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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'udienza cartolare del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3960/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. AIELLO FRANCO LUIGI che lo rapp.ta e Parte_1 difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
CP_
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 23/10/20 con esito positivo, vista la revoca CP_ del beneficio con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate disposta dall con provvedimento del 10/5/2024, ricevuto il 03/06/2024, per mancanza della residenza anagrafica decennale, CP_ adiva questo giudice per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell , attesa la sua presenza in Italia dal 2005 e con regolari lavori dal 2008; chiedeva pertanto di annullare il provvedimento opposto, accertare il suo diritto al reddito di cittadinanza e che non era tenuto alla restituzione delle somma, con vittoria di spese. CP_ L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 2 della legge 26/19 istitutiva del reddito di cittadinanza prevede: Art. 2 – Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Il ricorrente ha chiesto il reddito di cittadinanza con domanda amministrativa del 23/10/2020. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente è evidente che al momento della domanda era sussistente il requisito della residenza decennale in Italia, come richiesto dalla norma.
Trova infatti applicazione il concetto di residenza abituale o effettiva come indicato in ricorso, come da circolare del Ministero del lavoro n. 3803/20.
Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale Torino n. 906 del 14/7/2022 e Tribunale Roma ordinanza del 4/10/2022) la registrazione nei registri anagrafici costituisce una “mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ […] che attestano la regolare CP_ presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell , documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..” Inoltre è da aggiungere che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. l 4472020) e della
CGUE, il requisito della residenza decennale si configura come discriminazione indiretta, in quanto il suo regime non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale tanto che la UE ha aperto recentemente la procedura di infrazione.
Invero in data 29/7/2024 la CGE ha espresso il seguente principio: Corte giustizia UE, grande sezione , 29/07/2024 , n. 112
“L' art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell' art. 34 CD Ue , dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto
Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di due procedimenti penali per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza).
Pertanto il requisito della residenza decennale si configura come discriminazione indiretta tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato atteso che è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109.” Infatti, si legge nelle motivazioni della sentenza:
“la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.”
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto. Le spese processuali possono essere compensate atteso il dato legislativo e oggettiva controvertibilità della questione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1CP_ con ricorso del 01/07/2024 nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. In accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente di ad ottenere il reddito di cittadinanza per il periodo dal Novembre 2020 al Marzo 2022, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con contestuale richiesta di restituzione somme, di cui alla missiva del 10.5.2024 ricevuta dal ricorrente a mezzo posta il 3.6.2024, e dispone la restituzione delle somme eventualmente recuperate;
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata udienza cartolare del 04/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'udienza cartolare del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3960/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. AIELLO FRANCO LUIGI che lo rapp.ta e Parte_1 difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
CP_
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 23/10/20 con esito positivo, vista la revoca CP_ del beneficio con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate disposta dall con provvedimento del 10/5/2024, ricevuto il 03/06/2024, per mancanza della residenza anagrafica decennale, CP_ adiva questo giudice per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell , attesa la sua presenza in Italia dal 2005 e con regolari lavori dal 2008; chiedeva pertanto di annullare il provvedimento opposto, accertare il suo diritto al reddito di cittadinanza e che non era tenuto alla restituzione delle somma, con vittoria di spese. CP_ L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 2 della legge 26/19 istitutiva del reddito di cittadinanza prevede: Art. 2 – Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Il ricorrente ha chiesto il reddito di cittadinanza con domanda amministrativa del 23/10/2020. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente è evidente che al momento della domanda era sussistente il requisito della residenza decennale in Italia, come richiesto dalla norma.
Trova infatti applicazione il concetto di residenza abituale o effettiva come indicato in ricorso, come da circolare del Ministero del lavoro n. 3803/20.
Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale Torino n. 906 del 14/7/2022 e Tribunale Roma ordinanza del 4/10/2022) la registrazione nei registri anagrafici costituisce una “mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ […] che attestano la regolare CP_ presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell , documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..” Inoltre è da aggiungere che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. l 4472020) e della
CGUE, il requisito della residenza decennale si configura come discriminazione indiretta, in quanto il suo regime non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale tanto che la UE ha aperto recentemente la procedura di infrazione.
Invero in data 29/7/2024 la CGE ha espresso il seguente principio: Corte giustizia UE, grande sezione , 29/07/2024 , n. 112
“L' art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell' art. 34 CD Ue , dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto
Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di due procedimenti penali per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza).
Pertanto il requisito della residenza decennale si configura come discriminazione indiretta tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato atteso che è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109.” Infatti, si legge nelle motivazioni della sentenza:
“la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.”
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto. Le spese processuali possono essere compensate atteso il dato legislativo e oggettiva controvertibilità della questione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1CP_ con ricorso del 01/07/2024 nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. In accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente di ad ottenere il reddito di cittadinanza per il periodo dal Novembre 2020 al Marzo 2022, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con contestuale richiesta di restituzione somme, di cui alla missiva del 10.5.2024 ricevuta dal ricorrente a mezzo posta il 3.6.2024, e dispone la restituzione delle somme eventualmente recuperate;
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata udienza cartolare del 04/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti