Decreto cautelare 12 luglio 2025
Decreto cautelare 12 luglio 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/01/2026, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08007/2025 REG.RIC.
N. 08009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso n.r.g. 8007 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi e Giovanni Diele, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
contro
Autorità nazionale anticorruzione – A.n.a.c., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., cointeressata, rappresenta e difesa dall’avv. Andrea Grazzini, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, cointeressato, non costituito in giudizio;
2) ricorso n.r.g. 8009 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Spatocco e Simone Petrini, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Autorità nazionale anticorruzione – A.n.a.c., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., cointeressata, rappresenta e difesa dall’avv. Andrea Grazzini, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., cointeressata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari
quanto al ricorso n.r.g. 8007/2025, della delibera A.n.a.c. n. 253 del 18 giugno 2025 avente ad oggetto “ Presunta inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA della Società -OMISSIS- ”, resa a definizione del procedimento Fasc. A.n.a.c. n. 383/2025;
quanto al ricorso n.r.g. 8009/2025, della delibera A.n.a.c. n. 253 del 2025, notificata a -OMISSIS-, in data 26 giugno 2025, ed ogni altro provvedimento e altro atto amministrativo prodromico, successivo, presupposto o conseguenziale ancorché incognito;
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 12.09.2025 nel ricorso n.r.g. 8009/2025, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di A.n.a.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026, il dott. IO ER e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 24 gennaio 2025, A.n.a.c. notificava a -OMISSIS- una comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, di cui alla delibera A.n.a.c. n. 412/2024, avente a oggetto la nomina del dott. -OMISSIS-, all’epoca consigliere comunale del Comune di -OMISSIS-, quale presidente della società.
In particolare, la comunicazione prospettava un’ipotesi di asserita violazione dell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013.
Nel termine assegnato, la società -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- chiedevano di essere sentiti in audizione ed erano convocati da A.n.a.c., per il 5 febbraio 2025. All’audizione prendevano parte, oltre ai funzionari dell’Ufficio A.n.a.c. competente, anche i procuratori speciali della società e il dott. -OMISSIS-, con l’assistenza dei rispettivi difensori, i quali deducevano che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 2 lett. d), d.lgs. n. 39/2013 avesse preso le mosse dall’esame di uno statuto societario (artt. 6, 14 e 17) non più in vigore al momento dell’assunzione della carica, in quanto modificato con deliberazione assembleare del 28 giugno 2018.
Successivamente all’audizione, la ricorrente società presentava osservazioni scritte, evidenziando che, nelle more del procedimento, l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 fosse stato abrogato dall’art. 21, comma 5-quinquies, D.L. n. 204/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025 e, dunque, fosse venuta meno la causa di inconferibilità segnalata nella comunicazione di avvio del procedimento.
Analoghe osservazioni erano, altresì, prodotte dal dott. -OMISSIS- e dalla società -OMISSIS-.
Con la delibera n. 253 del 18 giugno 2025, avente a oggetto “ Presunta inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA della Società -OMISSIS- ”, l’A.n.a.c. concludeva il procedimento deliberando: « a) l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA della -OMISSIS-, attribuito al dott. -OMISSIS-, allo stato venuta meno a decorrere dal 25.02.2025 per effetto della legge n. 15/2025; b) di rimettere all’ente conferente con il supporto del RPCT competente l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 d.lgs n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all’eventuale applicazione del comma 5 del medesimo 7 articolo; c) di rimettere al RPCT competente, in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell’elemento soggettivo in capo all’organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie ».
Con il provvedimento impugnato, l’A.n.a.c. assegnava alla ricorrente società un termine di 45 giorni per comunicare al dott. -OMISSIS- la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, e ordinava alla società di contestare al medesimo dott. -OMISSIS- la causa di inconferibilità, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 39/2013, adottando i provvedimenti consequenziali.
I.1 - Insorge la ricorrente società -OMISSIS-, con il ricorso n.r.g. 8007/2025, notificato e depositato l’11.07.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 21, comma 5-quinquies D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato, per irragionevolezza manifesta e per sviamento; violazione del principio del tempus regit actum ; 2) violazione dell’art. 7, comma 2 lett. d), e dell’art. 1, comma 2 lett. c) e lett. l), d.lgs. n. 39/2013; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti irragionevolezza, ingiustizia manifesta; contraddittorietà dell’azione amministrativa (-OMISSIS- non può essere configurata quale ente di diritto privato in controllo pubblico locale).
Si costituisce l’Autorità intimata, per resistere nel giudizio. Chiede, anche con successiva memoria, la reiezione del gravame.
Interviene altresì la società -OMISSIS- per chiedere l’accoglimento del gravame.
Seguono ulteriori memorie delle parti.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è respinta l’istanza di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è altresì respinta la domanda cautelare della ricorrente società.
I.2 – Anche il dott. -OMISSIS- insorge, con il connesso ricorso n.r.g. 8009/2025, per impugnare i medesimi atti.
Ravvisata la competenza territoriale del T.a.r. Lazio Roma, deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 39 del 2013; violazione e falsa applicazione delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità (delibera A.n.a.c. n. 833 del 2016); violazione del principio tempus regit actum ; violazione del principio di offensività; carenza di potere da parte di A.n.a.c.; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti per carenza di attualità della sanzione, difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 39/2013; violazione e falsa applicazione dell’art. 2359 c.c.; violazione dell’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 175/2016; violazione legge n. 241/1990 artt. 3 e seguenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà manifeste; carenza di motivazione; violazione delle regole di partecipazione procedimentale; difetto di istruttoria e difetto di motivazione sulle allegazioni e deduzioni difensive.
Si costituisce l’Autorità intimata, per resistere nel giudizio. Chiede, anche con successiva memoria, la reiezione del gravame.
Interviene altresì la società -OMISSIS- per chiedere l’accoglimento del gravame.
Con i motivi aggiunti, depositati il 12.09.2025, il dott. -OMISSIS- chiede l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, deducendo le seguenti censure di diritto: errata interpretazione del principio tempus regit actum ; ineseguibilità del provvedimento A.n.a.c.; difetto di motivazione, errata instaurazione del procedimento, incoercibilità del potere esercitato dall’Autorità.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è respinta l’istanza di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è altresì respinta la domanda cautelare della ricorrente società.
Seguono ulteriori memorie delle parti costituite.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – I ricorsi sono opportunamente riuniti, stante la loro connessione oggettiva e in parte soggettiva.
III – I riuniti ricorsi sono ambedue fondati.
IV – Nel corso dello svolgimento del contestato procedimento A.n.a.c., la disposizione di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 (cioè la norma che prevede l’inconferibilità degli incarichi) è stata abrogata dall’art. 21, comma 5-quinquies, D.L. n. 202/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025).
Subito dopo l’adozione del provvedimento impugnato, è poi intervenuta la legge 08.08.2025 n. 122 che, all’art. 2, comma 1, ha confermato l’integrale abrogazione dell’art. 7 d.lgs. n. 39/2013.
È, dunque, venuta meno la causa di inconferibilità, segnalata nella comunicazione di avvio del procedimento, prima che l’impugnato provvedimento accertativo dell’inconferibilità fosse adottato dall’Autorità resistente.
A dire dell’A.n.a.c., la modifica legislativa intervenuta con il D.L. n. 202/2024 non sarebbe retroattiva, di guisa che l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 resterebbe applicabile ai conferimenti di incarichi avvenuti in precedenza, poiché il quadro normativo vigente al momento del conferimento dell’incarico – che funge da parametro per valutare la legittimità del provvedimento – non consentiva che l’incarico medesimo fosse conferito.
Sennonché, quando l’A.n.a.c. ha adottato l’impugnata delibera n. 253 del 18 giugno 2025, avente a oggetto la “ presunta inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA della Società -OMISSIS- ” (resa a definizione del procedimento Fasc. A.n.a.c. n. 383/2025), la normativa vigente in quel momento già prevedeva che l’incarico de quo fosse divenuto ormai conferibile, sicché la delibera A.n.a.c. è inficiata nel presupposto giuridico, poiché afferma l’esistenza di una violazione (dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013) che non è più tale e di una norma attributiva del potere di vigilanza (art. 16 d.lgs. n. 39/2013), ormai espunta dall’ordinamento giuridico, per effetto consequenziale della caduta del divieto. Infatti, l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 prevede quanto segue: “ 1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto ”. Ne consegue che l’abrogazione dell’art. 7 del medesimo d.lgs. n. 39/2013 (il quale prevedeva la detta inconferibilità di incarichi) priva l’A.n.a.c. del potere di accertare il rispetto di un divieto di conferimento non più sussistente. L’A.n.a.c., in altri termini, non può vigilare sul rispetto di una norma, allorché non vi sia più una norma da rispettare.
È vero che il D.L. n. 202/2024 non si applica retroattivamente, ma è altresì vero che l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 non può essere applicato ultrattivamente. In altri termini, se l’A.n.a.c. avesse contestato e accertato l’inconferibilità dell’incarico prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 202/2024, quest’ultima normativa non avrebbe potuto incidere retroattivamente sul provvedimento accertativo già adottato; ma l’A.n.a.c. ha adottato quell’atto dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 202/2024, di guisa che essa ha in effetti applicato, sia pure in via meramente accertativa, una norma non più esistente, nell’esercizio di un potere accertativo non più vigente, poiché tale potere pubblico non può avere la mera funzione di cronaca dei fatti avvenuti nel vigore della norma poi abrogata, senza degradare a futile narrazione ovvero a sterile esercizio moralistico (che non è certo la funzione assegnata ad A.n.a.c.).
Nella specie, il principio tempus regit actum va riferito al momento di adozione dell’impugnato provvedimento A.n.a.c., di cui il conferimento dell’incarico costituisce il presupposto fattuale.
L’A.n.a.c., a tal riguardo, osserva che l’incarico, al momento del suo conferimento, incorresse nel divieto di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 (benché ciò sia contestato dai ricorrenti), ma la stessa Autorità trae un’errata conclusione nel ritenere che il potere di accertamento della violazione di un divieto di conferimento di incarico possa sopravvivere alla norma che vieta il conferimento dell’incarico. E questo per la natura stessa dell’atto accertativo che, al momento della sua adozione, deve ancorarsi a tre presupposti, tutti coesistenti: 1) il primo fattuale (il conferimento dell’incarico); 2) il secondo giuridico-sostanziale (il divieto di conferire l’incarico); 3) il terzo giuridico-formale (la sussistenza del potere di accertare la violazione). Se manca uno di questi presupposti, l’accertamento è inficiato, poiché privo del fondamento fattuale o giuridico.
È orientamento di una consolidata giurisprudenza ritenere che “ nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260). Consegue da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale… dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; id., sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038; id., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768). Detto altrimenti, in virtù del principio generale tempus regit actum, le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione nei confronti dei procedimenti ancora in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536; in tema: id., sez. IV, 14 gennaio 2016 n. 83; T.A.R. Lazio, Roma, 29 luglio 2021, n. 9064; id., 23 luglio 2021 n. 8913; id., Latina, 12 luglio 2021 n. 458; T.A.R. Lazio, Roma, 19 marzo 2020 n. 3451; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017 n. 545; id., sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583) ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, n. 1892 del 28.01.2025).
Infatti, “ in virtù del principio generale tempus regit actum, le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione nei confronti dei procedimenti ancora in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, essendo espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui sono posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni (cfr., ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 8 agosto 2016, n. 3536; Id., 2 ottobre 2023, n. 8609) ” (cfr.: Cons. Stato IV, n. 6503 del 22.07.2025).
La citata giurisprudenza si attaglia al caso di specie, poiché ribadisce il consolidato orientamento in base al quale la norma su cui si basa l’esercizio del potere pubblico dev’essere vigente al momento dell’adozione del provvedimento che la applica.
L’impugnato atto dell’A.n.a.c., a ben vedere, non è meramente accertativo, poiché fa discendere dall’accertamento medesimo ulteriori conseguenze di tipo sanzionatorio, ponendo a carico del responsabile anticorruzione il compimento di atti adempitivi; peraltro, lo fa, in termini ingiuntivi, prefigurando ulteriori sanzioni.
Se anche si fosse trattato di un provvedimento meramente accertativo o di un mero atto di giudizio, il venire meno della norma che prevede l’inconferibilità dell’incarico (rendendo, dunque, legittimo il conferimento di esso) non sarebbe stato indifferente all’accertamento o al giudizio, essendo questi fondati sul disvalore della condotta, da valutarsi alla luce della normativa vigente (non già della normativa abrogata).
In tale ottica, tutta la giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa sono da sempre orientate nell’escludere che la derubricazione di una fattispecie di illecito possa consentire ai giudici ed alle autorità amministrative pubbliche di compiere accertamenti “ ora per allora ” degli illeciti di qualunque natura, dopo che la legge li ha riqualificati come comportamenti leciti (cfr.: Corte cost., 11 maggio 2017, n. 109; Idem 12.10.2012, n. 230; Idem 19.03.1990 n.155; Idem, 10.06.1993 n. 283; Cons Stato V, 12.10.2001, n. 5395).
V - Anche la nullità dell’incarico, testualmente prevista in discesa dall’accertato conferimento di un incarico inconferibile, non produce effetti, quando diventa incompatibile con la circostanza che l’incarico, nel frattempo, sia divenuto testualmente e lecitamente conferibile.
È vero che, a tenore dell’art. 17 d.lgs. n. 39/2013, “ Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli ”. Sennonché, escluso che si possa applicare al caso il disposto dell’art. 21-septies legge n. 241/1990 (poiché non si tratta della nullità di un provvedimento amministrativo) e valutando, dunque, la vicenda sotto il profilo civilistico-societario, va detto che l’art. 1423 codice civile, nel predicare l’impossibilità di convalidare le nullità, fa comunque salve le eccezioni oggetto di espressa previsione normativa. Nella fattispecie, la nullità dell’incarico ha, con ogni evidenza, un’operatività condizionata, postulando sempre l’accertamento da parte dell’Autorità dell’effettiva inconferibilità dell’incarico, sicché il mancato accertamento o la sopravvenuta impossibilità di esso rendono inoperativa la nullità. Ne consegue che la nullità per violazione di norma imperativa qui non si è realizzata, stante il mancato tempestivo accertamento dell’inconferibilità e, quand’anche ci fosse stata, nel vigore della norma poi abrogata, l’abrogazione della norma imperativa, in assenza di un tempestivo accertamento, l’ha poi sterilizzata.
Tale ricostruzione della vicenda, sotto il profilo esegetico, trova una conferma, quantomeno in via di confronto analogico, nella speciale norma dell’art. 2332, comma 5, codice civile, vigente in materia di società di capitali, a tenore della quale “ La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata ”. L’abrogazione della norma imperativa, in effetti, integra senz’altro un’ipotesi di eliminazione della causa di nullità.
Anche il confronto con l’art. 25, comma 6, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante la disciplina delle società pubbliche, non porta a diversa conclusione. Detta norma, infatti, prevede che: “ 6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile ”.
Proprio l’art. 2409 c.c., a cui la citata norma fa rinvio, al comma 4, prevede che: “ Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti… ”. In sostanza, anche in tal caso, l’Autorità giudiziaria, alla quale è demandato l’accertamento della nullità contrattuale nei rapporti di lavoro delle società pubbliche, deve previamente verificare che la violazione ancora sussista e non sia stata eliminata. Si tratta, dunque, anche in tale ipotesi, di una nullità eliminabile , proprio come nel caso in esame.
VI – La disamina sin qui compiuta consente di assorbire l’esame delle ulteriori censure dei ricorrenti, stante il principio della ragione più liquida.
VII – In conclusione, i riuniti ricorsi e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti con essi impugnati. Le spese del giudizio, stante la novità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sui ricorse e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione e li accoglie, per l’effetto annullando gli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.