Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1350
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha ritenuto che, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, le spese possono essere compensate, purché vi sia una valutazione complessiva del giudice. Nel caso specifico, l'annullamento è avvenuto in tempi brevi, dimostrando la buona fede e l'atteggiamento collaborativo dell'ente, pertanto la sentenza di primo grado che ha compensato le spese è stata confermata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1350
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1350
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo