), richiamate poi da successive sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie.
L' Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Lecco si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il credito per il pagamento di imposte estere fosse precluso dal combinato disposto degli artt. 165 e 18 TUIR, per la mancanza del “concorso” del reddito estero alla formazione del reddito complessivo in Italia. Inoltre il contribuente non aveva fornito prova sufficiente dell'effettivo pagamento e della definitività dell'imposta estera, atteso che la documentazione prodotta dal ricorrente attestava l'importo della ritenuta ma non il relativo versamento alla competente Amministrazione finanziaria francese.
Il Ricorrente_1 depositava poi i documenti da 05 a 08 e le corrispondenti traduzioni in italiano per dimostrare il pagamento dell'imposta in Francia nonché memoria in cui ribadiva le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha percepito nell'anno 2023 un dividendo lordo pari a € 100.997,00 dalla società francese Società_1 SAS, come documentalmente comprovato dal prospetto DGFiP e dalla tabella
“table by shareholder”. Su tale dividendo la Francia ha applicato una ritenuta alla fonte del 12,8%, pari a
€ 12.928,00, regolarmente dichiarata e definitivamente riversata all'erario francese come provato: dalla dichiarazione Mod. 2777, dalla sintesi di dichiarazione DGFiP, dal certificato DGFiP di presa in carico e pagamento (importo dovuto € 302.449, versato integralmente) e dal prospetto Teltec che attribuisce espressamente € 12.928 al Ricorrente_1.
Il contribuente ha dichiarato il dividendo in Italia nel quadro RM12 della dichiarazione PF 2024, pagando l'imposta sostitutiva del 26% per € 26.259,00 (F24 del 30.09.2024).
In data 13 giugno 2025 il contribuente ha richiesto all'Ufficio il rimborso di € 12.928,00, corrispondente alla ritenuta estera da scomputare ai sensi dell'art. 24 Convenzione Italia–Francia, per eliminare la doppia imposizione, ratificata con legge 7.1.1992 n 20.
Decorso inutilmente il termine di 90 giorni ex art. 38 DPR 602/1973, si è formato silenzio–rifiuto, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando sia la spettanza del credito, sia la prova della definitività dell'imposta estera, richiamando gli artt. 165 e 18 TUIR e sostenendo che il reddito in questione, non concorrendo nel reddito complessivo, non potrebbe generare credito.
La controversia verte, quindi, sull'applicazione dell'art. 24 della Convenzione Italia–Francia per evitare le doppie imposizioni, in presenza di dividendo estero percepito direttamente (senza intermediario residente) da persona fisica residente e tassata in Italia con imposta sostitutiva del 26% (quadro RM12) dopo che la
Francia ha applicato ritenuta alla fonte del 12,8% sul medesimo provento.
In punto fonti di diritto, è dirimente il primato del trattato sulle norme interne (artt. 75 d.P.R. 600/1973 e 169
TUIR): quando la Convenzione disciplina l'eliminazione della doppia imposizione, essa prevale su condizioni o limiti interni incompatibili.
L'Agenzia sostiene che il credito per imposte estere sarebbe precluso dal combinato disposto degli artt. 165
e 18 TUIR: i dividendi esteri dichiarati a RM ( tassazione separata ) non concorrono al reddito complessivo e, dunque, non possono generare il credito. Inoltre il contribuente non avrebbe dato prova della definitività del prelievo estero (si tratterebbe di mere attestazioni di ritenuta).
L'art. 24 della Convenzione attribuisce un autonomo meccanismo di eliminazione della doppia imposizione che, per giurisprudenza di legittimità, non può essere neutralizzato dal requisito domestico del concorso al reddito complessivo: è la Convenzione a dettare la regola e il diritto interno deve cedere ove produca overtaxation ( cfr. Cass. 25698/2022 e Cass. 10204/2024 in fattispecie sovrapponibili cioè redditi di capitale esteri di persona fisica tassati con sostitutiva/ritenuta a titolo d'imposta).
L'Ufficio ritiene che la Convenzione Italia–Francia, all'art. 24, “riconosce” l'importanza del requisito del concorso con il reddito complessivo e che la formulazione convenzionale costituirebbe una sorta di legittimazione pattizia dell'art. 165 TUIR, con la conclusione che norma interna e norma convenzionale “non recano regole diverse” e che, quindi, l'esclusione del credito sarebbe imposta non solo dal diritto interno ma anche dal trattato.
Questa tesi non è condivisibile, perché utilizza l'inciso convenzionale sulla “proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo” come se fosse una condizione di accesso al credito, anziché un criterio di limitazione quantitativa del credito stesso (limite massimo) nei casi in cui il reddito estero concorra solo parzialmente alla base imponibile interna.
L'Agenzia legge poi la Convenzione come se escludesse sempre il credito quando il reddito è soggetto in
Italia a tassazione sostitutiva/ritenuta. Ma il testo pattizio limita l'esclusione al solo caso in cui l'assoggettamento avvenga “su richiesta del beneficiario”; non quando il regime è obbligatorio. Proprio questo discrimine è il criterio dirimente: se la imposta sostitutiva è necessitata (come per le persone fisiche che incassano dividendi esteri senza intermediario), il credito spetta. Inoltre quando l'Italia ha inteso estendere il divieto ai casi obbligatori, lo ha scritto espressamente nelle convenzioni.
L'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 TUIR rientra tra le “imposte considerate” ai fini convenzionali. È dunque erroneo sostenere che la Convenzione non si applichi per il solo fatto che si tratti di imposta sostitutiva.
Se non si riconoscesse il credito si avrebbe un doppio prelievo (12,8% + 26% = 38,8%) sul medesimo reddito, risultato incompatibile con la funzione dell'art. 24 e con il canone di effetto utile delle clausole pattizie.
Il contribuente ha dato prova del versamento erariale estero, producendo catena documentale DGFiP completa: accettazione e presa in carico dell'ordine di pagamento con importo dovuto = pagato e residuo =
0, riferito alla dichiarazione 2777 di luglio 2023; sintesi della dichiarazione con la voce “dividendi a non residenti” (codice HE, aliquota 12,8%, imposta € 213.887); prospetto Teltec “table by shareholder” che imputa al Ricorrente_1 la ritenuta € 12.928 su lordo € 100.997.
La tesi erariale (che invoca gli artt. 165/18 TUIR per negare il credito anche quando l' imposta sostitutiva
è obbligatoria) non può essere condivisa, perché propone una gerarchia delle fonti rovesciata e un'interpretazione estensiva della clausola pattizia oltre il suo tenore letterale.
Poiché Ricorrente_1 ha versato € 26.259,00, l'eccedenza rimborsabile è € 12.928,00 (= imposta estera). Così si ripristina il carico totale al 26%, identico a quello di un dividendo domestico, con esatta attuazione della finalità convenzionale.
Il ricorso, quindi deve essere accolto, con annullamento del silenzio rifiuto impugnato e condanna dell'ufficio al pagamento della somma di € 12.928,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Dalla soccombenza deriva, poi, la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rimborsare al ricorrente € 12.928,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, oneri accessori e cut.