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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5220/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5283/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
03/09/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: EN
Resistente: Il rappresentante dell'ufficio insiste in atti e chiede la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, esponendo quanto segue: a) in applicazione della normativa intervenuta a tutela delle popolazioni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dagli eventi sismici del 1990, aveva presentato in data 27.02.2008 istanza di rimborso del 90%, ossia € 12.346,93, delle somme versate a titolo di IRPEF ed ILOR per il triennio 1990-1992, pari a € € 13.718,82; b) la Commissione Tributaria
Provinciale adita con sentenza n. 13262/2016, pronunciata in data 9.06.2016 e depositata il 15.12.2016, accoglieva il ricorso del contribuente e condannava l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, nella misura eccedente il 10% dovuto ai sensi dell'art. , comma 17, della L. 289/2002, oltre accessori;
c) avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che con sentenza n. 5283/2020, pronunciata in data 03.09.2020 e depositata il 6.10.2020, confermava la pronuncia di primo grado;
d) la sentenza della C.T.R. passava in giudicato e l'Agenzia delle Entrate versava al ricorrente unicamente l'importo pari al 50% delle somme spettanti, oltre agli interessi maturati sul 50% del dovuto;
e) in data 18.05.2023 notificava atto di diffida e messa in mora, rimasto senza esito, per il pagamento della residua somma pari a € 6.173,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo. Ciò premesso, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di voler disporre tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'integrale ottemperanza della sentenza della C.
T.R. n. 5283/2020, passata in giudicato, compresa l'eventuale nomina di un Commissario ad acta;
con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, ha chiesto un rinvio della fase esecutiva, nell'ottica della definizione amministrativa delle procedure di liquidazione dei rimborsi per il sisma del 1990, e la compensazione delle spese giudiziali.
Con memoria depositata il 6.5.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato interrogazione da cui si evince il rimborso oggetto del ricorso per ottemperanza ed ha chiesto a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 19 novembre 2025, assente il ricorrente, l'Ufficio insiste in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del procedimento di ottemperanza al pagamento della somma residua di euro 6.173,46 oltre gli interessi legali per la quale è stato proposto il ricorso, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, atteso l'adempimento da parte dell'Ufficio nelle more del giudizio di ottemperanza, vengono compensate per intero fra le parti, come chiesto dall'Agenzia delle Entrate senza opposizione da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 19 novembre 2025.
Il Giudice Unico
dr. MA Francola
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5220/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5283/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
03/09/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: EN
Resistente: Il rappresentante dell'ufficio insiste in atti e chiede la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, esponendo quanto segue: a) in applicazione della normativa intervenuta a tutela delle popolazioni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dagli eventi sismici del 1990, aveva presentato in data 27.02.2008 istanza di rimborso del 90%, ossia € 12.346,93, delle somme versate a titolo di IRPEF ed ILOR per il triennio 1990-1992, pari a € € 13.718,82; b) la Commissione Tributaria
Provinciale adita con sentenza n. 13262/2016, pronunciata in data 9.06.2016 e depositata il 15.12.2016, accoglieva il ricorso del contribuente e condannava l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, nella misura eccedente il 10% dovuto ai sensi dell'art. , comma 17, della L. 289/2002, oltre accessori;
c) avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che con sentenza n. 5283/2020, pronunciata in data 03.09.2020 e depositata il 6.10.2020, confermava la pronuncia di primo grado;
d) la sentenza della C.T.R. passava in giudicato e l'Agenzia delle Entrate versava al ricorrente unicamente l'importo pari al 50% delle somme spettanti, oltre agli interessi maturati sul 50% del dovuto;
e) in data 18.05.2023 notificava atto di diffida e messa in mora, rimasto senza esito, per il pagamento della residua somma pari a € 6.173,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo. Ciò premesso, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di voler disporre tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'integrale ottemperanza della sentenza della C.
T.R. n. 5283/2020, passata in giudicato, compresa l'eventuale nomina di un Commissario ad acta;
con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, ha chiesto un rinvio della fase esecutiva, nell'ottica della definizione amministrativa delle procedure di liquidazione dei rimborsi per il sisma del 1990, e la compensazione delle spese giudiziali.
Con memoria depositata il 6.5.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato interrogazione da cui si evince il rimborso oggetto del ricorso per ottemperanza ed ha chiesto a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 19 novembre 2025, assente il ricorrente, l'Ufficio insiste in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del procedimento di ottemperanza al pagamento della somma residua di euro 6.173,46 oltre gli interessi legali per la quale è stato proposto il ricorso, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, atteso l'adempimento da parte dell'Ufficio nelle more del giudizio di ottemperanza, vengono compensate per intero fra le parti, come chiesto dall'Agenzia delle Entrate senza opposizione da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 19 novembre 2025.
Il Giudice Unico
dr. MA Francola