Art. 26.
Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'art. 24 debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonche' alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorita', siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.
Salvo quanto e' previsto dall'art. 21 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale, ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal prefetto apposite ispezioni.
Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, hanno facolta' di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinarle le disposizioni con quelle della presente legge.
Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si, rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previ gli opportuni richiami, hanno facolta' di promuovere dalle competenti autorita', cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.
I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, sentito il Comitato provinciale, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia.
Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio dei Ministri od al prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.
Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'art. 24 debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonche' alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorita', siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.
Salvo quanto e' previsto dall'art. 21 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale, ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal prefetto apposite ispezioni.
Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, hanno facolta' di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinarle le disposizioni con quelle della presente legge.
Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si, rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previ gli opportuni richiami, hanno facolta' di promuovere dalle competenti autorita', cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.
I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, sentito il Comitato provinciale, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia.
Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio dei Ministri od al prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.