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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8707/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO ORDINARIO n. 2024/000549 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00634468 80 001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa la cooperativa Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 293 2024 00634468 80 001, notificata a mezzo p.e.c. in data 27 settembre 2024, nonché il ruolo ordinario n. 2024/000549, reso esecutivo in data 31 luglio 2024, con il quale veniva richiesto a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale la complessiva somma di euro 622.600, già richiesta con l'Avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000002015/0/002 di cui la Corte adita con Ordinanza
n. 5277/2/2023 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 6521/2023, tuttora pendente, e depositata il
19 dicembre 2023, aveva, ben prima che il cennato RU venisse formato, sospeso l'esecuzione del citato avviso di liquidazione.
La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità, l'infondatezza e la carenza di motivazione dell'impugnata iscrizione a ruolo trasfusa nell'impugnata cartella di pagamento in quanto eseguita nonostante la suddetta ordinanza di sospensione nella fase cautelare dell'impugnato avviso di liquidazione relativamente al ricorso ancora pendente innanzi alla Corte di primo grado adita ed iscritto al n. rgr 6521/23.
Pertanto la parte ricorrente concludeva per la declaratoria di illegittimità e di infondatezza del ruolo ordinario n. 2024/000549 e della consequenziale cartella di pagamento opposta, nonché per la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 2.1.2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare la riunione del ricorso per cui è causa con il ricorso rgr 6521/23 per connessione ed interdipendenza sussistente tra i due procedimenti;
-nel merito la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della connessa cartella di pagamento opposte, in quanto l'art. 47 del D.Lgs. 546/92, riguardante la fase della riscossione in pendenza di giudizio, al comma 1, dispone:
“il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato e di imposte suppletive”. Nel caso in esame non si tratterebbe né di imposta complementare per il maggior valore accertato né di imposta suppletiva, ma di imposta principale e, dunque,
l'Ufficio avrebbe legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto con i relativi interessi e sanzioni, ragion per cui la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impositivo, prevista dall'art. 47 D.Lgs. 546/92, non precluderebbe affatto l'iscrizione a ruolo né la successiva notifica della cartella di pagamento. In ogni caso, a dimostrazione della correttezza dell'operato dell'Ufficio, dopo essere stato formato il titolo esecutivo, è stato comunque emesso in data 08.10.2024 provvedimento di sospensione dell'anagrafica nei confronti del Ricorrente, ciò documentando con la produzione di copia del citato provvedimento, proprio in attuazione della sopra citata ordinanza;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata , posto che l'obbligo di motivazione è previsto per legge solo con riferimento agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opererebbe invece in riferimento all'attività degli Agenti della riscossione.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva chiedendo la riunione del ricorso per cui è causa con il procedimento rgr 6521/23 e, nel merito, per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
Con memoria illustrativa la parte ricorrente replicava alle controdeduzione dell'Agenzia delle Entrate insistendo per la radicale illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'impugnata cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata cartella di pagamento n. 293 2024 00634468 80 001, notificata a mezzo p.e.c. in data
27 settembre 2024 derivante dal ruolo ordinario n. 2024/000549, reso esecutivo in data 31 luglio 2024, è stato chiesto, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale la complessiva somma di euro 622.600, somma quest'ultima che è stata già richiesta con il prodromico avviso di liquidazione n. 2021/003/
SC/000002015/0/002 impugnato dalla parte ricorrente innanzi questa Corte adita la quale, con ordinanza n. 5277/2/2023 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 6521/2023 ed ancora pendente e depositata il 19 dicembre 2023, ha, ben prima della formazione del citato ruolo, sospeso l'esecuzione del citato avviso di liquidazione.
D'altronde la stessa Agenzia delle Entrate, nell'aver affermato e documentato con le proprie controdeduzioni di aver emesso in data 08.10.2024 provvedimento di sospensione del carico iscritto a ruolo nei confronti della parte ricorrente, proprio in attuazione della suddetta ordinanza di sospensione dell'esecuzione del prodromico avviso di liquidazione, implicitamente ha riconosciuto il disguido verificatosi in pendenza del citato ricorso iscritto al n. rgr 6521/23.
Pertanto l'iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate di Catania e richiamata nell'impugnata cartella di pagamento deve ritenersi illegittima ed infondata in quanto è stata eseguita nonostante la suddetta ordinanza di sospensione nella fase cautelare dell'impugnato avviso di liquidazione nell'ambito del citato ricorso ancora pendente innanzi alla Corte di primo grado adita ed iscritto al n. rgr 6521/23.
Per i suddetti motivi il ricorso va accolto in quanto fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va annullata l'impugnata cartella di pagamento in quanto illegittima.
Spese compensate tenuto conto della particolarità della questione trattata e dell'atteggiamento di legittimo affidamento dimostrato dall'Agenzia delle Entrate con l'emissione del successivo provvedimento di sospensione del carico iscritto a ruolo nei confronti della parte ricorrente, proprio in attuazione della suddetta ordinanza di sospensione dell'esecuzione del prodromico avviso di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella di pagamento.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8707/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO ORDINARIO n. 2024/000549 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00634468 80 001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa la cooperativa Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 293 2024 00634468 80 001, notificata a mezzo p.e.c. in data 27 settembre 2024, nonché il ruolo ordinario n. 2024/000549, reso esecutivo in data 31 luglio 2024, con il quale veniva richiesto a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale la complessiva somma di euro 622.600, già richiesta con l'Avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000002015/0/002 di cui la Corte adita con Ordinanza
n. 5277/2/2023 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 6521/2023, tuttora pendente, e depositata il
19 dicembre 2023, aveva, ben prima che il cennato RU venisse formato, sospeso l'esecuzione del citato avviso di liquidazione.
La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità, l'infondatezza e la carenza di motivazione dell'impugnata iscrizione a ruolo trasfusa nell'impugnata cartella di pagamento in quanto eseguita nonostante la suddetta ordinanza di sospensione nella fase cautelare dell'impugnato avviso di liquidazione relativamente al ricorso ancora pendente innanzi alla Corte di primo grado adita ed iscritto al n. rgr 6521/23.
Pertanto la parte ricorrente concludeva per la declaratoria di illegittimità e di infondatezza del ruolo ordinario n. 2024/000549 e della consequenziale cartella di pagamento opposta, nonché per la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 2.1.2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare la riunione del ricorso per cui è causa con il ricorso rgr 6521/23 per connessione ed interdipendenza sussistente tra i due procedimenti;
-nel merito la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della connessa cartella di pagamento opposte, in quanto l'art. 47 del D.Lgs. 546/92, riguardante la fase della riscossione in pendenza di giudizio, al comma 1, dispone:
“il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato e di imposte suppletive”. Nel caso in esame non si tratterebbe né di imposta complementare per il maggior valore accertato né di imposta suppletiva, ma di imposta principale e, dunque,
l'Ufficio avrebbe legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto con i relativi interessi e sanzioni, ragion per cui la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impositivo, prevista dall'art. 47 D.Lgs. 546/92, non precluderebbe affatto l'iscrizione a ruolo né la successiva notifica della cartella di pagamento. In ogni caso, a dimostrazione della correttezza dell'operato dell'Ufficio, dopo essere stato formato il titolo esecutivo, è stato comunque emesso in data 08.10.2024 provvedimento di sospensione dell'anagrafica nei confronti del Ricorrente, ciò documentando con la produzione di copia del citato provvedimento, proprio in attuazione della sopra citata ordinanza;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata , posto che l'obbligo di motivazione è previsto per legge solo con riferimento agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opererebbe invece in riferimento all'attività degli Agenti della riscossione.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva chiedendo la riunione del ricorso per cui è causa con il procedimento rgr 6521/23 e, nel merito, per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
Con memoria illustrativa la parte ricorrente replicava alle controdeduzione dell'Agenzia delle Entrate insistendo per la radicale illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'impugnata cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata cartella di pagamento n. 293 2024 00634468 80 001, notificata a mezzo p.e.c. in data
27 settembre 2024 derivante dal ruolo ordinario n. 2024/000549, reso esecutivo in data 31 luglio 2024, è stato chiesto, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale la complessiva somma di euro 622.600, somma quest'ultima che è stata già richiesta con il prodromico avviso di liquidazione n. 2021/003/
SC/000002015/0/002 impugnato dalla parte ricorrente innanzi questa Corte adita la quale, con ordinanza n. 5277/2/2023 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 6521/2023 ed ancora pendente e depositata il 19 dicembre 2023, ha, ben prima della formazione del citato ruolo, sospeso l'esecuzione del citato avviso di liquidazione.
D'altronde la stessa Agenzia delle Entrate, nell'aver affermato e documentato con le proprie controdeduzioni di aver emesso in data 08.10.2024 provvedimento di sospensione del carico iscritto a ruolo nei confronti della parte ricorrente, proprio in attuazione della suddetta ordinanza di sospensione dell'esecuzione del prodromico avviso di liquidazione, implicitamente ha riconosciuto il disguido verificatosi in pendenza del citato ricorso iscritto al n. rgr 6521/23.
Pertanto l'iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate di Catania e richiamata nell'impugnata cartella di pagamento deve ritenersi illegittima ed infondata in quanto è stata eseguita nonostante la suddetta ordinanza di sospensione nella fase cautelare dell'impugnato avviso di liquidazione nell'ambito del citato ricorso ancora pendente innanzi alla Corte di primo grado adita ed iscritto al n. rgr 6521/23.
Per i suddetti motivi il ricorso va accolto in quanto fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va annullata l'impugnata cartella di pagamento in quanto illegittima.
Spese compensate tenuto conto della particolarità della questione trattata e dell'atteggiamento di legittimo affidamento dimostrato dall'Agenzia delle Entrate con l'emissione del successivo provvedimento di sospensione del carico iscritto a ruolo nei confronti della parte ricorrente, proprio in attuazione della suddetta ordinanza di sospensione dell'esecuzione del prodromico avviso di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella di pagamento.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (Dott. Salvatore Vinci)