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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9373 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 11.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 11857/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Ugo Parte_1
Odierna e NS EP, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Fiorentini n. 61 (comunicazioni alla PEC: – Email_1
) Email_2
-ricorrente- E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Controparte_1
Napoli alla via Strada Comunale del Principe 13/a, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Arturo Testa, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47 (comunicazioni alla PEC: ) Email_3
- convenuta -
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie della indennità di turno e della indennità di terapia intensiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva o sub-intensiva” per gli importi rispettivamente di € 4,49 ed € 4,13 dal
16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e per gli importi di € 2,07 e di € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
B) Condannare genericamente la in persona del Direttore Generale Controparte_1 pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva
o sub-intensiva” pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 dicembre 2016 deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”
Per parte convenuta
“IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA:
2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva”, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO: 3) con vittoria di spese e compensi professionali”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di lavorare alle dipendenze dell' convenuta presso il P.O. San Giovanni Bosco CP_2 di Napoli, con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, con Categoria D6 del CCNL del personale delle Aziende
Sanitarie;
- di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni spalmati su 5 gg a settimana: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle
20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di avere sempre percepito la “indennità giornaliera di turno”;
- di aver percepito tale indennità - indicata nella busta paga con il codice 601 e con la descrizione “ - 8700” - nella misura di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022, ai Parte_2 sensi dell'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018;
- di aver altresì percepito, la detta indennità - indicata in busta paga con il codice 606 e la descrizione “ – ART. 106, co. 2” - nella misura di € 2,07 dal 1° gennaio Parte_2 2023 in poi, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021;
- di aver prestato servizio presso il Complesso Operatorio e di aver sempre percepito la
“indennità di terapia intensiva” disciplinata dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e dall'art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021 nella misura giornaliera di € 4,13 fino al 31 dicembre 2022 e di € 5,00 dall'1 gennaio 2023 in poi;
- che ha normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto e tuttavia la retribuzione feriale è sempre stata pari alla sola somma dello stipendio base (tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS), ma in detta retribuzione per il periodo feriale non sono state computate nella base di calcolo la indennità giornaliera di turno e la indennità di terapia intensiva.
Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché le norme collettive disciplinanti la natura degli emolumenti retributivi in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte, con richiesta di condanna generica della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in riferimento al periodo dall'1.12.2016 al 20.5.2024 (data di deposito del ricorso). Con memoria del 20.12.2024 si è tempestivamente costituita l' convenuta, CP_2 resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Ha rappresentato di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dagli richiamate disposizioni del CCNL del
Comparto Sanità; che l'indennità di turno e la indennità di terapia intensiva, come specificato dallo stesso CCNL, sono un'indennità giornaliera corrisposte in ragione dell'effettiva presenza in servizio e “non sono corrisposte per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate”; che le stesse appartengono alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, rientranti nel trattamento accessorio e non nel trattamento fondamentale;
che le indennità accessorie sono legate strettamente alle presenze giornaliere e differiscono dalle parti variabili degli incarichi che vengono erogate anche durante i periodi di ferie;
che tanto risulta confermato anche dall' , chiamata a CP_3 pronunciarsi su una richiesta di parere formulata in ordine alla corresponsione di indennità accessorie in occasione delle giornate di ferie, con la recente del 8.3.2023 (doc.
6 allegato alla memoria).
Ha evidenziato in ogni caso l'inapplicabilità al caso in esame dei principi sottesi alle normative eurocomunitarie, considerato l'effetto dissuasivo pressoché inesistente tenuto conto del “peso” infinitesimale” dell'indennità giornaliera di turno e di terapia intensiva rispetto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore nel periodo oggetto di causa.
Indi ha concluso rassegnando le conclusioni esposte. All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 11.11.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Il ricorso è fondato, confermando il Tribunale l'orientamento già espresso, coerente con quanto sancito dalla Suprema Corte di cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE.
Parte ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo nazionale ed eurocomunitario in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive
Cass. Sez. L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. In particolare, la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art.
10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché Per_ del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del CP_4
15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_4 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni
e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE". Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 CCNL 2019 – 2021, che prevede al 2° comma “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”. L'indennità di terapia intensiva è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6, del CCNL 2016 – 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal CCNL 2019 – 202, che all'art. 107, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le
UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale, per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL quale “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo CCNL quale “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva – degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato, in linea di principio, il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in oggetto, che risultano corrisposte in maniera abituale alla parte ricorrente.
Con riferimento alla quantificazione, occorre rilevare che l'istante richiede l'accertamento del diritto con condanna generica relativa al periodo dall'1.12.2016 al 20.5.2024 (data di deposito del ricorso) e però omette di fornire prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato per tutto il periodo richiesto;
agli atti risultano infatti allegati solo i cedolini paga (peraltro in stralcio) dal gennaio 2019 al marzo 2024.
Pertanto, tenuto conto che incombeva sulla parte ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, ovvero, per quanto qui rileva, l'onere di provare la percezione delle voci retributive
“indennità di turno” e “indennità di terapia intensiva” per tutto il periodo rivendicato, e che tale onere risulta assolto solo limitatamente al periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024 (vedi buste paga allegate al ricorso), è in tali circoscritti termini che può accogliersi la domanda del ricorrente.
Tenuto conto della richiesta attorea di accertamento del diritto con condanna generica, la va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione Controparte_1 delle ferie l'importo della “indennità giornaliera di turno” (ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021) e della “indennità di terapia intensiva” (ex art. 86, comma 6, CCNL 2016–2018 e ex art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021), in relazione al periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024, nonché a pagare le relative differenze retributive oltre intessi legali dalla maturazione al soddisfo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e dell'accoglimento solo parziale della domanda e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 20.5.2024 da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) Dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computare nell'importo della retribuzione delle ferie la “indennità giornaliera di turno” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e la
“indennità di terapia intensiva” di cui all'art. 86, comma 6, CCNL 2016–2018 e all'art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021, in relazione al periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024;
b) Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente gli importi maturati a tale titolo per il periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024, oltre intessi legali dalla maturazione al saldo;
c) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' convenuta, in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 950,00, oltre spese generali e rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con attribuzione ai difensori antistatari;
Si comunichi.
Napoli 17.12.2025
Il Giudice dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 11.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 11857/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Ugo Parte_1
Odierna e NS EP, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Fiorentini n. 61 (comunicazioni alla PEC: – Email_1
) Email_2
-ricorrente- E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Controparte_1
Napoli alla via Strada Comunale del Principe 13/a, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Arturo Testa, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47 (comunicazioni alla PEC: ) Email_3
- convenuta -
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie della indennità di turno e della indennità di terapia intensiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva o sub-intensiva” per gli importi rispettivamente di € 4,49 ed € 4,13 dal
16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e per gli importi di € 2,07 e di € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
B) Condannare genericamente la in persona del Direttore Generale Controparte_1 pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva
o sub-intensiva” pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 dicembre 2016 deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”
Per parte convenuta
“IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA:
2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva”, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO: 3) con vittoria di spese e compensi professionali”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di lavorare alle dipendenze dell' convenuta presso il P.O. San Giovanni Bosco CP_2 di Napoli, con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, con Categoria D6 del CCNL del personale delle Aziende
Sanitarie;
- di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni spalmati su 5 gg a settimana: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle
20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di avere sempre percepito la “indennità giornaliera di turno”;
- di aver percepito tale indennità - indicata nella busta paga con il codice 601 e con la descrizione “ - 8700” - nella misura di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022, ai Parte_2 sensi dell'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018;
- di aver altresì percepito, la detta indennità - indicata in busta paga con il codice 606 e la descrizione “ – ART. 106, co. 2” - nella misura di € 2,07 dal 1° gennaio Parte_2 2023 in poi, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021;
- di aver prestato servizio presso il Complesso Operatorio e di aver sempre percepito la
“indennità di terapia intensiva” disciplinata dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e dall'art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021 nella misura giornaliera di € 4,13 fino al 31 dicembre 2022 e di € 5,00 dall'1 gennaio 2023 in poi;
- che ha normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto e tuttavia la retribuzione feriale è sempre stata pari alla sola somma dello stipendio base (tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS), ma in detta retribuzione per il periodo feriale non sono state computate nella base di calcolo la indennità giornaliera di turno e la indennità di terapia intensiva.
Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché le norme collettive disciplinanti la natura degli emolumenti retributivi in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte, con richiesta di condanna generica della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in riferimento al periodo dall'1.12.2016 al 20.5.2024 (data di deposito del ricorso). Con memoria del 20.12.2024 si è tempestivamente costituita l' convenuta, CP_2 resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Ha rappresentato di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dagli richiamate disposizioni del CCNL del
Comparto Sanità; che l'indennità di turno e la indennità di terapia intensiva, come specificato dallo stesso CCNL, sono un'indennità giornaliera corrisposte in ragione dell'effettiva presenza in servizio e “non sono corrisposte per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate”; che le stesse appartengono alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, rientranti nel trattamento accessorio e non nel trattamento fondamentale;
che le indennità accessorie sono legate strettamente alle presenze giornaliere e differiscono dalle parti variabili degli incarichi che vengono erogate anche durante i periodi di ferie;
che tanto risulta confermato anche dall' , chiamata a CP_3 pronunciarsi su una richiesta di parere formulata in ordine alla corresponsione di indennità accessorie in occasione delle giornate di ferie, con la recente del 8.3.2023 (doc.
6 allegato alla memoria).
Ha evidenziato in ogni caso l'inapplicabilità al caso in esame dei principi sottesi alle normative eurocomunitarie, considerato l'effetto dissuasivo pressoché inesistente tenuto conto del “peso” infinitesimale” dell'indennità giornaliera di turno e di terapia intensiva rispetto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore nel periodo oggetto di causa.
Indi ha concluso rassegnando le conclusioni esposte. All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 11.11.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Il ricorso è fondato, confermando il Tribunale l'orientamento già espresso, coerente con quanto sancito dalla Suprema Corte di cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE.
Parte ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo nazionale ed eurocomunitario in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive
Cass. Sez. L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. In particolare, la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art.
10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché Per_ del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del CP_4
15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_4 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni
e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE". Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 CCNL 2019 – 2021, che prevede al 2° comma “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”. L'indennità di terapia intensiva è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6, del CCNL 2016 – 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal CCNL 2019 – 202, che all'art. 107, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le
UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale, per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL quale “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo CCNL quale “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva – degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato, in linea di principio, il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in oggetto, che risultano corrisposte in maniera abituale alla parte ricorrente.
Con riferimento alla quantificazione, occorre rilevare che l'istante richiede l'accertamento del diritto con condanna generica relativa al periodo dall'1.12.2016 al 20.5.2024 (data di deposito del ricorso) e però omette di fornire prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato per tutto il periodo richiesto;
agli atti risultano infatti allegati solo i cedolini paga (peraltro in stralcio) dal gennaio 2019 al marzo 2024.
Pertanto, tenuto conto che incombeva sulla parte ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, ovvero, per quanto qui rileva, l'onere di provare la percezione delle voci retributive
“indennità di turno” e “indennità di terapia intensiva” per tutto il periodo rivendicato, e che tale onere risulta assolto solo limitatamente al periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024 (vedi buste paga allegate al ricorso), è in tali circoscritti termini che può accogliersi la domanda del ricorrente.
Tenuto conto della richiesta attorea di accertamento del diritto con condanna generica, la va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione Controparte_1 delle ferie l'importo della “indennità giornaliera di turno” (ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021) e della “indennità di terapia intensiva” (ex art. 86, comma 6, CCNL 2016–2018 e ex art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021), in relazione al periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024, nonché a pagare le relative differenze retributive oltre intessi legali dalla maturazione al soddisfo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e dell'accoglimento solo parziale della domanda e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 20.5.2024 da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) Dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computare nell'importo della retribuzione delle ferie la “indennità giornaliera di turno” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e la
“indennità di terapia intensiva” di cui all'art. 86, comma 6, CCNL 2016–2018 e all'art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021, in relazione al periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024;
b) Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente gli importi maturati a tale titolo per il periodo dall'1.1.2019 sino al 31.3.2024, oltre intessi legali dalla maturazione al saldo;
c) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' convenuta, in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 950,00, oltre spese generali e rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con attribuzione ai difensori antistatari;
Si comunichi.
Napoli 17.12.2025
Il Giudice dott. Federico Bile