Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4468/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4468/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ) rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Giuseppe Cassano,
-parte attrice-
e
( ) rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. Maria Clara Calvi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con la parte convenuta in data
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19.08.1991. Dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(06.08.1992), (17.06.1996) e (15.10.2002). Per_2 Per_3
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con decreto del
11.12.2019, ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Ha dedotto altresì che essi coniugi non si sono più riuniti e che tra loro è cessata ogni comunione morale e materiale avendo ciascuno formato un nuovo nucleo familiare.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma del proprio contributo al mantenimento della sola figlia in misura pari ad € Per_3
100,00 mensili. Con vittoria di spese e compensi di giudizio
(ricorso depositato il 22.03.2023).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha dedotto che le esigenze della figlia maggiorenne Per_3 ma non autosufficiente, sono aumentate rispetto all'epoca della separazione.
Ha dichiarato di essere incolpevolmente priva di occupazione.
Ha concluso per: l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia sino ad € 200,00 mensili;
la conferma delle altre condizioni già regolanti o stato separativo. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 11.07.2023).
I.3.- Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio nonostante la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
I.4.- Non risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 17.11.2023, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1.
I.6.- All'udienza di discussione del 25.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le conclusioni originarie;
1 Breviter, il Giudice delegato ha confermato i provvedimenti già regolanti lo stato separativo.
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b) parte convenuta: chiede pronuncia di divorzio;
contributo paterno in misura pari ad € 200,00 mensili;
assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili;
vittoria di spese di lite;
c) P.M.: non formula conclusioni.
All'esito il giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta decreto di omologa del 11.12.2019 – in atti – non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
III.1.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.2.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- le questioni accessorie devono essere decise come segue.
IV.1.- La domanda riconvenzionale della convenuta di riconoscimento di un assegno divorzile è inammissibile.
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Infatti, la domanda è stata presentata per la prima volta all'udienza di discussione orale della causa senza che siano stati dedotti fatti sopravvenuti nelle more del giudizio.
IV.2.- I provvedimenti riguardanti la figlia Persona_4
(15.10.2002) possono essere del tutto confermati rispetto a quanto provvisoriamente disposto dal giudice delegato all'udienza del 17.11.2023 in conformità rispetto alle condizioni già regolanti lo stato separativo.
IV.2.1.- In particolare, in ragione della maggiore età sopravvenuta, deve essere disciplinata la sola contribuzione economica a carico del padre, genitore non convivente, nella misura ordinaria di € 100,00 mensili.
Infatti, le condizioni dei genitori sono rimaste sostanzialmente invariate e tali per cui, il padre, percepisce la somma di € 800,00 mensili da emolumenti assistenziali, mentre la madre verosimilmente continua a percepire redditi avendo maturato una capacità lavorativa specifica come dipendente presso una impresa di pulizia. Sono rimaste invece sfornite di prova le dichiarazioni rese dalla in CP_1 prima udienza di comparizione in riferimento a problemi di salute che le impedirebbero di lavorare;
così come deve ricavarsi un argomento di prova a suo carico dal mancato deposito delle dichiarazioni fiscali.
Al contrario, se da un lato è vero che la figlia ha Per_3 visto accrescersi le sue esigenze personali in ragione dell'età, è altrettanto vero che ella ha cessato deliberatamente gli studi prima di conseguire il diploma ed ha iniziato ad avere esperienze lavorative in un bar. Sicché può ritenersi persistente uno stato incolpevole di non indipendenza economica della figlia;
ma non può riconoscersi alcun aumento della contribuzione paterna avendo Per_3 iniziato a produrre redditi sia pure minimi e comunque in conformità alle aspettative derivanti dal suo percorso formativo.
IV.2.2.- Le spese straordinarie riguardanti la figlia continueranno a gravare su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolamentate nei modi e termini di
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cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm..
IV.2.3.- L'assegnazione della casa familiare deve essere confermata in ragione della convivenza tra la madre e la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta soccombente.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria e alla minima attività decisoria).
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4468/2023 introdotto con ricorso del 22.03.2023 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Altamura in data 19.08.1991 tra Pt_1
(Altamura, 29.11.1967) e
[...] CP_1
(Altamura, 20.03.1971) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 214, parte
II, serie A, anno 1991;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza
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all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di assegno divorzile;
5) DISPONE che la casa familiare continui a rimanere assegnata a;
CP_1
6) DISPONE a carico di l'obbligo di Parte_1 continuare a pagare in favore di la somma CP_1 mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (somma da continuare ad aggiornarsi Per_3 annualmente sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI a far data dall'ottobre 2019);
7) DISPONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento delle spese straordinarie per la figlia nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
8) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi CP_1 di giudizio che si liquidano in 3.486,00 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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