Art. 208.
(Applicazione della legge penale).
Resta salva, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, l'applicazione della legge penale per i fatti costituenti reato, commessi da singoli componenti l'equipaggio di una nave mercantile o da chiunque si trova a bordo come passeggero.
(Applicazione della legge penale).
Resta salva, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, l'applicazione della legge penale per i fatti costituenti reato, commessi da singoli componenti l'equipaggio di una nave mercantile o da chiunque si trova a bordo come passeggero.