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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20070/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND NE Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 20070/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. BORSADOLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA)
e c.f. (avv. EFFRETTI Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 06/10/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «Che l'Ill.mo Tribunale, esperita l'istruttoria del caso, voglia omologare le condizioni sopra esposte, disponendo la modifica della Sentenza R.G. n. 13032/2023 in
1 conformità ai nuovi accordi delle parti: 1.“Affidamento delle figlie minori Persona_1
e ad entrambi i genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione sita in Ospitaletto Via Trento n. 11B. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
2. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con esperti di fiducia delle parti.
3. Il padre terrà con sé le figlie secondo il seguente prospetto settimanale: tutti i martedì e giovedì le figlie staranno e pernotteranno con il papà. Il Sig. si occuperà di ritirarle da scuola il Pt_1 martedì e il giovedì e di accompagnarle a scuola il mercoledì e il venerdì mattina, nel weekend di sua spettanza le figlie rimarranno con lui dal venerdì dopo scuola come di seguito precisato e saranno riaccompagnate a scuola il lunedì. La Sig.ra si Pt_2 rende disponibile, salvo imprevisti, a ritirare la figlia dalla lezione di "tessuti" alle Per_1 ore 19:00 il martedì, esclusivamente quando il Sig. ha il secondo turno di lavoro. Pt_1
A week-end alternati, le figlie pernotteranno con la mamma o con il papà. Sarà onere del genitore di turno ritirarle da scuola il venerdì (entrambe alle ore 16:30) e riaccompagnarle il lunedì mattina.
4. Il padre trascorrerà con le figlie congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare entro la fine del mese di maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività̀ e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
5. Le parti concordano che per gli impegni sportivi delle figlie di cui sono già a conoscenza entrambi i genitori sarà onere di ciascun genitore occuparsi di tali incombenze (accompagnamenti, ritiri, pagamenti relativi alla propria quota di spettanza delle spese straordinarie) nei giorni e durante i periodi di propria spettanza di frequentazione delle minori. In ogni caso, per necessità proprie o delle bambine, i genitori potranno accordarsi liberamente per una differente gestione della prole.
6. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle minori la somma di € 607,20 (€ 300 Pt_2 per ciascuna di esse), somma che sarà̀ versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni
2 mese, a decorrere dal mese di novembre 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. I genitori concordano che ciascuno di essi si impegna a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per il figlio e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie vengono individuate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia.
8. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 50% ciascuno e che le spese detraibili fiscalmente siano al 50% ciascuno 9.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per sé e per le minori».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni concernenti la prole di cui alla sentenza n. 1325/2024 pubbl. il 28/03/2024.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente estensore
ND NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND NE Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 20070/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. BORSADOLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA)
e c.f. (avv. EFFRETTI Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 06/10/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «Che l'Ill.mo Tribunale, esperita l'istruttoria del caso, voglia omologare le condizioni sopra esposte, disponendo la modifica della Sentenza R.G. n. 13032/2023 in
1 conformità ai nuovi accordi delle parti: 1.“Affidamento delle figlie minori Persona_1
e ad entrambi i genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione sita in Ospitaletto Via Trento n. 11B. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
2. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con esperti di fiducia delle parti.
3. Il padre terrà con sé le figlie secondo il seguente prospetto settimanale: tutti i martedì e giovedì le figlie staranno e pernotteranno con il papà. Il Sig. si occuperà di ritirarle da scuola il Pt_1 martedì e il giovedì e di accompagnarle a scuola il mercoledì e il venerdì mattina, nel weekend di sua spettanza le figlie rimarranno con lui dal venerdì dopo scuola come di seguito precisato e saranno riaccompagnate a scuola il lunedì. La Sig.ra si Pt_2 rende disponibile, salvo imprevisti, a ritirare la figlia dalla lezione di "tessuti" alle Per_1 ore 19:00 il martedì, esclusivamente quando il Sig. ha il secondo turno di lavoro. Pt_1
A week-end alternati, le figlie pernotteranno con la mamma o con il papà. Sarà onere del genitore di turno ritirarle da scuola il venerdì (entrambe alle ore 16:30) e riaccompagnarle il lunedì mattina.
4. Il padre trascorrerà con le figlie congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare entro la fine del mese di maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività̀ e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
5. Le parti concordano che per gli impegni sportivi delle figlie di cui sono già a conoscenza entrambi i genitori sarà onere di ciascun genitore occuparsi di tali incombenze (accompagnamenti, ritiri, pagamenti relativi alla propria quota di spettanza delle spese straordinarie) nei giorni e durante i periodi di propria spettanza di frequentazione delle minori. In ogni caso, per necessità proprie o delle bambine, i genitori potranno accordarsi liberamente per una differente gestione della prole.
6. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle minori la somma di € 607,20 (€ 300 Pt_2 per ciascuna di esse), somma che sarà̀ versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni
2 mese, a decorrere dal mese di novembre 2023, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. I genitori concordano che ciascuno di essi si impegna a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per il figlio e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie vengono individuate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia.
8. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 50% ciascuno e che le spese detraibili fiscalmente siano al 50% ciascuno 9.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per sé e per le minori».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni concernenti la prole di cui alla sentenza n. 1325/2024 pubbl. il 28/03/2024.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente estensore
ND NE
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