Art. 8.
I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'articolo 7 sono risolti di diritto alla data della dichiarazione di abitabilita' degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.
I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'articolo 7 sono risolti di diritto alla data della dichiarazione di abitabilita' degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.