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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Paola Odorino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3327/22 R.G. avente ad oggetto: “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali”, vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Cristiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grumo Nevano (NA), alla Via Santolo Cirillo
n. 10, giusta procura ad litem in atti;
ATTORE contro
con sede in Crispano alla via Prov. Fratta-Crispano, in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, Rag. Controparte_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.03.2022, il sig. nella sua qualità Parte_1
di condomino dello stabile sito in Crispano (NA) alla via alla Via Prov. Fratta-Crispano, conveniva in giudizio il del predetto fabbricato , in persona CP_1 Controparte_1 dell'amministratore p.t., per sentire dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del
25.10.2017, 26.03.2018, 20.03.2019, 16.04.2019, 20.04.2021, previa sospensione della relativa efficacia.
L'odierno istante deduceva, in fatto, che le cinque assemblee venivano tenute in seconda convocazione, infatti dai relativi verbali non risulta né quando erano state convocate in prima convocazione né che le prime convocazioni erano andate deserte. Inoltre, deduceva la violazione dell' art. 1136 cod. civ. comma 6, in quanto non risulta la dichiarazione del Presidente dell'Assemblea che attesti che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, e dell'art 1137 cod. civ. in quanto veniva genericamente verbalizzata l'approvazione di alcuni punti dell'ordine del giorno discussi in seno all'adunanza assembleare, senza alcuna menzione circa il tipo di votazione – a maggioranza o all'unanimità dei presenti – e l'eventuale presenza di dissenzienti o astenuti, e mancava del tutto l'indicazione dei condomini presenti e di quelli assenti.
In data 15.11.2022 si costituiva in giudizio il convenuto, in persona dell'amministratore CP_1 pro tempore, il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, in via gradata, chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere per aver il condominio ratificato le delibere assembleari oggetto di impugnazione.
Chiedeva, inoltre, il rigetto di tutte le domande attoree.
In data 16.05.2022 il giudice con decreto accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere condominiali oggetto di impugnazione del 25.10.2017, del 26.03.2018,
20.03.2019, 16.04.2019, 20.04.2021.
All'udienza di trattazione del 12.12.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Giudice invitava le parti a disporre l'esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, rinviava all'udienza del 19.06.2023 per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'udienza del 19.06.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta congiunte, le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, in virtù dell'accordo raggiunto a seguito della mediazione del 13.06.2023; il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 05.09.2023 il Giudice, ritenuta superflua l'attività istruttoria e considerata la causa matura per la decisione, rinviata all'udienza 28.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, la quale veniva rinviata in prosieguo al 27.05.2024.
All'udienza del 27.05.2024 il Giudice si riserva in decisione coi termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dall'1.9.2024 (cfr. ordinanza del 28.06.2024)
Con comparsa conclusionale l'Avv. insisteva nel chiedere la cessazione della materia del CP_3
contendere per la transazione addivenuta tra le parti a seguito del verbale di mediazione del
13.06.2023.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, le parti raggiungevano ad un accordo in sede di mediazione e si accordavano per la compensazione delle spese. Tale circostanza comporta certamente il venir meno dei presupposti per l'adozione di una statuizione di merito sulla domanda.
In tal senso, è consolidato il principio per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa, come avvenuto nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa, a ciò non ostando, tuttavia, la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della “soccombenza virtuale”, che impone di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie non è necessario operare tale valutazione atteso che le parti si sono accordate in ordine alla compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali
Così deciso in Aversa, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Paola Odorino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3327/22 R.G. avente ad oggetto: “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali”, vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Cristiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grumo Nevano (NA), alla Via Santolo Cirillo
n. 10, giusta procura ad litem in atti;
ATTORE contro
con sede in Crispano alla via Prov. Fratta-Crispano, in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, Rag. Controparte_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.03.2022, il sig. nella sua qualità Parte_1
di condomino dello stabile sito in Crispano (NA) alla via alla Via Prov. Fratta-Crispano, conveniva in giudizio il del predetto fabbricato , in persona CP_1 Controparte_1 dell'amministratore p.t., per sentire dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del
25.10.2017, 26.03.2018, 20.03.2019, 16.04.2019, 20.04.2021, previa sospensione della relativa efficacia.
L'odierno istante deduceva, in fatto, che le cinque assemblee venivano tenute in seconda convocazione, infatti dai relativi verbali non risulta né quando erano state convocate in prima convocazione né che le prime convocazioni erano andate deserte. Inoltre, deduceva la violazione dell' art. 1136 cod. civ. comma 6, in quanto non risulta la dichiarazione del Presidente dell'Assemblea che attesti che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, e dell'art 1137 cod. civ. in quanto veniva genericamente verbalizzata l'approvazione di alcuni punti dell'ordine del giorno discussi in seno all'adunanza assembleare, senza alcuna menzione circa il tipo di votazione – a maggioranza o all'unanimità dei presenti – e l'eventuale presenza di dissenzienti o astenuti, e mancava del tutto l'indicazione dei condomini presenti e di quelli assenti.
In data 15.11.2022 si costituiva in giudizio il convenuto, in persona dell'amministratore CP_1 pro tempore, il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, in via gradata, chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere per aver il condominio ratificato le delibere assembleari oggetto di impugnazione.
Chiedeva, inoltre, il rigetto di tutte le domande attoree.
In data 16.05.2022 il giudice con decreto accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere condominiali oggetto di impugnazione del 25.10.2017, del 26.03.2018,
20.03.2019, 16.04.2019, 20.04.2021.
All'udienza di trattazione del 12.12.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Giudice invitava le parti a disporre l'esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, rinviava all'udienza del 19.06.2023 per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'udienza del 19.06.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta congiunte, le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, in virtù dell'accordo raggiunto a seguito della mediazione del 13.06.2023; il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 05.09.2023 il Giudice, ritenuta superflua l'attività istruttoria e considerata la causa matura per la decisione, rinviata all'udienza 28.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, la quale veniva rinviata in prosieguo al 27.05.2024.
All'udienza del 27.05.2024 il Giudice si riserva in decisione coi termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dall'1.9.2024 (cfr. ordinanza del 28.06.2024)
Con comparsa conclusionale l'Avv. insisteva nel chiedere la cessazione della materia del CP_3
contendere per la transazione addivenuta tra le parti a seguito del verbale di mediazione del
13.06.2023.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, le parti raggiungevano ad un accordo in sede di mediazione e si accordavano per la compensazione delle spese. Tale circostanza comporta certamente il venir meno dei presupposti per l'adozione di una statuizione di merito sulla domanda.
In tal senso, è consolidato il principio per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa, come avvenuto nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa, a ciò non ostando, tuttavia, la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della “soccombenza virtuale”, che impone di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie non è necessario operare tale valutazione atteso che le parti si sono accordate in ordine alla compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali
Così deciso in Aversa, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino