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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/09/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3249/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3249/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Rossi, Matteo Simeone Deboni e Giacomo Bonfante, domiciliata come in atti;
- parte attrice opponente- nei confronti di:
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Chiara Baccinelli , domiciliata come in atti;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nei precedenti scritti,
1. in via principale
1.1. dichiarare l'insussistenza o comunque la mancata prova del credito preteso da Controparte_1 in relazione alla fattura n. 3 del 31 maggio 2018 per euro 87.611,24 e alla fattura n. 62 del 22
[...] giugno 2018 per euro 21.630,00 per i motivi indicati negli atti depositati nel corso della vertenza, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del
Tribunale di Lodi opposto;
1.2. respingere ogni domanda formulata da in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto per le ragioni indicate negli atti depositati nel corso della vertenza e dichiarare, pertanto, nullo o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del Tribunale di Lodi opposto, pagina 1 di 9 mandando assolta da ogni pretesa di pagamento azionata nei suoi confronti da Parte_1 [...]
CP_1
2. in via riconvenzionale
2.1. accertare l'illegittimo comportamento tenuto da descritto i ne-gli atti Controparte_1 depositati nel corso della vertenza, la conseguente responsabilità dell'opposta e il danno subìto da in conseguenza dell'illegittimo e non dovuto pagamento effettuato da Parte_1 Controparte_2 in favore del socio unico a titolo di distribuzione di riserve per euro Controparte_1
200.000,00, danno la cui quantificazione si precisa in una somma pari a euro 200.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre ad interessi dalla data della contestazione e messa in mora o, in subordine, della formulazione della presente domanda riconvenzionale;
2.2. accertare e dichiarare l'estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria da con il credito di di cui alla domanda riconvenzionale sub punto Controparte_1 Parte_1
2.1 sino a concorrenza della somma ingiunta ovvero della somma che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
dichiarare, pertanto, nullo o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
800/2021 del Tribunale di Lodi opposto, mandando assolta da ogni pretesa di Parte_1 pagamento azionata nei suoi confronti da Controparte_1
2.3. condannare al pagamento in favore di del superiore Controparte_1 Parte_1 credito risarcitorio e/o restitutorio e comunque della differenza tra l'ammontare della somma ingiunta e il superiore credito risarcitorio e/o restitutorio vantato da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3. in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese di lite;
4. in via istruttoria rigettare in ogni caso le istanze istruttorie di controparte per le ragioni già esposte nelle memorie depositate in corso di causa e, in subordine, ammettere alla prova contraria”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- in via istruttoria, ammettersi le prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. depositata da questa difesa e non ammettersi le prove testimoniali dedotte da Parte_1 ovvero, in via subordinata, ammettersi prova contraria diretta sugli stessi capitoli dedotti dall'opponente secondo quanto dedotto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata da questa difesa;
pagina 2 di 9 - nel merito, rigettare l'opposizione di e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
- ulteriormente nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da in Parte_1 quanto infondata.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze, produzioni e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del 09/09/2021, depositato il 27/09/2021, notificato all'opponente in data 12/10/2021, con il quale veniva ingiunto alla società di pagare a favore di
[...] la somma di € 113.999,84, oltre interessi, spese del giudizio monitorio e accessori, CP_1 per l'omesso pagamento delle fatture n. 3 del 31/05/2018 e n. 62 del 22/06/2018 emesse in forza del contratto di servizi stipulato il 16/01/2018 da Controparte_3
In particolare, ha eccepito la nullità, annullabilità, revocabilità del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto in relazione alla fattura n. 3 del 31/05/2018 per carenza di prova del credito, contestando che la fattura menzionata trovasse ragione nel contratto stipulato in data 16/01/2018 essendo intestata alla società società acquistata da in data 23./01/2028 all'esito di gara pubblica, Controparte_2 Parte_1
e riportando “corrispettivo per contratto di servizio anno 2017”, contratto non allegato al bando per l'acquisto di né al ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Controparte_2
L'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale del credito azionato in via monitoria da con il credito pari a euro 200.000,00 CP_1 asseritamente vantato nei confronti di parte opponente a titolo di risarcimento del danno derivante dal pagamento effettuato da in favore del socio unico quale distribuzione Controparte_2 CP_1 di riserve deliberata in data 26/09/2017 ed eseguito il 01/11/2017, tenuto nascosto a Parte Parte_1 opponente ha infine chiesto la condanna al pagamento in suo favore della differenza tra l'ammontare della somma ingiunta e il credito risarcitorio. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20/05/2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e con ordinanza del 25/01/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e successivamente concesso i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 24/06/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. sul seguente quesito:
“Dica il CTU, riservata alla sentenza ogni valutazione in punto di an debeatur, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, esaminati gli atti e i documenti versati in causa, esaminate le perizie di stima del 26.4.2016 e del 29.9.2017 redatte dal Rag. Persona_1
- se e in che misura, tenendo conto dei criteri di valutazione adottati nelle predette perizie, sarebbe variato il valore della partecipazione totalitaria della nella Controparte_1 CP_2 individuato in € 2.550.000,00 nella perizia del 2016 e così confermato nella perizia redatta nel 2017, laddove il perito estimatore, Rag. fosse stato posto a conoscenza della intervenuta Per_1 approvazione, in data 26.9.2017, della delibera di distribuzione di riserve nella misura di €
200.000,00 in favore del socio unico Controparte_1
- tenti la conciliazione tra le parti.”
A seguito del mutamento del giudice, all'esito dell'udienza del 17/01/2025, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 18/04/2025 concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
3. In ordine alla pretesa insussistenza del credito azionato da deve ritenersi che CP_1 contrariamente a quanto affermato dall'opponente, CP_1 ha fornito la prova del proprio credito.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo configura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto. Ne consegue che la ripartizione dell'onere probatorio segue le ordinarie regole processuali ex art. 2697 c.c. e, pertanto, al creditore opposto spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/04/2025,
n. 9640, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6091, Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n. 24815,
Cass. civ., Sez. I, 03/02/2006, n. 2421).
Occorre premettere che la pretesa creditoria di trova fondamento nella prestazione di CP_1 servizi effettuata da parte opposta, in esecuzione dei contratti di servizi stipulati in data 16/01/2018 e in data 16/12/2011, a favore, rispettivamente, di e di società estinta per Parte_1 CP_2 fusione per incorporazione in A sostegno di quanto allegato parte opposta ha prodotto le Parte_1 fatture n. 62 del 22/06/2018 (all. 9), di importo pari ad euro 26.388,60 e n. 3 del 31/05/2018 (all. 8), di importo pari ad euro 87.611,24, entrambi i contratti di servizi sopra citati (all. 6 e 7), il contratto di pagina 4 di 9 compravendita dell'intera partecipazione in del 23/01/2018, bando di gara e verbale di CP_2 aggiudicazione (all. 3, 4 e 5).
Deve osservarsi che l'opponente non ha svolto contestazioni di sorta riguardo alla fattura n. 62 del
22.6.2018, mentre, con riferimento alla fattura n. 3 del 31.5.2018, ha rilevato che la stessa non può essere ricondotta al contratto di servizi sottoscritto in data 16.01.2018 da Controparte_3 essendo tale fattura intestata ad e indicando in descrizione la dicitura “corrispettivo per CP_2 contratto di servizio anno 2017”. In seguito ha genericamente contestato anche l'effettiva prestazione dei servizi indicati e il corrispettivo applicato da evidenziando che né le fatture né la CP_1 produzione del contratto sarebbero sufficienti a dimostrare la fondatezza del credito.
In ordine all'efficacia probatoria delle fatture, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, trattandosi di atto unilaterale la cui funzione è essenzialmente quella di documentazione di elementi relativi all'esecuzione del contratto, la fattura commerciale, quando il rapporto è contestato, non può di per sé assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sent.,
14/04/2011, n. 17050; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 14/02/2024, n. 4052). Peraltro, “nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/01/2024, n.
949).
Orbene, nel caso di specie, l'esistenza del contratto in esecuzione del quale è stata emessa la fattura oggetto di contestazione è pacificamente provata mediante la produzione del contratto stipulato da e n data 16/12/2011 (all. 6 delle produzioni di parte opposta). Altrettanto CP_1 CP_2 pacifico è che è subentrata, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti attivi e passivi Parte_1 di seguito della fusione per incorporazione occorsa dopo l'acquisto delle partecipazioni CP_2 nella citata società.
Quanto all'esecuzione dei servizi indicati, poi, oltre alla produzione della fattura n. 3/2018 e del contratto, deve considerarsi che l'opponente, convenuta in senso sostanziale, ha contestato l'effettiva prestazione dei servizi e il calcolo del corrispettivo soltanto con la prima memoria, con deduzioni oltretutto estremamente generiche. A fronte delle prove fornite dall'opposta, inoltre, non risultano elementi da cui desumere che la fattura in discorso sia stata contestata nel corso del rapporto.
Considerato quindi il complessivo quadro indiziario così delineato, deve ritenersi che CP_1 abbia assolto il proprio onere probatorio e, conseguentemente, l'opposizione deve essere respinta.
4. Deve peraltro essere accolta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da Parte_1
pagina 5 di 9 In particolare, parte opponente ha allegato:
- che ha pubblicato il 18/10/2017 il bando di gara per la compravendita, mediante asta CP_1 pubblica, della propria partecipazione totalitaria in indicando quale base d'asta la CP_2 somma di 2.550.000,00 Euro;
- che tale somma era stata individuata sulla base di due perizie del 26/04/2016 e del 29/09/2017 a firma del rag. Persona_1
- che presa visione del bando e della documentazione ad esso allegata, ha formulato Parte_1 richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 10 del bando in relazione ad eventuali variazioni patrimoniali rispetto alla data dell'ultimo bilancio di CP_2
- che pubblicando le risposte e i chiarimenti ai quesiti ricevuti, ha affermato che CP_1
“Nessuna variazione patrimoniale è intervenuta dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio
(31/12/2016)” e confermando dunque le risultanze delle perizie allegate al bando;
- che l'offerta formulata da è risultata la più alta e, a seguito di aggiudicazione provvisoria Parte_1
e successivamente definitiva, le società stipulavano il contratto di compravendita il 16/01/2018;
- che successivamente ha proceduto ad incorporare tramite fusione Parte_1 CP_2
- che solo dopo l'acquisto delle quote si è resa conto che con delibera del 26/09/2017 Parte_1
l'assemblea dei soci di su proposta del socio unico aveva approvato la CP_2 CP_1 distribuzione, in favore del socio unico, di riserve straordinarie disponibili per 200.000 Euro, autorizzando al contempo l'Amministratore Unico ad effettuare il pagamento del predetto importo a partire dal 1° novembre 2017 (cfr. doc. n. 10 di parte opponente);
- che il pagamento si è scoperto essere stato effettuato tramite bonifico bancario il 12/01/2018 all'insaputa dell'acquirente (cfr. doc. n. 11 di parte opponente);
- che il comportamento di nella fase precontrattuale integra violazione dei doveri di CP_1 buona fede e correttezza comportando la responsabilità precontrattuale di parte opposta per il danno consistente nella diminuzione patrimoniale del valore della società acquisita e nel conseguente pagamento di un prezzo superiore al dovuto.
A riguardo occorre ricordare che la fase delle trattative deve svolgersi nel rispetto delle regole di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. che impone alle parti il dovere di comportarsi secondo lealtà e correttezza, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni informazione utile, conosciuta o conoscibile, ai fini della stipulazione del contratto e dell'economia dello stesso. La violazione di questi obblighi determina responsabilità precontrattuale e conseguente risarcimento del danno.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia è pervenuta all'affermazione del principio secondo il quale la violazione del canone di buona fede nella fase delle trattative assume rilievo non soltanto nelle pagina 6 di 9 tradizionali ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative e dunque di mancata conclusione del contratto o, ancora, di conclusione di contratto invalido ex art. 1338 c.c. ma anche nell'ipotesi in cui abbia dato origine alla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. civ., Sez. I,
23/03/2016, n. 5762; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/09/2013, n. 21255; Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 08/10/2008, n. 24795). In quest'ultimo caso il danno risarcibile consiste peraltro nel minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal comportamento sleale di una delle parti
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/02/2023, n. 3503; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/02/2022, n.
4715).
Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale inoltre non è necessario un comportamento doloso o in malafede, essendo sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che con il suo comportamento abbia tradito le legittime aspettative ingenerate nella controparte che, a sua volta, ha confidato nella conclusione del contratto, sostenuto spese o rinunciato ad altre occasioni favorevoli (Cass. civ., Sez. III, 07/02/2006, n. 2525).
In punto di riparto dell'onere della prova, inoltre, l'orientamento maggioritario ritiene che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337
c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Pertanto, secondo il disposto di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte che invoca la responsabilità altrui l'onere di dimostrare che la condotta di questi esuli dai canoni di buona fede e correttezza (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/10/2019, n. 24738; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
29/07/2011, n. 16735).
Ciò premesso, nel caso di specie, la c.t.u. espletata ha correttamente evidenziato che “in una gara che riguarda la cessione di una società non è sufficiente dire genericamente in un allegato al bando che gli utili per i quali è già stata deliberata la distribuzione possono essere prelevati dagli ex soci, ma elementi di questo tipo – così importanti e determinanti per una compravendita che (per riportarci a quanto scritto nella perizia di stima) è basata sui flussi finanziari attesi nei cinque anni successivi, trattenere una parte importante di questi flussi o meglio tacere la riduzione delle disponibilità finanziarie della società, senza informare i possibili acquirenti, vuol dire modificare le prospettive di redditività e pertanto anche l'utilità nell'acquisto”. Risulta inoltre accertato che il perito incaricato da non ha tenuto conto, né nella perizia del 29/09/2019 né in quella successiva, della CP_1
pagina 7 di 9 distribuzione di riserve nella misura di € 200.000,00, deliberata in data 26/09/2017, ossia prima ancora della pubblicazione del bando di gara.
Il c.t.u. ha quindi concluso nel senso che “il valore della partecipazione totalitaria della
[...] nella individuato in € 2.550.000,00 nella perizia del 2016 e così confermato CP_1 CP_2 nella perizia redatta nel 2017 sarebbe stato pari a € 2.350.000,00 e pertanto inferiore di €
200.000,00, laddove il perito estimatore, Rag. – dopo aver individuato il valore della società Per_1 al 31.12.2016 in € 2.550.000 avesse fatto presente che, a seguito della approvazione, in data
26.9.2017, della delibera di distribuzione di riserve nella misura di € 200.000,00 in favore del socio unico il valore della sarebbe diminuito in pari misura”. Controparte_1 CP_2
È pacifico, inoltre, in quanto documentato e comunque non contestato, che il pagamento a favore di dell'importo di 200.000,00 Euro sia avvenuto, a mezzo bonifico bancario, il CP_1
12/01/2018 (cfr. doc. 11 di parte opponente), ossia pochissimi giorni prima della aggiudicazione definitiva e della stipulazione del contratto, senza che neppure in tali occasioni fosse stata Parte_1 informata.
Sussiste quindi la responsabilità di per violazione del dovere di correttezza e buona CP_1 fede e, nella specie, per violazione degli obblighi di informazione e protezione dell'altro contraente nella fase delle trattative, in quanto pur essendo a conoscenza della delibera di CP_1 distribuzione della riserva, non ne ha informato la controparte.
A nulla rileva sotto questo aspetto la circostanza che la delibera fosse stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate, considerato che tale adempimento risponde a finalità fiscali estranee ai rapporti tra le parti e che l'acquirente non ha l'onere di verificare l'eventuale registrazione delle delibere assembleari.
Risponde inoltre all'ordinario canone di regolarità causale l'affermazione di parte opponente secondo la quale se avesse conosciuto il reale valore della l'offerta sarebbe stata inevitabilmente CP_2 ribassata del valore corrispondente.
I danni patiti da in conseguenza del comportamento di sono stati accertati Parte_1 CP_1 dal c.t.u. e risultano complessivamente pari a 200.000,00 Euro, somma che dovrà CP_1 corrispondere all'opponente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
5. In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere interamente compensate. Per i medesimi rilievi i costi della c.t.u. devono essere posti a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del 09/09/2021, depositato il 27/09/2021;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, condanna
[...]
a corrispondere a titolo risarcitorio a la somma di Euro 200.000,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
Lodi, 20.09.2025
Il giudice
dott.ssa Carla Venditti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3249/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Rossi, Matteo Simeone Deboni e Giacomo Bonfante, domiciliata come in atti;
- parte attrice opponente- nei confronti di:
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Chiara Baccinelli , domiciliata come in atti;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nei precedenti scritti,
1. in via principale
1.1. dichiarare l'insussistenza o comunque la mancata prova del credito preteso da Controparte_1 in relazione alla fattura n. 3 del 31 maggio 2018 per euro 87.611,24 e alla fattura n. 62 del 22
[...] giugno 2018 per euro 21.630,00 per i motivi indicati negli atti depositati nel corso della vertenza, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del
Tribunale di Lodi opposto;
1.2. respingere ogni domanda formulata da in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto per le ragioni indicate negli atti depositati nel corso della vertenza e dichiarare, pertanto, nullo o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del Tribunale di Lodi opposto, pagina 1 di 9 mandando assolta da ogni pretesa di pagamento azionata nei suoi confronti da Parte_1 [...]
CP_1
2. in via riconvenzionale
2.1. accertare l'illegittimo comportamento tenuto da descritto i ne-gli atti Controparte_1 depositati nel corso della vertenza, la conseguente responsabilità dell'opposta e il danno subìto da in conseguenza dell'illegittimo e non dovuto pagamento effettuato da Parte_1 Controparte_2 in favore del socio unico a titolo di distribuzione di riserve per euro Controparte_1
200.000,00, danno la cui quantificazione si precisa in una somma pari a euro 200.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre ad interessi dalla data della contestazione e messa in mora o, in subordine, della formulazione della presente domanda riconvenzionale;
2.2. accertare e dichiarare l'estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria da con il credito di di cui alla domanda riconvenzionale sub punto Controparte_1 Parte_1
2.1 sino a concorrenza della somma ingiunta ovvero della somma che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
dichiarare, pertanto, nullo o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
800/2021 del Tribunale di Lodi opposto, mandando assolta da ogni pretesa di Parte_1 pagamento azionata nei suoi confronti da Controparte_1
2.3. condannare al pagamento in favore di del superiore Controparte_1 Parte_1 credito risarcitorio e/o restitutorio e comunque della differenza tra l'ammontare della somma ingiunta e il superiore credito risarcitorio e/o restitutorio vantato da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3. in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese di lite;
4. in via istruttoria rigettare in ogni caso le istanze istruttorie di controparte per le ragioni già esposte nelle memorie depositate in corso di causa e, in subordine, ammettere alla prova contraria”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- in via istruttoria, ammettersi le prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. depositata da questa difesa e non ammettersi le prove testimoniali dedotte da Parte_1 ovvero, in via subordinata, ammettersi prova contraria diretta sugli stessi capitoli dedotti dall'opponente secondo quanto dedotto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata da questa difesa;
pagina 2 di 9 - nel merito, rigettare l'opposizione di e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
- ulteriormente nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da in Parte_1 quanto infondata.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze, produzioni e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del 09/09/2021, depositato il 27/09/2021, notificato all'opponente in data 12/10/2021, con il quale veniva ingiunto alla società di pagare a favore di
[...] la somma di € 113.999,84, oltre interessi, spese del giudizio monitorio e accessori, CP_1 per l'omesso pagamento delle fatture n. 3 del 31/05/2018 e n. 62 del 22/06/2018 emesse in forza del contratto di servizi stipulato il 16/01/2018 da Controparte_3
In particolare, ha eccepito la nullità, annullabilità, revocabilità del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto in relazione alla fattura n. 3 del 31/05/2018 per carenza di prova del credito, contestando che la fattura menzionata trovasse ragione nel contratto stipulato in data 16/01/2018 essendo intestata alla società società acquistata da in data 23./01/2028 all'esito di gara pubblica, Controparte_2 Parte_1
e riportando “corrispettivo per contratto di servizio anno 2017”, contratto non allegato al bando per l'acquisto di né al ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Controparte_2
L'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale del credito azionato in via monitoria da con il credito pari a euro 200.000,00 CP_1 asseritamente vantato nei confronti di parte opponente a titolo di risarcimento del danno derivante dal pagamento effettuato da in favore del socio unico quale distribuzione Controparte_2 CP_1 di riserve deliberata in data 26/09/2017 ed eseguito il 01/11/2017, tenuto nascosto a Parte Parte_1 opponente ha infine chiesto la condanna al pagamento in suo favore della differenza tra l'ammontare della somma ingiunta e il credito risarcitorio. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20/05/2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e con ordinanza del 25/01/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e successivamente concesso i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 24/06/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. sul seguente quesito:
“Dica il CTU, riservata alla sentenza ogni valutazione in punto di an debeatur, sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati, esaminati gli atti e i documenti versati in causa, esaminate le perizie di stima del 26.4.2016 e del 29.9.2017 redatte dal Rag. Persona_1
- se e in che misura, tenendo conto dei criteri di valutazione adottati nelle predette perizie, sarebbe variato il valore della partecipazione totalitaria della nella Controparte_1 CP_2 individuato in € 2.550.000,00 nella perizia del 2016 e così confermato nella perizia redatta nel 2017, laddove il perito estimatore, Rag. fosse stato posto a conoscenza della intervenuta Per_1 approvazione, in data 26.9.2017, della delibera di distribuzione di riserve nella misura di €
200.000,00 in favore del socio unico Controparte_1
- tenti la conciliazione tra le parti.”
A seguito del mutamento del giudice, all'esito dell'udienza del 17/01/2025, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 18/04/2025 concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
3. In ordine alla pretesa insussistenza del credito azionato da deve ritenersi che CP_1 contrariamente a quanto affermato dall'opponente, CP_1 ha fornito la prova del proprio credito.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo configura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto. Ne consegue che la ripartizione dell'onere probatorio segue le ordinarie regole processuali ex art. 2697 c.c. e, pertanto, al creditore opposto spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/04/2025,
n. 9640, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/03/2020, n. 6091, Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n. 24815,
Cass. civ., Sez. I, 03/02/2006, n. 2421).
Occorre premettere che la pretesa creditoria di trova fondamento nella prestazione di CP_1 servizi effettuata da parte opposta, in esecuzione dei contratti di servizi stipulati in data 16/01/2018 e in data 16/12/2011, a favore, rispettivamente, di e di società estinta per Parte_1 CP_2 fusione per incorporazione in A sostegno di quanto allegato parte opposta ha prodotto le Parte_1 fatture n. 62 del 22/06/2018 (all. 9), di importo pari ad euro 26.388,60 e n. 3 del 31/05/2018 (all. 8), di importo pari ad euro 87.611,24, entrambi i contratti di servizi sopra citati (all. 6 e 7), il contratto di pagina 4 di 9 compravendita dell'intera partecipazione in del 23/01/2018, bando di gara e verbale di CP_2 aggiudicazione (all. 3, 4 e 5).
Deve osservarsi che l'opponente non ha svolto contestazioni di sorta riguardo alla fattura n. 62 del
22.6.2018, mentre, con riferimento alla fattura n. 3 del 31.5.2018, ha rilevato che la stessa non può essere ricondotta al contratto di servizi sottoscritto in data 16.01.2018 da Controparte_3 essendo tale fattura intestata ad e indicando in descrizione la dicitura “corrispettivo per CP_2 contratto di servizio anno 2017”. In seguito ha genericamente contestato anche l'effettiva prestazione dei servizi indicati e il corrispettivo applicato da evidenziando che né le fatture né la CP_1 produzione del contratto sarebbero sufficienti a dimostrare la fondatezza del credito.
In ordine all'efficacia probatoria delle fatture, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, trattandosi di atto unilaterale la cui funzione è essenzialmente quella di documentazione di elementi relativi all'esecuzione del contratto, la fattura commerciale, quando il rapporto è contestato, non può di per sé assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sent.,
14/04/2011, n. 17050; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 14/02/2024, n. 4052). Peraltro, “nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/01/2024, n.
949).
Orbene, nel caso di specie, l'esistenza del contratto in esecuzione del quale è stata emessa la fattura oggetto di contestazione è pacificamente provata mediante la produzione del contratto stipulato da e n data 16/12/2011 (all. 6 delle produzioni di parte opposta). Altrettanto CP_1 CP_2 pacifico è che è subentrata, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti attivi e passivi Parte_1 di seguito della fusione per incorporazione occorsa dopo l'acquisto delle partecipazioni CP_2 nella citata società.
Quanto all'esecuzione dei servizi indicati, poi, oltre alla produzione della fattura n. 3/2018 e del contratto, deve considerarsi che l'opponente, convenuta in senso sostanziale, ha contestato l'effettiva prestazione dei servizi e il calcolo del corrispettivo soltanto con la prima memoria, con deduzioni oltretutto estremamente generiche. A fronte delle prove fornite dall'opposta, inoltre, non risultano elementi da cui desumere che la fattura in discorso sia stata contestata nel corso del rapporto.
Considerato quindi il complessivo quadro indiziario così delineato, deve ritenersi che CP_1 abbia assolto il proprio onere probatorio e, conseguentemente, l'opposizione deve essere respinta.
4. Deve peraltro essere accolta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da Parte_1
pagina 5 di 9 In particolare, parte opponente ha allegato:
- che ha pubblicato il 18/10/2017 il bando di gara per la compravendita, mediante asta CP_1 pubblica, della propria partecipazione totalitaria in indicando quale base d'asta la CP_2 somma di 2.550.000,00 Euro;
- che tale somma era stata individuata sulla base di due perizie del 26/04/2016 e del 29/09/2017 a firma del rag. Persona_1
- che presa visione del bando e della documentazione ad esso allegata, ha formulato Parte_1 richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 10 del bando in relazione ad eventuali variazioni patrimoniali rispetto alla data dell'ultimo bilancio di CP_2
- che pubblicando le risposte e i chiarimenti ai quesiti ricevuti, ha affermato che CP_1
“Nessuna variazione patrimoniale è intervenuta dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio
(31/12/2016)” e confermando dunque le risultanze delle perizie allegate al bando;
- che l'offerta formulata da è risultata la più alta e, a seguito di aggiudicazione provvisoria Parte_1
e successivamente definitiva, le società stipulavano il contratto di compravendita il 16/01/2018;
- che successivamente ha proceduto ad incorporare tramite fusione Parte_1 CP_2
- che solo dopo l'acquisto delle quote si è resa conto che con delibera del 26/09/2017 Parte_1
l'assemblea dei soci di su proposta del socio unico aveva approvato la CP_2 CP_1 distribuzione, in favore del socio unico, di riserve straordinarie disponibili per 200.000 Euro, autorizzando al contempo l'Amministratore Unico ad effettuare il pagamento del predetto importo a partire dal 1° novembre 2017 (cfr. doc. n. 10 di parte opponente);
- che il pagamento si è scoperto essere stato effettuato tramite bonifico bancario il 12/01/2018 all'insaputa dell'acquirente (cfr. doc. n. 11 di parte opponente);
- che il comportamento di nella fase precontrattuale integra violazione dei doveri di CP_1 buona fede e correttezza comportando la responsabilità precontrattuale di parte opposta per il danno consistente nella diminuzione patrimoniale del valore della società acquisita e nel conseguente pagamento di un prezzo superiore al dovuto.
A riguardo occorre ricordare che la fase delle trattative deve svolgersi nel rispetto delle regole di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. che impone alle parti il dovere di comportarsi secondo lealtà e correttezza, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni informazione utile, conosciuta o conoscibile, ai fini della stipulazione del contratto e dell'economia dello stesso. La violazione di questi obblighi determina responsabilità precontrattuale e conseguente risarcimento del danno.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia è pervenuta all'affermazione del principio secondo il quale la violazione del canone di buona fede nella fase delle trattative assume rilievo non soltanto nelle pagina 6 di 9 tradizionali ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative e dunque di mancata conclusione del contratto o, ancora, di conclusione di contratto invalido ex art. 1338 c.c. ma anche nell'ipotesi in cui abbia dato origine alla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. civ., Sez. I,
23/03/2016, n. 5762; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/09/2013, n. 21255; Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 08/10/2008, n. 24795). In quest'ultimo caso il danno risarcibile consiste peraltro nel minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal comportamento sleale di una delle parti
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/02/2023, n. 3503; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/02/2022, n.
4715).
Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale inoltre non è necessario un comportamento doloso o in malafede, essendo sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che con il suo comportamento abbia tradito le legittime aspettative ingenerate nella controparte che, a sua volta, ha confidato nella conclusione del contratto, sostenuto spese o rinunciato ad altre occasioni favorevoli (Cass. civ., Sez. III, 07/02/2006, n. 2525).
In punto di riparto dell'onere della prova, inoltre, l'orientamento maggioritario ritiene che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337
c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Pertanto, secondo il disposto di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte che invoca la responsabilità altrui l'onere di dimostrare che la condotta di questi esuli dai canoni di buona fede e correttezza (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/10/2019, n. 24738; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
29/07/2011, n. 16735).
Ciò premesso, nel caso di specie, la c.t.u. espletata ha correttamente evidenziato che “in una gara che riguarda la cessione di una società non è sufficiente dire genericamente in un allegato al bando che gli utili per i quali è già stata deliberata la distribuzione possono essere prelevati dagli ex soci, ma elementi di questo tipo – così importanti e determinanti per una compravendita che (per riportarci a quanto scritto nella perizia di stima) è basata sui flussi finanziari attesi nei cinque anni successivi, trattenere una parte importante di questi flussi o meglio tacere la riduzione delle disponibilità finanziarie della società, senza informare i possibili acquirenti, vuol dire modificare le prospettive di redditività e pertanto anche l'utilità nell'acquisto”. Risulta inoltre accertato che il perito incaricato da non ha tenuto conto, né nella perizia del 29/09/2019 né in quella successiva, della CP_1
pagina 7 di 9 distribuzione di riserve nella misura di € 200.000,00, deliberata in data 26/09/2017, ossia prima ancora della pubblicazione del bando di gara.
Il c.t.u. ha quindi concluso nel senso che “il valore della partecipazione totalitaria della
[...] nella individuato in € 2.550.000,00 nella perizia del 2016 e così confermato CP_1 CP_2 nella perizia redatta nel 2017 sarebbe stato pari a € 2.350.000,00 e pertanto inferiore di €
200.000,00, laddove il perito estimatore, Rag. – dopo aver individuato il valore della società Per_1 al 31.12.2016 in € 2.550.000 avesse fatto presente che, a seguito della approvazione, in data
26.9.2017, della delibera di distribuzione di riserve nella misura di € 200.000,00 in favore del socio unico il valore della sarebbe diminuito in pari misura”. Controparte_1 CP_2
È pacifico, inoltre, in quanto documentato e comunque non contestato, che il pagamento a favore di dell'importo di 200.000,00 Euro sia avvenuto, a mezzo bonifico bancario, il CP_1
12/01/2018 (cfr. doc. 11 di parte opponente), ossia pochissimi giorni prima della aggiudicazione definitiva e della stipulazione del contratto, senza che neppure in tali occasioni fosse stata Parte_1 informata.
Sussiste quindi la responsabilità di per violazione del dovere di correttezza e buona CP_1 fede e, nella specie, per violazione degli obblighi di informazione e protezione dell'altro contraente nella fase delle trattative, in quanto pur essendo a conoscenza della delibera di CP_1 distribuzione della riserva, non ne ha informato la controparte.
A nulla rileva sotto questo aspetto la circostanza che la delibera fosse stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate, considerato che tale adempimento risponde a finalità fiscali estranee ai rapporti tra le parti e che l'acquirente non ha l'onere di verificare l'eventuale registrazione delle delibere assembleari.
Risponde inoltre all'ordinario canone di regolarità causale l'affermazione di parte opponente secondo la quale se avesse conosciuto il reale valore della l'offerta sarebbe stata inevitabilmente CP_2 ribassata del valore corrispondente.
I danni patiti da in conseguenza del comportamento di sono stati accertati Parte_1 CP_1 dal c.t.u. e risultano complessivamente pari a 200.000,00 Euro, somma che dovrà CP_1 corrispondere all'opponente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
5. In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere interamente compensate. Per i medesimi rilievi i costi della c.t.u. devono essere posti a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 800/2021 del 09/09/2021, depositato il 27/09/2021;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, condanna
[...]
a corrispondere a titolo risarcitorio a la somma di Euro 200.000,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
Lodi, 20.09.2025
Il giudice
dott.ssa Carla Venditti
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