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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC IA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 04/12/2025 , lette le note depositate dall'avv. NASTASI DIEGO nell'interesse di e dall'avv. Parte_1
TA TR nell'interesse di
[...]
ritenuta la causa matura Controparte_1 per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2976/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NASTASI DIEGO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. TA TR P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 09.10.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Siracusa in data 09.08.2023 con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla Cassa
di previdenza e assistenza, oggi opposta, la somma di €. 66.229,74 oltre interessi e CP_1 spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate in via monitoria dalla per il periodo 2012-2017 nonché, nel merito, ha contestato la CP_1
1 sussistenza di una maggiorazione dei contributi minimi e, per l'effetto, ha contestato la correttezza dell'intero prospetto contributivo prodotto.
L'opponente ha chiesto quindi all'adito Tribunale di “revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo”.
2. Costituendosi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 tardiva proposizione;
ha contestato variamente l'opposizione, allegando la sussistenza di molteplici atti interruttivi della prescrizione;
ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa alla luce delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter del codice di rito.
4. L'opposizione proposta è tempestiva atteso che il quarantesimo giorno per spiegare l'opposizione cadeva nella giornata di sabato 07.10.2023 e, pertanto, in applicazione della regola di cui al quinto comma dell'art. 155 c.p.c, nella giornata seguente non festiva: lunedì
9.10.2023.
5. Il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Sul punto si osserva che la prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali rinviene la propria disciplina nella L. n. 335/1995 e pertanto essa è soggetta al termine quinquennale ivi previsto;
tale termine - applicabile pacificamente anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali - va esteso anche alle sanzioni civili essendo le stesse avvinte dal medesimo vincolo genetico-funzionale (v. Cass. n. 9054/2004; n. 2620/2012; n. 5076/2015).
Quanto al dies a quo, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi decorre Controparte_1 dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA (cfr. Cass. sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008; n. 4981/2014 e n.
15787/2023); tuttavia, in caso contribuzione minima, la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935
c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, non ha senso ancorare il relativo dies a quo della prescrizione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi
(Cass. Civ. 27218/2018).
Tanto premesso, si osserva, in ogni caso, che l'ente opposto ha dimostrato di avere interrotto i termini prescrizionali
2 Va in primo luogo osservato che per alcune annualità risulta pacifico ed incontestato che il ricorrente non abbia trasmesso la dichiarazione prescritta dalla legge;
pertanto, in presenza di una fonte legale che fissa il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel termine sopra indicato, le pretese creditorie a tale titolo non sono da considerare prescritte.
Quanto alle somme afferenti esclusivamente alla categoria dei contributi minimi - che spettano indipendentemente dalla produzione dei redditi - si osserva che la ha CP_1 dimostrato di avere interrotto i termini prescrizionali con le seguenti diffide:
a) per la contribuzione del 2012 con le pec del 30.9.2014 (doc. n. 17), del 29.9.2016 (doc.
n. 23), del 18.6.2020 (doc. n. 32) e del 31.10.2022 (doc. n. 39);
b) per la contribuzione del 2013 con le pec del 25.9.2015 (doc. n. 20), del 29.9.2016
(doc. n. 23), del 18.6.2020 (doc. n. 32) e del 31.10.2022 (doc. n. 39);
c) per la contribuzione del 2014 con le pec del 29.9.2016 (doc. n. 23), del 18.6.2020 (doc.
n. 32) e del 31.10.2022 (doc. n. 39);
d) per la contribuzione del 2015 con le pec del 3.7.2017 (doc. n. 26), del 17.3.2022 (doc.
n. 32) e del 31.10.2022 (doc. n. 39);
e) per la contribuzione del 2016 con le pec del 28.6.2018 (doc. n. 27), del 17.3.2022 (doc.
n. 32) e del 31.10.2022 (doc. n. 39);
f) per la contribuzione del 2017 con le pec del 12.9.2019 (doc. n. 30) e del 31.10.2022
(doc. n. 39);
g) per la contribuzione del 2018 e del 2019 con le pec del 1.7.2021 (doc. n. 36), del
9.11.2021 (doc. n. 37) e del 31.10.2022 (doc. n. 39);
Nessuna prescrizione può ritenersi maturata con riferimento alle annualità 2020 e 2021 stante il mancato decorso di un quinquennio alla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Le eccezioni attoree, pertanto, vanno sul punto respinte.
6. Quanto al secondo motivo di opposizione, va preliminarmente evidenziato che l'opponente non ha contestato - in punto di an e di quantum - le pretese creditorie differenti dal contributo soggettivo di talché i conteggi analitici depositati dalla con riferimento CP_1 alle altre tipologie di contributi vanno integralmente confermati.
Per ciò che attiene al contributo soggettivo va osservato che l'art. 1 del Regolamento in atti prevede che: “
1.1 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è pari alle CP_1 seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 130.000,00: 10 per cento dal 1°.
1.2007 al 31.12.2007; 10,5 per cento dal
1°.
1.2008 al 31.12.2009; 11 per cento dal 1°.1. 2010 al 31.12.2011; 11,5 per cento dal 1°.1.2012
3 al 31.12.2013; 12 per cento a decorrere dal 1°.1.2014; 13 per cento dal 1°.
1.2015 al 31.12.2015, 14 per cento dal 1°.
1.2016 al 31.12.2016, 15 per cento a decorrere dal 1°.1.2017;
b) reddito eccedente euro 130.000,00 3,5 per cento.
Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla
. CP_1
(…)
1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro
2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in Euro
2.750,00, per l'anno 2016 in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00.
Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
Nella specie, dalla lettura dell'attestazione ex art. 635 c.p.c., dell'estratto conto allegato, e dai preavvisi di emissione ruolo per irregolarità in atti emerge chiaramente che i contributi richiesti sono stati calcolati, anche mediante esame officioso delle dichiarazioni presso l'Agenzia delle Entrante, tenendo conto: a) delle percentuali di cui al comma 1 dell'art. 1 in relazione al reddito del ricorrente;
b) se inferiore, degli importi minimi di cui al comma 2 del predetto articolo;
c) delle minori somme già pagate dall'opponente nel 2012, 2013, 2015
e 2017; d) delle maggiorazioni per differimento o tardivo pagamento.
Tali calcoli appaiono dunque conformi alle previsioni normative e privi di evidenti errori logico-matematici.
7. L'opposizione deve, pertanto, rigettarsi con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna dell'opponente alle spese e compensi del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2976/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il ricorrente al rimborso in favore della Cassa opposta delle spese di lite, che liquida nella somma di € 4.200 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Così deciso in Siracusa, il 05/12/2025
4 IL GIUDICE
NC IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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