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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 130/2025 promossa congiuntamente da: (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA e (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_2 C.F._2
STEFANIA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in CI il 26.7.1992 dalla cui unione nascevano i figli il giorno 4.2.2002 ed , il giorno 11.9.1995; entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2 che hanno appena iniziato a CI (PI) una attività autonoma in forma societaria pur risiedendo ancora con i genitori. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Il Tribunale prende atto, altresì, dell'assenza di prole minorenne e dell'indipendenza economica raggiunta dai figli e , Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, comprovata in atti. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., hanno allegato dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti: DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio a CI il 26.07.1992 trascritto nei registri dello Parte_2
Stato civile del Comune di CI al n°44, Parte II, Serie A dell'anno 1992- Ufficio 1. DISPONE che le spese di lite verranno sostenute per la quota dell'80% dal sig. e per Parte_2 la restante quota del 20% dalla sig.ra . Parte_1
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di CI (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
1) la IG.ra resterà ad abitare nell'immobile sito a CI (PI), Via Bruno Parte_1
Genovesi sud, 206; gli arredi, i corredi e tutto quanto contenuto nel suddetto bene resteranno definitivamente attribuiti in proprietà esclusiva alla predetta;
il IG. provvederà a ritirare Parte_2
i beni personali che si trovano ricoverato nel magazzino che fa parte della casa familiare entro e non oltre 20 giorni dalla data di cui al ricorso accordandosi con la moglie. 2) il IG. con la sottoscrizione del ricorso si è obbligato a trasferire e cedere, la Parte_2 propria quota, pari al 50% della proprietà dell'unità immobiliare, sita a CI (PI), Via Bruno Genovesi sud, 206, proprietà rappresentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, Ufficio Provinciale del territorio, Catasto dei Fabbricati siti nel Comune di CI, al giusto conto, al momento dell'acquisto, nel foglio 33, particella 646 sub 7 cat. A/2 cl 3, vani 6.5, rendita catastale lire 949.000 l'appartamento e nel foglio 33, particella 646 sub 4 mq 56, cat C/2 classe 2. rendita catastale lire 268.800 il locale prefabbricato ad uso magazzino, beni che invece oggi sono rappresentati nel foglio 33, particella 646 sub 10 cat. A/2 classe 3, vani 6.5 e rendita catastale euro 490,12, nel foglio 33, particella 646 sub 4 mq 56, cat C/2 classe 2. rendita catastale euro 138,82 e nel foglio 33, particella 646 sub 11 mq 3, cat C/2 classe 1. rendita catastale euro 6,04, quanto alla nuda proprietà a favore dei figli, ed quanto all'usufrutto alla Persona_3 Parte_3 moglie, IG.ra nella cessione sono compresi anche tutti i diritti di comproprietà, Parte_1 per quanto di spettanza, nonché le servitù attive e passive, e quant'altro dovuto, nulla escluso e/o eccettuato, risulta dall'atto Notaio Dott. Dott. di Ponsacco (PI), Rep.n.8305-Racc. Persona_4
n. 1989 stipulato in data 20.7.2001.
3) Detta cessione e trasferimento avverrà mediante stipula di rogito notarile, da sottoscriversi entro e non oltre 60 gg dalla avvenuta omologazione degli accordi di separazione da parte del Tribunale di Pisa, a cura del Notaio che sarà scelto dal marito, che si obbliga sin d'ora a comunicare alla moglie ed ai figli, almeno una settimana prima del rogito, il nominativo del professionista prescelto, e la data e l'orario dell'atto; egli provvederà anche a sostenere le spese tecniche e notarili relative
4) i coniugi dichiarano che la cessione ed il trasferimento della suddetta quota di proprietà della unità immobiliare posta a CI (PI), Via Bruno Genovesi sud, 206 è stato determinante ai fini del componimento della crisi familiare e pertanto chiedono espressamente, sin d'ora, di poter usufruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge.
5) il IG, quale legale rappresentante della , Parte_2 Controparte_1 con sede legale a CI (PI) si impegna altresì, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, a sottoscrivere la scrittura privata predisposta in data odierna relativamente alla organizzazione e fornitura di servizi di onoranze funebri a favore della Controparte_2 con sede legale anch'essa a CI (PI) , di cui sono proprietari pro quota i figli , al fine di dare loro un fattivo contributo per il raggiungimento della loro piena indipendenza economica, ferma, anche a detto titolo la cessione di cui al superiore punto 2.
6) l'autovettura Ford tg. EH712DB intestata alla IG.ra resterà nella sua esclusiva Parte_1 disponibilità e proprietà.
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e di rinunciare reciprocamente a chiedere contributi per il proprio mantenimento.
Così deciso a Pisa il 14/07/2025 Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 130/2025 promossa congiuntamente da: (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA e (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_2 C.F._2
STEFANIA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in CI il 26.7.1992 dalla cui unione nascevano i figli il giorno 4.2.2002 ed , il giorno 11.9.1995; entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2 che hanno appena iniziato a CI (PI) una attività autonoma in forma societaria pur risiedendo ancora con i genitori. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Il Tribunale prende atto, altresì, dell'assenza di prole minorenne e dell'indipendenza economica raggiunta dai figli e , Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, comprovata in atti. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., hanno allegato dichiarazione, debitamente sottoscritta, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti: DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio a CI il 26.07.1992 trascritto nei registri dello Parte_2
Stato civile del Comune di CI al n°44, Parte II, Serie A dell'anno 1992- Ufficio 1. DISPONE che le spese di lite verranno sostenute per la quota dell'80% dal sig. e per Parte_2 la restante quota del 20% dalla sig.ra . Parte_1
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di CI (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
1) la IG.ra resterà ad abitare nell'immobile sito a CI (PI), Via Bruno Parte_1
Genovesi sud, 206; gli arredi, i corredi e tutto quanto contenuto nel suddetto bene resteranno definitivamente attribuiti in proprietà esclusiva alla predetta;
il IG. provvederà a ritirare Parte_2
i beni personali che si trovano ricoverato nel magazzino che fa parte della casa familiare entro e non oltre 20 giorni dalla data di cui al ricorso accordandosi con la moglie. 2) il IG. con la sottoscrizione del ricorso si è obbligato a trasferire e cedere, la Parte_2 propria quota, pari al 50% della proprietà dell'unità immobiliare, sita a CI (PI), Via Bruno Genovesi sud, 206, proprietà rappresentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, Ufficio Provinciale del territorio, Catasto dei Fabbricati siti nel Comune di CI, al giusto conto, al momento dell'acquisto, nel foglio 33, particella 646 sub 7 cat. A/2 cl 3, vani 6.5, rendita catastale lire 949.000 l'appartamento e nel foglio 33, particella 646 sub 4 mq 56, cat C/2 classe 2. rendita catastale lire 268.800 il locale prefabbricato ad uso magazzino, beni che invece oggi sono rappresentati nel foglio 33, particella 646 sub 10 cat. A/2 classe 3, vani 6.5 e rendita catastale euro 490,12, nel foglio 33, particella 646 sub 4 mq 56, cat C/2 classe 2. rendita catastale euro 138,82 e nel foglio 33, particella 646 sub 11 mq 3, cat C/2 classe 1. rendita catastale euro 6,04, quanto alla nuda proprietà a favore dei figli, ed quanto all'usufrutto alla Persona_3 Parte_3 moglie, IG.ra nella cessione sono compresi anche tutti i diritti di comproprietà, Parte_1 per quanto di spettanza, nonché le servitù attive e passive, e quant'altro dovuto, nulla escluso e/o eccettuato, risulta dall'atto Notaio Dott. Dott. di Ponsacco (PI), Rep.n.8305-Racc. Persona_4
n. 1989 stipulato in data 20.7.2001.
3) Detta cessione e trasferimento avverrà mediante stipula di rogito notarile, da sottoscriversi entro e non oltre 60 gg dalla avvenuta omologazione degli accordi di separazione da parte del Tribunale di Pisa, a cura del Notaio che sarà scelto dal marito, che si obbliga sin d'ora a comunicare alla moglie ed ai figli, almeno una settimana prima del rogito, il nominativo del professionista prescelto, e la data e l'orario dell'atto; egli provvederà anche a sostenere le spese tecniche e notarili relative
4) i coniugi dichiarano che la cessione ed il trasferimento della suddetta quota di proprietà della unità immobiliare posta a CI (PI), Via Bruno Genovesi sud, 206 è stato determinante ai fini del componimento della crisi familiare e pertanto chiedono espressamente, sin d'ora, di poter usufruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge.
5) il IG, quale legale rappresentante della , Parte_2 Controparte_1 con sede legale a CI (PI) si impegna altresì, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, a sottoscrivere la scrittura privata predisposta in data odierna relativamente alla organizzazione e fornitura di servizi di onoranze funebri a favore della Controparte_2 con sede legale anch'essa a CI (PI) , di cui sono proprietari pro quota i figli , al fine di dare loro un fattivo contributo per il raggiungimento della loro piena indipendenza economica, ferma, anche a detto titolo la cessione di cui al superiore punto 2.
6) l'autovettura Ford tg. EH712DB intestata alla IG.ra resterà nella sua esclusiva Parte_1 disponibilità e proprietà.
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e di rinunciare reciprocamente a chiedere contributi per il proprio mantenimento.
Così deciso a Pisa il 14/07/2025 Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori