Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Polygon s.p.a. con socio unico, in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla procedura CIG A04550953D, rappresentata e difesa dall’avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 19;
contro
OM - Agenzia Regionale dell’UZ per la Committenza, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON UZ, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, Azienda Sanitaria Locale 2 di Lanciano - Vasto - Chieti, Azienda Sanitaria Locale 3 di Pescara, Azienda Sanitaria Locale 4 di Teramo e Azienda Sanitaria Regionale del LI, in persona dei rispettivi Direttori Generali in carica, non costituite in giudizio;
nei confronti
Hospital Consulting s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Epsilon s.c. a r.l., Althea Italia s.p.a., Omnia Servitia s.r.l., Consorzio Mediterraneo - Co.Med., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati e del Direttore Generale dell’OM n. 236 del 30 dicembre 2025, recante ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei Servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e Apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell’UZ e del LI - GARA SIMOG N.9523214. Provvedimento di annullamento in autotutela”, con riferimento al lotto 5;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi:
1) la nota dell’OM prot. n. 5220 del 9 dicembre 2025, di avvio del procedimento di autotutela;
2) la determinazione del Direttore Generale dell’OM n. 173 del 23 settembre 2025, con la quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 80 del 18 aprile 2025, ove intesa quale presupposto del provvedimento di annullamento in autotutela;
3) la deliberazione della Giunta della ON UZ n. 427 del 9 luglio 2025, con la quale è stato approvato il “Programma Operativo 2025-2027 ON UZ”, nella parte relativa all’interesse azionato;
4) ogni atto e provvedimento posto in essere dalle Aziende Sanitarie resistenti al fine di indire gare-ponte o disporre affidamenti di qualsiasi genere, aventi ad oggetto i servizi oggetto di gara;
5) la determinazione n. 80 del 18 aprile 2025, nella parte in cui dispone l’aggiudicazione del lotto 5 - ASREM LI alla HC Hospital Consulting s.p.a.;
6) ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;
nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti-ponte e delle convenzioni, eventualmente stipulati per l’affidamento dei servizi in oggetto, e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 5 alla società ricorrente, ovvero, in subordine, per equivalente monetario;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Polygon s.p.a. il 10 febbraio 2026:
- dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti-ponte e delle convenzioni, eventualmente stipulati per l’affidamento dei servizi in oggetto, e per la conseguente condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 5 alla società ricorrente, ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’OM - Agenzia Regionale dell’UZ per la Committenza e della Hospital Consulting s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 74 e 120 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA IL;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione del Direttore Generale n. 403 del 30 dicembre 2023 l’Agenzia Regionale dell’UZ per la Committenza (d’ora in avanti solo OM) ha indetto una gara europea a procedura aperta, per la sottoscrizione di accordi quadro mono-fornitore per l’affidamento dei servizi integrati di gestione, manutenzione e collaudo dei sistemi e delle apparecchiature elettromedicali e assimilate, in favore degli enti sanitari delle Regioni UZ e LI, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di sessanta mesi decorrenti dalla stipulazione dell’accordo quadro, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.
L’appalto - dal valore complessivo di euro 116.232.000,00 - è suddiviso in cinque lotti geografici, con vincolo di aggiudicazione di un massimo di due lotti, da affidare all’operatore economico risultato primo in graduatoria secondo l’ordine decrescente di rilevanza economica.
Con determinazione del Direttore Generale n. 80 del 18 aprile 2025 l’OM ha aggiudicato alla Polygon s.p.a., risultata migliore offerente in tutti e cinque i lotti, i lotti di maggior valore (lotto 1 per la ASL di Avezzano - Sulmona - L’Aquila e lotto 2 per la ASL di Lanciano - Vasto - Chieti).
Con determinazione del Direttore Generale n. 173 del 23 settembre 2025 l’OM ha sospeso l’efficacia della determinazione di aggiudicazione n. 80 del 18 aprile 2025, fino al 31 dicembre 2025, in ragione delle sopravvenute esigenze di revisione dei fabbisogni e di riduzione della spesa sanitaria, prospettate dalla ON UZ nel Programma Operativo 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 9 luglio 2025.
La Polygon s.p.a. ha impugnato il provvedimento di sospensione temporanea delle aggiudicazioni, in relazione ai lotti 1 e 2, dinanzi a questo Tribunale, il quale, con le sentenze n. 554 e n. 565 del 15 dicembre 2025, ha respinto entrambi i ricorsi.
Con nota prot. n. 5220 del 9 dicembre 2025 l’OM ha comunicato alla Polygon s.p.a. l’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio ovvero per la revoca della gara, nell’ambito del quale la Polygon s.p.a. ha presentato osservazioni procedimentali.
Con determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati e del Direttore Generale n. 236 del 30 dicembre 2025 l’OM ha disposto l’annullamento in autotutela della gara e l’avvio dell’istruttoria per il confezionamento di una nuova gara a lotto unico su base regionale, determinata dalla sopravvenuta esigenza di contenimento della spesa sanitaria, da realizzare mediante la rideterminazione del perimetro dei servizi oggetto di affidamento, dei costi e dei fabbisogni, con particolare riferimento a quelli del personale dedicato.
1.1. Con due distinti ricorsi, contraddistinti dal numero di ruolo generale 43 e 44 del 2025, la Polygon s.p.a. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale la predetta determinazione di annullamento in autotutela, con specifico riferimento ai lotti 1 e 2 della gara, dei quali è risultata aggiudicataria in applicazione del vincolo di aggiudicazione.
1.2. Con il presente ricorso, notificato il 28 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, la Polygon s.p.a. ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati e del Direttore Generale n. 236 del 30 dicembre 2025 e di tutti gli atti ad essa presupposti, in via principale nella parte in cui l’OM ha annullato in autotutela la procedura aperta già conclusa con l’aggiudicazione in suo favore dei lotti 1 e 2 (relativi alla ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila ed alla ASL 2 di Lanciano - Vasto - Chieti) e, in via subordinata, nella parte in cui è stata annullata l’aggiudicazione del lotto 5 (relativo all’ASREM), per il quale ha presentato, al pari che per tutti gli altri lotti, l’offerta migliore.
In particolare, la Polygon s.p.a. ha riproposto, in via principale, i motivi di seguito elencati, già proposti nei ricorsi contraddisti dal numero di ruolo generale 43 e 44 del 2025:
a) violazione dell’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, insussistenza dei presupposti, sviamento, carenza di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria nell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (primo motivo);
b) violazione dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, sviamento, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione nell’esercizio del potere di revoca (secondo motivo);
c) violazione dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, degli articoli 17, comma 3, e 18, commi 2 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del principio di buona fede di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo (terzo motivo);
d) violazione del principio di risultato, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (quarto motivo).
In particolare, la società ricorrente deduce l’erroneità dell’annullamento d’ufficio di una gara scevra da vizi invalidanti, disposto oltre il termine di sei mesi dalla sua conclusione e in assenza di ragioni di interesse pubblico, non potendo considerarsi tali le ragioni di contenimento della spesa sanitaria di cui alla deliberazione della Giunta della ON UZ n. 427 del 9 luglio 2025.
La società ricorrente deduce, altresì, l’illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone l’avvio della preparazione di una gara con lotto unico regionale, per violazione dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e per inidoneità della nuova procedura a conseguire un effettivo risparmio di spesa.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, l’annullamento della gara in autotutela non sarebbe stato, infatti, determinato dall’esigenza di perseguire un effettivo contenimento della spesa sanitaria, bensì dalla “ingiustificata volontà di porre nel nulla un affidamento pienamente legittimo, maturato all’esito di una procedura di gara regolarmente indetta e svolta, mai contestata nei suoi presupposti strutturali e giunta ad un’aggiudicazione definitiva.”
La società ricorrente sostiene, infine, che il provvedimento di autotutela impugnato sarebbe illegittimo anche ove venisse qualificato come revoca ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, siccome disposto in assenza di sopravvenienze normative o fattuali e della preventiva comparazione tra gli interessi pubblici rispettivamente sottesi all’indizione della gara ed alla sua cancellazione e l’affidamento maturato dall’aggiudicatario nella stipulazione del contratto, con conseguente violazione del principio di buona fede e del principio di risultato.
1.2.1. La società ricorrente ha, inoltre, proposto, in via subordinata, i seguenti motivi:
a) illegittimità dell’esercizio generalizzato e indifferenziato del potere di autotutela per tutti i lotti della procedura aperta, in violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti (quinto motivo);
b) difetto dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela in relazione al lotto 5 relativo all’Azienda Sanitaria della ON LI, per il quale non rilevano né l’esigenza di risparmio della spesa sanitaria, riferita alle sole Aziende Sanitarie della ON UZ (e, perciò, esclusivamente ai lotti 1, 2, 3 e 4), né, tantomeno, l’esigenza di indire una gara a lotto unico su base regionale (sesto motivo).
1.2.2. La società ricorrente ha domandato anche la condanna dell’OM al risarcimento del danno in forma specifica, in via principale mediante il ripristino dell’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 e, in via subordinata, mediante l’aggiudicazione del lotto 5, nonché la stipulazione delle relative convenzioni, con richiesta di subentrare nei contratti ponte nelle more eventualmente stipulati.
In subordine, la società ricorrente ha domandato la condanna dell’OM al risarcimento del danno per equivalente monetario, per il danno emergente (consistente nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipulazione del contratto nonché per l’organizzazione dei fattori produttivi successivamente all’aggiudicazione) e per il lucro cessante (consistente nel mancato conseguimento dell’utile di impresa derivante dall’esecuzione del contratto, nel danno curriculare e nel danno da perdita di chance, da liquidarsi anche in via equitativa).
1.3. Ha resistito al ricorso l’OM e ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione (determinazione del Direttore Generale dell’OM n. 173 del 23 settembre 2025) e la deliberazione della Giunta della ON UZ n. 427 del 9 luglio 2025 sono stati già impugnati dinanzi a questo Tribunale dalla parte ricorrente nei giudizi definiti con le sentenze n. 554 e n. 565 del 15 dicembre 2025.
1.4. Si è costituita in giudizio la Hospital Consulting s.p.a., aggiudicataria dei lotti 3 e 5 della procedura aperta in virtù della determinazione dell’OM n. 80 del 18 aprile 2025, ed ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà delle domande proposte in via principale e in via subordinata.
1.5. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 10 febbraio 2026, la Polygon s.p.a. ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché la condanna dell’OM al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione dei lotti 1 e 2 ovvero, in subordine, del lotto 5, ovvero, in ulteriore subordine, per equivalente monetario.
La società ricorrente afferma di essersi determinata a proporre motivi aggiunti, non estensivi dell’impugnazione, a seguito della sopravvenuta conoscenza della deliberazione della Giunta Regionale del LI n. 145 del 10 maggio 2022, con la quale è stato approvato l’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Servizio Centrale Unica di Committenza della ON LI e l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della ON UZ (ARIC, alla quale è oggi succeduta l’OM). In particolare, la società ricorrente deduce:
a) la nullità dell’annullamento in autotutela del lotto 5, relativo all’Azienda Sanitaria Regionale del LI, per difetto di attribuzione del relativo potere all’OM (primo motivo dei motivi aggiunti);
b) lo sviamento del potere di autotutela, esercitato per la tutela di un interesse pubblico non riferibile alla ON LI (secondo motivo dei motivi aggiunti);
c) il difetto di istruttoria, in relazione all’individuazione di un interesse pubblico, concreto ed attuale, riferibile alla ON LI (terzo motivo dei motivi aggiunti).
1.4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, fissata per la discussione della domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo, la causa è stata rinviata in ragione dell’intervenuta proposizione dei motivi aggiunti.
1.5. In vista della trattazione del merito del giudizio, tutte le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.
1.5.1. L’OM ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti, dal momento che gli stessi sarebbero stati proposti oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della ON LI della deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 10 maggio 2022.
1.5.2. La Hospital Consulting s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, siccome non notificati al Servizio Centrale Unica di Committenza della ON LI, parte dell’accordo di collaborazione sottoscritto con l’ARIC.
1.6. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In applicazione dei principi di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela, il Collegio ritiene di potersi esimere dalla trattazione delle numerose questioni preliminari eccepite dall’OM e dalla Hospital Consulting s.p.a., in ragione dell’evidente infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
3. Prima di affrontare il merito del ricorso introduttivo, occorre procedere all’esatta qualificazione del provvedimento impugnato.
3.1. La qualificazione di un provvedimento di autotutela decisoria prescinde dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione e si ricava dal suo contenuto sostanziale oltre che dagli effetti che esso è destinato a produrre.
3.2. Nell’oggetto e nel dispositivo della determinazione dell’OM n. 236 del 30 dicembre 2025 il provvedimento viene espressamente qualificato come “annullamento in autotutela della gara” e di tutti i provvedimenti richiamati in premessa (atti indittivi, atto di nomina della Commissione giudicatrice e provvedimento unico di aggiudicazione per tutti i lotti).
Nondimeno, dalla motivazione del provvedimento risulta che la gara è stata annullata in ragione di peculiari esigenze di revisione dell’intera strategia di gara, genericamente riconducibili al risparmio di spesa da effettuarsi per i servizi sanitari della ON UZ, emerse successivamente all’adozione del provvedimento di sospensione temporanea dell’aggiudicazione e individuate nella valutazione di affidare i servizi in unico lotto regionale e nella necessità di rideterminare i massimali di spesa, il costo fisso, il perimetro dei servizi inclusi nel canone, il fabbisogno di personale dedicato e il costo della manodopera.
3.3. Il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato deve, pertanto, essere ricondotto al paradigma normativo della revoca, di cui all’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, e non a quello dell’annullamento d’ufficio, di cui all’articolo 21-novies: l’esercizio del potere di autotutela decisoria è stato, infatti, determinato non già dalla necessità di eliminare una procedura aperta viziata ab origine , bensì dalla sopravvenuta necessità di mutare radicalmente la strategia di approvvigionamento dei servizi affidati con determinazione n. 80 del 18 aprile 2025, procedendo ad una nuova valutazione dell’oggetto della gara, dei fabbisogni e dei costi, tale da perseguire con maggior efficacia e tempestività l’interesse pubblico di riduzione della spesa sanitaria senza incidere sui livelli essenziali delle prestazioni garantite agli utenti del servizio sanitario.
4. Dalla qualificazione del provvedimento di autotutela impugnato come revoca discende l’infondatezza delle censure specificate nel primo motivo del ricorso introduttivo, le quali si fondano tutte sull’erronea, ancorché testuale, qualificazione del provvedimento impugnato come annullamento d’ufficio.
5. Il Collegio deve, perciò, procedere all’escussione del secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la parte ricorrente ha censurato, sotto plurimi profili, l’esercizio del potere di revoca in autotutela.
5.1. Esso è infondato.
5.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi “legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante revoca in autotutela l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e i pregressi atti di gara, per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata rispondenza della procedura di evidenza pubblica alle esigenze della stazione appaltante, atteso che nei contratti pubblici, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso alla stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell’opera” (Consiglio di Stato, sezione III, 26 settembre 2013, n. 4809).
La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce, perciò, una valida ragione per disporre la revoca dell’affidamento di un appalto, a condizione che l’ampia discrezionalità che connota la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.
5.3. Non è contestata la circostanza che, successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, disposta con determinazione dell’OM n. 80 del 18 aprile 2025, è emersa l’esigenza di ripianare il deficit del bilancio regionale nel settore sanitario mediante l’adozione di iniziative volte a ridurre i costi dei servizi da parte delle Aziende Sanitarie della ON UZ, come risulta dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 9 luglio 2025, di approvazione del “Programma Operativo 2025-2027 ON UZ”.
5.4. Ciò che la parte ricorrente contesta è la mancata comparazione “tra l’interesse pubblico perseguito con l’indizione della gara e l’interesse, asseritamente sopravvenuto, che ne giustificherebbe l’abbandono”, circostanza che rivelerebbe un uso distorto dello strumento dell’autotutela decisoria, non utilizzato, nel caso di specie, per ottenere un effettivo risparmio di spesa, ma per stravolgere l’assetto di interessi cristallizzato nell’aggiudicazione legittima dei vari lotti della procedura di gara.
5.5. Dalla motivazione della determinazione dell’OM n. 236 del 30 dicembre 2025 risulta, invero, che l’aggiudicazione dei servizi relativi al lotto 2 ha determinato un risparmio di spesa, pari ad euro 731.506,05 annui, rispetto alla spesa sostenuta nel 2023 per l’affidamento dei medesimi servizi, ma che l’aggiudicazione di tutti i lotti relativi alle Aziende Sanitarie della ON UZ, incluso il lotto 1 che pure è stato aggiudicato alla società ricorrente, ha determinato un complessivo incremento annuo della spesa sanitaria, rispetto all’anno 2023.
I servizi integrati di gestione, manutenzione e collaudo dei sistemi e delle apparecchiature elettromedicali e assimilate sono ricompresi nelle categorie merceologiche, individuate dai d.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’approvvigionamento delle quali le Aziende Sanitarie sono obbligate a rivolgersi ad un soggetto aggregatore.
All’indizione obbligatoria di una gara centralizzata consegue che anche la determinazione assunta nell’esercizio del potere di autotutela decisoria, qualificabile come contrarius actus , debba necessariamente riferirsi alla gara unitaria nel suo complesso, prescindendo dalla sua suddivisione in lotti (Consiglio di Stato, sezione V, 7 novembre 2025, n. 8676).
La conservazione dei lotti nei quali non sono state riscontrate le criticità poste a fondamento del provvedimento di autotutela finirebbe, infatti, per risolversi nell’elusione dell’obbligo legale di affidamento dei beni o dei servizi in forma aggregata.
Nella prospettiva dell’affidamento dei servizi sanitari in forma in aggregata, deve, perciò, ritenersi irrilevante che l’affidamento di un lotto della procedura non presenti le criticità riscontrate negli altri lotti.
Il Programma Operativo 2025-2027 della ON UZ ha imposto alle Aziende Sanitarie il tetto minimo di riduzione della spesa sanitaria, fissandolo nel 2% del valore risultante nel bilancio di esercizio 2024, e ha rimesso alla discrezionalità delle stesse la scelta delle modalità mediante le quali perseguire la predetta riduzione.
L’OM, sulla scorta dei rilievi e dei dati forniti dalle Aziende Sanitarie e dopo aver effettuato un raffronto unitario tra i canoni annui per l’approvvigionamento dei medesimi servizi, di cui la parte ricorrente non ha dedotto evidenti profili di irragionevolezza, ha correttamente assunto la decisione di rivedere la complessiva strategia della gara centralizzata per l’affidamento dei servizi in oggetto.
A tal proposito, nessun valore può essere attribuito alla diversa ricostruzione unilaterale dei costi annuali dei servizi in oggetto, effettuata dalla società ricorrente nel corpo del ricorso, la quale, in assenza dell’indicazione di evidenti e grossolani errori di calcolo commessi dalla stazione appaltante, deve qualificarsi come diversa e opinabile valutazione tecnica non sovrapponibile a quella utilizzata per giustificare il provvedimento di autotutela decisoria.
5.6. Il Collegio, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, non può pronunciarsi sulla intrinseca legittimità della decisione, prospettata dall’OM tra le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di revoca, di indire una procedura a lotto unico per le Aziende Sanitarie della sola ON UZ, atteso che la nuova gara non è stata ancora indetta.
In ogni caso, il provvedimento di revoca impugnato è un atto plurimotivato, nel quale l’esigenza di indire una nuova procedura a lotto unico costituisce solo un capo autonomo della motivazione, inidoneo, in caso di accertata illegittimità, a determinare la caducazione del provvedimento di autotutela.
5.7. La parte ricorrente non ha, altresì, evaso l’onere probatorio posto a suo carico, in relazione alla sussistenza del vizio di sviamento di potere, mediante l’allegazione di specifici elementi fattuali volti a dimostrare, anche in via presuntiva, che l’OM abbia esercitato la propria discrezionalità non per conseguire un effettivo risparmio di spesa, ma per sovvertire ingiustificatamente un assetto di interessi già consolidatosi in conseguenza dell’aggiudicazione dei servizi integrati per la gestione, la manutenzione e il collaudo dei sistemi e delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie interessate.
6. Anche il terzo e il quarto motivo del ricorso introduttivo, con i quali la parte ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di buona fede e di risultato, sono infondati.
6.1. Il Collegio ritiene che la mancata stipulazione del contratto entro il termine di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cause esclusivamente imputabili all’Amministrazione, non integri la violazione del principio di buona fede enunciato dall’articolo 5 del medesimo testo legislativo.
Il termine ordinatorio di sessanta giorni previsto per la stipulazione del contratto, decorrente dall’aggiudicazione efficace dell’appalto, è posto a tutela dell’aggiudicatario, al quale sono riconosciuti il diritto potestativo di affrancarsi dall’impegno assunto, ove egli ritenga che le condizioni di esecuzione dell’appalto non siano più aderenti alla propria organizzazione di impresa, ovvero, ove egli intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso l’inerzia dell’amministrazione e avverso gli eventuali provvedimenti di autotutela dalla stessa adottati (Consiglio di Stato, sezione V, 13 settembre 2024, n. 7571).
Una volta resa edotta delle sopravvenute esigenze di ripianamento del deficit di bilancio riscontrate dalla ON UZ, l’OM ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione fino al 31 dicembre 2025 e, prima della scadenza del predetto termine di sospensione, ha adottato il provvedimento di autotutela decisoria impugnato con il presente ricorso.
Il Collegio ritiene che l’OM abbia correttamente esercitato la propria discrezionalità, afferente al quomodo della riduzione della spesa sanitaria imposta alle Aziende Sanitarie della ON UZ per l’approvvigionamento di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, di tempestività e di lealtà, per cui non è maturata in capo alla società ricorrente una situazione di legittimo affidamento meritevole di essere tutelata.
6.2. In relazione all’asserita violazione del principio del risultato, enunciato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, questo Tribunale si è già espresso in precedenza, affermando che “Nel momento in cui la pubblica amministrazione si rende conto della mancanza di risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione dell’appalto, ha l’obbligo di adottare decisioni tempestive e trasparenti, e ciò anche a tutela dell’aggiudicatario evitando di porre quest’ultimo in una condizione di incertezza giuridica ed economica. Il principio del risultato, sancito all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, impone alle amministrazioni pubbliche di garantire che l’intero procedimento di gara, dall’affidamento alla stipula ed esecuzione del contratto, sia finalizzato al raggiungimento di un esito concreto e utile per l’interesse pubblico. Ritardi e incertezze sulla copertura finanziaria compromettono tale obiettivo, ostacolando la realizzazione dell’affidamento (Tribunale Amministrativo Regionale per l’UZ, 15 dicembre 2025, n. 565).
7. Devono, infine, essere esaminati il quinto ed il sesto motivo di ricorso, proposti in via subordinata, con i quali la parte ricorrente ha censurato l’esercizio indifferenziato ed illogico del potere di autotutela anche per il lotto 5 relativo all’Azienda Sanitaria della ON LI, per il quale non sarebbe neppure ravvisabile la sopravvenuta esigenza di ripianare la spesa per l’approvvigionamento dei servizi sanitari, individuata quale presupposto per l’esercizio del potere di autotutela decisoria.
7.1. Entrambi i motivi devono ritenersi infondati per le ragioni già espresse nel precedente paragrafo 5.5, alle quali si rinvia in adempimento del dovere di sinteticità degli atti, imposto anche al giudice dall’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Come già evidenziato in quella sede, l’unitarietà della gara determina l’unitarietà del provvedimento di autotutela decisoria anche in relazione ai lotti nei quali non sono ravvisabili le criticità che ne giustificano l’adozione, per cui la domanda subordinata di annullamento parziale della determinazione dell’OM n. 236 del 30 dicembre 2025, limitatamente alla revoca dell’aggiudicazione del lotto 5, non può trovare accoglimento.
8. L’accertata legittimità del provvedimento di autotutela decisoria, in relazione a tutti i profili dedotti con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, determina l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, per carenza degli elementi costitutivi della stessa.
9. Anche i motivi aggiunti del 10 febbraio 2026 sono infondati.
9.1. Con deliberazione n. 145 del 10 maggio 2022 la Giunta della ON LI ha approvato l’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Servizio Centrale Unica di Committenza della ON LI (CUC) e l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della ON UZ (ARIC, alla quale è succeduta l’OM), con il quale la CUC ha delegato l’ARIC a svolgere tutte le operazioni necessarie per la scelta dei contraenti per l’affidamento delle procedure di gara afferenti a determinate categorie merceologiche, tra le quali quella relativa si servizi in oggetto, autorizzandola a compiere, in suo nome e per suo conto, “tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all’art.3” (articolo 4 dell’accordo).
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), dell’accordo, l’ARIC UZ si impegna a “curare tutte le fasi del processo di acquisto, dall’indizione della procedura fino all’aggiudicazione con la precisazione che gli Enti territoriali dei ON LI e ON UZ destinatari delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché competenti per la fruizione della fornitura o del servizio in oggetto dovranno gestire la relativa esecuzione, espletando le relative attività di verifica e controllo e provvedendo alla liquidazione delle fatture alle previste scadenze contrattuali”.
9.2. Alla luce del contenuto dell’accordo di collaborazione tra soggetti aggregatori, non può essere favorevolmente apprezzata la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, per cui all’OM, nelle more succeduta all’ARIC, non sarebbe stato attribuito dalla CUC il potere di revocare in autotutela la procedura di gara già definita con l’aggiudicazione del lotto 5.
9.3. Il Collegio ha già evidenziato al precedente paragrafo 5.5 la natura di contrarius actus del provvedimento di autotutela decisoria, per cui, una volta acclarato che la Centrale Unica di Committenza della ON LI ha delegato l’espletamento della procedura di gara, per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e delle apparecchiature elettromedicali in favore dell’unica Azienda Sanitaria della ON LI, al soggetto aggregatore della ON UZ, deve ritenersi che allo stesso abbia conferito anche il potere di revocare gli atti adottati nell’ambito della predetta procedura.
Nel momento in cui la ON LI ha deciso di avvalersi della facoltà riconosciuta alle Regioni dall’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di aggregarsi tra loro per perseguire gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, delegando l’espletamento dell’intera procedura di affidamento, con esclusione della sola fase esecutiva dell’accordo quadro sottoscritto con il contraente individuato all’esito della predetta procedura, al soggetto aggregatore della ON UZ, ha accettato sia i vantaggi (conseguimento di un risparmio di spesa a fronte della domanda aggregata, semplificazione e celerità delle procedure di acquisto, sfruttamento delle sinergie strategiche e delle economie di scala) che gli svantaggi derivanti dall’operazione di aggregazione volontaria, tra i quali la revoca della gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, anche ove le stesse esulino dal perimetro dell’Azienda Sanitaria beneficiaria.
Alla volontà espressa dai soggetti aggregatori delle Regioni UZ e LI di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto mediante l’indizione di un’unica procedura centralizzata consegue, perciò, che l’esercizio dell’autotutela decisoria non presuppone né la riferibilità né la parcellizzazione del presupposto interesse pubblico in capo a tutti i soggetti beneficiari dei servizi da affidare.
10. L’accertata legittimità del provvedimento di revoca, in relazione a tutti i profili di censura specificati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, determina l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, per carenza degli elementi costitutivi della stessa.
11. In conclusione, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere integralmente respinti.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, nei confronti dell’OM - Agenzia Regionale dell’UZ per la Committenza, nella misura indicata nel dispositivo.
12.1. La sostanziale estraneità della controinteressata Hospital Consulting s.p.a. all’esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale, quantomeno in relazione alla domanda di annullamento spiegata in via principale, assume la posizione processuale di cointeressata, giustifica la compensazione delle spese di lite tra la stessa e la parte ricorrente.
12.2. Non sono dovute le spese di lite alla ON UZ, alle Aziende Sanitarie dell’UZ e del LI e alle altre società individuate come controinteressate, in ragione della loro mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’UZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’OM - Agenzia Regionale dell’UZ per la Committenza le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori.
Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la Hospital Consulting s.p.a.
Spese non dovute alle parti non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI LE IN, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
NA IL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IL | RI LE IN |
IL SEGRETARIO