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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1350/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
RB SO, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4492/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n.18920/2024, depositata il
20-12-2024, con la quale era stata dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento indicata in epigrafe, con compensazione delle spese (rectius: “nulla per le spese”), aveva proposto gravame la ricorrente Ricorrente_1, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva condannato la resistente Agenzia delle Entrare al pagamento delle spese del giudizio, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale. Aveva concluso per l'accoglimento del gravame;
con vittoria di spese e onorari del grado.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. Ii di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari;
aveva evidenziato che l'avviso di liquidazione era stata annullato in sede di mediazione e che solo per un disguido trasmesso a ruolo.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
È pacifico in giurisprudenza che in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma
1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005; nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. (tra le tante, recentissimamente, Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 –
01, che, in motivazione richiama altra giurisprudenza conforme). Con riferimento alla vicenda che si occupa -a prescindere dal rilievo che l'Ufficio già aveva annullato l'avviso di liquidazione prodromico, trasmesso poi a ruolo solo per un disguido (circostanza affermata nella sentenza impugnata e non contesta dall'appellante), deve ulteriormente osservarsi che dopo la notifica della cartella di pagamento impugnata (18-1-2024), la contribuente aveva presentato ricorso (notificato il 18-3-2024; in data 10-4-2024 l'Ufficio resistente aveva annullato in autotutela l'atto impugnato.
Quindi, appare evidente che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto e il provvedimento di annullamento in autotutela dimostra la buona fede e l'atteggiamento collaborativo di parte resistente, certamente improntato a lealtà.
In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del grado.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
RB SO, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4492/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n.18920/2024, depositata il
20-12-2024, con la quale era stata dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento indicata in epigrafe, con compensazione delle spese (rectius: “nulla per le spese”), aveva proposto gravame la ricorrente Ricorrente_1, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva condannato la resistente Agenzia delle Entrare al pagamento delle spese del giudizio, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale. Aveva concluso per l'accoglimento del gravame;
con vittoria di spese e onorari del grado.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. Ii di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari;
aveva evidenziato che l'avviso di liquidazione era stata annullato in sede di mediazione e che solo per un disguido trasmesso a ruolo.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
È pacifico in giurisprudenza che in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma
1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005; nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. (tra le tante, recentissimamente, Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 –
01, che, in motivazione richiama altra giurisprudenza conforme). Con riferimento alla vicenda che si occupa -a prescindere dal rilievo che l'Ufficio già aveva annullato l'avviso di liquidazione prodromico, trasmesso poi a ruolo solo per un disguido (circostanza affermata nella sentenza impugnata e non contesta dall'appellante), deve ulteriormente osservarsi che dopo la notifica della cartella di pagamento impugnata (18-1-2024), la contribuente aveva presentato ricorso (notificato il 18-3-2024; in data 10-4-2024 l'Ufficio resistente aveva annullato in autotutela l'atto impugnato.
Quindi, appare evidente che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto e il provvedimento di annullamento in autotutela dimostra la buona fede e l'atteggiamento collaborativo di parte resistente, certamente improntato a lealtà.
In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del grado.