Art. 1.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285 , stabilita per l'esercizio 1963-64 in lire 4.100.000.000 con l' art. 11 della legge 21 agosto 1963, n. 1197 , e' aumentata di lire 706.000.000.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285 , stabilita per l'esercizio 1963-64 in lire 4.100.000.000 con l' art. 11 della legge 21 agosto 1963, n. 1197 , e' aumentata di lire 706.000.000.