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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 07/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
US DE RA CO, Presidente
AMURA RC, LA
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9352/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPREV ISCR IP n. 07176202500001177000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1, nato Data e luogo di nascita_1 ), residente in [...] alla Indirizzo_1, ha inteso proporre ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-IS, Agente per la riscossione della provincia di Napoli, avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500001177000 (all.1) notificata in data
19.02.2025 e contenente il richiamo ad una serie di cartelle di pagamento (atti presupposti) per complessivi
€ 170.735,66 comprensivi di sanzioni ed interessi, di cui n.29 cartelle (identificate in ricorso) aventi ad oggetto crediti tributari per un totale di €. 52.530,84.
Il ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente maturazione del termine di prescrizione/decadenza.
Si è costituita ADER lamentando l'infondatezza del ricorso alla luce della rituale notifica delle cartelle richiamate nonché della notifica degli ulteriori atti interruttivi (intimazioni di pagamento) idonei ad interrompere la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato parzialmente fondato.
In particolare va annullata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente al richiamo ai crediti tributari recati dalle seguenti cartelle di pagamento, che vengono riportate secondo la loro collocazione nell'elencazione ( da 1 a 29) fornita dal ricorrente:
1) Cartella di pagamento n. 07120120118476361000, notificata in data 26.09.2012,
IMU anno 2007, Comune Boscoreale;
sebbene sia ritualmente provata la notifica della cartella, deve considerarsi maturato il termine di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi;
in particolare, avuto riguardo alla depositata intimazione di pagamento contenente il richiamo a detta cartella, va dichiarata la nullità della relativa notifica in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020; conseguentemente va dichiarata l'estinzione per prescrizione del relativo tributo;
2) Cartella di pagamento n. 07120130118922744000, notificata in data 17.04.2015, IMU anno 2008-2009,
Comune Boscoreale;
sebbene sia ritualmente provata la notifica della cartella, deve considerarsi maturato il termine di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi;
in particolare, avuto riguardo alla depositata intimazione di pagamento contenente il richiamo a detta cartella, va dichiarata la nullità della relativa notifica in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020; conseguentemente va dichiarata l'estinzione per prescrizione del relativo tributo;
3) Cartella di pagamento n. 07120140069406085000, notificata in data 30.01.2015, ruolo emesso dalla
Regione Campania per Tassa automobilistica anno 2009 sebbene sia ritualmente provata la notifica della cartella, deve considerarsi maturato il termine di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi;
in particolare, avuto riguardo alla depositata intimazione di pagamento contenente il richiamo a detta cartella, va dichiarata la nullità della relativa notifica in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020; conseguentemente va dichiarata l'estinzione per prescrizione del relativo tributo;
12) Cartella di pagamento n. 07120180067797824501, notificata in data 25.03.2024, per IRPEF- IVA anno
2015;
14) Cartella di pagamento n. 07120190059661317501, notificata in data 25.03.2024, per IRPEF anno 2015;
16) Cartella di pagamento n. 07120200044082782501, notificata in data 25.03.2024, , per IRPEF anno 2016;
17) Cartella di pagamento n. 07120210021254303501, notificata in data 20.03.2024, per IRAP anno 2017;
20) Cartella di pagamento n. 07120210060484430501, notificata in data 20.03.2024, per IRPEF anno 2017; 21) Cartella di pagamento n. 07120220075151927501, notificata in data 25.03.2024, per addizionale comunale IRPEF anno 2017;
22) Cartella di pagamento n. 07120220075152028501, notificata in data 25.03.2024, per imposta di registro anno 2016;
23) Cartella di pagamento n. 07120220075152129501, notificata in data 25.03.2024, per imposta di registro anno 2015;
24) Cartella di pagamento n. 07120220092001103501, notificata in data 25.03.2024, imposta di registro anno 2016-2017;
25) Cartella di pagamento n. 07120220105542711501, notificata in data 25.03.2024, per IVA anno 2017 e
IRAP anno 2018;
26) Cartella di pagamento n. 07120230008075656501, notificata in data 20.03.2024, per addizionale comunale IRPEF 2018;
27) Cartella di pagamento n. 07120230100022231000, notificata in data 18.10.2023, ruolo emesso dalla
Camera di Commercio, per diritto annuale anno 2019.
ADER, al fine di provare la rituale notifica di tali cartelle di pagamento (con esclusione di quelle sub 1, 2 e
3), ha depositato documentazione inidonea allo scopo, in quanto, a fronte delle relate di notifica in cui si dà conto della notifica a norma dell'art.140 c.p.c., non è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd. CAD) asseritamente inoltrata.
A tal riguardo si rammenta che anche di recente la Corte di Cassazione (cfr. Sez. V, Ordinanza 15/07/2025,
n. 19520) ha confermato il principio secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di « irreperibilità relativa» del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024, n. 26593). In caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.).
Nella specie non risultano documentate dall'Agenzia né la spedizione delle raccomandate informative né, di conseguenza, la loro ricezione o, quantomeno, che le raccomandate di avviso fossero effettivamente giunte al recapito del destinatario (Cass. 30/01/2019, n. 2683).
Parimenti nulla deve considerarsi la notifica della cartella sub 27) in quanto operata presso l'indirizzo pec assegnato d'ufficio, in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020 a supporto della validità di detta notifica.
Va, invece, rigettato il ricorso in ordine ai crediti tributari recati dalle cartelle di pagamento di seguito indicate, ciò in ragione della rituale notifica della cartella in esame nonché in ragione della notifica di successive intimazioni di pagamento (con notifica non contestata), valevole ad interrompere il termine di prescrizione
(si rammenta il principio secondo cui, ove si voglia far valere la maturazione del termine di prescrizione alla data di notifica di una intimazione di pagamento, va proposto impugnativa avverso detto atto, non potendosi sollevare l'eccezione in sede di impugnativa di successivo atto della riscossione o cautelare):
4) Cartella di pagamento n. 07120150034724146000, notificata in data 08.05.2015, ruolo emesso dalla Regione Campania, per Tassa automobilistica anno 2010; è intervenuta la notifica a mezzo pec dell'intimazione n. 07120249015189426000 in data 14.3.24;
5) Cartella di pagamento n. 07120150055230848000, notificata in data 06.07.2015, dal Comune di
Boscoreale, per IMU anno 2010; è intervenuta la notifica a mezzo pec dell'intimazione n.
07120249015189426000 in data 14.3.24;
6) Cartella di pagamento n. 07120160089976843000, notificata in data 30.12.2016, per IRAP- IRPEF anno
2013; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data
25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
7) Cartella di pagamento n. 07120170000104757000, notificata in data 12.02.2017, ruolo emesso dalla
Regione Campania, per Tassa automobilistica anno 2011; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.
c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
8) Cartella di pagamento n. 07120170014436764000, notificata in data 27.03.2017, ruolo emesso dal
Comune di Boscoreale, per Tosap anno 2011; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
9) Cartella di pagamento n. 07120170024135452000, notificata in data 18.04.2017, per addizionale IRPEF anno 2013; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
10) Cartella di pagamento n. 07120170107517939000, notificata in data 04.12.2018, , per IRAP e addizionale
IRPEF anno 2014; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n.
07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
11) Cartella di pagamento n. 07120180007057504000 notificata in data 04.12.2018, per IRPEF anno 2014;
è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data
25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
13) Cartella di pagamento n. 07120180077279776000, notificata in data 22.03.2019, per IRAP anno 2015;
è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data
25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
15) Cartella di pagamento n. 07120190069362631000, notificata in data 09.05.2019, per ritenute ed addizionali IRPEF anno 2015; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n.
07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
18) Cartella di pagamento n. 07120210059658245000, notificata in data 21.08.2023, per addizionale comunale IRPEF anno 2017; vi è prova della rituale notifica a norma dell'art.140 c.p.c.;
19) Cartella di pagamento n. 07120210059658346000, notificata in data 28.11.2022, ruolo emesso dalla
Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale anno 2016; vi è prova della rituale notifica a norma dell'art.140 c.p.c..
28) Cartella di pagamento n. 07120240029589569000, notificata in data 18.03.2024, ruolo emesso dalla
Regione Campania, per tassa automobilistica anno 2018; vi è prova della notifica a mezzo pec all'indirizzo riferibile al ricorrente;
29) Cartella di pagamento n. 07120240053665451000, notificata in data 29.03.2024, per IRPEF anno
2019-2020; vi è prova della notifica a mezzo pec all'indirizzo riferibile al ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della parziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 31, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 16 SETTEMBRE 2025.
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Russo De Cerame)
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
US DE RA CO, Presidente
AMURA RC, LA
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9352/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPREV ISCR IP n. 07176202500001177000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1, nato Data e luogo di nascita_1 ), residente in [...] alla Indirizzo_1, ha inteso proporre ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-IS, Agente per la riscossione della provincia di Napoli, avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500001177000 (all.1) notificata in data
19.02.2025 e contenente il richiamo ad una serie di cartelle di pagamento (atti presupposti) per complessivi
€ 170.735,66 comprensivi di sanzioni ed interessi, di cui n.29 cartelle (identificate in ricorso) aventi ad oggetto crediti tributari per un totale di €. 52.530,84.
Il ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente maturazione del termine di prescrizione/decadenza.
Si è costituita ADER lamentando l'infondatezza del ricorso alla luce della rituale notifica delle cartelle richiamate nonché della notifica degli ulteriori atti interruttivi (intimazioni di pagamento) idonei ad interrompere la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato parzialmente fondato.
In particolare va annullata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente al richiamo ai crediti tributari recati dalle seguenti cartelle di pagamento, che vengono riportate secondo la loro collocazione nell'elencazione ( da 1 a 29) fornita dal ricorrente:
1) Cartella di pagamento n. 07120120118476361000, notificata in data 26.09.2012,
IMU anno 2007, Comune Boscoreale;
sebbene sia ritualmente provata la notifica della cartella, deve considerarsi maturato il termine di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi;
in particolare, avuto riguardo alla depositata intimazione di pagamento contenente il richiamo a detta cartella, va dichiarata la nullità della relativa notifica in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020; conseguentemente va dichiarata l'estinzione per prescrizione del relativo tributo;
2) Cartella di pagamento n. 07120130118922744000, notificata in data 17.04.2015, IMU anno 2008-2009,
Comune Boscoreale;
sebbene sia ritualmente provata la notifica della cartella, deve considerarsi maturato il termine di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi;
in particolare, avuto riguardo alla depositata intimazione di pagamento contenente il richiamo a detta cartella, va dichiarata la nullità della relativa notifica in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020; conseguentemente va dichiarata l'estinzione per prescrizione del relativo tributo;
3) Cartella di pagamento n. 07120140069406085000, notificata in data 30.01.2015, ruolo emesso dalla
Regione Campania per Tassa automobilistica anno 2009 sebbene sia ritualmente provata la notifica della cartella, deve considerarsi maturato il termine di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi;
in particolare, avuto riguardo alla depositata intimazione di pagamento contenente il richiamo a detta cartella, va dichiarata la nullità della relativa notifica in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020; conseguentemente va dichiarata l'estinzione per prescrizione del relativo tributo;
12) Cartella di pagamento n. 07120180067797824501, notificata in data 25.03.2024, per IRPEF- IVA anno
2015;
14) Cartella di pagamento n. 07120190059661317501, notificata in data 25.03.2024, per IRPEF anno 2015;
16) Cartella di pagamento n. 07120200044082782501, notificata in data 25.03.2024, , per IRPEF anno 2016;
17) Cartella di pagamento n. 07120210021254303501, notificata in data 20.03.2024, per IRAP anno 2017;
20) Cartella di pagamento n. 07120210060484430501, notificata in data 20.03.2024, per IRPEF anno 2017; 21) Cartella di pagamento n. 07120220075151927501, notificata in data 25.03.2024, per addizionale comunale IRPEF anno 2017;
22) Cartella di pagamento n. 07120220075152028501, notificata in data 25.03.2024, per imposta di registro anno 2016;
23) Cartella di pagamento n. 07120220075152129501, notificata in data 25.03.2024, per imposta di registro anno 2015;
24) Cartella di pagamento n. 07120220092001103501, notificata in data 25.03.2024, imposta di registro anno 2016-2017;
25) Cartella di pagamento n. 07120220105542711501, notificata in data 25.03.2024, per IVA anno 2017 e
IRAP anno 2018;
26) Cartella di pagamento n. 07120230008075656501, notificata in data 20.03.2024, per addizionale comunale IRPEF 2018;
27) Cartella di pagamento n. 07120230100022231000, notificata in data 18.10.2023, ruolo emesso dalla
Camera di Commercio, per diritto annuale anno 2019.
ADER, al fine di provare la rituale notifica di tali cartelle di pagamento (con esclusione di quelle sub 1, 2 e
3), ha depositato documentazione inidonea allo scopo, in quanto, a fronte delle relate di notifica in cui si dà conto della notifica a norma dell'art.140 c.p.c., non è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd. CAD) asseritamente inoltrata.
A tal riguardo si rammenta che anche di recente la Corte di Cassazione (cfr. Sez. V, Ordinanza 15/07/2025,
n. 19520) ha confermato il principio secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di « irreperibilità relativa» del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024, n. 26593). In caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.).
Nella specie non risultano documentate dall'Agenzia né la spedizione delle raccomandate informative né, di conseguenza, la loro ricezione o, quantomeno, che le raccomandate di avviso fossero effettivamente giunte al recapito del destinatario (Cass. 30/01/2019, n. 2683).
Parimenti nulla deve considerarsi la notifica della cartella sub 27) in quanto operata presso l'indirizzo pec assegnato d'ufficio, in quanto, a fronte della specifica contestazione proveniente dal ricorrente, parte resistente ha omesso di fornire prova degli adempimenti di cui all'art. 37 del D.L. n. 76 del 2020 a supporto della validità di detta notifica.
Va, invece, rigettato il ricorso in ordine ai crediti tributari recati dalle cartelle di pagamento di seguito indicate, ciò in ragione della rituale notifica della cartella in esame nonché in ragione della notifica di successive intimazioni di pagamento (con notifica non contestata), valevole ad interrompere il termine di prescrizione
(si rammenta il principio secondo cui, ove si voglia far valere la maturazione del termine di prescrizione alla data di notifica di una intimazione di pagamento, va proposto impugnativa avverso detto atto, non potendosi sollevare l'eccezione in sede di impugnativa di successivo atto della riscossione o cautelare):
4) Cartella di pagamento n. 07120150034724146000, notificata in data 08.05.2015, ruolo emesso dalla Regione Campania, per Tassa automobilistica anno 2010; è intervenuta la notifica a mezzo pec dell'intimazione n. 07120249015189426000 in data 14.3.24;
5) Cartella di pagamento n. 07120150055230848000, notificata in data 06.07.2015, dal Comune di
Boscoreale, per IMU anno 2010; è intervenuta la notifica a mezzo pec dell'intimazione n.
07120249015189426000 in data 14.3.24;
6) Cartella di pagamento n. 07120160089976843000, notificata in data 30.12.2016, per IRAP- IRPEF anno
2013; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data
25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
7) Cartella di pagamento n. 07120170000104757000, notificata in data 12.02.2017, ruolo emesso dalla
Regione Campania, per Tassa automobilistica anno 2011; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.
c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
8) Cartella di pagamento n. 07120170014436764000, notificata in data 27.03.2017, ruolo emesso dal
Comune di Boscoreale, per Tosap anno 2011; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
9) Cartella di pagamento n. 07120170024135452000, notificata in data 18.04.2017, per addizionale IRPEF anno 2013; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
10) Cartella di pagamento n. 07120170107517939000, notificata in data 04.12.2018, , per IRAP e addizionale
IRPEF anno 2014; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n.
07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
11) Cartella di pagamento n. 07120180007057504000 notificata in data 04.12.2018, per IRPEF anno 2014;
è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data
25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
13) Cartella di pagamento n. 07120180077279776000, notificata in data 22.03.2019, per IRAP anno 2015;
è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n. 07120229002315230000 in data
25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
15) Cartella di pagamento n. 07120190069362631000, notificata in data 09.05.2019, per ritenute ed addizionali IRPEF anno 2015; è intervenuta la notifica a norma dell'art.140 c.p.c. dell'intimazione n.
07120229002315230000 in data 25.05.21; eventuali vizi di notifica della cartella presupposta ovvero la maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione andavano fatti valere in sede di impugnativa di tale ultimo atto;
18) Cartella di pagamento n. 07120210059658245000, notificata in data 21.08.2023, per addizionale comunale IRPEF anno 2017; vi è prova della rituale notifica a norma dell'art.140 c.p.c.;
19) Cartella di pagamento n. 07120210059658346000, notificata in data 28.11.2022, ruolo emesso dalla
Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale anno 2016; vi è prova della rituale notifica a norma dell'art.140 c.p.c..
28) Cartella di pagamento n. 07120240029589569000, notificata in data 18.03.2024, ruolo emesso dalla
Regione Campania, per tassa automobilistica anno 2018; vi è prova della notifica a mezzo pec all'indirizzo riferibile al ricorrente;
29) Cartella di pagamento n. 07120240053665451000, notificata in data 29.03.2024, per IRPEF anno
2019-2020; vi è prova della notifica a mezzo pec all'indirizzo riferibile al ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della parziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 31, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 16 SETTEMBRE 2025.
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Russo De Cerame)
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
(dott. Marcello Amura)