Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 732
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità iscrizione a ruolo nonostante sospensione

    La Corte ritiene l'iscrizione a ruolo illegittima e infondata poiché eseguita in pendenza di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di liquidazione. La stessa Agenzia delle Entrate ha implicitamente riconosciuto il disguido emettendo successivamente un provvedimento di sospensione del carico iscritto a ruolo.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Spese compensate tenuto conto della particolarità della questione trattata e dell'atteggiamento di legittimo affidamento dimostrato dall'Agenzia delle Entrate con l'emissione del successivo provvedimento di sospensione del carico iscritto a ruolo nei confronti della parte ricorrente, proprio in attuazione della suddetta ordinanza di sospensione dell'esecuzione del prodromico avviso di liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 732
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 732
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo