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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Via Federico Ii Di Svevia 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3428 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 4982/2024, depositato il 07/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3428, relativo ad IMU anno 2018, nei confronti del Comune di Giarre.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 17.10.2023, relativo ad IMU anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) L'illegittimità della richiesta di pagamento delle somme dovute per avvenuta prescrizione e decadenza.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Giarre, regolarmente chiamato in causa, a mezzo PEC consegnata in data 29/05/2024, non risulta costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'anno d'imposta
2018, il termine di decadenza era del 31 dicembre 2023, termine differito al 26 marzo 2024 per effetto della sospensione dei termini, dal 08/03/2020 al 31/05/2020 disposta dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Essendo l'atto impugnato notificato il
17/10/2023, per come indicato nel ricorso e non contestato dal Comune di Giarre che ha ritenuto non doversi costituire in giudizio, antecedentemente al predetto termine del 26/03/2024, va rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza e di prescrizione.
Devono essere dichiarate irripetibili le spese del giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di giudizio irripetibili nei confronti del Comune di Giarre.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Via Federico Ii Di Svevia 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3428 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 4982/2024, depositato il 07/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3428, relativo ad IMU anno 2018, nei confronti del Comune di Giarre.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 17.10.2023, relativo ad IMU anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) L'illegittimità della richiesta di pagamento delle somme dovute per avvenuta prescrizione e decadenza.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Giarre, regolarmente chiamato in causa, a mezzo PEC consegnata in data 29/05/2024, non risulta costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'anno d'imposta
2018, il termine di decadenza era del 31 dicembre 2023, termine differito al 26 marzo 2024 per effetto della sospensione dei termini, dal 08/03/2020 al 31/05/2020 disposta dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Essendo l'atto impugnato notificato il
17/10/2023, per come indicato nel ricorso e non contestato dal Comune di Giarre che ha ritenuto non doversi costituire in giudizio, antecedentemente al predetto termine del 26/03/2024, va rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza e di prescrizione.
Devono essere dichiarate irripetibili le spese del giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di giudizio irripetibili nei confronti del Comune di Giarre.