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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. OM SI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2586 dell'anno 2024 R.G.
TRA
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Tonia De Carlo
( che lo rappresenta e difende giusta mandato in C.F._2
atti; opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, p.i.: , e, per essa, la mandataria P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso e nello lo studio dell'avv. P.IVA_2
IL IT, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino giusta mandato in atti;
C.F._3
opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio al fine di ottenere la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 421/2024, emesso dal Tribunale di Foggia il 14.03.2024, nel procedimento n. 1053/2024 r.g., con il quale, a fronte di una richiesta di condanna al pagamento di €. 19.160,13 in solido con altra coobbligata avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo, gli è stato erroneamente ingiunto di pagare la somma di €. 29.337,60 sempre in solido con la stessa coobbligata, oltre interessi di mora al tasso legale e spese e competenze del procedimento monitorio. Egli ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: a) la natura dell'obbligazione assunta col contratto di finanziamento non gli conferisce la qualità di coobbligato solidale con la debitrice principale ma di fideiussore;
Persona_1
b) conseguentemente, vi è decadenza del creditore dall'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere questi proposto le sue istanze contro la debitrice principale e per non averle con diligenza continuate entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
c) il decreto ingiuntivo è stato erroneamente emesso nei propri confronti per il maggior importo di €. 29.337,60, anziché di €. 19.160,13, come richiesto
Pag. 2 di 10 nel ricorso, d) nel merito, assenza di prova dell'inadempimento di Per_1
e dell'avvenuta messa in mora, con conseguente prescrizione del
[...]
credito azionato;
e) inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a quantificare il credito della Banca. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 30.08.2024 si è costituita in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contestando tutto quanto eccepito, dedotto e concluso dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento di €. 19.106,13, oltre interessi di mora. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 21.02.205 la causa, ritenuta matura per la decisione in ragione della sua natura documentale, è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexis c.p.c., all'esito della quale viene decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale.
L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria
Pag. 3 di 10 creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole vanno vagliate le eccezioni, deduzioni e conclusioni delle parti.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 4455128200 del
23.02.2011, l'opponente ha sostenuto di avere prestato fideiussione in favore del debitore principale, e, per tale motivo, ha Persona_1
eccepito la decadenza della opposta dall'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere questa proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
La distinzione tra fideiussione e coobligazione principale è particolarmente rilevante nel contesto del credito al consumo ed è fonte di frenetica attività da parte dei giudici.
Sebbene nel diritto civile non esista una vera e propria definizione di coobbligato nel senso di colui che, pur non essendo parte contraente,
Pag. 4 di 10 assume l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, molte pronunce giurisprudenziali hanno aperto alla possibilità di prevedere, oltre alla figura del fideiussore, quella del coobbligato nei contratti di credito al consumo.
E' noto che l'obbligazione, dal lato passivo, è in solido quando più creditori sono obbligati per la medesima prestazione, di talché ciascuno può essere chiamato in ogni momento ad adempiere integralmente (non essendo necessaria la messa in mora del debitore principale), liberando gli altri.
Questi i parametri entro i quali viene collocato il coobbligato che, in tal modo, è trattato alla stregua di cointestatario del finanziamento.
Al contrario, il garante è il soggetto che, unitamente al richiedente il finanziamento, assume la responsabilità della restituzione del capitale finanziato e, quindi, solo ove il debitore principale diventi insolvente non pagando le rate per qualsiasi motivo e solo dopo che il creditore lo abbia messo in mora, egli dovrà adempiere all'obbligazione da questi assunta. In definitiva, il garante interviene, di norma, in via sussidiaria.
Ora, il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ha chiarito che la figura del coobbligato solidale nei contratti di credito al consumo va ricondotta agli artt. 1292 e segg. c.c. e non già all'istituto della fideiussione anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. In altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia materialmente ricevuto la provvista.
Di conseguenza, non avendo il coobbligato contratto solo una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la banca creditrice non è tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro
Pag. 5 di 10 sei mesi dalla scadenza della obbligazione e, pertanto, non può maturare alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (cfr. in tal senso, ex multis,
Tribunale Lecce, sentenza n. 897 del 18.03.2025, Tribunale Bari sentenza n. 1573 del 27.03.2024, Tribunale Ancona, sentenza n. 1773/2023).
Applicando al caso in esame tali condivisibili coordinate ermeneutiche, va respinta l'impostazione dell'opponente atteso che, nel caso di specie, non si
è in presenza di una garanzia personale, ma di una obbligazione solidale passiva ex art. 1292 c.c. derivante dalla sottoscrizione congiunta del contratto di finanziamento. Tanto risulta chiaramente dallo stesso, laddove nella sezione “Garanzia: Coobbligazione” sono inseriti i dati dell'odierno opponente e dalle sottoscrizioni da questi apposte nelle sezioni “Firma del coobbligato”.
Nel caso in esame, pertanto, non pare che si possa parlare di fideiussione, essendo, invece, in presenza di un'obbligazione solidale passiva in cui, per definizione, la qualità di debitore viene assunta da più soggetti, tutti tenuti alla medesima prestazione al fine di rafforzare il credito, consentendo al creditore di pretendere l'esatto adempimento da uno qualunque dei debitori
E, conseguentemente, va disattesa anche la sollevata eccezione di decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Stessa sorte va riservata agli altri due motivi di opposizione, ossia assenza di prova dell'inadempimento di e dell'avvenuta messa Persona_1
in mora, con conseguente prescrizione del credito azionato e inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a quantificare il credito della Banca poiché:
Pag. 6 di 10 a) con riferimento al primo, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, la opposta ha versato in atti la prova dell'inadempimento della debitrice principale, ossia la nota raccomandata con avviso di ricevimento datata 20.09.2012 di costituzione in mora, preavviso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto inviata da a Parte_2
e relativo avviso di ricevimento Persona_1
debitamente firmato per ricezione dalla destinataria il
29.09.2012 (inviata anche all'opponente) e le note CP_ raccomandate con avviso di ricevimento inviate da , in qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_2
(vedi atto di cessione del 17.06.2015), a il Persona_1
25.06.2015 e il 13.11.2020, contenenti la comunicazione della cessione e la messa in mora per il credito di €. 21.494,72, ritornate al mittente per compiuta giacenza. Né risulta dagli atti di causa contestazione alcuna della debitrice principale e/o dell'odierno opponente successiva alla ricezione di tali note.
Nessuna prescrizione del credito azionato, pertanto, è da ravvedersi nel caso di specie atteso che è pacifico in giurisprudenza di merito e di legittimità che, in relazione ai debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e che, quanto al dies a quo, la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali. Ne consegue che la prescrizione
Pag. 7 di 10 decennale, decorre dalla scadenza dell'ultimo rateo indicato nel piano di ammortamento e, quindi, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo.
Ora, il contratto di finanziamento per cui è causa prevede il rimborso della somma erogata in 84 rate mensili a partire dal 24 marzo 2011 e con scadenza dell'ultima rata al 24 marzo 2018: la prescrizione del diritto di credito è, dunque, fissata al 24 marzo 2028 e, ad abundantiam, tale termine
è stato più volte interrotto dalla cedente e dalla cessionaria con le note raccomandate con avviso di ricevimento di cui sopra.
b) con riferimento al secondo, va rilevato che è principio costante della Corte di Cassazione quello secondo cui l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 riveste efficacia probatoria sono nel procedimento monitorio, mentre “… in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo sia stata fondata su motivi non solo formali, quali la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla
Pag. 8 di 10 banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa …” (ex plurimis, Cass.
23.01.2023, sentenza n. 1892). Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad una contestazione solo formale della inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a quantificare il credito della anche perché sono stati applicati solo interessi di CP_3
mora al tasso legale. Nonostante ciò, la opposta ha versato in atti il contratto su cui si fonda il rapporto e ne ha documentato l'andamento (vedi lista movimenti in atti), fornendo, in tal modo, la piena prova della propria pretesa creditoria.
Va accolto, invece, il motivo di opposizione fondato sull'errore commesso dal Giudice della fase monitoria per avere ingiunto all'opponete il pagamento di un importo maggiore (€. 29.337,60) di quello effettivamente dovuto e richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo (€. 19.160,13), poiché l'errore risulta dagli atti di causa ed è pacifico tra le parti.
In definitiva, l'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi su esplicitati.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e vanno compensate integralmente tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
Pag. 9 di 10 nei confronti di ,, in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, in qualità di mandataria, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 421/2024, emesso dal Tribunale di Foggia il
14.03.2024 nel procedimento n. 1053/2024 r.g.;
- CONDANNA LA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_1
per essa, in qualità di mandataria, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 19.160,13, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, tre ottobre duemilaventicinque.
Il GIUDICE
OM SI
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. OM SI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2586 dell'anno 2024 R.G.
TRA
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Tonia De Carlo
( che lo rappresenta e difende giusta mandato in C.F._2
atti; opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, p.i.: , e, per essa, la mandataria P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso e nello lo studio dell'avv. P.IVA_2
IL IT, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino giusta mandato in atti;
C.F._3
opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio al fine di ottenere la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 421/2024, emesso dal Tribunale di Foggia il 14.03.2024, nel procedimento n. 1053/2024 r.g., con il quale, a fronte di una richiesta di condanna al pagamento di €. 19.160,13 in solido con altra coobbligata avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo, gli è stato erroneamente ingiunto di pagare la somma di €. 29.337,60 sempre in solido con la stessa coobbligata, oltre interessi di mora al tasso legale e spese e competenze del procedimento monitorio. Egli ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: a) la natura dell'obbligazione assunta col contratto di finanziamento non gli conferisce la qualità di coobbligato solidale con la debitrice principale ma di fideiussore;
Persona_1
b) conseguentemente, vi è decadenza del creditore dall'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere questi proposto le sue istanze contro la debitrice principale e per non averle con diligenza continuate entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
c) il decreto ingiuntivo è stato erroneamente emesso nei propri confronti per il maggior importo di €. 29.337,60, anziché di €. 19.160,13, come richiesto
Pag. 2 di 10 nel ricorso, d) nel merito, assenza di prova dell'inadempimento di Per_1
e dell'avvenuta messa in mora, con conseguente prescrizione del
[...]
credito azionato;
e) inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a quantificare il credito della Banca. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 30.08.2024 si è costituita in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contestando tutto quanto eccepito, dedotto e concluso dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento di €. 19.106,13, oltre interessi di mora. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 21.02.205 la causa, ritenuta matura per la decisione in ragione della sua natura documentale, è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexis c.p.c., all'esito della quale viene decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale.
L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria
Pag. 3 di 10 creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole vanno vagliate le eccezioni, deduzioni e conclusioni delle parti.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 4455128200 del
23.02.2011, l'opponente ha sostenuto di avere prestato fideiussione in favore del debitore principale, e, per tale motivo, ha Persona_1
eccepito la decadenza della opposta dall'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere questa proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
La distinzione tra fideiussione e coobligazione principale è particolarmente rilevante nel contesto del credito al consumo ed è fonte di frenetica attività da parte dei giudici.
Sebbene nel diritto civile non esista una vera e propria definizione di coobbligato nel senso di colui che, pur non essendo parte contraente,
Pag. 4 di 10 assume l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, molte pronunce giurisprudenziali hanno aperto alla possibilità di prevedere, oltre alla figura del fideiussore, quella del coobbligato nei contratti di credito al consumo.
E' noto che l'obbligazione, dal lato passivo, è in solido quando più creditori sono obbligati per la medesima prestazione, di talché ciascuno può essere chiamato in ogni momento ad adempiere integralmente (non essendo necessaria la messa in mora del debitore principale), liberando gli altri.
Questi i parametri entro i quali viene collocato il coobbligato che, in tal modo, è trattato alla stregua di cointestatario del finanziamento.
Al contrario, il garante è il soggetto che, unitamente al richiedente il finanziamento, assume la responsabilità della restituzione del capitale finanziato e, quindi, solo ove il debitore principale diventi insolvente non pagando le rate per qualsiasi motivo e solo dopo che il creditore lo abbia messo in mora, egli dovrà adempiere all'obbligazione da questi assunta. In definitiva, il garante interviene, di norma, in via sussidiaria.
Ora, il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ha chiarito che la figura del coobbligato solidale nei contratti di credito al consumo va ricondotta agli artt. 1292 e segg. c.c. e non già all'istituto della fideiussione anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. In altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia materialmente ricevuto la provvista.
Di conseguenza, non avendo il coobbligato contratto solo una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la banca creditrice non è tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro
Pag. 5 di 10 sei mesi dalla scadenza della obbligazione e, pertanto, non può maturare alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (cfr. in tal senso, ex multis,
Tribunale Lecce, sentenza n. 897 del 18.03.2025, Tribunale Bari sentenza n. 1573 del 27.03.2024, Tribunale Ancona, sentenza n. 1773/2023).
Applicando al caso in esame tali condivisibili coordinate ermeneutiche, va respinta l'impostazione dell'opponente atteso che, nel caso di specie, non si
è in presenza di una garanzia personale, ma di una obbligazione solidale passiva ex art. 1292 c.c. derivante dalla sottoscrizione congiunta del contratto di finanziamento. Tanto risulta chiaramente dallo stesso, laddove nella sezione “Garanzia: Coobbligazione” sono inseriti i dati dell'odierno opponente e dalle sottoscrizioni da questi apposte nelle sezioni “Firma del coobbligato”.
Nel caso in esame, pertanto, non pare che si possa parlare di fideiussione, essendo, invece, in presenza di un'obbligazione solidale passiva in cui, per definizione, la qualità di debitore viene assunta da più soggetti, tutti tenuti alla medesima prestazione al fine di rafforzare il credito, consentendo al creditore di pretendere l'esatto adempimento da uno qualunque dei debitori
E, conseguentemente, va disattesa anche la sollevata eccezione di decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Stessa sorte va riservata agli altri due motivi di opposizione, ossia assenza di prova dell'inadempimento di e dell'avvenuta messa Persona_1
in mora, con conseguente prescrizione del credito azionato e inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a quantificare il credito della Banca poiché:
Pag. 6 di 10 a) con riferimento al primo, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, la opposta ha versato in atti la prova dell'inadempimento della debitrice principale, ossia la nota raccomandata con avviso di ricevimento datata 20.09.2012 di costituzione in mora, preavviso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto inviata da a Parte_2
e relativo avviso di ricevimento Persona_1
debitamente firmato per ricezione dalla destinataria il
29.09.2012 (inviata anche all'opponente) e le note CP_ raccomandate con avviso di ricevimento inviate da , in qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_2
(vedi atto di cessione del 17.06.2015), a il Persona_1
25.06.2015 e il 13.11.2020, contenenti la comunicazione della cessione e la messa in mora per il credito di €. 21.494,72, ritornate al mittente per compiuta giacenza. Né risulta dagli atti di causa contestazione alcuna della debitrice principale e/o dell'odierno opponente successiva alla ricezione di tali note.
Nessuna prescrizione del credito azionato, pertanto, è da ravvedersi nel caso di specie atteso che è pacifico in giurisprudenza di merito e di legittimità che, in relazione ai debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e che, quanto al dies a quo, la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali. Ne consegue che la prescrizione
Pag. 7 di 10 decennale, decorre dalla scadenza dell'ultimo rateo indicato nel piano di ammortamento e, quindi, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo.
Ora, il contratto di finanziamento per cui è causa prevede il rimborso della somma erogata in 84 rate mensili a partire dal 24 marzo 2011 e con scadenza dell'ultima rata al 24 marzo 2018: la prescrizione del diritto di credito è, dunque, fissata al 24 marzo 2028 e, ad abundantiam, tale termine
è stato più volte interrotto dalla cedente e dalla cessionaria con le note raccomandate con avviso di ricevimento di cui sopra.
b) con riferimento al secondo, va rilevato che è principio costante della Corte di Cassazione quello secondo cui l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 riveste efficacia probatoria sono nel procedimento monitorio, mentre “… in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo sia stata fondata su motivi non solo formali, quali la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla
Pag. 8 di 10 banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa …” (ex plurimis, Cass.
23.01.2023, sentenza n. 1892). Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad una contestazione solo formale della inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a quantificare il credito della anche perché sono stati applicati solo interessi di CP_3
mora al tasso legale. Nonostante ciò, la opposta ha versato in atti il contratto su cui si fonda il rapporto e ne ha documentato l'andamento (vedi lista movimenti in atti), fornendo, in tal modo, la piena prova della propria pretesa creditoria.
Va accolto, invece, il motivo di opposizione fondato sull'errore commesso dal Giudice della fase monitoria per avere ingiunto all'opponete il pagamento di un importo maggiore (€. 29.337,60) di quello effettivamente dovuto e richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo (€. 19.160,13), poiché l'errore risulta dagli atti di causa ed è pacifico tra le parti.
In definitiva, l'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi su esplicitati.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e vanno compensate integralmente tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
Pag. 9 di 10 nei confronti di ,, in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, in qualità di mandataria, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 421/2024, emesso dal Tribunale di Foggia il
14.03.2024 nel procedimento n. 1053/2024 r.g.;
- CONDANNA LA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_1
per essa, in qualità di mandataria, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 19.160,13, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, tre ottobre duemilaventicinque.
Il GIUDICE
OM SI
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