TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2450 r.g. dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Soriano, Domenico Parte_1
Canzoneri, come in atti ricorrente
E
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Angelo, CP_1 come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.04.2024, parte ricorrente deduceva: che con decreto reso ai sensi dell'art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., nel corso del giudizio n. 1803/2021 R.G., veniva omologato l'accertamento della sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario relativo alla prestazione domandata – con decorrenza da luglio 2021; che aveva provveduto a notificare detto decreto di omologa (17.05.2023) e, tra l'altro, a predisporre ed inoltrare l'opportuna certificazione e documentazione, anche mediante appositi modelli AP70, trasmessi all' in pari data;
che l'istituto convenuto non erogava i relativi ratei. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'istante ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dei CP_1 ratei maturati, vinte le spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per CP_1 aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Infatti, l' ha erogato i ratei della prestazione richiesta, come si evince dalla CP_1 comunicazione di liquidazione del 26.04.2024 prodotta in atti, e ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. All'udienza celebrata mediante note in sostituzione di udienza, parte ricorrente aderiva alla suddetta richiesta. A fronte della documentazione presentata in atti dall' va dichiarata cessata la materia CP_1 del contendere, stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. Ciò posto, residua la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Ebbene, stante la rappresentazione dei fatti per come formulata dalle parti, e la documentazione allegata, è chiaro che il ricorrente aveva diritto alla liquidazione della somma richiesta in via amministrativa.
Deve, pertanto, ritenersi che anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta. Tenuto conto che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso, e ben oltre 11 mesi dopo la notifica del decreto di omologa e del modello AP70, le spese di lite vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese lite che liquida in € 1.400,00, oltre spese CP_1 generali, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2450 r.g. dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Soriano, Domenico Parte_1
Canzoneri, come in atti ricorrente
E
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Angelo, CP_1 come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.04.2024, parte ricorrente deduceva: che con decreto reso ai sensi dell'art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., nel corso del giudizio n. 1803/2021 R.G., veniva omologato l'accertamento della sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario relativo alla prestazione domandata – con decorrenza da luglio 2021; che aveva provveduto a notificare detto decreto di omologa (17.05.2023) e, tra l'altro, a predisporre ed inoltrare l'opportuna certificazione e documentazione, anche mediante appositi modelli AP70, trasmessi all' in pari data;
che l'istituto convenuto non erogava i relativi ratei. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'istante ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dei CP_1 ratei maturati, vinte le spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per CP_1 aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Infatti, l' ha erogato i ratei della prestazione richiesta, come si evince dalla CP_1 comunicazione di liquidazione del 26.04.2024 prodotta in atti, e ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. All'udienza celebrata mediante note in sostituzione di udienza, parte ricorrente aderiva alla suddetta richiesta. A fronte della documentazione presentata in atti dall' va dichiarata cessata la materia CP_1 del contendere, stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. Ciò posto, residua la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Ebbene, stante la rappresentazione dei fatti per come formulata dalle parti, e la documentazione allegata, è chiaro che il ricorrente aveva diritto alla liquidazione della somma richiesta in via amministrativa.
Deve, pertanto, ritenersi che anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta. Tenuto conto che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso, e ben oltre 11 mesi dopo la notifica del decreto di omologa e del modello AP70, le spese di lite vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese lite che liquida in € 1.400,00, oltre spese CP_1 generali, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso