Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026REG.PROV.COLL.
N. 07687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7687 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Campanati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO-QUESTURA DI MACERATA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, n. 194 del 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. IO ME e udito per la parte appellante l’avvocato Paolo Campanati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– Con ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, il signor -OMISSIS- ‒ assistente capo della Polizia di Stato ‒ ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno (n. 333/SAA/I/212742, in data 13 maggio 2023) di applicazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, 4 e 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, per aver posto in essere una serie di condotte in violazione del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (recante il regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), e in particolare:
- per aver abusato, a proprio vantaggio, dell’autorità che deriva dalla funzione esercitata (art. 12 n. 1);
- per aver mantenuto, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, frequentato locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione (art. 12 n. 4);
- per aver frequentato senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate (art. 12 n. 5);
- per non aver mantenuto una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori dal servizio (art. 13);
- per aver utilizzato l’arma di ordinanza durante l’aggressione subita dal medesimo sotto la propria abitazione.
1.2.– A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto:
- la violazione degli articoli 7, 8 e 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 e dell’articolo 55- ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché del principio di presunzione di innocenza sancito dall’art. 27 della Costituzione;
- l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché dell’ingiustizia manifesta.
2.– Con sentenza del 27 febbraio 2024, n. 194, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto il ricorso ritenendo che, a prescindere dai fatti di reato oggetto di separato processo penale, le condotte contestate al ricorrente fossero suscettibili di sanzione disciplinare, in quanto poste in essere in violazione di una serie di norme a presidio del particolare status del personale della Polizia di Stato.
3.– Il signor -OMISSIS- ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendone l’erroneità, in quanto (in estrema sintesi):
- si sarebbe dovuto applicare il principio della cosiddetta «autonomia temperata» del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che imporrebbe la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, allorquando: i) la sanzione astrattamente irrogabile sia particolarmente grave e ii) non vi siano elementi conoscitivi sufficienti;
- la condotta del ricorrente non integrerebbe i presupposti richiesti dagli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 737 del 1981 per l’applicazione della sanzione della destituzione.
4.– Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di mero atto di stile.
5.– All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.– Con il primo ordine di censure, l’appellante insiste nel sostenere che la destituzione sarebbe stata illegittimamente disposta, in quanto il Consiglio di Disciplina non avrebbe vagliato le prime risultanze delle indagini penali (di cui al parallelo procedimento n. 362/2023 RGNR), pur essendovi perfetta sovrapposizione tra i fatti oggetto di indagine penale e quelli vagliati in sede disciplinare.
Deduce, in particolare, che egli era imputato del reato di tentato omicidio premeditato e aggravato da motivi abietti e futili. Sennonché, dopo l’adozione del provvedimento di destituzione, il pubblico ministero, a seguito delle risultanze delle perizie medico legale e balistica, aveva derubricato il capo di imputazione in lesioni aggravate dall’uso dell’arma, ossia un reato per il quale non sarebbero previste né la destituzione di diritto né l’applicazione di misure cautelari. Lo stesso pubblico ministero, inoltre, non aveva contestato all’indagato alcuna aggravante per l’asserito uso di sostanze stupefacenti, atteso il risultato negativo degli esami ematici. Agli atti di indagine, inoltre, erano state assunte le dichiarazioni di un testimone oculare, signor -OMISSIS-, che (a dire dell’appellante) confermerebbero la sussistenza della scriminante della legittima difesa.
1.1.‒ Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia correttamente escluso la violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra procedimento disciplinare e penale.
Come ricordato anche recentemente dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14 del 2022), nell’attuale assetto ordinamentale non ricorre più la ‘pregiudiziale penale’ al procedimento disciplinare.
Per il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni vige ora la regola della c.d. ‘autonomia temperata’ di ciascuno dei due procedimenti, sia per i rapporti di lavoro contrattualizzati (ai sensi dell’art. 55- ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), sia per quelli di diritto pubblico (per il personale militare dispongono, in tal senso gli articoli 1392 e 1393 d.lgs. n. 66 del 2010; anche per quanto riguarda la magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, «l’azione disciplinare è promossa indipendentemente […] dall’azione penale relativa allo stesso fatto […]»).
L’avvio del procedimento disciplinare, anche in pendenza di procedimento penale, costituisce la regola nell’impiego pubblico, mentre la sospensione rappresenta l’eccezione, dipendente dalla sussistenza di due distinti presupposti: la natura particolarmente grave della sanzione astrattamente irrogabile all’esito del procedimento; la particolare «complessità» dell’istruttoria, ovvero la indisponibilità di «elementi conoscitivi sufficienti»; quegli elementi cioè che solo le indagini penali ed il successivo dibattimento possono fornire, attesa l’ampiezza e la capacità di acquisizione proprie dei mezzi all’uopo predisposti dall’ordinamento (lo stesso legislatore, per finalità garantistiche, prevede anche che, se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale: cfr. il comma 2 dell’art. 55- ter , del n. 165 del 2001, e l’analogo comma 2 dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010).
1.2.‒ Le citate norme sull’autonomia temperata ‒ introdotte dal legislatore al fine di evitare che la fisiologica maggiore durata del giudizio penale impedisca, sempre e comunque, la rapida sanzione dell’illecito disciplinare ‒ sono espressive di un principio di portata generale che, anche con riguardo al personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, deve ritenersi abbia abrogato, in virtù del criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, l’opposto principio della ‘sospensione necessaria’ previsto dall’art. 11 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (secondo cui: «[q]uando l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato»).
In realtà, anche ad opinare diversamente, nel caso in esame, l’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 non sarebbe stato comunque applicabile, in quanto il procedimento penale e quello disciplinare non avevano ad oggetto «gli stessi fatti».
Alla luce di quando riferito dallo stesso appellante, questi era indagato in sede penale per il reato di tentato omicidio premeditato e aggravato da motivi abietti e futili, poi derubricato in lesioni aggravate dall’uso dell’arma.
La contestazione, in data 7 febbraio 2023, degli addebiti disciplinari era invece la seguente: « la S.V., nella nottata del 22.1.2023, si recava, libero dal servizio, in compagnia di un suo amico presso la discoteca -OMISSIS-sita in -OMISSIS-alla via -OMISSIS- e vi accedeva mostrando al personale addetto alla sicurezza il tesserino e la placca di riconoscimento, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato e, in evidente stato di ebbrezza alcolica, otteneva di consumare bevande alcoliche senza pagarle; all’interno del locale, la S.V. aveva un acceso diverbio con un gruppo di ragazzi - a Lei già noti poiché frequentanti il Suo medesimo ambiente Ultras della squadra ”-OMISSIS-Calcio”, fra i quali vi era -OMISSIS-, e che - in seguito a tale circostanza di disordine -, tutte le parti venivano allontanate dal locale da persone addetto alla sicurezza; rientrato nella sua abitazione, sita in -OMISSIS-alla Via -OMISSIS- unitamente al Suo amico, alle ore 4,00 c.ca del 22.01.2023, la S.V. - tramite chiamate, messaggi di testo e vocali WhatsApp e Messenger –, in modo provocatorio sollecitava ripetutamente la vittima e i suoi amici a recarsi presso il suddetto indirizzo per regolare i conti in modo tutt’altro che pacifico in merito a questioni non meglio precisate; la S.V., nella stessa circostanza, tentava ripetutamente di contattare anche alcuni dei loro genitori, che già conosceva; al momento dell’incontro cui i ragazzi si presentavano in 11 a bordo di un furgone e di un’autovettura, la S.V., in compagnia del suo amico, era già scesa sulla pubblica via impugnando l’arma in dotazione individuale nella mano destra, senza alcuna ragione di servizio; alla loro vista, la S.V. esplodeva un primo colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio e, giunti a distanza ravvicinata, prima sferrava un pugno in faccia ad uno dei presenti e successivamente, dirigendo il vivo di volata dell’arma verso il -OMISSIS-, esplodeva un secondo colpo di pistola che attingeva la vittima alla parte alta della coscia sinistra e fuoriusciva dal gluteo, provocandone quindi il ferimento (per il quale veniva in seguito sottoposto ad intervento chirurgico presso il locale ospedale); successivamente, con l’intenzione di disarmarLa, nasceva una colluttazione fra alcuni ragazzi ivi presenti e la S.V. - che ancora armato, cadeva a terra perdendo la pistola dalla mano destra e veniva dissuaso dagli stessi nel tentativo di riprenderla, e - dopo che la comitiva si era dileguata per trasportare il -OMISSIS- presso il nosocomio -OMISSIS-di -OMISSIS-- faceva rientro presso la Sua abitazione; personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di -OMISSIS-, allertato da personale addetto alla vigilanza del suddetto nosocomio, a seguito dei disordini generati dagli amici del -OMISSIS- che pretendevano di accedervi, dopo aver assunto le prime informazioni dai presenti che avevano assistito all’episodio, risaliva alle generalità della S.V. quale autore del fatto e provvedeva tempestivamente ad interessare personale della locale Squadra Mobile, che si attivava per ricercarlo; rintracciato presso la Sua abitazione, il personale della Squadra Mobile rinveniva e sequestrava nr. 1 pistola d’ordinanza marca “Beretta” mod. 92SB Cal. 9 parabellum”, mat. X71907Z,con annesso caricatore, 13 cartucce cal. 9x19 Parabellum, nr. 1 tesserino della Polizia di Stato nr. 148913, nr. 1 placca di riconoscimento della Polizia di Stato nr. 035938, nr. 1 paio di manette della Polizia di Stato matr. PS 128953/2000, il tutto in dotazione alla S.V. in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, e procedeva, altresì, al sequestro del Suo telefono cellulare, nonché dei vestiti da Lei utilizzati al momento dell’evento, che lo stesso aveva già cambiato; durante il sopralluogo effettuato sulla porzione della Via -OMISSIS-ove era accaduto l’evento, veniva rinvenuto e sequestrato uno dei due bossoli mancanti al caricatore in dotazione alla S.V.; alla S.V., trasportata in seguito presso il locale nosocomio -OMISSIS-, veniva diagnosticata una prognosi di giorni 30 per escoriazioni ed ecchimosi al capo; altresì, la S.V. veniva sottoposta ad esami tossicologici sulle urine, i quali accertavano la positività all’assunzione di alcool pari a 1,69 g/l e sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 1412 mg/l, circostanza analoga alla quale in passato è stata comminata nei Suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione del servizio per la durata di mesi due con decreto del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 15.06.2017; tali comportamenti, sono stati anche oggetto dell’attività di indagine da cui è scaturito un provvedimento limitativo della Sua libertà personale emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS-, il quale in data 24.01.2023 ha disposto nei Suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico presso la Sua abitazione, sita alla via -OMISSIS- in -OMISSIS-; i fatti da Lei commessi sopra meglio specificati, sono diventati pubblici, avendo altresì arrecato grave pregiudizio e disdoro al prestigio e all’immagine dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza, cui la S.V. appartiene; i predetti comportamenti sono stati adottati in violazione del D.P.R. 782/1985 ed in particolare: dell’art. 12: n. 1) per aver abusato, a proprio vantaggio, dell’autorità che deriva dalla funzione esercitata; n. 4) per aver mantenuto, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, frequentato locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione; n. 5) aver frequentato senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate. dell’art. 13, per non aver mantenuto una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori dal servizio ».
Nella delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 5 aprile 2023, confermata dal provvedimento di destituzione, il dipendente è stato giudicato responsabile: « in quanto accedeva al locale qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato ed otteneva bevande alcoliche senza pagarle; dopo la lite avuta con un gruppo di giovani riconducibili al gruppo di ultras dell'-OMISSIS-Calcio, tra cui alcuni soggetti sottoposti a DASPO ed essere stato allontanato dalla discoteca dagli addetti alla sicurezza, ritornando a casa, anziché lasciar perdere, sfidava i giovani e sollecitava la loro immediata presenza per passare alle vie di fatto, a scopo punitivo per quanto avvenuto in discoteca poche ore prima. Si presentava all’appuntamento armato con la pistola d’ordinanza che utilizzava esplodendo prima un colpo in aria e poi uno che colpiva -OMISSIS-, causandogli lesioni personali gravi. Infine dopo essere stato sottoposto ad esami tossicologici prima sulle urine, risultava positivo all’assunzione di alcool pari a 1,69 g/l e di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 1412 mg/l, e poi sul sangue, il cui esito relativo alla presenza di cocaina risultava pari a 131 ng/ml (Val. riferimento negativo), reiterando in tal modo la stessa infrazione a seguito della quale era stato già sospeso dal servizio per mesi 2 (due) con Decreto del Capo della Polizia del 15.06.2017 ».
In sostanza le condotte sanzionate consistono:
- nell’essere entrato gratuitamente nella discoteca -OMISSIS-esibendo il tesserino di riconoscimento e nell’avere preteso di consumare, sempre gratuitamente, bevande alcooliche;
- nell’avere avuto un diverbio acceso, in presenza di altre persone, con noti ultras dell’-OMISSIS-Calcio, alcuni dei quali conoscenti personali dell’appellante;
- nell’avere successivamente provocato tali ultras invitandoli ad un “regolamento di conti”;
- nell’essersi fatto trovare, all’arrivo dei giovani nei pressi della sua abitazione, già in strada e con la pistola d’ordinanza in pugno.
Come rimarcato dal giudice di primo grado, si tratta di condotte che ‒ pur non integrando di per sé alcun reato (e che comunque non sono oggetto della contestazione in sede penale, in quando in alcun modo riferite all’episodio del ferimento del signor -OMISSIS-) ‒ sono idonee ad integrare gli estremi di illeciti disciplinari del tutto autonomi, per avere l’agente contravvenuto a numerose disposizioni poste a presidio del particolare status del personale della Polizia di Stato, violazioni che semmai hanno propiziato gli accadimenti successivi di rilevanza penale.
In un caso come quello in esame, l’Amministrazione, ritenendo di essere in possesso di elementi conoscitivi sufficienti, poteva legittimamente decidere di non attendere la definitiva conclusione del procedimento penale.
1.3.‒ Per completezza, deve pure aggiungersi che, secondo la giurisprudenza, l’art. 11 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, va comunque interpretato nel senso che presupposto ostativo all’inizio o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale, con la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale (cfr. la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2009, n. 1).
Nel caso in esame, quando l’Amministrazione ha esercitato l’azione disciplinare il procedimento penale era ancora nella fase delle indagini preliminari, per cui (anche sotto questo profilo) non sussisteva il dovere di procedere alla sospensione.
1.4.‒ Non sussiste poi alcuna violazione della garanzia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU ‒ il quale protegge il diritto di ogni persona ad essere «presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» ‒, la quale trova la sua base giuridica anche nell’art. 27, comma secondo, della Costituzione.
Secondo la giurisprudenza europea, la presunzione di innocenza impone specifiche condizioni, riguardanti in particolare: l’onere della prova (sentenze AR, UÉ e AB c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77; TE c. Austria, 20 marzo 2001, § 15); le presunzioni di fatto e di diritto (sentenze AL c. France, 7 ottobre 1988, § 28; Radio France et autres c. France, § 24); il diritto di non contribuire alla propria incriminazione (sentenze ER v. Regno Unito, 17 dicembre 1996, § 68; EY e GU v. Irlanda, n. 34720/97, § 40); la pubblicità che può essere data alla causa prima dello svolgimento del processo (sentenze KA v. Turchia 19 febbraio 2002; G.C.P. c. Romania, § 46, 20 dicembre 2011); la formulazione da parte del giudice di merito o di qualsiasi altra autorità pubblica di dichiarazioni premature quanto alla colpevolezza dell'imputato (sentenze AL de NT c. France, 10 febbraio 1995, § 35-36; Nešť ák c. Slovacchia, § 88, 27 febbraio 2007).
La predetta garanzia non impedisce che gli stessi fatti possano dare luogo, oltre a quella penale, anche ad un’altra forma di responsabilità, come quella civile o disciplinare, all’esito di un distinto procedimento che valuti autonomamente gli elementi di prova raccolti e per fini diversi da quelli penali. Osta solo a che gli individui che abbiano beneficiato di un’assoluzione o di un’archiviazione dell’azione penale siano trattati dagli agenti o dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato che era stato loro ascritto (sentenza Allen c. Regno Unito, GC, § 94; vedi anche le sentenze Zollmann v. Regno Unito, e Taliadorou, Stylianou v. Cipro, § 27 e 56-59, Konstas v. Grecia, § 32, 24 maggio 2011).
2.– Veniamo ora allo scrutinio delle censure sostanziali.
L’appellante insiste nel sostenere che non risultano integrati i comportamenti sanzionati dall’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981.
L’istante sostiene, in estrema sintesi, che l’Amministrazione sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento dei fatti, in quanto le risultanze processuali restituirebbero all’appellante il ruolo di vittima di una spedizione punitiva, di fronte alla quale l’uso dell’arma in dotazione configurerebbe una legittima difesa.
2.1.‒ Il Collegio ritiene che sia la ricostruzione dei fatti operata dall’Amministrazione che le condotte contestate siano supportate da adeguati riscontri probatori, e segnatamente:
i) la circostanza che l’appellante fosse in evidente stato di ebbrezza alcoolica e che per accedere alla discoteca -OMISSIS-avesse mostrato il tesserino e la placca di riconoscimento, è confermata dall’annotazione di servizio a firma dell’Agente Scelto -OMISSIS- in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di -OMISSIS-(cfr. allegato n. 10 dell’Amministrazione depositato in data 31 agosto 2023), della cui attendibilità il Collegio non ha motivo di dubitare; in particolare, l’Agente Scelto, trovandosi anch’egli all’interno del locale, era intervenuto al piano superiore della discoteca, ove si era originata la lite tra l’appellante ed alcuni ragazzi appartenenti al gruppo degli Ultras dell’-OMISSIS-calcio, raccogliendo informazioni anche da parte di un paio di dipendenti del locale;
ii) convergono, sulla natura del diverbio avvenuto in discoteca, anche le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti (-OMISSIS-);
iii) lo stato di ebbrezza è stato confermato dall’esame delle urine, che ha dato un esito di 1,69 g/l (superiore alla soglia di 0,5 g/l rilevante ai fini del Codice della Strada); come rilevato dal giudice di prime cure, seppure è vero che il test ematico ha dato esito negativo per la cocaina, è altrettanto vero che l’esame delle urine aveva dato esito positivo (una quantità di cocaina pari a 412 mg 7 ml), per cui sussiste il legittimo dubbio che il ricorrente avesse assunto anche sostanze stupefacenti (visto che le tracce di cocaina permangono mediamente per più tempo nelle urine rispetto al tempo in cui permangono nel sangue); in ragione degli elementi raccolti e della dinamica degli avvenimenti, non appare credibile la difesa dell’appellante secondo cui ad aver alterato i valori sarebbe stata l’assunzione di un liquore che questi avrebbe bevuto prima del suo trasporto in ospedale, per lenire il dolore che avevo al volto e al corpo a causa delle percosse subite, «non avendo a disposizione presso la mia abitazione alcun tipo di analgesico»;
iv) le minacce inviate dall’appellante, una volta allontanato dalla discoteca, al -OMISSIS- -OMISSIS-e l’invito sotto casa sua per una sorta di «resa dei conti», trovano riscontro nel contenuto della messaggistica (chiamate, messaggi di testo e vocali WhatsApp e Messenger) presente su dispositivo cellulare in uso all’appellante, acquisita su disposizione dell’Autorità giudiziaria e oggetto di perizia informatica (che ha permesso di accertare il contenuto dei messaggi inviati nell’arco temporale che va dalle ore 03,00 alle ore 04,15 circa del 22 gennaio 2023, come trascritti nella comunicazione di notizia di reato); nelle frasi inviate l’agente invitava -OMISSIS- -OMISSIS-e gli amici di questi a recarsi presso la sua abitazione, fornendo l’indirizzo di casa e numero di telefono, con espressioni tutt’altro che pacifiche;
v) per quanto non sia ancora chiarito come si sia effettivamente svolta l’intera vicenda, risulta comunque acclarato che l’appellante, sotto la sua abitazione (dove il gruppo, cedendo alle suddette provocazioni, si era presentato in 11), abbia sparato un primo colpo in aria e poi abbia diretto un altro colpo verso il -OMISSIS-, attingendolo alla coscia sinistra.
2.2.‒ Le condotte così accertate sono state dall’Amministrazione correttamente sussunte all’interno della fattispecie di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981, secondo cui: «[l]a destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorità o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati […]».
Si tratta, infatti, di una condotta complessiva che denota effettivamente una generale carenza sul piano deontologico e professionale (il dipendente accedeva al locale qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato, otteneva bevande alcoliche senza pagarle e dimostrava di intrattenere rapporti con soggetti colpiti dal DASPO), nonché attesta l’impossibilità di fare affidamento sulle doti caratteriali dell’appellante (stante la futilità del diverbio, il fatto di avere provocato il gruppo di ultras invitandoli ad un regolamento di conti, utilizzando l’arma d’ordinanza senza evidenti ragioni servizio). La vicenda ha altresì arrecato un grave pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (stante la risonanza mediatica dell’accaduto, quantomeno nell’ambito provinciale di Macerata).
La ricostruzione dell’appellante, il quale giustifica il suo comportamento in quanto soggetto aggredito verbalmente e fisicamente, appare al Collegio non solo contraddittoria ‒ avendo egli provocato il gruppo invitandolo insistentemente a portarsi sotto casa sua tramite chiamate e messaggi ‒ ma anche del tutto incongrua.
Ammesso pure che l’appellante si fosse sentito provocato, è dirimente che egli abbia ceduto alla provocazione in modo del tutto sproporzionato: invece di desistere ha attirato i giovani sotto casa sua, portando con sé ed utilizzando l’arma in sua dotazione, senza la sussistenza di ragioni servizio.
Su queste basi, è del tutto irrilevante in sede disciplinare la circostanza ‒ che sarà invece oggetto di accertamento penale ‒ se il secondo colpo di pistola abbia colpito la vittima senza alcun intento omicida, in parti vitali o meno. Ciò che rileva, invece, è l’adozione di un modello comportamentale profondamente antitetico rispetto al sistema valoriale della Polizia di Stato.
Per gli stessi motivi, non è ravvisabile alcuna sproporzione fra i fatti contestati e la sanzione irrogata.
2.3.‒ Ricorre poi anche la fattispecie di cui all’art. 7, n. 6 del d.P.R. n. 737 del 1981 ‒ secondo cui tra le cause di destituzione ricorre anche la «[…] reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari» ‒ in quanto l’appellante era stato già destinatario di provvedimento, in data 15 giugno 2017, di sospensione dal servizio per mesi due poiché, con accertamento tossicologico forense eseguito sulla sua persona presso gli Ospedali Riuniti di -OMISSIS-, si accertava la presenza di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nello specifico a seguito di esame delle urine (cfr. relazione dell’Amministrazione in atti del 30 agosto 2023).
Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981, l’organo competente ad infliggere la sanzione deve «tener conto […] dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore» (senza dare rilievo ostativo alla circostanza che siano trascorsi più di cinque anni dal fatto, come sembrerebbe invece ritenere l’appellante).
Peraltro, come rimarcato dal giudice di prime cure, fra i referti sanitari, oltre agli esiti dei test sulle urine e sul sangue, vi è anche il referto della consulenza tossicologica a firma della dott.ssa -OMISSIS-, a cui l’assistente capo -OMISSIS-è stato sottoposto il giorno 22 gennaio 2023 alle ore 10,30 presso l’A.O. Ospedali Riuniti di -OMISSIS-. Dal referto emerge che è stato lo stesso ricorrente ad aver ammesso di avere avuto problemi di abuso di cocaina «[…] 3-4 anni fa per i quali era stato seguito da un punto di vista tossicologico […] e psicologico presso il CMO di Roma nell’ambito di un programma a disposizione delle forze dell’ordine […]». Dal referto emerge altresì che il ricorrente era già da un mese in cura per abuso di alcool.
3.‒ Alla luce di quanto sopra esposto, sono inconferenti i richiami fatti dall’appellante alla fattispecie di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto (come si è visto sopra) la sanzione inflitta non è la «destituzione di diritto» prevista da quest’ultima disposizione (dichiarata, peraltro, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 971 del 1988).
4.‒ Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto.
4.1.‒ Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio, in considerazione del fatto che la difesa erariale ha depositato nel presente giudizio soltanto una memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MI VO, Presidente
IO ME, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ME | MI VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.