CASS
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2025, n. 40217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40217 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LE OR, nato in [...] il [...] 2. US PA, nato a [...] il [...] 3. NT AL, nato a [...] il [...] 4. OR NN, nato a [...] il [...] 5. NE NN, nata a [...] il [...] 6. ER AN, nato a [...] il [...] 7. OM AN, nato a [...] il [...] 8. De IA AL, nato a [...] il [...] 9. La ME ND, nato a [...] il [...] 10. US NR, nato a [...] il [...] 11. OM RG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 31/10/2024 ELla Corte di appello di Napoli letti gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita la relazione EL Consigliere NN Criscuolo;
udite le conclusioni EL Pubblico ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione ELla pena per US PA e La ME Penale Sent. Sez. 6 Num. 40217 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/10/2025 ND;
annullamento con rinvio per OM RG e inammissibilità dei restanti ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori, Avv. Mario Giancaspro per LE OR, anche in sostituzione ELl'Avv. Domenico Dello Iacono per De IA AL;
Avv. RD HE per OM RG, anche in sostituzione ELl'Avv. VA Nigro per OM AN;
Avv. Francesco Virgone, anche in sostituzione ELl'Avv. Valerio Vianello Accorretti, per NE NN;
Avv. AL Gaito e Avv. Giuseppe Della Monica per US PA;
Avv. Ruggiero Andrea, in sostituzione ELl'Avv. Agostino De Caro per ER AN;
Avv. Micaela TT e Avv. Giuseppe Pavich per la ME ND, che hanno concluso per raccoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. In riforma ELla sentenza emessa il 16 gennaio 2021 dal Tribunale di Napoli nei confronti di LE OR, ER AN, OR NN, De IA AL, NT AL, NE NN, La ME ND, OM AN, OM RG, US NR e US PA, la Corte di appello di Napoli ha escluso per tutti l'aggravante ELla transnazionalità e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 EL 90 per OR NN e De IA AL, riconosciute a NT AL attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, assolto OM AN dal reato di cui al capo F) per non aver commesso il fatto, ha rideterminato le pene per tutti gli appellanti in relazione ai reati loro ascritti. Con valutazione conforme i giudici di merito hanno ritenuto provata- in base alle risultanze ELl'attività di intercettazione telefonica e ambientale, eseguita principalmente nelle abitazioni di AM NA e NE NN, ELl'attività di osservazione, di videoripresa, di perquisizione e sequestro svolta dagli inquirenti e ELle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare, quelle EL coimputato TT UD, di MO ND e di EO AN-, l'esistenza di un'associazione finalizzata all'importazione e cessione di cocaina proveniente dal Sud America, in particolare dall'Ecuador, attiva dal gennaio 2014 e facente capo alla famiglia AM di TO Annunziata. Secondo la ricostruzione operata in sentenza il gruppo criminale si avvaleva ELl'apporto centrale di NE VA, referente in Sud America di varie organizzazioni criminali campane dedite al narcotraffico, in collegamento con i cartelli sudamericani ed organizzatore di importazioni di ingenti quantità di cocaina, finanziate dai AM e da alcuni imprenditori come il La ME e US PA, coinvolti per effettuare "puntate" in modo da aumentare il 2 carico da acquistare, occultato in container, che giungevano al porto di Salerno e EL cui recupero si occupavano alcuni portuali, come OM AN, che tramite US NR, si rapportavano a NA AM. A sua volta, NE NN, nipote di VA, provvedeva tramite LI AN, deceduto, e ER AN a raccogliere il denaro e le "puntate" da far giungere ai fornitori sudamericani, che, a loro volta, inviavano in Italia propri referenti come il VI e l'LE per recuperare le somme relative al pagamento ELle forniture. NE NN, sorella di VA, risultava coinvolta in una sola raccolta di denaro, poi trasferito in Ecuador tramite il Licciardi. Nel corso ELle indagini erano state accertate varie importazioni di ingenti quantitativi di cocaina, in cui risultavano coinvolti i singoli associati ed individuati come destinatari i AM, che provvedevano alla commercializzazione, destinando lo stupefacente alle varie piazze di spaccio. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tramite i difensori tutti gli imputati, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 2. Il difensore di LE OR ha articolato quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità ELla motivazione con riferimento agli artt. 192, comma 3, e 533, comma 2, cod. proc. pen. in quanto nessuno degli elementi valorizzati in sentenza ha attitudine dimostrativa ELla presenza in Italia ELl'imputato e ELla sua partecipazione ai reati ascrittigli. I fatti contestati ai capi C) e D) sono ricostruiti in base a sporadiche conversazioni, di contenuto criptico, e l'identificazione ELl'imputato è stata affidata ai dati riportati dall'albergatore, limitatosi a trascrivere gli estremi EL passaporto, mai acquisito, e le contestazioni difensive sul punto, dirette ad evidenziare che il ricorrente è nato in [...] e non in Bosnia, sono state respinte con motivazione illogica, asserendo che ben potrebbe il ricorrente aver acquisito la cittadinanza bosniaca e ottenuto un passaporto bosniaco. Se a ciò si aggiunge che il ricorrente non è stato mai identificato dagli operanti risulta congetturale la motivazione, che omette di esaminare gli elementi indicati nell'appello. Le prove raccolte in dibattimento sono minate dalla mancata identificazione ELl'imputato da parte degli operanti, escussi in dibattimento, che hanno ammesso di non aver effettuato alcuna attività di riscontro in ordine all'identità ELl'LE, essendosi limitati ad acquisire i cedolini degli alberghi dove gli emissari dei fornitori sudamericani avrebbero alloggiato;
elemento labile, in quanto l'LE identificato in tal modo risulta nato in [...] il [...], mentre il ricorrente ha un passaporto serbo;
peraltro, il passaporto ELl'LE è stato registrato solo nell'episodio di dicembre, mentre a giugno 2014 fu registrato solo quello EL VI;
peraltro, è pacifico che a giugno gli emissari serbi alloggiarono presso l'hotel Nuvò e non al Santa Teresa. 3 _ Tali incertezze lasciano aperte ipotesi alternative, ben potendo gli emissari aver viaggiato con documenti falsi;
dirimente è il mancato riconoscimento EL ricorrente da parte EL collaboratore di giustizia TT, che incontrò gli emissari almeno due volte e che ha descritto un soggetto calvo, alto mt.1,70, mentre il ricorrente è alto 1,85 e ha i capelli, come constatato dai giudici e come si ricava dal cedolino EL carcere di Secondigliano, prodotto dal P.m. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e contestuale illogicità e carenza di motivazione per non avere i giudici di merito acquisito il passaporto EL detenuto LE OR, tratto in arresto ad agosto 2016 e scarcerato il 29 maggio 2020. Il confronto di tale documento con quello registrato negli hotel ove avrebbe alloggiato avrebbe risolto ogni dubbio sull'identificazione EL cliente con passaporto bosniaco e non serbo come quello ELl'imputato; analoga utilità avrebbe avuto anche il confronto con il documento SDI redatto in occasione EL controllo stradale effettuato a Cassino. 2.3. Plurimi vizi ELla motivazione in relazione alla mancata valutazione ELla condotta processuale ai fini EL riconoscimento ELle attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto EL comportamento tenuto durante la detenzione in carcere nonché durante l'esecuzione degli arresti domiciliari e la sottoposizione all'obbligo di firma e anche dopo la revoca di ogni misura. 2.4. Mancata valutazione ELle prove a discarico e travisamento ELle stesse nonché vizi ELla motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che il mancato riconoscimento ELl'LE da parte dei testi escussi in dibattimento non incide sulla corretta identificazione ELl'imputato. Si ribadisce che il collaboratore di giustizia non ha riconosciuto l'imputato e ha dichiarato che sono stati diversi gli emissari inviati nel corso ELl'attività ELl'associazione; anche gli operanti hanno reso dichiarazioni generiche, non specificando nulla sulla esatta identificazione EL ricorrente. Nel ricorso si riportano stralci ELle dichiarazioni rese dai testi EL e IE, evidenziando le criticità emerse circa l'indicazione ELla struttura ricettiva dove avrebbero soggiornato i due emissari;
la mancata identificazione dei soggetti presenti in albergo;
la mancata acquisizione EL documento di intestazione ELla Golf rossa e la mancata verifica ELl'intestazione ELla scheda telefonica a VA, essendo evidente che gli emissari che a giugno alloggiarono presso l'hotel Nuvò di Agnano non erano i serbi identificati presso l'hotel Santa Teresa;
si riportano stralci ELle dichiarazioni ELlo TT e si conclude per la carenza di prove ELla colpevolezza ELl'imputato. 2.5. Violazione di legge, travisamento ELla prova e vizi ELla motivazione in relazione al reato associativo non essendo evidenziati gli elementi indicativi ELla partecipazione, avendo la Corte di appello ritenuto essenziale il ruolo 4 /7 stabilmente assunto di collettore EL denaro raccolto in Italia a saldo ELle forniture, nonostante la partecipazione a due soli episodi. 3. Nell'interesse di PA US risultano presentati due ricorsi. 3.1. Il ricorso ELl'Avv. Gaito denuncia con il primo motivo la mancanza di motivazione con riferimento alle specifiche censure proposte nei motivi di appello ELl'Avv. Belcastro, avendo la Corte di appello esaminato solo i motivi EL codifensore Avv. De Martino. Si deduce che è mancata risposta al rilievo difensivo relativo all'unica conversazione su cui si fonda l'affermazione di responsabilità per il capo C), dubitandosi che il traffico di stupefacenti fosse oggetto EL colloquio dal momento che, se effettivamente l'affare avesse avuto ad oggetto una "puntata" e tenuto conto EL funzionamento EL sistema ELle "puntate", gli interlocutori avrebbero dovuto almeno accennare alla quantità spettante a ciascuno, alle modalità di pagamento ELla fornitura o di coloro che si sarebbero occupati ELla raccolta EL denaro, mentre nessuno di questi elementi emerge dalla telefonata in esame. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione ELla legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. Si premette che il collaboratore TT ha spiegato al pari EL m.11o IE gli esatti termini economici ELla fornitura di 48 kg di cocaina EL giugno successivo, chiarendo che dagli NE aveva appreso che autori ELle puntate erano soltanto NN NE, un cugino omonimo, poi deceduto, e tale RO, siciliano amico di NN;
che i AM avevano pagato in anticipo il prezzo di 20 kg EL carico ricevuto nel giugno successivo, inviando 330 mila euro nel febbraio 2014 allo TT, sicché non esistono altri finanziatori tramite il sistema ELle "puntate". Si riportano, inoltre, stralci ELla conversazione tra NN NE e La ME ND, cui il US assisteva passivamente, al fine di dimostrare il travisamento ELla prova in cui sono incorsi i giudici, interpretando una esemplificazione di NN NE come una specie di chiamata in correità EL US, indicato solo al fine di giustificare con il La ME i comportamenti non corretti ELlo zio. Si rimarca che il colloquio è avvenuto nove mesi dopo l'arrivo EL carico;
che ELla presunta "puntata di 40 mila euro" da parte EL US non vi è riscontro nelle dichiarazioni ELlo TT e EL IE e il silenzio EL US durante il colloquio dimostra l'indifferenza per l'oggetto EL discorso, incompatibile con un suo coinvolgimento nell'affare e con la decurtazione degli utili. Il colloquio è ambiguo e la Corte di appello non ha verificato la credibilità ELle dichiarazioni di NN NE, tese ad escludere sue responsabilità, invece, motivo di sospetto da parte ELlo zio;
illogicamente, 5 non ha considerato l'assenza di conversazioni e di elementi indizianti a carico EL ricorrente. 3.3. Con l'ultimo motivo si denuncia l'erronea applicazione ELla legge e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione ELla pena per non avere la Corte di appello spiegato le ragioni che ostavano al riconoscimento EL richiesto giudizio di prevalenza ELle già riconosciute attenuanti sulla sola aggravante residua ELl'ingente quantità, una volta esclusa un'aggravante ad effetto speciale, trattandosi di un incensurato, lavoratore. 3.4. Il ricorso ELl'Avv. Della Monica deduce: 3.4.1. carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'importazione contestata al capo C). Si analizza la conversazione EL 24 marzo 2015, unica prova su cui si fonda l'affermazione di responsabilità EL ricorrente, per sottolineare che EL supposto versamento di 40 mila euro da parte EL US e EL compenso di 3 mila euro non vi è alcun riscontro: nessun collaboratore o testimone ne parla, non vi sono altri colloqui né è determinabile l'epoca EL versamento ELla somma, rimarcandosi che il US era citato nella conversazione a titolo di esempio e che non si è tenuto conto EL suo stupore alle affermazioni EL La ME sul ritardo nella percezione EL ricavo, inconciliabile con la partecipazione all'importazione. Contraddittoria è la ritenuta riconducibilità al sistema ELle "puntate" EL meccanismo adottato per l'importazione in oggetto, che non contempla la restituzione EL capitale maggiorato, come nel caso di specie, ma la cessione di un quantitativo di stupefacente, corrispondente alla quota investita: a tale obiezione non è stata fornita risposta. 3.4.2. Erronea applicazione ELl'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, correlata all'importo investito ed al quantitativo oggetto ELl'importazione, ma non alla qualità ELla sostanza ed alla quantità di principio attivo, oggetto di specifica censura, obliterata dalla Corte di appello;
peraltro, facendo riferimento al sistema ELle "puntate" ed a quanto dedotto al punto precedente, al US era imputabile solo la quota di sua pertinenza e non l'intero carico, sicché doveva .verificarsi se potesse configurarsi l'aggravante. 3.4.3. Erronea applicazione ELl'art. 59, comma 2, cod. pen. in ordine alla imputabilità di detta aggravante al US. La motivazione sul punto è inidonea, non essendo sufficiente la partecipazione all'operazione con una "puntata così ingente" a dar conto ELla consapevolezza di partecipare all'importazione ELl'intero carico né dal colloquio prima esaminato emerge la conoscenza EL US dei dettagli ELl'importazione e ELle reali dimensioni ELl'affare. 3.4.4. Omessa motivazione in ordine alla conferma EL giudizio di equivalenza tra l'aggravante ELl'ingente quantità e le attenuanti generiche già 6 riconosciute, dopo l'esclusione ELl'aggravante ELla transnazionalità, che non poteva entrare nel bilanciamento, sicché si doveva procedere a nuova valutazione. 3.4.5. Omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell'appello ELl'Avv. Belcastro, pretermesse dalla Corte di appello, riepilogate nel ricorso e oggetto EL ricorso EL codifensore. 4. Con un unico motivo il difensore di NT AL deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione per essersi il giudice di appello limitato a riprodurre la sentenza di primo grado quanto alle modalità EL fatto e alla qualificazione giuridica, trascurando le censure difensive e rendendo una motivazione viziata anche in punto di riduzione ELla pena, fondata anch'essa su ricostruzioni prive di riscontro. 5. Nell'interesse di OR NN sono stati presentati due ricorsi. 5.1. L'Avv. Di Mezza con un unico motivo denuncia la violazione EL principio di adeguatezza e proporzionalità ELla pena e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello lasciato immutato il trattamento sanzionatorio, nonostante l'esclusione di due aggravanti ad effetto speciale. Pur residuando unicamente l'aggravante ELla recidiva qualificata, la Corte di appello è sì partita dal minimo edittale, ma non ha considerato la notevole minore gravità EL fatto e ha giustificato con motivazione generica il diniego ELle attenuanti generiche, che avrebbero consentito di rimodulare la pena, tenuto anche conto EL coinvolgimento occasionale EL ricorrente nella sola vicenda di cui al capo D). 5.2. Il ricorso ELl'Avv. Davino è articolato in quattro motivi. 5.2.1. Con il primo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione al capo C) e alla partecipazione EL ricorrente per travisamento ELle intercettazioni ambientali, suscettibili di una plausibile interpretazione alternativa segnalata dalla difesa. La sentenza è censurabile in punto di affermazione di responsabilità per non aver risolto le criticità indicate dalla difesa;
in primo,,- luogo, l'indeterminatezza EL capo di imputazione, che attribuisce al OR l'acquisto di una parte dei 24 kg importati, senza specificare le modalità e l'oggetto ELla condotta;
manca la motivazione relativa al coinvolgimento consapevole EL ricorrente. Si riporta la motivazione contenuta in sentenza per segnalare che le intercettazioni ambientali EL 17, 18 e 22 dicembre 2014 non confermano l'accusa e si prestano ad interpretazioni alternative;
si deduce che se nel colloquio EL 4 dicembre tra BE e AM si parla di stupefacente (acquisto di 5 kg a 40), in quella EL 17 dicembre in cui si fa riferimento a NN ed a 6 kg di qualcosa, tale riferimento manca, specie tenendo conto 7 ELl'esito ELla perizia ("ma voi l'avete detto a NN?" anziché "ma voi li avete dati in mano a NN?"), che esclude che NN avesse ricevuto qualcosa da BE. Si trascura che il BE discuteva con AM di svariati argomenti e che il colloquio EL 18 dicembre, quando la presenza EL OR e EL BE presso l'abitazione EL AM era ripresa dalle telecamere, iniziava con una trattativa per l'acquisto di preziosi e proseguiva con il riferimento ad una vecchia truffa subita dal AM e l'impegno EL OR ad intervenire per chiudere quella vecchia storia. Anche il colloquio EL 22 dicembre, che dimostrerebbe la consegna di 10 mila euro, non è asseverato da riscontri e condurrebbe all'assurda conseguenza che 6 kg di stupefacente sarebbero stati pagati solo 10 mila euro. La ricostruzione accusatoria è definitivamente sconfessata dal collaboratore TT UD, che dichiarava di non conoscere il ricorrente, a differenza EL BE, indicato come stabile acquirente EL AM, ma la valutazione di tali elementi è stata pretermessa dai giudici di appello. 5.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge e plurimi vizi ELla motivazione in relazione all'ipotesi ELla lieve entità EL fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, esclusa per la asserita consapevolezza EL ricorrente sulla gestione di carichi importati e ELla organizzazione ELle importazioni da parte dei AM, in contrasto con l'esclusione ELle aggravanti speciali ELla ingente quantità e transnazionalità e con l'acquisto episodico di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente. 5.2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva qualificata, mancando la verifica EL rapporto tra le precedenti condanne e il reato per cui si procede. 5.2.4. Da ultimo si censura la motivazione relativa ddinieg o ELle attenuanti generiche e alla determinazione ELla pena per il mancato rilievo attribuito agli elementi dedotti nell'appello/ quali il comportamento processuale e le condizioni di vita sociale e familiare EL ricorrente. 6. Il difensore di NE NN con un unico, articolato motivo denuncia la violazione di legge e plurimi vizi ELla motivazione in relazione al concorso ELl'imputata e all'elemento psicologico EL reato. La Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, disattendendo le obiezioni difensive e attribuendo alla ricorrente il ruolo di collettore EL denaro da inviare al fratello in Ecuador per il pagamento di una partita di stupefacente, giunta in Italia il 23 gennaio 2014, ricavandone il concorso nel traffico di stupefacenti. Si dà atto che l'imputata ha confermato la ricostruzione EL fatto operata dai giudici di merito, ammettendo di essersi recata a Napoli per prelevare dal nipote NN, su incarico EL fratello, la 8 somma di 26 mila euro, poi consegnata a LI, sempre su incarico EL fratello, ma si contesta che ella fosse consapevole ELla destinazione EL denaro al pagamento di una partita di cocaina. E ciò, sia perché secondo la ricostruzione accolta in sentenza e confermata dal collaboratore TT ELla raccolta EL denaro si occupava NN NE, che lo consegnava agli emissari dei fornitori sudamericani, sia perché dall'intercettazione EL 26 gennaio 2014 emerge che AV NN era già in possesso ELla somma di 130 mila euro, consegnata a metà febbraio agli emissari dei fornitori, incontrati al mercato dei fiori. I giudici avrebbero dovuto spiegare il motivo per cui la ricorrente avrebbe dovuto ricevere in consegna una quota parziale, poi recuperata dal LI, ma, soprattutto, la conciliabilità ELla tesi accusatoria con le dichiarazioni ELlo TT, che ha confermato l'estraneità ELla ricorrente ai traffici illeciti EL fratello. Si sottolinea che in modo illogico è stata disattesa la tesi alternativa offerta dalla difesa, che ha provato i rapporti commerciali tra la NE e la ditta Larsetta, che giustificano l'interlocuzione con il fratello VA e forniscono la chiave di lettura ELle conversazioni intercettate, deponendo, al più, per la consapevolezza ELla ricorrente di un pagamento in nero per l'importazione dei fiori dall'Ecuador. 7. Nell'interesse di ER AN si deduce: 7.1. Violazione di legge e plurimi vizi ELla motivazione in relazione al reato associativo, travisamento EL fatto e omessa motivazione sull'affectio societatis. La Corte di appello ha desunto la partecipazione EL ricorrente al gruppo criminale descritto in sentenza dal contributo fornito negli episodi oggetto dei capi C) e D) ELl'imputazione, benché la commissione di reati fine non dimostri automaticamente l'affectio societatis, desumibile dalla continuità, frequenza e intensità dei rapporti con gli altri associati, ma sul punto ha confuso il risalente legame affettivo tra il ricorrente e NE NN con il dolo associativo. Tale elemento giustifica l'incarico, ricevuto da NE VA, su indicazione EL LI, di rintracciare NN, condurre da lui due persone straniere e fungere da interprete nonché di custodire una somma di denaro nel periodo in cui NE VA e LI si trovavano all'estero; quindi, la messa a disposizione EL ricorrente trova spiegazione in detto rapporto di amicizia e non nella condivisione EL -programma associativo, come confermato in dibattimento da NE NN, dal LI, dal collaboratore TT, che lo ha indicato come ignaro custode EL denaro contenuto in una valigetta recapitatagli su incarico di NE VA e da quest'ultimo, che in uno scritto, depositato in atti, ma non valutato in sentenza, conferma che l'amico ER era ignaro ELla provenienza EL denaro. Anche le conversazioni intercettate sono poche e 9 sporadiche e non indicano un ruolo stabile nel trasporto o nella raccolta EL denaro. 7.2. Violazione di legge e vizi ELla motivazione in relazione ai reati fine di cui ai capi C) e D) sia con riguardo all'elemento oggettivo che al dolo. L'affermazione di responsabilità è fondata sulle conversazioni intercettate, sul linguaggio criptico utilizzato e sulla pronta disponibilità EL ricorrente ad assecondare le richieste di NE VA;
elementi, questi, inidonei per le ragioni esposte al punto precedente nonché perché per il primo episodio il ricorrente si limitò a rintracciare NE NN ed anche il pensiero spettantegli per l'interessamento ne prova la estraneità alla importazione, mentre per il secondo episodio non vi è prova che fosse consapevole ELla provenienza EL denaro tenuto in custodia. Le dichiarazioni liberatorie dei coimputati e la incerta identificazione EL GI, indicato nei colloqui intercettati, nel ricorrente avrebbero dovuto condurre ad un esito assolutorio, invece, il giudice di appello ha travisato i fatti. 8. Nell'interesse di OM AN il difensore deduce: 8.1. Violazione di legge e vizi ELla motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ELl'imputato per il reato associativo a fronte ELl'acquisizione ex art. 238-bis cod. proc. pen. ELla sentenza di assoluzione dal reato associativo EL coimputato SP, giudicato in abbreviato. Si sottolinea l'identità ELle posizioni dei due imputati, assolti dal reato di cui al capo F) e condannati per il reato di cui al capo E), ma con esito diverso per il reato associativo senza adeguata giustificazione ELla diversa valutazione espressa rispetto al giudicato, pur a fronte di condotte identiche, degli stessi fatti storici e ELl'identico ruolo svolto. 8.2. Vizio di motivazione in relazione la capo E) ed al riconoscimento ELl'aggravante ELl'ingente quantità in contrasto con la sentenza acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. a carico EL SP che l'ha esclusa e con l'esclusione ELla stessa per gli imputati OR e De IA. In presenza di identica condotta e di identico compendio probatorio la Corte di appello ha dato atto ELla condanna irrevocabile a carico EL SP, ma non ELl'esclusione ELl'aggravante, senza giustificare la conciliabilità dei diversi esiti, illogicamente fondando la valutazione su colloqui intercorsi tra altri coimputati relativi alla fase ELl'acquist, cui il ricorrente è estraneo, essendo stato il suo intervento richiesto nel maggio EL 2015 per individuare rotte alternative per un carico di cui non si è accertata l'entità, solo induttivamente determinata in base alla somma anticipata dai AM. P) 1 0 La motivazione contrasta anche con quella resa per escludere l'aggravante per i coimputati, fondata sull'assenza di prova ELla consapevolezza EL OR e EL De IA ELl'oggetto ELl'acquisto. 9. Il difensore di De IA AL ha formulato i seguenti motivi: 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto ELl'eccezione di nullità ELla sentenza di primo grado perché emessa da un GUP territorialmente incompetente. La Corte di appello ha respinto con motivazione apparente l'eccezione in forza ELla connessione teleologica ravvisabile tra i fatti di cui al capo G), commessi in TO Annunziata, e quelli oggetto EL capo A), stante la vis attrattiva esercitata dal reato associativo con conseguente individuazione ELla competenza funzionale EL GUP distrettuale, senza però verificare se l'agente avesse avuto presente la finalizzazione ELla sua condotta ad implementare i traffici dei AM, specie in presenza di una unica ed occasionale offerta in vendita. L'assenza di relazioni frequenti ed abituali tra i conversanti avrebbe imposto una adeguata spiegazione sulla posizione EL AM per giustificare lo spostamento di competenza dal giudice naturale. 9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo G) con particolare riguardo alla asserita serietà ELl'offerta, fondata sul travisamento dei colloqui avvenuti in casa EL AM. Si sottolinea che l'incertezza EL De IA su quanto stupefacente gli sarebbe arrivato dimostra l'incertezza sia sul quantum che sull'an; che non vi fu accordo sul prezzo e sul giorno ELla consegna con conseguente incertezza sulla effettiva disponibilità di stupefacente, necessaria per integrare l'offerta in vendita. 9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego ELle attenuanti generiche, avuto riguardo all'ammissione di responsabilità sin dall'interrogatorio di garanzia. 10. I difensori di La ME ND articolano i seguenti motivi: 10.1. Violazione di legge processuale, in particolare, ELl'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. per inutilizzabilità ELle dichiarazioni dei marescialli EL e IE in relazione ai reati di cui ai capi C) e D). Si deduce che in presenza di conversazioni non chiare i giudici di merito si sono uniformati all'interpretazione EL significato attribuito dagli operanti ai colloqui, esprimendo deduzioni e valutazioni personali correlate al contesto associativo investigato, ma non ai fatti oggetto di addebito. Ciò risulta evidente se si considera che l'addebito di cui al capo C) è fondato per il ricorrente su due conversazioni avvenute nove mesi dopo l'importazione, nelle quali non è individuabile il ruolo di finanziatore ascrittogli. Richiamata la deducibilità ELl'eccezione per la prima volta con il 1 1 (4) ricorso e la rilevabilità d'ufficio EL vizio, si evidenziano i passaggi ELle deposizioni in cui i testi esprimono deduzioni personali, specie in ordine al linguaggio criptico utilizzato, smentite dai documentati rapporti commerciali tra gli interlocutori nel settore EL commercio di fiori. Analoghe criticità si riscontrano per il capo D), nella parte in cui i testi riconducono a "puntate" per l'acquisito di stupefacente il versamento di 14 mila euro per l'acquisto di fiori nell'imminenza ELla ricorrenza dei morti. 10.2. Manifesta illogicità ELla motivazione in relazione alle censure che evidenziavano la carenza, illogicità e contraddittorietà degli elementi di prova per il capo C). Dalle conversazioni EL marzo 2015 viene illogicamente ricavata la certezza ELla "puntata" di 20 mila euro, asseritamente finalizzata a contribuire all'acquisto di una fornitura di sostanza stupefacente, avvenuto nove mesi prima, e il fatto che egli si lamentasse ELla scarsa redditività ELla puntata rispetto a quanto gli era stato promesso. L'interpretazione è illogica perché fondata sul sistema di finanziamento ELle importazioni descritto dallo TT e da NE NN e sulla prospettazione degli operanti in contrasto con i riferimenti nei colloqui ad articoli floreali, ai leciti rapporti commerciali con NE VA, al riferimento a fatture emesse;
illogico è il significato attribuito al discorso di NE NN, evidentemente riferito ad altre vicende, ed ingiustificato è il mancato rilievo attribuito all'affermazione EL ricorrente di non conoscere la natura ELl'affare per cui gli era stato chiesto di versare i 20 mila euro. 10.3. Vizio di motivazione sulle censure relative alla carenza, illogicità e contraddittorietà degli elementi di prova per il capo D). Anche per questa vicenda e per il versamento ELla somma di 14 mila euro a NE VA, tramite il LI, qualificato come "puntata" per contribuire all'importazione di 24 kg di cocaina valgono i rilievi critici evidenziati al punto precedente. Si passano in rassegna le due conversazioni da cui si ricava la prova ELla responsabilità EL ricorrente, evidenziando l'inconciliabilità ELla tesi accusatoria con i riferimenti EL LI a bonifici e mezzi di pagamento tracciabili, compatibili con il riferimento a prodotti floreali. 10.4. Vizio di motivazione in ordine all'aggravante ELl'ingente quantità, avuto riguardo alla modestia ELle somme asseritamente versate dal ricorrente per contribuire all'acquisto di partite di cocaina in relazione a quantitativi determinati solo in base a conversazioni criptiche ed in assenza di ogni riferimento al grado di purezza ELla sostanza;
peraltro, nel caso di specie, anziché una quota EL carico importato, al ricorrente sarebbe spettato un surplus rispetto alla somma puntata, 10.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione EL fatto ai sensi EL comma 5 ELl'art. 73 d.P.R 309 EL 90 ed al mancato riconoscimento 12 EL contributo di minima importanza in ragione EL contributo economico marginale offerto e ELla modestia ELl'utile conseguito nelle due vicende. Alla derubricazione EL reato conseguirebbe la dichiarazione di prescrizione, una volta esclusa l'aggravante ELl'ingente quantità. Su entrambi i punti vi è omessa risposta, pur essendo stati dedotti nei motivi di appello. 10.6. Vizio di motivazione in relazione al diniego ELla prevalenza ELle attenuanti generiche, stante l'esclusione ELl'aggravante ELla transnazionalità. 11. Due sono i motivi di ricorso formulati per US NR. 11.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo e all'aggravante ELl'ingente quantità. Mancano gli elementi costitutivi ELl'associazione e illogicamente la Corte di appello ha desunto da un'unica conversazione ambientale, nel corso ELla quale veniva consegnato EL denaro al US, nonché da due o tre fatti di cessione avvenuti nell'arco di pochi mesi la conferma ELla stabilità e indeterminatezza EL programma associativo. Si contesta che il denaro ricevuto in quell'unica occasione fosse un compenso per l'attività di recupero ELle partite di cocaina ti li occultate nei container giunti dal Sudamerica nel porto di Salerno e poi consegnate al gruppo criminale AM;
la partecipazione associativa è ricavata dalle conversazioni intercettate relative ai tre reati fine, di cui ai capi D), E) e F), ma soltanto in una compare il ricorrente e il dato è insufficiente per ritenerlo intraneo al pari ELla occasionale partecipazione a singoli episodi, che depone per il solo concorso nei singoli reati. 11.2. Violazione di legge e assenza di motivazione in ordine al diniego ELle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza, la giovane età e il ruolo marginale. 12. Per OM RG il difensore deduce: 12.1. Nullità ELla sentenza per omessa notificazione all'imputato ELl'avviso di fissazione ELl'udienza EL 24 giugno 2022 dinanzi alla Corte di appello, risultando la stessa effettuata telefonicamente dai CC, trovandosi l'imputato fuori regione ove sarebbe rientrato dopo 1'8 giugno. Si eccepisce la nullità ELla notificazione telefonica, non consentita se non in caso di urgenza per persone diverse dall'imputato; peraltro, non risulta indicato il numero di telefono né le modalità di identificazione ELl'interlocutore sicché non vi è certezza sulla consapevolezza ELl'imputato ELla celebrazione EL processo di appello, integrante nullità assoluta. 12.2. Violazione di legge, travisamento ELla prova e vizio di motivazione in relazione al tentativo di importazione ascritto al ricorrente per insussistenza EL ELitto tentato per inidoneità ELl'azione ed inesistenza ELl'oggetto. 13 ci La motivazione é apparente, in quanto non vi è prova di contatti EL ricorrente con i fornitori stranieri né di un arresto degli stessi, ma solo con NE VA, intermediario nelle importazioni e autore di una truffa in danno degli acquirenti, dai quali aveva preteso e ottenuto il 50% ELla quota stabilita senza avere avuto alcun contatto con i fornitori;
vi era, quindi, stata soltanto un'attività preparatoria consistita nella raccolta EL denaro e nell'accordo con il broker, non con i fornitori, con conseguente impossibilità di configurare il tentativo di importazione, mancando anche la prova di una trattativa in atto su prezzo e quantità nonché ELla detenzione ELlo stupefacente da parte ELlo NE;
anzi, l'appropriazione EL denaro da parte di questi e le scuse addotte per non far giungere la droga in Italia dimostrano la mancanza ELla idoneità è univocità degli atti. 12.3. Erronea applicazione ELla legge e motivazione apparente in relazione al reato tentato ed alla sussistenza ELl'aggravante ELl'ingente quantità, ritenuta solo in via presuntiva, non essendovi prova EL quantitativo ordinato e EL principio attivo. 12.4. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione al diniego ELle attenuanti generiche ed ai criteri adottati per la determinazione ELla pena per mancata valutazione ELle ammissioni EL ricorrente. 13. Sono state depositate: 1) note ELl'Avv. Gaito per US PA, in cui si ribadisce l'estraneità EL ricorrente al finanziamento ELl'importazione di 48 kg di cocaina, conclusasi a giugno 2014, perché interamente finanziata dai AM;
2) motivi aggiunti dall'Avv. De Caro per ER AN i nei quali si ribadisce l'insussistente partecipazione associativa ELl'ER, confermata dalle convergenti fonti dichiarative indicate nel ricorso e l'inidoneità degli elementi su cui sì fonda l'affermazione di responsabilità per i reati fine. Con memoria di replica alle conclusioni EL PG, il difensore ribadisce la censurata mancanza di motivazione sulle dichiarazioni liberatorie indicate e la denunciata assertività e illogicità ELla motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, ad eccezione di quelli proposti nell'interesse di NE NN e di OM RG, che risultano infondati, perché prevalentemente reiterativi, versati in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione EL materiale probatorio, in particolare dei colloqui intercettati, preclusa in questa sede, specie a fronte di un quadro ricostruttivo composito, riscontrato dai sequestri operati nel corso ELle indagini ed esaminato dai giudici 14 di merito in modo coerente e completo e non parcellizzato, come proposto dai ricorsi. 2. Il ricorso di LE OR è inammissibile. 2.1. I motivi, in particolare, il primo, il secondo e il quarto, con i quali si contesta sotto vari profili l'identificazione ELl'imputato, sono inammissibili perché, in realtà, contestano la conforme valutazione operata dai giudici di merito, contrapponendo una lettura alternativa EL compendio probatorio e reiterando censure già vagliate e disattese con motivazione congrua ed esaustiva. La sentenza dà atto (pag. 7) ELla certa identificazione effettuata dagli operanti in base agli accertamenti effettuati presso l'hotel Santa Teresa di TO EL Greco, dove i due emissari dei fornitori sudamericani avevano alloggiato nei periodi dal 24 giugno 2014 al 27 giugno 2014 e dal 15 dicembre 2014 al 19 dicembre 2014 -data in cui la p.g. aveva acquisito le schede di alloggio- ed erano stati registrati mediante i passaporti esibiti, di cui vi è annotazione nelle schede acquisite. La sentenza chiarisce, altresì (pag.8), che non vi è alcun errore o contraddizione in ordine alle strutture in cui avevano alloggiato i due stranieri, atteso che solo il 23 giugno 2014 avevano alloggiato presso l'hotel Nuvò di Agnano. Anche l'obiezione difensiva circa la mancata acquisizione EL passaporto EL ricorrente, che sarebbe serbo e non bosniaco, risulta analizzata e disattesa con congrua motivazione e logica argomentazione, avendo i giudici ritenuto che non vi era motivo di ritenere inaffidabile la trascrizione dei dati effettuata dall'albergatore sulle schede, che aveva verificato in due occasioni la corrispondenza degli ospiti ai soggetti ritratti nelle foto apposte sui passaporti esibiti né risultava provato che un terzo avesse utilizzato il passaporto EL ricorrente o che fosse stato esibito un passaporto falso (pag.9). Non illogicamente i giudici hanno attribuito rilievo alla circostanza che in entrambe le occasioni, significativamente coincidenti con l'arrivo dei due carichi imponenti di cocaina, oggetto dei capi C) e D), i due emissari dei fornitori sudamericani alloggiarono presso lo stesso albergo ed erano insieme all'atto EL controllo su strada EL 25 dicembre 2014 a bordo ELla Golf rossa con targa serba, utilizzata dai due sia per incontrare NE NN e raggiungerlo presso il mercato dei fiori di Ercolano, sia per raggiungere l'hotel Santa Teresa, ove gli operanti ne rilevarono la presenza. Ne discende che è EL tutto coerente la ritenuta irrilevanza EL mancato accertamento ELl'intestazione EL veicolo, essendo indubbio che l'autovettura e le utenze fossero in uso ai due stranieri, specie se si considera che i servizi di osservazione furono predisposti proprio in base alle risultanze ELle conversazioni intercettate, che consentirono di verificare sia l'incontro tra il ricorrente e il 15 correo con NE NN e la consegna EL saldo ELla partita di 48 kg il 24 giugno 2014, sia la contestualità tra la consegna EL carico di 24 kg ai AM da parte di US NR il 3 dicembre 2014, l'immediato smercio e la raccolta EL denaro da consegnare agli emissari dei fornitori, giunti in Italia sin dal 15 dicembre 2014 e trattenutisi sino alla EL controllo in Cassino, prima indicato. Le obiezioni difensive sembrano non tener conto ELle risultanze ELle conversazioni intercettate, puntualmente riportate nella sentenza di primo grado, in particolare, quelle relative alla importazione EL giugno 2014, dalle quali emerge il coordinamento ELle operazioni di consegna EL denaro ai due stranieri da parte di VA NE, che coinvolgeva il LI e l'ER, indicava presso l'hotel di Agnano il luogo in cui i due alloggiavano il 23 giugno 2014, sovrintendeva all'incontro con il nipote NN, che scambiava messaggi con il ricorrente per concordare il luogo ELl'incontro, apprendendo dallo stesso LE che si stavano recando all'incontro con una Golf 7 di colore rosso e che si sincerava ELl'identità ELla persona che doveva incontrare ovveroil nipote ELlo NE, contattando direttamente NE VA (v. pag. 73 e 74 sentenza di primo grado). A fronte ELla lettura coordinata e ELla significatività di tali dati oggettivi risulta EL tutto coerente la ritenuta irrilevanza ELle incongruenze segnalate dalla difesa nelle dichiarazioni di NE NN, che aveva descritto un soggetto di nome VA e non OR, o in quelle EL collaboratore TT, atteso che questi, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, pur non potendo affermare con certezza di riconoscerlo, aveva ravvisato una forte somiglianza con uno degli emissari nel soggetto raffigurato nella foto ELl'LE e precisato che gli emissari dei fornitori sudamericani, sempre diversi, provenivano dalla ex Jugoslavia e viaggiavano a bordo di una vettura rossa, significativamente coincidente con l'autovettura a bordo ELla quale viaggiavano e furono controllati il ricorrente e il correo, come valorizzato in sentenza, trattandosi di dato specifico ed individualizzante (pag.10). Ne deriva la manifesta infondatezza ELle censure difensive, meramente oppositive. 2.2. Anche il quinto motivo è inammissibile per assoluta genericità, in quanto non contrasta con argomenti specifici la valutazione diigiudici di merito sulla partecipazione associativa EL ricorrente, correttamente ritenuta in ragione ELla rilevanza EL ruolo svolto in ben due occasioni con identiche modalità, che rimandano a consuetudini e rapporti fiduciari instaurati da tempo con gli acquirenti ed alla assoluta affidabilità nell'espletamento EL ELicato incarico di riscossione EL saldo di importazioni ingenti da consegnare ai fornitori. Peraltro, i colloqui intercettati danno atto EL rapporto diretto clit ricorrente con NE VA, intermediario ELle importazioni, in contatto diretto con i fornitori 16 sudamericani e da tempo operante nel settore secondo modalità collaudate e organizzazione complessa, ben note al ricorrente, che dimostrava di essere inserito appieno nel contesto illecito e consapevole ELl'essenzialità EL suo contributo per la protrazione dei rapporti tra fornitori e acquirenti. Sul punto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondoi quali in tema di associazione a ELinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini ELla verifica degli elementi costitutivi ELla partecipazione al sodalizio, ed in particolare ELl'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata EL periodo di osservazione ELle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi- come nel caso in esame- l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 EL 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez.4, n. 50570 EL 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). 2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo (con il quale si contesta il diniego ELle attenuanti generiche, invece, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità dei fatti e alla dimensione EL traffico illecito rispetto alla incensuratezza EL ricorrente o al corretto comportamento, non potendo attribuirsi effetti premiali al rispetto ELle misure cautelari, che costituisce comportamento semplicemente doveroso. 2.4. All'inammissibilità EL ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali ed al versamento di una somma in favore ELla Cassa ELle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 3. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di US PA sono inammissibili. Il US risponde EL reato di cui al capo C) per aver partecipato all'importazione di 48 kg di cocaina EL giugno 2014, come finanziatore, partecipando con proprie "puntate", insieme al La ME, all'acquisto. 3.1. Manifestamente infondata è l'eccezione, proposta da entrambi i ricorsi, relativa all'omessa motivazione sui motivi di appello proposti dall'avv. Belcastro, attestata solo su un dato formale, in quanto i motivi risultano sostanzialmente coincidenti con quelli proposti dal codifensore, come è agevole rilevare dai motivi elencati in sentenza (pag. 48-49), nonché diretti a sollecitare una lettura alternativa dei dati probatori, in particolare, ELla conversazione telefonica EL marzo 2015 su cui si fonda l'accusa e ELla quale si sostiene la genericità e l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito a fronte ELla documentata esistenza di rapporti commerciali leciti nel settore vivaistico, 17 ELl'atteggiamento silente e passivo EL ricorrente nel corso EL colloquio e ELl'inconciliabilità EL guadagno atteso con il sistema ELle "puntate". A tali obiezioni la sentenza ha fornito esaustiva e logica risposta sulla scorta ELle conversazioni intercettate e ELle dichiarazioni confessorie di NE NN proprio in relazione all'importazione in oggetto, al sistema ELle "puntate" ed alle condizioni variabili e non eque applicate dallo zio nella divisione degli "utili" tra gli investitori (pag. 49); circostanza, questa, che priva di rilievo le osservazioni difensive circa l'ambiguità ELla conversazione, l'inconciliabilità ELl'incremento economico atteso dalla somma investita con il sistema ELle "puntate" ed azzera l'incongruenza segnalata in merito alla distanza temporale EL colloquio dall'importazione. I rilievi difensivi trascurano, infatti, le risultanze processuali dalle quali è emerso che NE VA, oltre a raccogliere il denaro dai AM, destinatari ELle importazioni, raccoglieva tramite il sistema ELle "puntate" da imprenditori amici altri fondi per finanziare maggiori acquisti ed ottenere un maggiore sconto sul prezzo di acquisto, garantendo agli investitori un utile e non una quota EL carico importato. 3.2. A differenza di quanto indicato nei ricorsi, la sentenza chiarisce che gli interlocutori dimostravano di essere pienamente consapevoli EL coinvolgimento in affari illeciti con NE VA, tanto da rammaricarsi di esseri lasciati coinvolgere, non immaginando una così scarsa redditività ELl'investimento effettuato. Significativa è la critica EL nipote NN per le imprudenze ELlo zio nel parlare di tali affari al telefono, stante la possibilità per le forze ELl'ordine di decifrare agevolmente il linguaggio criptico utilizzato, in tal modo facendo chiaro riferimento al ricorso ad un linguaggio di copertura ed alla natura illecita degli affari;
elementi, questi, che privano di rilievo il riferimento ai leciti rapporti commerciali tra il ricorrente e NE VA, peraltro, logicamente ritenuti non incompatibili con una parallela attività illecita, fungendo, anzi, da ottima copertura. Decisiva smentita ELla tesi difensiva proviene, soprattutto, dalla considerazione di NN NE sull'alto rischio connesso ad affari EL genere di quelli trattati, che valeva la pena di correre soltanto purché vi fosse convenienza;
il riferimento specifico al rischio EL carcere ed alla "pena da venti anni in su", di cui anche il La ME mostrava di essere consapevole, rende inequivoco il riferimento al traffico di stupefacenti e, al contempo, dimostra la consapevolezza degli interlocutori ELl'elevato rischio connesso, come ritenuto in sentenza (pag. 50). 3.3. Ancora, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, risulta esaminato e valutato con motivazione adeguata anche l'atteggiamento silente EL ricorrente, logicamente ritenuto affidabile e partecipe EL sistema +la 18 NE NN, che mai avrebbe discusso di argomenti ELicati, criticando lo zio, con estranei, essendo, invece, gli interlocutori consapevoli EL reciproco coinvolgimento nell'affare illecito, tant'è che il ricorrente aveva prelevato il La ME per recarsi insieme a casa ELlo NE e discutere ELl'abbattimento dei compensi rispetto a quelli promessi (pag. 50). Ne deriva l'insostenibilità ELla tesi ELl'estraneità EL ricorrente all'affare, ELla prospettata lettura alternativa ELla conversazione e ELle parole di NE NN, che avrebbe citato il ricorrente solo a titolo di esempio. 3.4. Anche il motivo relativo all'aggravante ELl'ingente quantità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte ELla motivazione resa, che logicamente e coerentemente la correla al sistema ELle "puntate", all'entità ELl'investimento EL ricorrente di 40 mila euro e all'entità ELl'importazione di 48 kg giunti in Italia, essendo connaturato a detto sistema l'acquisto di maggiori quantitativi a prezzi inferiori e non essendo sostenibile che il ricorrente fosse inconsapevole EL carico da acquistare, tenuto conto EL complesso sistema di importazione e organizzazione di raccolta ELle "puntate", gestito dallo NE su indicazione ELlo zio, non rilevando la circostanza che avrebbe percepito solo una minima parte EL guadagno, quanto piuttosto la circostanza che avesse contribuito al finanziamento ELl'intera importazione. Il risultato ELla lettura ELle emergenze processuali si pone in consonanza con i criteri di attribuibilità di una circostanza aggravante ai sensi ELl'art. 59, comma 2, cod. pen., trattandosi di elementi oggettivi dai quali è stata congruamente desunta la prova ELla colpevolezza EL soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata ELl'ingente quantitativo di droga importata, dimostrando, con un grado di ragionevole prevedibilità concreta, come la stessa aggravante fosse da lui conosciuta, ovvero, comunque, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. Infatti, ai fini EL riconoscimento ELla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi ELl'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza ELl'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez.4, n. 18049 EL 14/04/2022, Caca, Rv. 283209; Sez.6, n. n. 13087 EL 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643). 3.5. Inammissibile per genericità e manifestamente infondatezza è anche il motivo sul bilanciamento tra le circostanze generiche, già riconosciute, e l'aggravante in oggetto, non incidendo sullo stesso e sulla determinazione ELla pena l'esclusione ELl'aggravante ELla transnazionalità. Va, infatti, considerato che l'aggravante ELla transnazionalità non poteva entrare nel giudizio di bilanciamento ex art. 416 bis. 1, comma 2, cod. pen., ma 19 erroneamente il primo giudice l'aveva considerata a tal fine, effettuando, quindi, un giudizio più favorevole, non modificabile dal giudice di appello in presenza di impugnazione EL solo imputato, sicché non risulta censurabile la valutazione espressa in sentenza, laddove si esclude di poter effettuare un diverso bilanciamento ELle circostanze, risultando in concreto già operato un ridimensionamento ELla pena. La Corte di appello ha dato atto EL giudizio di equivalenza già operato dal Tribunale tra le attenuanti generiche e la residua aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, proprio in ragione ELla già considerata occasionalità ELla condotta e EL ruolo defilato ELl'imputato, escludendo in tal modo di poter attribuire prevalente rilievo a tali circostanze e modulare diversamente la pena. 3.6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna EL ricorrente alle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla cassa ELle ammende. 4. Anche il ricorso EL FIORENTE è inammissibile per assoluta genericità EL motivo, stante la rinuncia ai motivi di impugnazione nel merito, ad eccezione di quelli sulle attenuanti generiche e sulla pena, e la correzione disposta in sentenza, dando atto ELle già riconosciute attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, con conseguente rideterminazione ELla pena detentiva nel minimo. All'inammissibilità EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente alle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla cassa ELle ammende 5. Parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse di OR NN, ritenuto responsabile ELl'acquisto, insieme al BE, dal gruppo AM, destinatario ELl'importazione di 24 kg di cocaina EL 3 dicembre 2014, di un quantitativo imprecisato di cocaina, oggetto EL capo D) ELl'imputazione. 5.1. I motivi di ricorso sono reiterativi e non consentiti nella misura in cui propongono una interpretazione alternativa dei colloqui intercettati nell'abitazione EL AM , in assenza di incongruenze e di illogicità manifeste ELla motivazione con cui sono recepiti. È noto che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione EL linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione EL giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 EL 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 20 Precisato che non vi è dubbio sull'identificazione EL ricorrente, riconosciuto dagli operanti in base alle videoriprese ELla telecamera installata presso l'abitazione di AM NA LUDZEM2M29, indicato più volte nelle conversazioni dei giorni precedenti al 18 dicembre 2014, la ricostruzione contenuta in sentenza (pag. 20) è EL tutto lineare e non autorizza i dubbi interpretativi sollevati dalla difesa, risultando chiaramente: 1) l'acquisto in data 4 dicembre di 5 kg di cocaina da parte EL BE;
2) il ritardo nel pagamento di 37 mila euro dovuti dal OR, a causa ELl'arresto ELl'acquirente cui l'aveva ceduta e la promessa di risolvere il prima possibile il problema;
3) la consegna di altri 10 mila euro il 22 dicembre, quando si recava dal AM e gli assicurava di saldare, essendo riprese le vendite. Ma, soprattutto, la difesa trascura la rilevanza ELle affermazioni EL AM, che, oltre a tollerare il ritardo, addirittura esortava il OR a preparare 50-60 mila euro per un bel lavoro ("una bella fatica") nel successivo mese di gennaio, a riprova ELl'affidamento in lui riposto, tanto da prospettargli il coinvolgimentdvdn nuovo acquisto. 5.2. Specificamente affrontato è il profilo, nuovamente dedotto, EL mancato riferimento esplicito allo stupefacente nei colloqui e ELla frase corretta, risultante dalla trascrizione peritale (pag. 21), ritenuto irrilevante dai giudici di appello al pari EL prospettato intervento EL OR in una truffa subita dai AM (riferimento a tale vicenda vero, ma non alternativo all'affare illecito), a fronte ELla complessiva ricostruzione ELla vicenda, strettamente correlata, anche sul piano cronologico, all'importazione certa ed alla consegna ai AM EL carico giunto il 3 dicembre 2014. La sentenza, infatti, dà atto ELl'incontestabile chiarezza emergente dalla lettura coordinata dei colloqui intercettati, letti in sequenza ed in correlazione con l'accertata consegna EL carico ai AM, dimostrativi ELla circostanza che il BE aveva consegnato una parte ELla sostanza ricevuta al OR, che si recava presso l'abitazione EL AM il 18 dicembre per giustificare il ritardo nel pagamento e versare 10 mila eurojl 22 dicembre successivo. 5.3. Nessun contrasto sussiste tra tale ricostruzione e le dichiarazioni ELlo TT, che indicava il BE come storico acquirente dei AM, risultando, infatti, che a lui fu ceduto il quantitativo di stupefacente destinato in parte al ricorrente. 5.4. Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, l'esclusione ELl'ipotesi di lieve entità è giustificata con motivazione ineccepibile, che attribuisce rilievo al contesto in cui si inseriva l'acquisto ed al rapporto con i AM, che notoriamente gestivano grosse importazioni (pag. 22), specie se si ha riguardo alla proposta EL AM di un nuovo lavoro e al relativo impegno economico, che rimanda ad acquisti non modici né occasionali. 21 5.5. Inammissibili / per genericità e manifesta infondatezza sono anche i motivi relativi alla recidiva qualificata, al diniego ELle attenuanti generiche e alla determinazione ELla pena, a fronte ELla completa motivazione resa, sia con riferimento specifico ai precedenti allarmanti EL ricorrente, indicativi, anche rispetto al reato in esame, di perdurante pericolosità e più accentuata determinazione a ELinquere, giustificativa di aggravio sanzionatorio, sia per il rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti, al contesto e alla personalità negativa EL ricorrente, sia . per la determinazione ELla pena detentiva, fissata nel minimo edittale con aumento vincolato per la recidiva qualificata (pag. 22). 5.6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento ELle spese processuali ed al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen. 6. Il ricorso proposto per NE NN, alla quale si addebita al capo B) di aver curato la riscossione di una somma di denaro, raccolta dal nipote NN e da TT UD, da inviare al fratello tramite il LI in pagamento ELla partita di cocaina importata il 23 gennaio 2014, è infondato, ai limiti ELla inammissibilità nella misura in cui reitera i motivi di appello, ai quali è stata data compiuta risposta. Il ricorso ripropone la tesi dei rapporti commerciali leciti nel commercio dei fiori quale chiave di lettura dei colloqui intercettati, erroneamente interpretati dai giudici di merito, come confermato dai testimoni sentiti sui rapporti intrattenuti con VA NE tramite la sorella. Tale prospettazione è, tuttavia, fondata su una lettura dei colloqui intercettati non contestualizzata né coordinata con la tempistica ELl'importazione EL gennaio 2014 e con l'esigenza di raccogliere il saldo da versare ai fornitori, sicché non è in grado di contrastare la lineare spiegazione data in sentenza EL ricorso a termini di copertura, fuori contesto, inconciliabili con la tesi dei rapporti commerciali leciti, invece, strumentalmente utilizzati per schermare gli affari illeciti. I giudici di merito hanno, infatti, analizzato alcune conversazioni, dando conto ELl'anomalo riferimento ELla ricorrente ad un listino prezzi con 40 fogli, appena ricevuto da un suo cliente e riferito a banane, frutta esotica, piante e fiori, che il fratello VA sosteneva dovessero essere di più, pacificamente per intendere soldi, come chiarito da altri colloqui riportati nella sentenza di primo grado (pag. 54, 56-57), in particolare, quelli intercorsi tra VA NE e il LI, incaricato di recarsi. a Pescia dalla sorella a prelevare il DA ("Devi andare da NNmaria perché mi hanno fatto un pagamento ed è meglio che ti vai a prendere questi soldi;
sono 40, ti fai dare solo 30; sono quattro cataloghi, te ne fai dare solo tre"). I giudici hanno, quindi, attrìibuito 22 rilievo sia all'utilizzo di termini di copertura, ingiustificati per pagamenti leciti, sia al suggerimento EL fratello di trovare una cabina telefonica, immediatamente accolto dalla ricorrente, ritenuta una riprova ELla consapevolezza ELl'oggetto illecito EL colloquio e ELla necessità di parlarne liberamente (pag. 29). Lineare e coerente è anche la lettura EL colloquio successivo al prelievo ELla somma da parte EL LI, ritenuta esigua dal fratello e correlata alla minaccia EL mancato invio di rose, logicamente riferibile all'invio di una nuova partita di droga (NE VA diceva alla sorella di riferire alle persone che aveva incontrato che "se non avessero completato il pagamento ELla fattura non avrebbe inviato le rose", pag. 30 sentenza impugnata). Sul punto è dirimente la spiegazione EL termine di copertura "rose" offerta da NE NN, già evidenziata nella sentenza di primo grado ("Hai voglia a parlare di rose e rose, mercato e non mercato, qua se fanno tre più tre ...sono non un annetto, non due annetti, ma venti anni...", pag. 60). Ancora, risulta logicamente ricavata dalla coordinata lettura dei colloqui avvenuti il 15 febbraio 2014 tra NE VA, il nipote NN, il LI e la ricorrente la consapevolezza ELla NE circa la destinazione ELla somma al pagamento EL corrispettivo EL carico già giunto a gennaio, rimarcando che fu proprio la ricorrente a contattare il nipote per segnalargli la presenza EL soggetto straniero, incaricato EL ritiro presso il mercato dei fiori di Ercolano, come indicatole dal fratello (pag. 30). Valutazione, questa, che non risulta smentita dalle dichiarazioni EL nipote NN e ELlo TT, ritenute, con motivazione logica, non in grado di superare la rilevanza e la significatività dei colloqui intercettati / né di escludere la consapevolezza ELla ricorrente ELla natura illecita ELl'affare cui si riferiva la somma riscossa su incarico EL fratello, avuto riguardo al pieno coinvolgimento EL primo nel traffico illecito gestito dallo zio ed alla volontà di salvaguardare la zia nonché alla mera supposizione ELlo TT circa l'inconsapevolezza ELla ricorrente ELl'attività di narcotraffico svolta dal fratello, fondata sul coinvolgimento in questo unico episodio. La ricostruzione che precede dà conto EL consapevole contributo offerto dalla ricorrente e dimostra l'infondatezza ELla prospettazione difensiva. Al rigetto EL ricorso consegue la condanna ELla ricorrente al pagamento ELle spese processuali. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di ER AN, ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di cocaina, descritta in premessa, ed alle due importazioni EL gennaio e EL giugno 2014, occupandosi ELla raccolta e ELl'invio EL denaro in Ecuador allo NE, è, inammissibile perché meramente reiterativo e oppositivo. 23 7.1. Il ricorso ripropone le censure formulate in appello e la tesi EL risalente rapporto di amicizia con NE VA quale chiave di lettura dei colloqui intercettati, sporadici, non chiari ed erroneamente interpretati, conseguentemente inidonei a provare la consapevole partecipazione EL ricorrente agli affari illeciti di questi. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza affronta tutti i temi posti e rende una motivazione completa e lineare sulla scorta dei colloqui intercettati, che smentiscono la tesi riduttiva proposta dalla difesa, evidenziando che il ricorrente non si limitava a contattare il nipote ELl'amico VA, ma lo sollecitava a versare il denaro raccolto agli emissari serbi dei fornitori, giunti in Italia;
contattava il LI perché rassicurasse l'amico in tal senso;
insieme a NN NE contattava i due stranieri per la consegna EL denaro e riceveva un pensiero per l'incarico svolto (pag. 14). Identico ruolo risultava dai colloqui relativi all'importazione EL dicembre 2014 e dalle dichiarazioni ELlo TT, che gli consegnò il denaro raccolto da inviare a VA NE (pag.15). I giudici hanno, quindi, attribuito rilievo al ruolo attivo svolto dal ricorrente, ritenuto a tal punto affidabile, da affiancare e controllare NN NE, nei cui confronti lo zio nutriva sospetti, contribuendo in modo essenziale al recupero EL saldo da versare agli emissari dei fornitori sudamericani. Logicamente hanno respinto la tesi ELl'inconsapevolezza ELl'oggetto ELl'appuntamento con i due stranieri, che egli stesso aveva contribuito a fissare, valorizzando anche la caratura criminale ELl'amico e ELlo stesso ricorrente, gravato da un precedente specifico, lo stretto e risalente rapporto tra i due / nonché la conferma ELl'affidamento in lui riposto per la riscossione EL saldo anche per l'importazione EL dicembre successivo, in sostituzione EL LI. Correttamente risulta attribuito rilievo all'immediata comprensione e all'utilizzo dei termini di copertura utilizzati anche in altre occasioni da NE VA ("cataloghi da dividere tra più clienti", "depliant", pag. 16 sentenza), indicativa di consuetudine collaudata, non necessitante di spiegazioni, al pari dei plurimi contatti con il LI e con l'amico per segnalargli l'ammanco di 4.500 fogli "dal catalogo", „addirittura rinunciando al compenso promessogli per non aver contato il denaro. L'obiezione difensiva che fa leva sull'incompatibilità EL compenso promesso per il compito svolto con la partecipazione associativa non considera che a disporre in tal senso era proprio NE VA, che di norma provvedeva alla divistme degli utili tra i sodali. 7.2. Le censure difensive sulla valutazione ELle dichiarazioni ELlo TT e di NE NN (pag.16-18) e sulla identificazione ELl'imputato nel GI destinatario EL compenso promesso per il ruolo svolto (pag.16) risultano 24 superate dalla consapevolezza ELla funzionalità EL contributo prestato alla realizzazione ELle importazioni emersa dai colloqui intercettati, che correttamente fondano anche il giudizio sulla partecipazione associativa EL ricorrente, desunta dal ruolo assolutamente fiduciario svolto, dalla ELicatezza degli incarichi affidatigli, dalla pronta disponibilità assicurata allo NE e ai sodali, munendosi di una nuova scheda telefonica, su indicazione ELl'amico, e dalla conoscenza dei meccanismi e ELl'organizzazione ELle importazioni. Considerato che la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi ELl'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 EL 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139), è coerente la valutazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato l'affidamento ELl'incarico di riscossione in luogo EL LI, disposto da NE VA ("devi prendere tu le fatture quando io non ci sono", pag. 15), ritenuto dimostrativo EL perfetto inserimento ELl'ER nell'associazione e ELla totale fiducia in lui riposta per la pronta disponibilità a custodire il denaro e ad incontrare emissari stranieri nella consapevolezza ELla necessità di preservare i canali di fornitura e la prosecuzione ELl'attività illecita. 7.3. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento ELle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende. 8. Stessa sorte spetta al ricorso proposto per OM AN. Il OM, dipendente come il SP di società addetta alla movimentazione ELle merci nel porto di Salerno, occupatosi EL recupero e ELla If il consegna ELla cocaina occultata nei container provenienti dal Sudamerica, è stato ritenuto responsabile ELla partecipazione associativa e EL concorso nel tentativo di importazione di 50 kg cocaina nel gennaio 2015, non realizzato per l'arresto dei fornitori in data 25 maggio 2015. 8.1. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è la prima censura relativa al reato associativo, formulata solo in ragione EL diverso esito raggiunto nel procedimento a carico EL SP, giudicato in abbreviato, dovendo, invece, considerarsi la diversità EL rito e ELle regole di valutazione EL materiale probatorio,nonché ELla prospettazione solo in astratto ELl'identità di ruolo, invece, da apprezzare in concreto, come avvenuto nel caso di specie, sulla scorta dei colloqui telefonici, ELl'essenzialità EL contributo prestato, ELla consapevolezza EL luogo di custodia e dei destinatari EL carico oltre all'emerso coinvolgimento in precedenti operazioni identiche (pag. 41 e 42). 25 Sul punto la sentenza valorizza sia i rapporti con US RG e tramite questi con i AM, presso la cui abitazione si era recato in due occasioni per fornire informazioni sulle rotte e sulle navi che vi operavano, sia l'impegno IS al profuso nella ricerca EL container contenente il carico di cocaina, sequestrato a Panama nel marzo 2015, che, pur non integrando il reato contestato al capo F), dimostrava, comunque, il ruolo stabile assegnatogli di addetto al recupero ELle partite importate e la consapevolezza ELl'importanza nevralgica EL contributo offerto, funzionale all'operatività ELl'associazione, mettendo a disposizione ELla stessa la propria posizione di operatore interno al porto. 8.2. Del tutto infondata è la contestata configurabilità EL tentativo di importazione, chiaramente spiegata in sentenza con riguardo sia allo stato avanzato EL progetto di importazione con pagamento EL prezzo di parte EL carico, anticipato dai AM, sia tOcoinvolgimento EL ricorrente, ad opera di US NR il 19 maggio 2015, per superare le sopraggiunte difficoltà EL trasporto, individuando rotte alternative e compagnie di navigazione tra l'Ecuador e il porto di Salerno, sia all'espletamento ELl'incarico con consegna al AM ELla documentazione da lui acquisita (pag. 38-39). Correttamente, i giudici hanno rimarcato che nel momento in cui il ricorrente fornì il proprio contributo, non vi era motivo di dubitare, secondo una prognosi ex ante, ELla idoneità e ELl'efficienza causale ELlo stesso ad agevolare l'importazione e l'arrivo in Italia EL carico, non essendovi ragioni per ritenere che tale evento non si sarebbe verificato, come poi accaduto a causa di un fatto imprevisto e imprevedibile come l'arresto dei fornitori. Peraltro, anche cronologicamente il contributo prestato dal 19 al 24 maggio con la consegna a AM NA ELla documentazione acquisita sulle nuove rotte, si colloca prima EL fallimento ELl'importazione per l'arresto dei fornitori in data 25 maggio 2015. 8.3. Analoga inammissibilità si rileva per la contestata sussistenza ELl'aggravante ELl'ingente quantità, ricavabile dai colloqui intercettati. Non illogicamente, i giudici hanno desunto la consapevolezza EL ricorrente ELla quantità ingente EL carico atteso proprio dalle modalità di importazione, dalla complessità ELl'organizzazione e dalla caratura criminale dei soggetti coinvolti, dando atto anche ELl'ingente somma investita dai AM (162.400 euro in contanti sufficienti per puntare su 20 kg di cocaina) / nonché ELle dichiarazioni ELlo TT, che aveva indicato in 50 kg la partita da importare;
dati, questi, che i coordinati tra loro e con quelli prima indicati / consentono di ritenere logicamente configurabile l'aggravante speciale e l'attribuibilità al ricorrente. Insussistente è, infine, la dedotta contraddittorietà con la diversa valutazione espressa per il SP e per altri imputati, non essendo comparabili posizioni, situazioni e contributi differenti. 26 8.4. All'inammissibilità EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende. 9. Analoga valutazione va espressa per il ricorso di De IA AL, ritenuto responsabile EL reato di cui al capo G), avente ad oggetto l'offerta in vendita di 20 kg di cocaina ai AM nel marzo 2015. 9.1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone pedissequamente l'eccezione di incompetenza territoriale e le questioni poste in appello e ancor prima nelle fasi precedenti di giudizio (l'eccezione di incompetenza risulta proposta sin dall'udienza preliminare e sin dalla fase cautelare la questione ELla non configurabilità EL reato per indisponibilità ELlo stupefacente), entrambe respinte con motivazione corretta e completa (pag.23). Quanto alla eccezione di competenza, la Corte territoriale ne ha giustificato il rigetto in ragione EL contesto associativo in cui si inserisce l'episodio, che ne giustifica l'attrazione nella competenza EL GIP distrettuale e, quanto alla seconda, in ragione ELla chiarezza ELle conversazioni intercettate nell'abitazione dei AM, riportate in sentenza (pag. 24), che davano conto ELla precisa indicazione EL quantitativo offerto, EL prezzo proposto e ELla ottima qualità ELlo stupefacente ("15-20 a 40") prima di accordarsi per la • I consegna di 10 per il mercoledì successivo, 22 marzo 2015. L'incertezza segnalata dalla difesa non é ravvisabile, stante il riferimento EL ricorrente alla certa disponibilità di sostanza per detto giorno ed alla serietà ELl'offerta, ricavabile dall'apprezzamento di AM NA sulla buona qualità ELla sostanza trattata dal ricorrente, tant'è che alle perplessità EL NO, il AM replicava, dicendo: "No, ma quello è buono". È, peraltro, noto il principio secondo il quale le condotte di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti richiedono l'impegno ELl'agente a procurare la sostanza stupefacente, purché ne abbia la disponibilità, sia pure non attuale né immediata, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 EL 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; Sez. 4, n. 34754 EL 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 03). 9.2. Inammissibile per genericità è il motivo relativo alle attenuanti generiche, negate cori f tongrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità EL contesto in cui si inserisce il fatto, alla personalità ELinquenziale EL ricorrente, ritenuto affidabile dai AM, ed alla gravità dei numerosi precedenti, anche specifici e di poco precedenti all'episodio in esame, 27 ritenuti dimostrativi di radicata e perdurante capacità a ELinquere, a fronte dei quali cede l'ammissione di responsabilità, valorizzata dalla difesa. 9.3 All'inammissibilità EL ricorso conseguono le statuizioni previste ex art. 616 cod. proc. pen. 10. Parimenti inammissibile è il ricorso di La ME ND, ritenuto responsabile ELla partecipazione alle due importazioni EL giugno e dicembre 2014, oggetto dei capi c3 e D), mediante "puntate", rispettivamente di 20 mila e 14 mila euro, in tal modo contribuendo al finanziamento ELle stesse. 10.1. Il primo motivo, proponibile per la prima volta con il ricorso perché relativo ad una questione di diritto, solo formalmente deduce una violazione di legge, in realtà, sposta il fuoco sulle dichiarazioni degli operanti, ritenute interpretative EL contenuto non chiaro dei colloqui e inammissibilmente frutto di deduzioni e valutazioni, piuttosto che concentrarsi sul contenuto dei colloqui, direttamente apprezzato dai giudici di merito (pag. 34-36), che ne hanno escluso l'equivocità e sporadicità dedotta nel ricorso, sicché il motivo muove da un presupposto insussistente. 10.2. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo, reiterativi e diretti a proporre una lettura alternativa EL compendio probatorio, in particolare, ELle conversazioni intercettate, esclusivamente riferite ad affari leciti;
prospettazione, questa, respinta con valutazione coerente e conforme alle risultanze processuali da entrambi i giudici di merito. Quanto al capo C) si rimanda al contenuto dei colloqui esaminati per la posizione di US PA e per il capo D) a quanto detto per il OR, nonché alle lineari osservazioni dei giudici di merito sulla consapevolezza EL ricorrente circa la natura illecita ELl'investimento, schermata dal linguaggio di copertura utilizzato, riferito ai rapporti commerciali leciti con NE VA, ritenuti compatibili con la parallela partecipazione ad affari illeciti (pag. 36). Basta ricordare, in proposito, l'eloquente significatività - trascurata dalla difesa- ELle considerazioni espresse da NE NN sulla agevole decifrabilità da parte degli inquirenti EL linguaggio di copertura utilizzato per parlare degli affari trattati e EL rischio di pene elevate, precisamente riferibili al traffico di stupefacenti, di cui si è detto in precedenza / e su cui concordava il ricorrente, come sottolineato in sentenza (pag.35). Specificità e chiarezza EL colloquio e ELle dichiarazioni ELlo NE a fronte ELle quali cedono le obiezioni difensive. Analoghe considerazioni valgono per l'investimento ELla quota di 14 mila euro per l'importazione EL dicembre 2014, logicamente ricondotto a tale affare illecito in ragione ELle anomale modalità di consegna ELla somma in contanti al LI, secondo l'accordo raggiunto con VA NE, anziché,_ con 28 modalità tracciabili e tipiche degli affari leciti;
peraltro, i giudici hanno rimarcato la mancata produzione di documentazione attestante l'effettivo acquisto di rose da parte EL La ME. 10.3. Inammissibile, perché non proposto in appello, è il motivo relativo all'aggravante ELl'ingente quantità, in ogni caso, affrontato per la posizione di US PA, alle cui argomentazioni si rimanda, oltre a richiamare la chiarezza dei colloqui intercettati in casa EL AM il 3 dicembre 2014 per l'altra importazione, in relazione alla quale è espresso il riferimento a 24 kg di cocaina, a "tre qualità belle periate", all'ottima qualità ed all'elevato grado di purezza (v. pag. 101 sentenza di primo grado). 10.4. Analogamente inammissibili / perché non dedotti in appello / sono i motivi relativi alla riqualificazione ELle condotte ai sensi EL comma 5 ELl'art. 73 d.P.R. 309 EL 90 ed al riconoscimento EL minimo contributo. L'omessa risposta su detti punti non é censurabile, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione;
in ogni caso, risultano motivi implicitamente respinti per l'incompatibilità con la ritenuta aggravante ELl'ingente quantità e con il contributo non occasionale offerto al finanziamento ELle due importazioni. 10.5. Inammissibile è anche l'ultimo motivo relativo al negato giudizio di prevalenza ELle attenuanti sull'aggravante residua, per le stesse ragioni esposte per US PA, alle quali si rinvia. 10.6. All'inammissibilità EL ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen. 11. Anche il ricorso proposto per US NR, ex operatore EL porto di Salerno, ritenuto partecipe ELl'associazione, alle due importazioni EL giugno e EL dicembre 2014 ed alla tentata importazione EL marzo 2015 con il compito di recuperare il carico e consegnarlo ai AM, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ai quali la sentenza risponde in modo esaustivo e logico. 11.1. Del tutto infondata è la dedotta ‘ mancanza degli elementi costitutivi ELl'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a fronte ELla pluralità, consistenza e oggettività degli elementi acquisiti e risultanti dalle conversazioni intercettate. È emersa, infatti, l'esistenza di un'organizzazione stabile e ben strutturata, dotata di mezzi adeguati ed idonei ad assicurare una continuativa attività di importazione di ingenti quantitativi di cocaina, destinati allo spaccio, per un periodo temporale apprezzabile. La stabilità e l'importanza EL ruolo svolto dal ricorrente è stata coerentemente ritenuta indicativa ELla sua intraneità e consapevolezza 29 ELl'esistenza di un gruppo organizzato, dotato di mezzi, uomini ed in grado di gestite complessi sistemi di importazione, sia in base ai colloqui intercettati anche a bordo ELla sua autovettura oltre che nell'abitazione dei AM, ove ne veniva rilevata la presenza, sia ai contatti con i correi SP e OM AN, da lui diretti e coordinati per le operazioni di recupero e scarico dai hcontainer, sia in base all'accertata consegna EL carico di 24 kg il 3 dicembre .3u2Le 2014 presso l'hotel B&B Pompei Ruins e te conseguente riscossione EL compenso presso l'abitazione dei AM (Pag. 46-47). I giudici di merito hanno correttamente valorizzato la continuità e l'essenzialità ELl'apporto fornito alla realizzazione EL programma associativo e respinto con argomentazione logica la tesi ELla natura lecita EL compenso ricevuto dai AM, nuovamente riproposta nel ricorso, ma EL tutto insostenibile a fronte ELla partecipazione a ben tre reati fine e, soprattutto, a fronte ELl'accertata consegna EL carico appena giunto. 11.2. Inammissibile per genericità è anche il motivo relativo al diniego ELle attenuanti generiche, giustificato con motivazione lineare e logica, che attribuisce prevalenza alla gravità dei fatti ed al contesto organizzato in cui si inserivano, rispetto ai quali è stata ritenuta recessiva l'incensuratezza EL ricorrente. 11.3. All'inammissibilità EL ricorso conseguono la condanna al pagamento ELle spese processuali .e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende. 12. È, invece, infondato il ricorso proposto per OM RG, ritenuto responsabile solo EL tentativo di importazione di 50 kg di cocaina in corso dal gennaio 2015, oggetto EL capo E). 12.1. Il primo motivo, EL quale il PG ha chiesto l'accoglimento, è infondato. L'esame degli atti consente di escludere l'incertezza sull'identificazione ELl'imputato sia perché non vi è ragione di ritenere che la polizia giudiziaria ELegata a notificare il decreto di citazione in appello avesse contattato persona diversa dal destinatario ELl'atto, sia per l'espresso riferimento nella relata di notifica alla prevista data di rientro ELl'imputato, in tempo non più utile per effettuare la notifica a mani, e / conseguentemente di ritenere sussistente l'urgenza e certa la conoscenza da parte ELl'imputato ELla celebrazione EL processo di appello, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la nullità assoluta solo nel caso di omessa notifica e non in caso di utilizzo di forme diverse, purché l'atto, raggiunga il suo scopo. È stato, infatti, affermato che / in tema di notificazione ELla citazione ELl'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. 30 pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione ELla citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva ELl'atto da parte ELl'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione ELle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità ELla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 EL 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 3, n. 19086 EL 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992, in cui si afferma che la notificazione EL decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva ELl'atto da parte ELl'imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità ELla notifica ELl'avviso di fissazione ELl'udienza camerale dinanzi al tribunale EL riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo che la parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati ELl'avvenuta notifica urgente, effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale). 12.2. Il secondo motivo ripropone la questione ELla non configurabilità EL tentativo di importazione, già affrontata e risolta dai giudici di merito, che con conforme valutazione hanno respinto la tesi, nuovamente proposta nel ricorso, ELla truffa ideata da NE VA ai danni dei destinatari ELla nuova importazione;
tesi smentita dalle conversazioni intercettate, dalle quali era emerso che i fornitori avevano preteso un acconto EL 50%, come lo stesso ricorrente aveva appreso durante il viaggio in Ecuador, ove si era recato su disposizione di AM NA, dal quale aveva ricevuto la somma di 162 mila euro da investire nell'acquisto ELla partita (pag. 43-44). Tali elementi risultano corroborati dalle dichiarazioni EL collaboratore TT, ritenute individualizzanti e specifiche (pag. 44), nonché dalla condanna EL NO, cognato di AM NA, che aveva partecipato alla raccolta EL denaro da inviare in Ecuador, e giustificano sia la configurabilità EL tentativo per la concretezza ELla raccolta EL denaro, indicativa ELl'avvenuto perfezionamento ELl'accordo con i venditori- poi arrestati nel maggio successivo con mancato completamento ELl'operazione-, sia l'affermazione di responsabilità EL ricorrente, coinvolto appieno nella vicenda con ripetuti viaggi in Ecuador e contatti con i fornitori, impegnato nella raccolta EL denaro e ben consapevole dei termini e modi ELl'operazione da realizzare. In più occasioni questa Corte ha chiarito che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto ELla proprietà ELla droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla 31 conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 3, n. 34396 EL 18/06/2021, ES e altri, mm.; Sez. 1, n. 6180 EL 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484; Sez. 3, n. 7806 EL 15/11/2017, dep. 2018, Bernal Moreno, Rv. 272446). Ancor più chiaramente si è affermato che / ai fini ELla punibilità EL tentativo ( assumono rilievo le trattative che presentano una connotazione di univocità e idoneità rispetto al raggiungimento EL consenso, che regola il contratto di compravendita, e che la trattativa "affidante" potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimono una seria volontà di concludere un accordo. Tale connotazione è stata ravvisata in condotte individuate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella condotta di recarsi all'estero, incontrare i venditori, assaggiare il prodotto, discutere ELl'affare in più occasioni, cercando l'accordo, prospettando il prezzo, il quantitativo, il luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi, oppure in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento ELl'operazione, di trasferte all'estero, di incontri con gli intermediari, di assaggi di campioni di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7806 EL 15/11/2017, dep. 2018, P.m. ed altri, Rv. 272446), escludendosi, conseguentemente, l'idoneità di meri contatti informativi, non seguiti da condotte concrete di avvicinamento tra le parti. Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito nel caso in esame. 12.3. Infondato è il motivo con il quale si contesta la mancata esclusione ELl'aggravante ELl'ingente quantità. L'aggravante è ritenuta sussistente con motivazione non illogica (pag. 45), basata sui calcoli EL AM e EL cognato sulla quota da acquistare con 162 mila euro (almeno 20 kg a 7 mila euro al kg) e sulle dichiarazioni ELlo TT, che indicava in 50 kg la partita da importare, da cui sarebbe stato sicuramente possibile ricavare un quantitativo di principio attivo di gran lunga superiore al valore soglia individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 36258 EL 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150. 12.4. Sono, invece, inammissibili i motivi relativi al diniego ELle attenuanti generiche, giustificato dalla gravità EL fatto e dall'allarmante contesto in cui si inserisce, ed alla determinazione ELla pena. La Corte di appello ha, in primo luogo, corretto l'errore EL primo giudice, per poi rideterminare la pena in misura ritenuta congrua e proporzionata alla gravità ELla condotta ed alle caratteristiche ELl'operazione illecita, dunque, con 32 Il Presidente motivazione che esclude ogni profilo di arbitrarietà o illogicità e che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede. 12.5. Al rigetto EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NE NN e OM RG e condanna i predetti ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LE OR, US PA, NT AL, OR NN, ER AN, OM AN, De IA AL, La ME ND e US NR, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso, 23 ottobre 2025 Il consigliere esterisore
udita la relazione EL Consigliere NN Criscuolo;
udite le conclusioni EL Pubblico ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione ELla pena per US PA e La ME Penale Sent. Sez. 6 Num. 40217 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/10/2025 ND;
annullamento con rinvio per OM RG e inammissibilità dei restanti ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori, Avv. Mario Giancaspro per LE OR, anche in sostituzione ELl'Avv. Domenico Dello Iacono per De IA AL;
Avv. RD HE per OM RG, anche in sostituzione ELl'Avv. VA Nigro per OM AN;
Avv. Francesco Virgone, anche in sostituzione ELl'Avv. Valerio Vianello Accorretti, per NE NN;
Avv. AL Gaito e Avv. Giuseppe Della Monica per US PA;
Avv. Ruggiero Andrea, in sostituzione ELl'Avv. Agostino De Caro per ER AN;
Avv. Micaela TT e Avv. Giuseppe Pavich per la ME ND, che hanno concluso per raccoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. In riforma ELla sentenza emessa il 16 gennaio 2021 dal Tribunale di Napoli nei confronti di LE OR, ER AN, OR NN, De IA AL, NT AL, NE NN, La ME ND, OM AN, OM RG, US NR e US PA, la Corte di appello di Napoli ha escluso per tutti l'aggravante ELla transnazionalità e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 EL 90 per OR NN e De IA AL, riconosciute a NT AL attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, assolto OM AN dal reato di cui al capo F) per non aver commesso il fatto, ha rideterminato le pene per tutti gli appellanti in relazione ai reati loro ascritti. Con valutazione conforme i giudici di merito hanno ritenuto provata- in base alle risultanze ELl'attività di intercettazione telefonica e ambientale, eseguita principalmente nelle abitazioni di AM NA e NE NN, ELl'attività di osservazione, di videoripresa, di perquisizione e sequestro svolta dagli inquirenti e ELle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare, quelle EL coimputato TT UD, di MO ND e di EO AN-, l'esistenza di un'associazione finalizzata all'importazione e cessione di cocaina proveniente dal Sud America, in particolare dall'Ecuador, attiva dal gennaio 2014 e facente capo alla famiglia AM di TO Annunziata. Secondo la ricostruzione operata in sentenza il gruppo criminale si avvaleva ELl'apporto centrale di NE VA, referente in Sud America di varie organizzazioni criminali campane dedite al narcotraffico, in collegamento con i cartelli sudamericani ed organizzatore di importazioni di ingenti quantità di cocaina, finanziate dai AM e da alcuni imprenditori come il La ME e US PA, coinvolti per effettuare "puntate" in modo da aumentare il 2 carico da acquistare, occultato in container, che giungevano al porto di Salerno e EL cui recupero si occupavano alcuni portuali, come OM AN, che tramite US NR, si rapportavano a NA AM. A sua volta, NE NN, nipote di VA, provvedeva tramite LI AN, deceduto, e ER AN a raccogliere il denaro e le "puntate" da far giungere ai fornitori sudamericani, che, a loro volta, inviavano in Italia propri referenti come il VI e l'LE per recuperare le somme relative al pagamento ELle forniture. NE NN, sorella di VA, risultava coinvolta in una sola raccolta di denaro, poi trasferito in Ecuador tramite il Licciardi. Nel corso ELle indagini erano state accertate varie importazioni di ingenti quantitativi di cocaina, in cui risultavano coinvolti i singoli associati ed individuati come destinatari i AM, che provvedevano alla commercializzazione, destinando lo stupefacente alle varie piazze di spaccio. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tramite i difensori tutti gli imputati, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 2. Il difensore di LE OR ha articolato quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità ELla motivazione con riferimento agli artt. 192, comma 3, e 533, comma 2, cod. proc. pen. in quanto nessuno degli elementi valorizzati in sentenza ha attitudine dimostrativa ELla presenza in Italia ELl'imputato e ELla sua partecipazione ai reati ascrittigli. I fatti contestati ai capi C) e D) sono ricostruiti in base a sporadiche conversazioni, di contenuto criptico, e l'identificazione ELl'imputato è stata affidata ai dati riportati dall'albergatore, limitatosi a trascrivere gli estremi EL passaporto, mai acquisito, e le contestazioni difensive sul punto, dirette ad evidenziare che il ricorrente è nato in [...] e non in Bosnia, sono state respinte con motivazione illogica, asserendo che ben potrebbe il ricorrente aver acquisito la cittadinanza bosniaca e ottenuto un passaporto bosniaco. Se a ciò si aggiunge che il ricorrente non è stato mai identificato dagli operanti risulta congetturale la motivazione, che omette di esaminare gli elementi indicati nell'appello. Le prove raccolte in dibattimento sono minate dalla mancata identificazione ELl'imputato da parte degli operanti, escussi in dibattimento, che hanno ammesso di non aver effettuato alcuna attività di riscontro in ordine all'identità ELl'LE, essendosi limitati ad acquisire i cedolini degli alberghi dove gli emissari dei fornitori sudamericani avrebbero alloggiato;
elemento labile, in quanto l'LE identificato in tal modo risulta nato in [...] il [...], mentre il ricorrente ha un passaporto serbo;
peraltro, il passaporto ELl'LE è stato registrato solo nell'episodio di dicembre, mentre a giugno 2014 fu registrato solo quello EL VI;
peraltro, è pacifico che a giugno gli emissari serbi alloggiarono presso l'hotel Nuvò e non al Santa Teresa. 3 _ Tali incertezze lasciano aperte ipotesi alternative, ben potendo gli emissari aver viaggiato con documenti falsi;
dirimente è il mancato riconoscimento EL ricorrente da parte EL collaboratore di giustizia TT, che incontrò gli emissari almeno due volte e che ha descritto un soggetto calvo, alto mt.1,70, mentre il ricorrente è alto 1,85 e ha i capelli, come constatato dai giudici e come si ricava dal cedolino EL carcere di Secondigliano, prodotto dal P.m. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e contestuale illogicità e carenza di motivazione per non avere i giudici di merito acquisito il passaporto EL detenuto LE OR, tratto in arresto ad agosto 2016 e scarcerato il 29 maggio 2020. Il confronto di tale documento con quello registrato negli hotel ove avrebbe alloggiato avrebbe risolto ogni dubbio sull'identificazione EL cliente con passaporto bosniaco e non serbo come quello ELl'imputato; analoga utilità avrebbe avuto anche il confronto con il documento SDI redatto in occasione EL controllo stradale effettuato a Cassino. 2.3. Plurimi vizi ELla motivazione in relazione alla mancata valutazione ELla condotta processuale ai fini EL riconoscimento ELle attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto EL comportamento tenuto durante la detenzione in carcere nonché durante l'esecuzione degli arresti domiciliari e la sottoposizione all'obbligo di firma e anche dopo la revoca di ogni misura. 2.4. Mancata valutazione ELle prove a discarico e travisamento ELle stesse nonché vizi ELla motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che il mancato riconoscimento ELl'LE da parte dei testi escussi in dibattimento non incide sulla corretta identificazione ELl'imputato. Si ribadisce che il collaboratore di giustizia non ha riconosciuto l'imputato e ha dichiarato che sono stati diversi gli emissari inviati nel corso ELl'attività ELl'associazione; anche gli operanti hanno reso dichiarazioni generiche, non specificando nulla sulla esatta identificazione EL ricorrente. Nel ricorso si riportano stralci ELle dichiarazioni rese dai testi EL e IE, evidenziando le criticità emerse circa l'indicazione ELla struttura ricettiva dove avrebbero soggiornato i due emissari;
la mancata identificazione dei soggetti presenti in albergo;
la mancata acquisizione EL documento di intestazione ELla Golf rossa e la mancata verifica ELl'intestazione ELla scheda telefonica a VA, essendo evidente che gli emissari che a giugno alloggiarono presso l'hotel Nuvò di Agnano non erano i serbi identificati presso l'hotel Santa Teresa;
si riportano stralci ELle dichiarazioni ELlo TT e si conclude per la carenza di prove ELla colpevolezza ELl'imputato. 2.5. Violazione di legge, travisamento ELla prova e vizi ELla motivazione in relazione al reato associativo non essendo evidenziati gli elementi indicativi ELla partecipazione, avendo la Corte di appello ritenuto essenziale il ruolo 4 /7 stabilmente assunto di collettore EL denaro raccolto in Italia a saldo ELle forniture, nonostante la partecipazione a due soli episodi. 3. Nell'interesse di PA US risultano presentati due ricorsi. 3.1. Il ricorso ELl'Avv. Gaito denuncia con il primo motivo la mancanza di motivazione con riferimento alle specifiche censure proposte nei motivi di appello ELl'Avv. Belcastro, avendo la Corte di appello esaminato solo i motivi EL codifensore Avv. De Martino. Si deduce che è mancata risposta al rilievo difensivo relativo all'unica conversazione su cui si fonda l'affermazione di responsabilità per il capo C), dubitandosi che il traffico di stupefacenti fosse oggetto EL colloquio dal momento che, se effettivamente l'affare avesse avuto ad oggetto una "puntata" e tenuto conto EL funzionamento EL sistema ELle "puntate", gli interlocutori avrebbero dovuto almeno accennare alla quantità spettante a ciascuno, alle modalità di pagamento ELla fornitura o di coloro che si sarebbero occupati ELla raccolta EL denaro, mentre nessuno di questi elementi emerge dalla telefonata in esame. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione ELla legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. Si premette che il collaboratore TT ha spiegato al pari EL m.11o IE gli esatti termini economici ELla fornitura di 48 kg di cocaina EL giugno successivo, chiarendo che dagli NE aveva appreso che autori ELle puntate erano soltanto NN NE, un cugino omonimo, poi deceduto, e tale RO, siciliano amico di NN;
che i AM avevano pagato in anticipo il prezzo di 20 kg EL carico ricevuto nel giugno successivo, inviando 330 mila euro nel febbraio 2014 allo TT, sicché non esistono altri finanziatori tramite il sistema ELle "puntate". Si riportano, inoltre, stralci ELla conversazione tra NN NE e La ME ND, cui il US assisteva passivamente, al fine di dimostrare il travisamento ELla prova in cui sono incorsi i giudici, interpretando una esemplificazione di NN NE come una specie di chiamata in correità EL US, indicato solo al fine di giustificare con il La ME i comportamenti non corretti ELlo zio. Si rimarca che il colloquio è avvenuto nove mesi dopo l'arrivo EL carico;
che ELla presunta "puntata di 40 mila euro" da parte EL US non vi è riscontro nelle dichiarazioni ELlo TT e EL IE e il silenzio EL US durante il colloquio dimostra l'indifferenza per l'oggetto EL discorso, incompatibile con un suo coinvolgimento nell'affare e con la decurtazione degli utili. Il colloquio è ambiguo e la Corte di appello non ha verificato la credibilità ELle dichiarazioni di NN NE, tese ad escludere sue responsabilità, invece, motivo di sospetto da parte ELlo zio;
illogicamente, 5 non ha considerato l'assenza di conversazioni e di elementi indizianti a carico EL ricorrente. 3.3. Con l'ultimo motivo si denuncia l'erronea applicazione ELla legge e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione ELla pena per non avere la Corte di appello spiegato le ragioni che ostavano al riconoscimento EL richiesto giudizio di prevalenza ELle già riconosciute attenuanti sulla sola aggravante residua ELl'ingente quantità, una volta esclusa un'aggravante ad effetto speciale, trattandosi di un incensurato, lavoratore. 3.4. Il ricorso ELl'Avv. Della Monica deduce: 3.4.1. carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'importazione contestata al capo C). Si analizza la conversazione EL 24 marzo 2015, unica prova su cui si fonda l'affermazione di responsabilità EL ricorrente, per sottolineare che EL supposto versamento di 40 mila euro da parte EL US e EL compenso di 3 mila euro non vi è alcun riscontro: nessun collaboratore o testimone ne parla, non vi sono altri colloqui né è determinabile l'epoca EL versamento ELla somma, rimarcandosi che il US era citato nella conversazione a titolo di esempio e che non si è tenuto conto EL suo stupore alle affermazioni EL La ME sul ritardo nella percezione EL ricavo, inconciliabile con la partecipazione all'importazione. Contraddittoria è la ritenuta riconducibilità al sistema ELle "puntate" EL meccanismo adottato per l'importazione in oggetto, che non contempla la restituzione EL capitale maggiorato, come nel caso di specie, ma la cessione di un quantitativo di stupefacente, corrispondente alla quota investita: a tale obiezione non è stata fornita risposta. 3.4.2. Erronea applicazione ELl'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, correlata all'importo investito ed al quantitativo oggetto ELl'importazione, ma non alla qualità ELla sostanza ed alla quantità di principio attivo, oggetto di specifica censura, obliterata dalla Corte di appello;
peraltro, facendo riferimento al sistema ELle "puntate" ed a quanto dedotto al punto precedente, al US era imputabile solo la quota di sua pertinenza e non l'intero carico, sicché doveva .verificarsi se potesse configurarsi l'aggravante. 3.4.3. Erronea applicazione ELl'art. 59, comma 2, cod. pen. in ordine alla imputabilità di detta aggravante al US. La motivazione sul punto è inidonea, non essendo sufficiente la partecipazione all'operazione con una "puntata così ingente" a dar conto ELla consapevolezza di partecipare all'importazione ELl'intero carico né dal colloquio prima esaminato emerge la conoscenza EL US dei dettagli ELl'importazione e ELle reali dimensioni ELl'affare. 3.4.4. Omessa motivazione in ordine alla conferma EL giudizio di equivalenza tra l'aggravante ELl'ingente quantità e le attenuanti generiche già 6 riconosciute, dopo l'esclusione ELl'aggravante ELla transnazionalità, che non poteva entrare nel bilanciamento, sicché si doveva procedere a nuova valutazione. 3.4.5. Omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell'appello ELl'Avv. Belcastro, pretermesse dalla Corte di appello, riepilogate nel ricorso e oggetto EL ricorso EL codifensore. 4. Con un unico motivo il difensore di NT AL deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione per essersi il giudice di appello limitato a riprodurre la sentenza di primo grado quanto alle modalità EL fatto e alla qualificazione giuridica, trascurando le censure difensive e rendendo una motivazione viziata anche in punto di riduzione ELla pena, fondata anch'essa su ricostruzioni prive di riscontro. 5. Nell'interesse di OR NN sono stati presentati due ricorsi. 5.1. L'Avv. Di Mezza con un unico motivo denuncia la violazione EL principio di adeguatezza e proporzionalità ELla pena e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello lasciato immutato il trattamento sanzionatorio, nonostante l'esclusione di due aggravanti ad effetto speciale. Pur residuando unicamente l'aggravante ELla recidiva qualificata, la Corte di appello è sì partita dal minimo edittale, ma non ha considerato la notevole minore gravità EL fatto e ha giustificato con motivazione generica il diniego ELle attenuanti generiche, che avrebbero consentito di rimodulare la pena, tenuto anche conto EL coinvolgimento occasionale EL ricorrente nella sola vicenda di cui al capo D). 5.2. Il ricorso ELl'Avv. Davino è articolato in quattro motivi. 5.2.1. Con il primo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione al capo C) e alla partecipazione EL ricorrente per travisamento ELle intercettazioni ambientali, suscettibili di una plausibile interpretazione alternativa segnalata dalla difesa. La sentenza è censurabile in punto di affermazione di responsabilità per non aver risolto le criticità indicate dalla difesa;
in primo,,- luogo, l'indeterminatezza EL capo di imputazione, che attribuisce al OR l'acquisto di una parte dei 24 kg importati, senza specificare le modalità e l'oggetto ELla condotta;
manca la motivazione relativa al coinvolgimento consapevole EL ricorrente. Si riporta la motivazione contenuta in sentenza per segnalare che le intercettazioni ambientali EL 17, 18 e 22 dicembre 2014 non confermano l'accusa e si prestano ad interpretazioni alternative;
si deduce che se nel colloquio EL 4 dicembre tra BE e AM si parla di stupefacente (acquisto di 5 kg a 40), in quella EL 17 dicembre in cui si fa riferimento a NN ed a 6 kg di qualcosa, tale riferimento manca, specie tenendo conto 7 ELl'esito ELla perizia ("ma voi l'avete detto a NN?" anziché "ma voi li avete dati in mano a NN?"), che esclude che NN avesse ricevuto qualcosa da BE. Si trascura che il BE discuteva con AM di svariati argomenti e che il colloquio EL 18 dicembre, quando la presenza EL OR e EL BE presso l'abitazione EL AM era ripresa dalle telecamere, iniziava con una trattativa per l'acquisto di preziosi e proseguiva con il riferimento ad una vecchia truffa subita dal AM e l'impegno EL OR ad intervenire per chiudere quella vecchia storia. Anche il colloquio EL 22 dicembre, che dimostrerebbe la consegna di 10 mila euro, non è asseverato da riscontri e condurrebbe all'assurda conseguenza che 6 kg di stupefacente sarebbero stati pagati solo 10 mila euro. La ricostruzione accusatoria è definitivamente sconfessata dal collaboratore TT UD, che dichiarava di non conoscere il ricorrente, a differenza EL BE, indicato come stabile acquirente EL AM, ma la valutazione di tali elementi è stata pretermessa dai giudici di appello. 5.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge e plurimi vizi ELla motivazione in relazione all'ipotesi ELla lieve entità EL fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, esclusa per la asserita consapevolezza EL ricorrente sulla gestione di carichi importati e ELla organizzazione ELle importazioni da parte dei AM, in contrasto con l'esclusione ELle aggravanti speciali ELla ingente quantità e transnazionalità e con l'acquisto episodico di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente. 5.2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva qualificata, mancando la verifica EL rapporto tra le precedenti condanne e il reato per cui si procede. 5.2.4. Da ultimo si censura la motivazione relativa ddinieg o ELle attenuanti generiche e alla determinazione ELla pena per il mancato rilievo attribuito agli elementi dedotti nell'appello/ quali il comportamento processuale e le condizioni di vita sociale e familiare EL ricorrente. 6. Il difensore di NE NN con un unico, articolato motivo denuncia la violazione di legge e plurimi vizi ELla motivazione in relazione al concorso ELl'imputata e all'elemento psicologico EL reato. La Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, disattendendo le obiezioni difensive e attribuendo alla ricorrente il ruolo di collettore EL denaro da inviare al fratello in Ecuador per il pagamento di una partita di stupefacente, giunta in Italia il 23 gennaio 2014, ricavandone il concorso nel traffico di stupefacenti. Si dà atto che l'imputata ha confermato la ricostruzione EL fatto operata dai giudici di merito, ammettendo di essersi recata a Napoli per prelevare dal nipote NN, su incarico EL fratello, la 8 somma di 26 mila euro, poi consegnata a LI, sempre su incarico EL fratello, ma si contesta che ella fosse consapevole ELla destinazione EL denaro al pagamento di una partita di cocaina. E ciò, sia perché secondo la ricostruzione accolta in sentenza e confermata dal collaboratore TT ELla raccolta EL denaro si occupava NN NE, che lo consegnava agli emissari dei fornitori sudamericani, sia perché dall'intercettazione EL 26 gennaio 2014 emerge che AV NN era già in possesso ELla somma di 130 mila euro, consegnata a metà febbraio agli emissari dei fornitori, incontrati al mercato dei fiori. I giudici avrebbero dovuto spiegare il motivo per cui la ricorrente avrebbe dovuto ricevere in consegna una quota parziale, poi recuperata dal LI, ma, soprattutto, la conciliabilità ELla tesi accusatoria con le dichiarazioni ELlo TT, che ha confermato l'estraneità ELla ricorrente ai traffici illeciti EL fratello. Si sottolinea che in modo illogico è stata disattesa la tesi alternativa offerta dalla difesa, che ha provato i rapporti commerciali tra la NE e la ditta Larsetta, che giustificano l'interlocuzione con il fratello VA e forniscono la chiave di lettura ELle conversazioni intercettate, deponendo, al più, per la consapevolezza ELla ricorrente di un pagamento in nero per l'importazione dei fiori dall'Ecuador. 7. Nell'interesse di ER AN si deduce: 7.1. Violazione di legge e plurimi vizi ELla motivazione in relazione al reato associativo, travisamento EL fatto e omessa motivazione sull'affectio societatis. La Corte di appello ha desunto la partecipazione EL ricorrente al gruppo criminale descritto in sentenza dal contributo fornito negli episodi oggetto dei capi C) e D) ELl'imputazione, benché la commissione di reati fine non dimostri automaticamente l'affectio societatis, desumibile dalla continuità, frequenza e intensità dei rapporti con gli altri associati, ma sul punto ha confuso il risalente legame affettivo tra il ricorrente e NE NN con il dolo associativo. Tale elemento giustifica l'incarico, ricevuto da NE VA, su indicazione EL LI, di rintracciare NN, condurre da lui due persone straniere e fungere da interprete nonché di custodire una somma di denaro nel periodo in cui NE VA e LI si trovavano all'estero; quindi, la messa a disposizione EL ricorrente trova spiegazione in detto rapporto di amicizia e non nella condivisione EL -programma associativo, come confermato in dibattimento da NE NN, dal LI, dal collaboratore TT, che lo ha indicato come ignaro custode EL denaro contenuto in una valigetta recapitatagli su incarico di NE VA e da quest'ultimo, che in uno scritto, depositato in atti, ma non valutato in sentenza, conferma che l'amico ER era ignaro ELla provenienza EL denaro. Anche le conversazioni intercettate sono poche e 9 sporadiche e non indicano un ruolo stabile nel trasporto o nella raccolta EL denaro. 7.2. Violazione di legge e vizi ELla motivazione in relazione ai reati fine di cui ai capi C) e D) sia con riguardo all'elemento oggettivo che al dolo. L'affermazione di responsabilità è fondata sulle conversazioni intercettate, sul linguaggio criptico utilizzato e sulla pronta disponibilità EL ricorrente ad assecondare le richieste di NE VA;
elementi, questi, inidonei per le ragioni esposte al punto precedente nonché perché per il primo episodio il ricorrente si limitò a rintracciare NE NN ed anche il pensiero spettantegli per l'interessamento ne prova la estraneità alla importazione, mentre per il secondo episodio non vi è prova che fosse consapevole ELla provenienza EL denaro tenuto in custodia. Le dichiarazioni liberatorie dei coimputati e la incerta identificazione EL GI, indicato nei colloqui intercettati, nel ricorrente avrebbero dovuto condurre ad un esito assolutorio, invece, il giudice di appello ha travisato i fatti. 8. Nell'interesse di OM AN il difensore deduce: 8.1. Violazione di legge e vizi ELla motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ELl'imputato per il reato associativo a fronte ELl'acquisizione ex art. 238-bis cod. proc. pen. ELla sentenza di assoluzione dal reato associativo EL coimputato SP, giudicato in abbreviato. Si sottolinea l'identità ELle posizioni dei due imputati, assolti dal reato di cui al capo F) e condannati per il reato di cui al capo E), ma con esito diverso per il reato associativo senza adeguata giustificazione ELla diversa valutazione espressa rispetto al giudicato, pur a fronte di condotte identiche, degli stessi fatti storici e ELl'identico ruolo svolto. 8.2. Vizio di motivazione in relazione la capo E) ed al riconoscimento ELl'aggravante ELl'ingente quantità in contrasto con la sentenza acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. a carico EL SP che l'ha esclusa e con l'esclusione ELla stessa per gli imputati OR e De IA. In presenza di identica condotta e di identico compendio probatorio la Corte di appello ha dato atto ELla condanna irrevocabile a carico EL SP, ma non ELl'esclusione ELl'aggravante, senza giustificare la conciliabilità dei diversi esiti, illogicamente fondando la valutazione su colloqui intercorsi tra altri coimputati relativi alla fase ELl'acquist, cui il ricorrente è estraneo, essendo stato il suo intervento richiesto nel maggio EL 2015 per individuare rotte alternative per un carico di cui non si è accertata l'entità, solo induttivamente determinata in base alla somma anticipata dai AM. P) 1 0 La motivazione contrasta anche con quella resa per escludere l'aggravante per i coimputati, fondata sull'assenza di prova ELla consapevolezza EL OR e EL De IA ELl'oggetto ELl'acquisto. 9. Il difensore di De IA AL ha formulato i seguenti motivi: 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto ELl'eccezione di nullità ELla sentenza di primo grado perché emessa da un GUP territorialmente incompetente. La Corte di appello ha respinto con motivazione apparente l'eccezione in forza ELla connessione teleologica ravvisabile tra i fatti di cui al capo G), commessi in TO Annunziata, e quelli oggetto EL capo A), stante la vis attrattiva esercitata dal reato associativo con conseguente individuazione ELla competenza funzionale EL GUP distrettuale, senza però verificare se l'agente avesse avuto presente la finalizzazione ELla sua condotta ad implementare i traffici dei AM, specie in presenza di una unica ed occasionale offerta in vendita. L'assenza di relazioni frequenti ed abituali tra i conversanti avrebbe imposto una adeguata spiegazione sulla posizione EL AM per giustificare lo spostamento di competenza dal giudice naturale. 9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo G) con particolare riguardo alla asserita serietà ELl'offerta, fondata sul travisamento dei colloqui avvenuti in casa EL AM. Si sottolinea che l'incertezza EL De IA su quanto stupefacente gli sarebbe arrivato dimostra l'incertezza sia sul quantum che sull'an; che non vi fu accordo sul prezzo e sul giorno ELla consegna con conseguente incertezza sulla effettiva disponibilità di stupefacente, necessaria per integrare l'offerta in vendita. 9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego ELle attenuanti generiche, avuto riguardo all'ammissione di responsabilità sin dall'interrogatorio di garanzia. 10. I difensori di La ME ND articolano i seguenti motivi: 10.1. Violazione di legge processuale, in particolare, ELl'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. per inutilizzabilità ELle dichiarazioni dei marescialli EL e IE in relazione ai reati di cui ai capi C) e D). Si deduce che in presenza di conversazioni non chiare i giudici di merito si sono uniformati all'interpretazione EL significato attribuito dagli operanti ai colloqui, esprimendo deduzioni e valutazioni personali correlate al contesto associativo investigato, ma non ai fatti oggetto di addebito. Ciò risulta evidente se si considera che l'addebito di cui al capo C) è fondato per il ricorrente su due conversazioni avvenute nove mesi dopo l'importazione, nelle quali non è individuabile il ruolo di finanziatore ascrittogli. Richiamata la deducibilità ELl'eccezione per la prima volta con il 1 1 (4) ricorso e la rilevabilità d'ufficio EL vizio, si evidenziano i passaggi ELle deposizioni in cui i testi esprimono deduzioni personali, specie in ordine al linguaggio criptico utilizzato, smentite dai documentati rapporti commerciali tra gli interlocutori nel settore EL commercio di fiori. Analoghe criticità si riscontrano per il capo D), nella parte in cui i testi riconducono a "puntate" per l'acquisito di stupefacente il versamento di 14 mila euro per l'acquisto di fiori nell'imminenza ELla ricorrenza dei morti. 10.2. Manifesta illogicità ELla motivazione in relazione alle censure che evidenziavano la carenza, illogicità e contraddittorietà degli elementi di prova per il capo C). Dalle conversazioni EL marzo 2015 viene illogicamente ricavata la certezza ELla "puntata" di 20 mila euro, asseritamente finalizzata a contribuire all'acquisto di una fornitura di sostanza stupefacente, avvenuto nove mesi prima, e il fatto che egli si lamentasse ELla scarsa redditività ELla puntata rispetto a quanto gli era stato promesso. L'interpretazione è illogica perché fondata sul sistema di finanziamento ELle importazioni descritto dallo TT e da NE NN e sulla prospettazione degli operanti in contrasto con i riferimenti nei colloqui ad articoli floreali, ai leciti rapporti commerciali con NE VA, al riferimento a fatture emesse;
illogico è il significato attribuito al discorso di NE NN, evidentemente riferito ad altre vicende, ed ingiustificato è il mancato rilievo attribuito all'affermazione EL ricorrente di non conoscere la natura ELl'affare per cui gli era stato chiesto di versare i 20 mila euro. 10.3. Vizio di motivazione sulle censure relative alla carenza, illogicità e contraddittorietà degli elementi di prova per il capo D). Anche per questa vicenda e per il versamento ELla somma di 14 mila euro a NE VA, tramite il LI, qualificato come "puntata" per contribuire all'importazione di 24 kg di cocaina valgono i rilievi critici evidenziati al punto precedente. Si passano in rassegna le due conversazioni da cui si ricava la prova ELla responsabilità EL ricorrente, evidenziando l'inconciliabilità ELla tesi accusatoria con i riferimenti EL LI a bonifici e mezzi di pagamento tracciabili, compatibili con il riferimento a prodotti floreali. 10.4. Vizio di motivazione in ordine all'aggravante ELl'ingente quantità, avuto riguardo alla modestia ELle somme asseritamente versate dal ricorrente per contribuire all'acquisto di partite di cocaina in relazione a quantitativi determinati solo in base a conversazioni criptiche ed in assenza di ogni riferimento al grado di purezza ELla sostanza;
peraltro, nel caso di specie, anziché una quota EL carico importato, al ricorrente sarebbe spettato un surplus rispetto alla somma puntata, 10.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione EL fatto ai sensi EL comma 5 ELl'art. 73 d.P.R 309 EL 90 ed al mancato riconoscimento 12 EL contributo di minima importanza in ragione EL contributo economico marginale offerto e ELla modestia ELl'utile conseguito nelle due vicende. Alla derubricazione EL reato conseguirebbe la dichiarazione di prescrizione, una volta esclusa l'aggravante ELl'ingente quantità. Su entrambi i punti vi è omessa risposta, pur essendo stati dedotti nei motivi di appello. 10.6. Vizio di motivazione in relazione al diniego ELla prevalenza ELle attenuanti generiche, stante l'esclusione ELl'aggravante ELla transnazionalità. 11. Due sono i motivi di ricorso formulati per US NR. 11.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo e all'aggravante ELl'ingente quantità. Mancano gli elementi costitutivi ELl'associazione e illogicamente la Corte di appello ha desunto da un'unica conversazione ambientale, nel corso ELla quale veniva consegnato EL denaro al US, nonché da due o tre fatti di cessione avvenuti nell'arco di pochi mesi la conferma ELla stabilità e indeterminatezza EL programma associativo. Si contesta che il denaro ricevuto in quell'unica occasione fosse un compenso per l'attività di recupero ELle partite di cocaina ti li occultate nei container giunti dal Sudamerica nel porto di Salerno e poi consegnate al gruppo criminale AM;
la partecipazione associativa è ricavata dalle conversazioni intercettate relative ai tre reati fine, di cui ai capi D), E) e F), ma soltanto in una compare il ricorrente e il dato è insufficiente per ritenerlo intraneo al pari ELla occasionale partecipazione a singoli episodi, che depone per il solo concorso nei singoli reati. 11.2. Violazione di legge e assenza di motivazione in ordine al diniego ELle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza, la giovane età e il ruolo marginale. 12. Per OM RG il difensore deduce: 12.1. Nullità ELla sentenza per omessa notificazione all'imputato ELl'avviso di fissazione ELl'udienza EL 24 giugno 2022 dinanzi alla Corte di appello, risultando la stessa effettuata telefonicamente dai CC, trovandosi l'imputato fuori regione ove sarebbe rientrato dopo 1'8 giugno. Si eccepisce la nullità ELla notificazione telefonica, non consentita se non in caso di urgenza per persone diverse dall'imputato; peraltro, non risulta indicato il numero di telefono né le modalità di identificazione ELl'interlocutore sicché non vi è certezza sulla consapevolezza ELl'imputato ELla celebrazione EL processo di appello, integrante nullità assoluta. 12.2. Violazione di legge, travisamento ELla prova e vizio di motivazione in relazione al tentativo di importazione ascritto al ricorrente per insussistenza EL ELitto tentato per inidoneità ELl'azione ed inesistenza ELl'oggetto. 13 ci La motivazione é apparente, in quanto non vi è prova di contatti EL ricorrente con i fornitori stranieri né di un arresto degli stessi, ma solo con NE VA, intermediario nelle importazioni e autore di una truffa in danno degli acquirenti, dai quali aveva preteso e ottenuto il 50% ELla quota stabilita senza avere avuto alcun contatto con i fornitori;
vi era, quindi, stata soltanto un'attività preparatoria consistita nella raccolta EL denaro e nell'accordo con il broker, non con i fornitori, con conseguente impossibilità di configurare il tentativo di importazione, mancando anche la prova di una trattativa in atto su prezzo e quantità nonché ELla detenzione ELlo stupefacente da parte ELlo NE;
anzi, l'appropriazione EL denaro da parte di questi e le scuse addotte per non far giungere la droga in Italia dimostrano la mancanza ELla idoneità è univocità degli atti. 12.3. Erronea applicazione ELla legge e motivazione apparente in relazione al reato tentato ed alla sussistenza ELl'aggravante ELl'ingente quantità, ritenuta solo in via presuntiva, non essendovi prova EL quantitativo ordinato e EL principio attivo. 12.4. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione al diniego ELle attenuanti generiche ed ai criteri adottati per la determinazione ELla pena per mancata valutazione ELle ammissioni EL ricorrente. 13. Sono state depositate: 1) note ELl'Avv. Gaito per US PA, in cui si ribadisce l'estraneità EL ricorrente al finanziamento ELl'importazione di 48 kg di cocaina, conclusasi a giugno 2014, perché interamente finanziata dai AM;
2) motivi aggiunti dall'Avv. De Caro per ER AN i nei quali si ribadisce l'insussistente partecipazione associativa ELl'ER, confermata dalle convergenti fonti dichiarative indicate nel ricorso e l'inidoneità degli elementi su cui sì fonda l'affermazione di responsabilità per i reati fine. Con memoria di replica alle conclusioni EL PG, il difensore ribadisce la censurata mancanza di motivazione sulle dichiarazioni liberatorie indicate e la denunciata assertività e illogicità ELla motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, ad eccezione di quelli proposti nell'interesse di NE NN e di OM RG, che risultano infondati, perché prevalentemente reiterativi, versati in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione EL materiale probatorio, in particolare dei colloqui intercettati, preclusa in questa sede, specie a fronte di un quadro ricostruttivo composito, riscontrato dai sequestri operati nel corso ELle indagini ed esaminato dai giudici 14 di merito in modo coerente e completo e non parcellizzato, come proposto dai ricorsi. 2. Il ricorso di LE OR è inammissibile. 2.1. I motivi, in particolare, il primo, il secondo e il quarto, con i quali si contesta sotto vari profili l'identificazione ELl'imputato, sono inammissibili perché, in realtà, contestano la conforme valutazione operata dai giudici di merito, contrapponendo una lettura alternativa EL compendio probatorio e reiterando censure già vagliate e disattese con motivazione congrua ed esaustiva. La sentenza dà atto (pag. 7) ELla certa identificazione effettuata dagli operanti in base agli accertamenti effettuati presso l'hotel Santa Teresa di TO EL Greco, dove i due emissari dei fornitori sudamericani avevano alloggiato nei periodi dal 24 giugno 2014 al 27 giugno 2014 e dal 15 dicembre 2014 al 19 dicembre 2014 -data in cui la p.g. aveva acquisito le schede di alloggio- ed erano stati registrati mediante i passaporti esibiti, di cui vi è annotazione nelle schede acquisite. La sentenza chiarisce, altresì (pag.8), che non vi è alcun errore o contraddizione in ordine alle strutture in cui avevano alloggiato i due stranieri, atteso che solo il 23 giugno 2014 avevano alloggiato presso l'hotel Nuvò di Agnano. Anche l'obiezione difensiva circa la mancata acquisizione EL passaporto EL ricorrente, che sarebbe serbo e non bosniaco, risulta analizzata e disattesa con congrua motivazione e logica argomentazione, avendo i giudici ritenuto che non vi era motivo di ritenere inaffidabile la trascrizione dei dati effettuata dall'albergatore sulle schede, che aveva verificato in due occasioni la corrispondenza degli ospiti ai soggetti ritratti nelle foto apposte sui passaporti esibiti né risultava provato che un terzo avesse utilizzato il passaporto EL ricorrente o che fosse stato esibito un passaporto falso (pag.9). Non illogicamente i giudici hanno attribuito rilievo alla circostanza che in entrambe le occasioni, significativamente coincidenti con l'arrivo dei due carichi imponenti di cocaina, oggetto dei capi C) e D), i due emissari dei fornitori sudamericani alloggiarono presso lo stesso albergo ed erano insieme all'atto EL controllo su strada EL 25 dicembre 2014 a bordo ELla Golf rossa con targa serba, utilizzata dai due sia per incontrare NE NN e raggiungerlo presso il mercato dei fiori di Ercolano, sia per raggiungere l'hotel Santa Teresa, ove gli operanti ne rilevarono la presenza. Ne discende che è EL tutto coerente la ritenuta irrilevanza EL mancato accertamento ELl'intestazione EL veicolo, essendo indubbio che l'autovettura e le utenze fossero in uso ai due stranieri, specie se si considera che i servizi di osservazione furono predisposti proprio in base alle risultanze ELle conversazioni intercettate, che consentirono di verificare sia l'incontro tra il ricorrente e il 15 correo con NE NN e la consegna EL saldo ELla partita di 48 kg il 24 giugno 2014, sia la contestualità tra la consegna EL carico di 24 kg ai AM da parte di US NR il 3 dicembre 2014, l'immediato smercio e la raccolta EL denaro da consegnare agli emissari dei fornitori, giunti in Italia sin dal 15 dicembre 2014 e trattenutisi sino alla EL controllo in Cassino, prima indicato. Le obiezioni difensive sembrano non tener conto ELle risultanze ELle conversazioni intercettate, puntualmente riportate nella sentenza di primo grado, in particolare, quelle relative alla importazione EL giugno 2014, dalle quali emerge il coordinamento ELle operazioni di consegna EL denaro ai due stranieri da parte di VA NE, che coinvolgeva il LI e l'ER, indicava presso l'hotel di Agnano il luogo in cui i due alloggiavano il 23 giugno 2014, sovrintendeva all'incontro con il nipote NN, che scambiava messaggi con il ricorrente per concordare il luogo ELl'incontro, apprendendo dallo stesso LE che si stavano recando all'incontro con una Golf 7 di colore rosso e che si sincerava ELl'identità ELla persona che doveva incontrare ovveroil nipote ELlo NE, contattando direttamente NE VA (v. pag. 73 e 74 sentenza di primo grado). A fronte ELla lettura coordinata e ELla significatività di tali dati oggettivi risulta EL tutto coerente la ritenuta irrilevanza ELle incongruenze segnalate dalla difesa nelle dichiarazioni di NE NN, che aveva descritto un soggetto di nome VA e non OR, o in quelle EL collaboratore TT, atteso che questi, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, pur non potendo affermare con certezza di riconoscerlo, aveva ravvisato una forte somiglianza con uno degli emissari nel soggetto raffigurato nella foto ELl'LE e precisato che gli emissari dei fornitori sudamericani, sempre diversi, provenivano dalla ex Jugoslavia e viaggiavano a bordo di una vettura rossa, significativamente coincidente con l'autovettura a bordo ELla quale viaggiavano e furono controllati il ricorrente e il correo, come valorizzato in sentenza, trattandosi di dato specifico ed individualizzante (pag.10). Ne deriva la manifesta infondatezza ELle censure difensive, meramente oppositive. 2.2. Anche il quinto motivo è inammissibile per assoluta genericità, in quanto non contrasta con argomenti specifici la valutazione diigiudici di merito sulla partecipazione associativa EL ricorrente, correttamente ritenuta in ragione ELla rilevanza EL ruolo svolto in ben due occasioni con identiche modalità, che rimandano a consuetudini e rapporti fiduciari instaurati da tempo con gli acquirenti ed alla assoluta affidabilità nell'espletamento EL ELicato incarico di riscossione EL saldo di importazioni ingenti da consegnare ai fornitori. Peraltro, i colloqui intercettati danno atto EL rapporto diretto clit ricorrente con NE VA, intermediario ELle importazioni, in contatto diretto con i fornitori 16 sudamericani e da tempo operante nel settore secondo modalità collaudate e organizzazione complessa, ben note al ricorrente, che dimostrava di essere inserito appieno nel contesto illecito e consapevole ELl'essenzialità EL suo contributo per la protrazione dei rapporti tra fornitori e acquirenti. Sul punto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondoi quali in tema di associazione a ELinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini ELla verifica degli elementi costitutivi ELla partecipazione al sodalizio, ed in particolare ELl'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata EL periodo di osservazione ELle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi- come nel caso in esame- l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 EL 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez.4, n. 50570 EL 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). 2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo (con il quale si contesta il diniego ELle attenuanti generiche, invece, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità dei fatti e alla dimensione EL traffico illecito rispetto alla incensuratezza EL ricorrente o al corretto comportamento, non potendo attribuirsi effetti premiali al rispetto ELle misure cautelari, che costituisce comportamento semplicemente doveroso. 2.4. All'inammissibilità EL ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali ed al versamento di una somma in favore ELla Cassa ELle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 3. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di US PA sono inammissibili. Il US risponde EL reato di cui al capo C) per aver partecipato all'importazione di 48 kg di cocaina EL giugno 2014, come finanziatore, partecipando con proprie "puntate", insieme al La ME, all'acquisto. 3.1. Manifestamente infondata è l'eccezione, proposta da entrambi i ricorsi, relativa all'omessa motivazione sui motivi di appello proposti dall'avv. Belcastro, attestata solo su un dato formale, in quanto i motivi risultano sostanzialmente coincidenti con quelli proposti dal codifensore, come è agevole rilevare dai motivi elencati in sentenza (pag. 48-49), nonché diretti a sollecitare una lettura alternativa dei dati probatori, in particolare, ELla conversazione telefonica EL marzo 2015 su cui si fonda l'accusa e ELla quale si sostiene la genericità e l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito a fronte ELla documentata esistenza di rapporti commerciali leciti nel settore vivaistico, 17 ELl'atteggiamento silente e passivo EL ricorrente nel corso EL colloquio e ELl'inconciliabilità EL guadagno atteso con il sistema ELle "puntate". A tali obiezioni la sentenza ha fornito esaustiva e logica risposta sulla scorta ELle conversazioni intercettate e ELle dichiarazioni confessorie di NE NN proprio in relazione all'importazione in oggetto, al sistema ELle "puntate" ed alle condizioni variabili e non eque applicate dallo zio nella divisione degli "utili" tra gli investitori (pag. 49); circostanza, questa, che priva di rilievo le osservazioni difensive circa l'ambiguità ELla conversazione, l'inconciliabilità ELl'incremento economico atteso dalla somma investita con il sistema ELle "puntate" ed azzera l'incongruenza segnalata in merito alla distanza temporale EL colloquio dall'importazione. I rilievi difensivi trascurano, infatti, le risultanze processuali dalle quali è emerso che NE VA, oltre a raccogliere il denaro dai AM, destinatari ELle importazioni, raccoglieva tramite il sistema ELle "puntate" da imprenditori amici altri fondi per finanziare maggiori acquisti ed ottenere un maggiore sconto sul prezzo di acquisto, garantendo agli investitori un utile e non una quota EL carico importato. 3.2. A differenza di quanto indicato nei ricorsi, la sentenza chiarisce che gli interlocutori dimostravano di essere pienamente consapevoli EL coinvolgimento in affari illeciti con NE VA, tanto da rammaricarsi di esseri lasciati coinvolgere, non immaginando una così scarsa redditività ELl'investimento effettuato. Significativa è la critica EL nipote NN per le imprudenze ELlo zio nel parlare di tali affari al telefono, stante la possibilità per le forze ELl'ordine di decifrare agevolmente il linguaggio criptico utilizzato, in tal modo facendo chiaro riferimento al ricorso ad un linguaggio di copertura ed alla natura illecita degli affari;
elementi, questi, che privano di rilievo il riferimento ai leciti rapporti commerciali tra il ricorrente e NE VA, peraltro, logicamente ritenuti non incompatibili con una parallela attività illecita, fungendo, anzi, da ottima copertura. Decisiva smentita ELla tesi difensiva proviene, soprattutto, dalla considerazione di NN NE sull'alto rischio connesso ad affari EL genere di quelli trattati, che valeva la pena di correre soltanto purché vi fosse convenienza;
il riferimento specifico al rischio EL carcere ed alla "pena da venti anni in su", di cui anche il La ME mostrava di essere consapevole, rende inequivoco il riferimento al traffico di stupefacenti e, al contempo, dimostra la consapevolezza degli interlocutori ELl'elevato rischio connesso, come ritenuto in sentenza (pag. 50). 3.3. Ancora, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, risulta esaminato e valutato con motivazione adeguata anche l'atteggiamento silente EL ricorrente, logicamente ritenuto affidabile e partecipe EL sistema +la 18 NE NN, che mai avrebbe discusso di argomenti ELicati, criticando lo zio, con estranei, essendo, invece, gli interlocutori consapevoli EL reciproco coinvolgimento nell'affare illecito, tant'è che il ricorrente aveva prelevato il La ME per recarsi insieme a casa ELlo NE e discutere ELl'abbattimento dei compensi rispetto a quelli promessi (pag. 50). Ne deriva l'insostenibilità ELla tesi ELl'estraneità EL ricorrente all'affare, ELla prospettata lettura alternativa ELla conversazione e ELle parole di NE NN, che avrebbe citato il ricorrente solo a titolo di esempio. 3.4. Anche il motivo relativo all'aggravante ELl'ingente quantità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte ELla motivazione resa, che logicamente e coerentemente la correla al sistema ELle "puntate", all'entità ELl'investimento EL ricorrente di 40 mila euro e all'entità ELl'importazione di 48 kg giunti in Italia, essendo connaturato a detto sistema l'acquisto di maggiori quantitativi a prezzi inferiori e non essendo sostenibile che il ricorrente fosse inconsapevole EL carico da acquistare, tenuto conto EL complesso sistema di importazione e organizzazione di raccolta ELle "puntate", gestito dallo NE su indicazione ELlo zio, non rilevando la circostanza che avrebbe percepito solo una minima parte EL guadagno, quanto piuttosto la circostanza che avesse contribuito al finanziamento ELl'intera importazione. Il risultato ELla lettura ELle emergenze processuali si pone in consonanza con i criteri di attribuibilità di una circostanza aggravante ai sensi ELl'art. 59, comma 2, cod. pen., trattandosi di elementi oggettivi dai quali è stata congruamente desunta la prova ELla colpevolezza EL soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata ELl'ingente quantitativo di droga importata, dimostrando, con un grado di ragionevole prevedibilità concreta, come la stessa aggravante fosse da lui conosciuta, ovvero, comunque, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. Infatti, ai fini EL riconoscimento ELla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi ELl'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza ELl'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez.4, n. 18049 EL 14/04/2022, Caca, Rv. 283209; Sez.6, n. n. 13087 EL 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643). 3.5. Inammissibile per genericità e manifestamente infondatezza è anche il motivo sul bilanciamento tra le circostanze generiche, già riconosciute, e l'aggravante in oggetto, non incidendo sullo stesso e sulla determinazione ELla pena l'esclusione ELl'aggravante ELla transnazionalità. Va, infatti, considerato che l'aggravante ELla transnazionalità non poteva entrare nel giudizio di bilanciamento ex art. 416 bis. 1, comma 2, cod. pen., ma 19 erroneamente il primo giudice l'aveva considerata a tal fine, effettuando, quindi, un giudizio più favorevole, non modificabile dal giudice di appello in presenza di impugnazione EL solo imputato, sicché non risulta censurabile la valutazione espressa in sentenza, laddove si esclude di poter effettuare un diverso bilanciamento ELle circostanze, risultando in concreto già operato un ridimensionamento ELla pena. La Corte di appello ha dato atto EL giudizio di equivalenza già operato dal Tribunale tra le attenuanti generiche e la residua aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, proprio in ragione ELla già considerata occasionalità ELla condotta e EL ruolo defilato ELl'imputato, escludendo in tal modo di poter attribuire prevalente rilievo a tali circostanze e modulare diversamente la pena. 3.6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna EL ricorrente alle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla cassa ELle ammende. 4. Anche il ricorso EL FIORENTE è inammissibile per assoluta genericità EL motivo, stante la rinuncia ai motivi di impugnazione nel merito, ad eccezione di quelli sulle attenuanti generiche e sulla pena, e la correzione disposta in sentenza, dando atto ELle già riconosciute attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, con conseguente rideterminazione ELla pena detentiva nel minimo. All'inammissibilità EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente alle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla cassa ELle ammende 5. Parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse di OR NN, ritenuto responsabile ELl'acquisto, insieme al BE, dal gruppo AM, destinatario ELl'importazione di 24 kg di cocaina EL 3 dicembre 2014, di un quantitativo imprecisato di cocaina, oggetto EL capo D) ELl'imputazione. 5.1. I motivi di ricorso sono reiterativi e non consentiti nella misura in cui propongono una interpretazione alternativa dei colloqui intercettati nell'abitazione EL AM , in assenza di incongruenze e di illogicità manifeste ELla motivazione con cui sono recepiti. È noto che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione EL linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione EL giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 EL 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 20 Precisato che non vi è dubbio sull'identificazione EL ricorrente, riconosciuto dagli operanti in base alle videoriprese ELla telecamera installata presso l'abitazione di AM NA LUDZEM2M29, indicato più volte nelle conversazioni dei giorni precedenti al 18 dicembre 2014, la ricostruzione contenuta in sentenza (pag. 20) è EL tutto lineare e non autorizza i dubbi interpretativi sollevati dalla difesa, risultando chiaramente: 1) l'acquisto in data 4 dicembre di 5 kg di cocaina da parte EL BE;
2) il ritardo nel pagamento di 37 mila euro dovuti dal OR, a causa ELl'arresto ELl'acquirente cui l'aveva ceduta e la promessa di risolvere il prima possibile il problema;
3) la consegna di altri 10 mila euro il 22 dicembre, quando si recava dal AM e gli assicurava di saldare, essendo riprese le vendite. Ma, soprattutto, la difesa trascura la rilevanza ELle affermazioni EL AM, che, oltre a tollerare il ritardo, addirittura esortava il OR a preparare 50-60 mila euro per un bel lavoro ("una bella fatica") nel successivo mese di gennaio, a riprova ELl'affidamento in lui riposto, tanto da prospettargli il coinvolgimentdvdn nuovo acquisto. 5.2. Specificamente affrontato è il profilo, nuovamente dedotto, EL mancato riferimento esplicito allo stupefacente nei colloqui e ELla frase corretta, risultante dalla trascrizione peritale (pag. 21), ritenuto irrilevante dai giudici di appello al pari EL prospettato intervento EL OR in una truffa subita dai AM (riferimento a tale vicenda vero, ma non alternativo all'affare illecito), a fronte ELla complessiva ricostruzione ELla vicenda, strettamente correlata, anche sul piano cronologico, all'importazione certa ed alla consegna ai AM EL carico giunto il 3 dicembre 2014. La sentenza, infatti, dà atto ELl'incontestabile chiarezza emergente dalla lettura coordinata dei colloqui intercettati, letti in sequenza ed in correlazione con l'accertata consegna EL carico ai AM, dimostrativi ELla circostanza che il BE aveva consegnato una parte ELla sostanza ricevuta al OR, che si recava presso l'abitazione EL AM il 18 dicembre per giustificare il ritardo nel pagamento e versare 10 mila eurojl 22 dicembre successivo. 5.3. Nessun contrasto sussiste tra tale ricostruzione e le dichiarazioni ELlo TT, che indicava il BE come storico acquirente dei AM, risultando, infatti, che a lui fu ceduto il quantitativo di stupefacente destinato in parte al ricorrente. 5.4. Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, l'esclusione ELl'ipotesi di lieve entità è giustificata con motivazione ineccepibile, che attribuisce rilievo al contesto in cui si inseriva l'acquisto ed al rapporto con i AM, che notoriamente gestivano grosse importazioni (pag. 22), specie se si ha riguardo alla proposta EL AM di un nuovo lavoro e al relativo impegno economico, che rimanda ad acquisti non modici né occasionali. 21 5.5. Inammissibili / per genericità e manifesta infondatezza sono anche i motivi relativi alla recidiva qualificata, al diniego ELle attenuanti generiche e alla determinazione ELla pena, a fronte ELla completa motivazione resa, sia con riferimento specifico ai precedenti allarmanti EL ricorrente, indicativi, anche rispetto al reato in esame, di perdurante pericolosità e più accentuata determinazione a ELinquere, giustificativa di aggravio sanzionatorio, sia per il rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti, al contesto e alla personalità negativa EL ricorrente, sia . per la determinazione ELla pena detentiva, fissata nel minimo edittale con aumento vincolato per la recidiva qualificata (pag. 22). 5.6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento ELle spese processuali ed al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen. 6. Il ricorso proposto per NE NN, alla quale si addebita al capo B) di aver curato la riscossione di una somma di denaro, raccolta dal nipote NN e da TT UD, da inviare al fratello tramite il LI in pagamento ELla partita di cocaina importata il 23 gennaio 2014, è infondato, ai limiti ELla inammissibilità nella misura in cui reitera i motivi di appello, ai quali è stata data compiuta risposta. Il ricorso ripropone la tesi dei rapporti commerciali leciti nel commercio dei fiori quale chiave di lettura dei colloqui intercettati, erroneamente interpretati dai giudici di merito, come confermato dai testimoni sentiti sui rapporti intrattenuti con VA NE tramite la sorella. Tale prospettazione è, tuttavia, fondata su una lettura dei colloqui intercettati non contestualizzata né coordinata con la tempistica ELl'importazione EL gennaio 2014 e con l'esigenza di raccogliere il saldo da versare ai fornitori, sicché non è in grado di contrastare la lineare spiegazione data in sentenza EL ricorso a termini di copertura, fuori contesto, inconciliabili con la tesi dei rapporti commerciali leciti, invece, strumentalmente utilizzati per schermare gli affari illeciti. I giudici di merito hanno, infatti, analizzato alcune conversazioni, dando conto ELl'anomalo riferimento ELla ricorrente ad un listino prezzi con 40 fogli, appena ricevuto da un suo cliente e riferito a banane, frutta esotica, piante e fiori, che il fratello VA sosteneva dovessero essere di più, pacificamente per intendere soldi, come chiarito da altri colloqui riportati nella sentenza di primo grado (pag. 54, 56-57), in particolare, quelli intercorsi tra VA NE e il LI, incaricato di recarsi. a Pescia dalla sorella a prelevare il DA ("Devi andare da NNmaria perché mi hanno fatto un pagamento ed è meglio che ti vai a prendere questi soldi;
sono 40, ti fai dare solo 30; sono quattro cataloghi, te ne fai dare solo tre"). I giudici hanno, quindi, attrìibuito 22 rilievo sia all'utilizzo di termini di copertura, ingiustificati per pagamenti leciti, sia al suggerimento EL fratello di trovare una cabina telefonica, immediatamente accolto dalla ricorrente, ritenuta una riprova ELla consapevolezza ELl'oggetto illecito EL colloquio e ELla necessità di parlarne liberamente (pag. 29). Lineare e coerente è anche la lettura EL colloquio successivo al prelievo ELla somma da parte EL LI, ritenuta esigua dal fratello e correlata alla minaccia EL mancato invio di rose, logicamente riferibile all'invio di una nuova partita di droga (NE VA diceva alla sorella di riferire alle persone che aveva incontrato che "se non avessero completato il pagamento ELla fattura non avrebbe inviato le rose", pag. 30 sentenza impugnata). Sul punto è dirimente la spiegazione EL termine di copertura "rose" offerta da NE NN, già evidenziata nella sentenza di primo grado ("Hai voglia a parlare di rose e rose, mercato e non mercato, qua se fanno tre più tre ...sono non un annetto, non due annetti, ma venti anni...", pag. 60). Ancora, risulta logicamente ricavata dalla coordinata lettura dei colloqui avvenuti il 15 febbraio 2014 tra NE VA, il nipote NN, il LI e la ricorrente la consapevolezza ELla NE circa la destinazione ELla somma al pagamento EL corrispettivo EL carico già giunto a gennaio, rimarcando che fu proprio la ricorrente a contattare il nipote per segnalargli la presenza EL soggetto straniero, incaricato EL ritiro presso il mercato dei fiori di Ercolano, come indicatole dal fratello (pag. 30). Valutazione, questa, che non risulta smentita dalle dichiarazioni EL nipote NN e ELlo TT, ritenute, con motivazione logica, non in grado di superare la rilevanza e la significatività dei colloqui intercettati / né di escludere la consapevolezza ELla ricorrente ELla natura illecita ELl'affare cui si riferiva la somma riscossa su incarico EL fratello, avuto riguardo al pieno coinvolgimento EL primo nel traffico illecito gestito dallo zio ed alla volontà di salvaguardare la zia nonché alla mera supposizione ELlo TT circa l'inconsapevolezza ELla ricorrente ELl'attività di narcotraffico svolta dal fratello, fondata sul coinvolgimento in questo unico episodio. La ricostruzione che precede dà conto EL consapevole contributo offerto dalla ricorrente e dimostra l'infondatezza ELla prospettazione difensiva. Al rigetto EL ricorso consegue la condanna ELla ricorrente al pagamento ELle spese processuali. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di ER AN, ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di cocaina, descritta in premessa, ed alle due importazioni EL gennaio e EL giugno 2014, occupandosi ELla raccolta e ELl'invio EL denaro in Ecuador allo NE, è, inammissibile perché meramente reiterativo e oppositivo. 23 7.1. Il ricorso ripropone le censure formulate in appello e la tesi EL risalente rapporto di amicizia con NE VA quale chiave di lettura dei colloqui intercettati, sporadici, non chiari ed erroneamente interpretati, conseguentemente inidonei a provare la consapevole partecipazione EL ricorrente agli affari illeciti di questi. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza affronta tutti i temi posti e rende una motivazione completa e lineare sulla scorta dei colloqui intercettati, che smentiscono la tesi riduttiva proposta dalla difesa, evidenziando che il ricorrente non si limitava a contattare il nipote ELl'amico VA, ma lo sollecitava a versare il denaro raccolto agli emissari serbi dei fornitori, giunti in Italia;
contattava il LI perché rassicurasse l'amico in tal senso;
insieme a NN NE contattava i due stranieri per la consegna EL denaro e riceveva un pensiero per l'incarico svolto (pag. 14). Identico ruolo risultava dai colloqui relativi all'importazione EL dicembre 2014 e dalle dichiarazioni ELlo TT, che gli consegnò il denaro raccolto da inviare a VA NE (pag.15). I giudici hanno, quindi, attribuito rilievo al ruolo attivo svolto dal ricorrente, ritenuto a tal punto affidabile, da affiancare e controllare NN NE, nei cui confronti lo zio nutriva sospetti, contribuendo in modo essenziale al recupero EL saldo da versare agli emissari dei fornitori sudamericani. Logicamente hanno respinto la tesi ELl'inconsapevolezza ELl'oggetto ELl'appuntamento con i due stranieri, che egli stesso aveva contribuito a fissare, valorizzando anche la caratura criminale ELl'amico e ELlo stesso ricorrente, gravato da un precedente specifico, lo stretto e risalente rapporto tra i due / nonché la conferma ELl'affidamento in lui riposto per la riscossione EL saldo anche per l'importazione EL dicembre successivo, in sostituzione EL LI. Correttamente risulta attribuito rilievo all'immediata comprensione e all'utilizzo dei termini di copertura utilizzati anche in altre occasioni da NE VA ("cataloghi da dividere tra più clienti", "depliant", pag. 16 sentenza), indicativa di consuetudine collaudata, non necessitante di spiegazioni, al pari dei plurimi contatti con il LI e con l'amico per segnalargli l'ammanco di 4.500 fogli "dal catalogo", „addirittura rinunciando al compenso promessogli per non aver contato il denaro. L'obiezione difensiva che fa leva sull'incompatibilità EL compenso promesso per il compito svolto con la partecipazione associativa non considera che a disporre in tal senso era proprio NE VA, che di norma provvedeva alla divistme degli utili tra i sodali. 7.2. Le censure difensive sulla valutazione ELle dichiarazioni ELlo TT e di NE NN (pag.16-18) e sulla identificazione ELl'imputato nel GI destinatario EL compenso promesso per il ruolo svolto (pag.16) risultano 24 superate dalla consapevolezza ELla funzionalità EL contributo prestato alla realizzazione ELle importazioni emersa dai colloqui intercettati, che correttamente fondano anche il giudizio sulla partecipazione associativa EL ricorrente, desunta dal ruolo assolutamente fiduciario svolto, dalla ELicatezza degli incarichi affidatigli, dalla pronta disponibilità assicurata allo NE e ai sodali, munendosi di una nuova scheda telefonica, su indicazione ELl'amico, e dalla conoscenza dei meccanismi e ELl'organizzazione ELle importazioni. Considerato che la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi ELl'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 EL 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139), è coerente la valutazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato l'affidamento ELl'incarico di riscossione in luogo EL LI, disposto da NE VA ("devi prendere tu le fatture quando io non ci sono", pag. 15), ritenuto dimostrativo EL perfetto inserimento ELl'ER nell'associazione e ELla totale fiducia in lui riposta per la pronta disponibilità a custodire il denaro e ad incontrare emissari stranieri nella consapevolezza ELla necessità di preservare i canali di fornitura e la prosecuzione ELl'attività illecita. 7.3. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento ELle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende. 8. Stessa sorte spetta al ricorso proposto per OM AN. Il OM, dipendente come il SP di società addetta alla movimentazione ELle merci nel porto di Salerno, occupatosi EL recupero e ELla If il consegna ELla cocaina occultata nei container provenienti dal Sudamerica, è stato ritenuto responsabile ELla partecipazione associativa e EL concorso nel tentativo di importazione di 50 kg cocaina nel gennaio 2015, non realizzato per l'arresto dei fornitori in data 25 maggio 2015. 8.1. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è la prima censura relativa al reato associativo, formulata solo in ragione EL diverso esito raggiunto nel procedimento a carico EL SP, giudicato in abbreviato, dovendo, invece, considerarsi la diversità EL rito e ELle regole di valutazione EL materiale probatorio,nonché ELla prospettazione solo in astratto ELl'identità di ruolo, invece, da apprezzare in concreto, come avvenuto nel caso di specie, sulla scorta dei colloqui telefonici, ELl'essenzialità EL contributo prestato, ELla consapevolezza EL luogo di custodia e dei destinatari EL carico oltre all'emerso coinvolgimento in precedenti operazioni identiche (pag. 41 e 42). 25 Sul punto la sentenza valorizza sia i rapporti con US RG e tramite questi con i AM, presso la cui abitazione si era recato in due occasioni per fornire informazioni sulle rotte e sulle navi che vi operavano, sia l'impegno IS al profuso nella ricerca EL container contenente il carico di cocaina, sequestrato a Panama nel marzo 2015, che, pur non integrando il reato contestato al capo F), dimostrava, comunque, il ruolo stabile assegnatogli di addetto al recupero ELle partite importate e la consapevolezza ELl'importanza nevralgica EL contributo offerto, funzionale all'operatività ELl'associazione, mettendo a disposizione ELla stessa la propria posizione di operatore interno al porto. 8.2. Del tutto infondata è la contestata configurabilità EL tentativo di importazione, chiaramente spiegata in sentenza con riguardo sia allo stato avanzato EL progetto di importazione con pagamento EL prezzo di parte EL carico, anticipato dai AM, sia tOcoinvolgimento EL ricorrente, ad opera di US NR il 19 maggio 2015, per superare le sopraggiunte difficoltà EL trasporto, individuando rotte alternative e compagnie di navigazione tra l'Ecuador e il porto di Salerno, sia all'espletamento ELl'incarico con consegna al AM ELla documentazione da lui acquisita (pag. 38-39). Correttamente, i giudici hanno rimarcato che nel momento in cui il ricorrente fornì il proprio contributo, non vi era motivo di dubitare, secondo una prognosi ex ante, ELla idoneità e ELl'efficienza causale ELlo stesso ad agevolare l'importazione e l'arrivo in Italia EL carico, non essendovi ragioni per ritenere che tale evento non si sarebbe verificato, come poi accaduto a causa di un fatto imprevisto e imprevedibile come l'arresto dei fornitori. Peraltro, anche cronologicamente il contributo prestato dal 19 al 24 maggio con la consegna a AM NA ELla documentazione acquisita sulle nuove rotte, si colloca prima EL fallimento ELl'importazione per l'arresto dei fornitori in data 25 maggio 2015. 8.3. Analoga inammissibilità si rileva per la contestata sussistenza ELl'aggravante ELl'ingente quantità, ricavabile dai colloqui intercettati. Non illogicamente, i giudici hanno desunto la consapevolezza EL ricorrente ELla quantità ingente EL carico atteso proprio dalle modalità di importazione, dalla complessità ELl'organizzazione e dalla caratura criminale dei soggetti coinvolti, dando atto anche ELl'ingente somma investita dai AM (162.400 euro in contanti sufficienti per puntare su 20 kg di cocaina) / nonché ELle dichiarazioni ELlo TT, che aveva indicato in 50 kg la partita da importare;
dati, questi, che i coordinati tra loro e con quelli prima indicati / consentono di ritenere logicamente configurabile l'aggravante speciale e l'attribuibilità al ricorrente. Insussistente è, infine, la dedotta contraddittorietà con la diversa valutazione espressa per il SP e per altri imputati, non essendo comparabili posizioni, situazioni e contributi differenti. 26 8.4. All'inammissibilità EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende. 9. Analoga valutazione va espressa per il ricorso di De IA AL, ritenuto responsabile EL reato di cui al capo G), avente ad oggetto l'offerta in vendita di 20 kg di cocaina ai AM nel marzo 2015. 9.1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone pedissequamente l'eccezione di incompetenza territoriale e le questioni poste in appello e ancor prima nelle fasi precedenti di giudizio (l'eccezione di incompetenza risulta proposta sin dall'udienza preliminare e sin dalla fase cautelare la questione ELla non configurabilità EL reato per indisponibilità ELlo stupefacente), entrambe respinte con motivazione corretta e completa (pag.23). Quanto alla eccezione di competenza, la Corte territoriale ne ha giustificato il rigetto in ragione EL contesto associativo in cui si inserisce l'episodio, che ne giustifica l'attrazione nella competenza EL GIP distrettuale e, quanto alla seconda, in ragione ELla chiarezza ELle conversazioni intercettate nell'abitazione dei AM, riportate in sentenza (pag. 24), che davano conto ELla precisa indicazione EL quantitativo offerto, EL prezzo proposto e ELla ottima qualità ELlo stupefacente ("15-20 a 40") prima di accordarsi per la • I consegna di 10 per il mercoledì successivo, 22 marzo 2015. L'incertezza segnalata dalla difesa non é ravvisabile, stante il riferimento EL ricorrente alla certa disponibilità di sostanza per detto giorno ed alla serietà ELl'offerta, ricavabile dall'apprezzamento di AM NA sulla buona qualità ELla sostanza trattata dal ricorrente, tant'è che alle perplessità EL NO, il AM replicava, dicendo: "No, ma quello è buono". È, peraltro, noto il principio secondo il quale le condotte di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti richiedono l'impegno ELl'agente a procurare la sostanza stupefacente, purché ne abbia la disponibilità, sia pure non attuale né immediata, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 EL 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; Sez. 4, n. 34754 EL 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 03). 9.2. Inammissibile per genericità è il motivo relativo alle attenuanti generiche, negate cori f tongrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità EL contesto in cui si inserisce il fatto, alla personalità ELinquenziale EL ricorrente, ritenuto affidabile dai AM, ed alla gravità dei numerosi precedenti, anche specifici e di poco precedenti all'episodio in esame, 27 ritenuti dimostrativi di radicata e perdurante capacità a ELinquere, a fronte dei quali cede l'ammissione di responsabilità, valorizzata dalla difesa. 9.3 All'inammissibilità EL ricorso conseguono le statuizioni previste ex art. 616 cod. proc. pen. 10. Parimenti inammissibile è il ricorso di La ME ND, ritenuto responsabile ELla partecipazione alle due importazioni EL giugno e dicembre 2014, oggetto dei capi c3 e D), mediante "puntate", rispettivamente di 20 mila e 14 mila euro, in tal modo contribuendo al finanziamento ELle stesse. 10.1. Il primo motivo, proponibile per la prima volta con il ricorso perché relativo ad una questione di diritto, solo formalmente deduce una violazione di legge, in realtà, sposta il fuoco sulle dichiarazioni degli operanti, ritenute interpretative EL contenuto non chiaro dei colloqui e inammissibilmente frutto di deduzioni e valutazioni, piuttosto che concentrarsi sul contenuto dei colloqui, direttamente apprezzato dai giudici di merito (pag. 34-36), che ne hanno escluso l'equivocità e sporadicità dedotta nel ricorso, sicché il motivo muove da un presupposto insussistente. 10.2. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo, reiterativi e diretti a proporre una lettura alternativa EL compendio probatorio, in particolare, ELle conversazioni intercettate, esclusivamente riferite ad affari leciti;
prospettazione, questa, respinta con valutazione coerente e conforme alle risultanze processuali da entrambi i giudici di merito. Quanto al capo C) si rimanda al contenuto dei colloqui esaminati per la posizione di US PA e per il capo D) a quanto detto per il OR, nonché alle lineari osservazioni dei giudici di merito sulla consapevolezza EL ricorrente circa la natura illecita ELl'investimento, schermata dal linguaggio di copertura utilizzato, riferito ai rapporti commerciali leciti con NE VA, ritenuti compatibili con la parallela partecipazione ad affari illeciti (pag. 36). Basta ricordare, in proposito, l'eloquente significatività - trascurata dalla difesa- ELle considerazioni espresse da NE NN sulla agevole decifrabilità da parte degli inquirenti EL linguaggio di copertura utilizzato per parlare degli affari trattati e EL rischio di pene elevate, precisamente riferibili al traffico di stupefacenti, di cui si è detto in precedenza / e su cui concordava il ricorrente, come sottolineato in sentenza (pag.35). Specificità e chiarezza EL colloquio e ELle dichiarazioni ELlo NE a fronte ELle quali cedono le obiezioni difensive. Analoghe considerazioni valgono per l'investimento ELla quota di 14 mila euro per l'importazione EL dicembre 2014, logicamente ricondotto a tale affare illecito in ragione ELle anomale modalità di consegna ELla somma in contanti al LI, secondo l'accordo raggiunto con VA NE, anziché,_ con 28 modalità tracciabili e tipiche degli affari leciti;
peraltro, i giudici hanno rimarcato la mancata produzione di documentazione attestante l'effettivo acquisto di rose da parte EL La ME. 10.3. Inammissibile, perché non proposto in appello, è il motivo relativo all'aggravante ELl'ingente quantità, in ogni caso, affrontato per la posizione di US PA, alle cui argomentazioni si rimanda, oltre a richiamare la chiarezza dei colloqui intercettati in casa EL AM il 3 dicembre 2014 per l'altra importazione, in relazione alla quale è espresso il riferimento a 24 kg di cocaina, a "tre qualità belle periate", all'ottima qualità ed all'elevato grado di purezza (v. pag. 101 sentenza di primo grado). 10.4. Analogamente inammissibili / perché non dedotti in appello / sono i motivi relativi alla riqualificazione ELle condotte ai sensi EL comma 5 ELl'art. 73 d.P.R. 309 EL 90 ed al riconoscimento EL minimo contributo. L'omessa risposta su detti punti non é censurabile, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione;
in ogni caso, risultano motivi implicitamente respinti per l'incompatibilità con la ritenuta aggravante ELl'ingente quantità e con il contributo non occasionale offerto al finanziamento ELle due importazioni. 10.5. Inammissibile è anche l'ultimo motivo relativo al negato giudizio di prevalenza ELle attenuanti sull'aggravante residua, per le stesse ragioni esposte per US PA, alle quali si rinvia. 10.6. All'inammissibilità EL ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen. 11. Anche il ricorso proposto per US NR, ex operatore EL porto di Salerno, ritenuto partecipe ELl'associazione, alle due importazioni EL giugno e EL dicembre 2014 ed alla tentata importazione EL marzo 2015 con il compito di recuperare il carico e consegnarlo ai AM, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ai quali la sentenza risponde in modo esaustivo e logico. 11.1. Del tutto infondata è la dedotta ‘ mancanza degli elementi costitutivi ELl'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a fronte ELla pluralità, consistenza e oggettività degli elementi acquisiti e risultanti dalle conversazioni intercettate. È emersa, infatti, l'esistenza di un'organizzazione stabile e ben strutturata, dotata di mezzi adeguati ed idonei ad assicurare una continuativa attività di importazione di ingenti quantitativi di cocaina, destinati allo spaccio, per un periodo temporale apprezzabile. La stabilità e l'importanza EL ruolo svolto dal ricorrente è stata coerentemente ritenuta indicativa ELla sua intraneità e consapevolezza 29 ELl'esistenza di un gruppo organizzato, dotato di mezzi, uomini ed in grado di gestite complessi sistemi di importazione, sia in base ai colloqui intercettati anche a bordo ELla sua autovettura oltre che nell'abitazione dei AM, ove ne veniva rilevata la presenza, sia ai contatti con i correi SP e OM AN, da lui diretti e coordinati per le operazioni di recupero e scarico dai hcontainer, sia in base all'accertata consegna EL carico di 24 kg il 3 dicembre .3u2Le 2014 presso l'hotel B&B Pompei Ruins e te conseguente riscossione EL compenso presso l'abitazione dei AM (Pag. 46-47). I giudici di merito hanno correttamente valorizzato la continuità e l'essenzialità ELl'apporto fornito alla realizzazione EL programma associativo e respinto con argomentazione logica la tesi ELla natura lecita EL compenso ricevuto dai AM, nuovamente riproposta nel ricorso, ma EL tutto insostenibile a fronte ELla partecipazione a ben tre reati fine e, soprattutto, a fronte ELl'accertata consegna EL carico appena giunto. 11.2. Inammissibile per genericità è anche il motivo relativo al diniego ELle attenuanti generiche, giustificato con motivazione lineare e logica, che attribuisce prevalenza alla gravità dei fatti ed al contesto organizzato in cui si inserivano, rispetto ai quali è stata ritenuta recessiva l'incensuratezza EL ricorrente. 11.3. All'inammissibilità EL ricorso conseguono la condanna al pagamento ELle spese processuali .e al versamento ELla somma di tremila euro in favore ELla Cassa ELle ammende. 12. È, invece, infondato il ricorso proposto per OM RG, ritenuto responsabile solo EL tentativo di importazione di 50 kg di cocaina in corso dal gennaio 2015, oggetto EL capo E). 12.1. Il primo motivo, EL quale il PG ha chiesto l'accoglimento, è infondato. L'esame degli atti consente di escludere l'incertezza sull'identificazione ELl'imputato sia perché non vi è ragione di ritenere che la polizia giudiziaria ELegata a notificare il decreto di citazione in appello avesse contattato persona diversa dal destinatario ELl'atto, sia per l'espresso riferimento nella relata di notifica alla prevista data di rientro ELl'imputato, in tempo non più utile per effettuare la notifica a mani, e / conseguentemente di ritenere sussistente l'urgenza e certa la conoscenza da parte ELl'imputato ELla celebrazione EL processo di appello, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la nullità assoluta solo nel caso di omessa notifica e non in caso di utilizzo di forme diverse, purché l'atto, raggiunga il suo scopo. È stato, infatti, affermato che / in tema di notificazione ELla citazione ELl'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. 30 pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione ELla citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva ELl'atto da parte ELl'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione ELle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità ELla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 EL 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 3, n. 19086 EL 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992, in cui si afferma che la notificazione EL decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva ELl'atto da parte ELl'imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità ELla notifica ELl'avviso di fissazione ELl'udienza camerale dinanzi al tribunale EL riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo che la parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati ELl'avvenuta notifica urgente, effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale). 12.2. Il secondo motivo ripropone la questione ELla non configurabilità EL tentativo di importazione, già affrontata e risolta dai giudici di merito, che con conforme valutazione hanno respinto la tesi, nuovamente proposta nel ricorso, ELla truffa ideata da NE VA ai danni dei destinatari ELla nuova importazione;
tesi smentita dalle conversazioni intercettate, dalle quali era emerso che i fornitori avevano preteso un acconto EL 50%, come lo stesso ricorrente aveva appreso durante il viaggio in Ecuador, ove si era recato su disposizione di AM NA, dal quale aveva ricevuto la somma di 162 mila euro da investire nell'acquisto ELla partita (pag. 43-44). Tali elementi risultano corroborati dalle dichiarazioni EL collaboratore TT, ritenute individualizzanti e specifiche (pag. 44), nonché dalla condanna EL NO, cognato di AM NA, che aveva partecipato alla raccolta EL denaro da inviare in Ecuador, e giustificano sia la configurabilità EL tentativo per la concretezza ELla raccolta EL denaro, indicativa ELl'avvenuto perfezionamento ELl'accordo con i venditori- poi arrestati nel maggio successivo con mancato completamento ELl'operazione-, sia l'affermazione di responsabilità EL ricorrente, coinvolto appieno nella vicenda con ripetuti viaggi in Ecuador e contatti con i fornitori, impegnato nella raccolta EL denaro e ben consapevole dei termini e modi ELl'operazione da realizzare. In più occasioni questa Corte ha chiarito che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto ELla proprietà ELla droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla 31 conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 3, n. 34396 EL 18/06/2021, ES e altri, mm.; Sez. 1, n. 6180 EL 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484; Sez. 3, n. 7806 EL 15/11/2017, dep. 2018, Bernal Moreno, Rv. 272446). Ancor più chiaramente si è affermato che / ai fini ELla punibilità EL tentativo ( assumono rilievo le trattative che presentano una connotazione di univocità e idoneità rispetto al raggiungimento EL consenso, che regola il contratto di compravendita, e che la trattativa "affidante" potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimono una seria volontà di concludere un accordo. Tale connotazione è stata ravvisata in condotte individuate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella condotta di recarsi all'estero, incontrare i venditori, assaggiare il prodotto, discutere ELl'affare in più occasioni, cercando l'accordo, prospettando il prezzo, il quantitativo, il luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi, oppure in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento ELl'operazione, di trasferte all'estero, di incontri con gli intermediari, di assaggi di campioni di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7806 EL 15/11/2017, dep. 2018, P.m. ed altri, Rv. 272446), escludendosi, conseguentemente, l'idoneità di meri contatti informativi, non seguiti da condotte concrete di avvicinamento tra le parti. Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito nel caso in esame. 12.3. Infondato è il motivo con il quale si contesta la mancata esclusione ELl'aggravante ELl'ingente quantità. L'aggravante è ritenuta sussistente con motivazione non illogica (pag. 45), basata sui calcoli EL AM e EL cognato sulla quota da acquistare con 162 mila euro (almeno 20 kg a 7 mila euro al kg) e sulle dichiarazioni ELlo TT, che indicava in 50 kg la partita da importare, da cui sarebbe stato sicuramente possibile ricavare un quantitativo di principio attivo di gran lunga superiore al valore soglia individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 36258 EL 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150. 12.4. Sono, invece, inammissibili i motivi relativi al diniego ELle attenuanti generiche, giustificato dalla gravità EL fatto e dall'allarmante contesto in cui si inserisce, ed alla determinazione ELla pena. La Corte di appello ha, in primo luogo, corretto l'errore EL primo giudice, per poi rideterminare la pena in misura ritenuta congrua e proporzionata alla gravità ELla condotta ed alle caratteristiche ELl'operazione illecita, dunque, con 32 Il Presidente motivazione che esclude ogni profilo di arbitrarietà o illogicità e che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede. 12.5. Al rigetto EL ricorso consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NE NN e OM RG e condanna i predetti ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LE OR, US PA, NT AL, OR NN, ER AN, OM AN, De IA AL, La ME ND e US NR, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso, 23 ottobre 2025 Il consigliere esterisore