Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026
Decreto presidenziale 22 aprile 2026
Ordinanza cautelare 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/04/2026, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02870/2026REG.PROV.COLL.
N. 08903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8903 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 1291/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Cons. RU ST e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello si chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 1291/2025, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del decreto prot. n. 333/SAA/I/93837 del 14 marzo 2025, con il quale il medesimo, a decorrere dal 24 marzo 2025, è stato destituito dall’impiego presso l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, n. 1 del D.P.R. 737/1981 nonché della deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina del 21 gennaio 2025 di chiusura del procedimento disciplinare recante la proposta di destituzione dal servizio e altresì per l’accertamento del diritto del ricorrente a rientrare immediatamente in servizio nell’amministrazione di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno presso la sede di appartenenza, e ancora, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla data di sospensione dal servizio nonché dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati, con specifico riferimento ai danni morali e ai danni all’immagine da quantificarsi in corso di causa e, comunque, da liquidarsi in via equitativa, quanto meno con riferimento al numero di mensilità non godute.
2. In sintesi, l’appellante in punto di fatto espone le seguenti circostanze:
- di esser stato assunto nel corpo della Polizia dello Stato nell’anno 1994 e di aver maturato 31 anni di servizio; all’epoca dei fatti rivestiva la qualifica di assistente capo coordinatore in servizio presso il Commissariato di Bari “San Paolo” e da sempre è stato impegnato in numerose attività investigative di altissimo livello e riservatezza;
- con lettera dell’11 dicembre 2024 veniva deferito innanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina di Bari perché, a seguito di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ascrittogli, la sua condotta veniva ritenuta censurabile sul piano deontologico e professionale, in quanto “ con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, apponeva la propria firma sui fogli di presenza presso la sede di servizio attestandone l’effettività in relazione all’intera durata del turno per cui era stato comandato, mentre invece si tratteneva per un tempo considerevolmente inferiore arrivando in ufficio dopo alcune ore rispetto all’orario previsto, ovvero si allontanava ore prima della cessazione del turno, o intervallava la presenza in ufficio con ore di assenza durante le quali consumava rapporti sessuali con una prostituta ”; in conseguenza di tali condotte, il ricorrente si sarebbe procurato “ un ingiusto profitto corrispondente alle retribuzioni erogate in suo favore a fronte di un servizio effettivamente non prestato”;
- la caserma non è dotata di sistema di timbratura del cartellino, cosicché la rilevazione delle presenze si svolge con la sottoscrizione dei fogli firma all’interno dell’ufficio;
- in data 21 gennaio 2025, il Presidente del Consiglio Provinciale di Disciplina, espletati gli adempimenti di rito di cui all’art. 20 del D.P.R. n° 737/1981, adottava la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con la seguente motivazione “ In più occasioni, durante l’orario di servizio, si allontanava ingiustificatamente dall’ufficio senza alcuna ragione di servizio, anche per consumare rapporti sessuali con una prostituta, attestando falsamente la propria presenza in ufficio, inducendo in errore il Ministero dell’Economia e delle Finanze e procurandosi l’ingiusto profitto corrispondente alle retribuzioni per servizio in realtà non prestato, con correlativo danno all’immagine dell’Amministrazione. Egli, pertanto, ha tenuto una condotta che denota mancanza del senso dell’onore e del senso morale (fatti avvenuti in Bari e Torre a Mare nelle date del 25-26/12/2015, 24/01-13/03-26/06-13/07/2016, oggetto di giudizio penale definitosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione dei delitti ascritti - art. 81 cpv e art. 640. 2 comma c.p. - per intervenuta prescrizione)”;
- il provvedimento veniva adottato a maggioranza dei tre quinti del Collegio, in quanto due componenti proponevano l’irrogazione di una sanzione più mite, rispettivamente: l’uno proponeva l’archiviazione per mancanza della prova circa la sussistenza del fatto o, in subordine, la sospensione dal servizio ex art. 6, commi 7 e 10, del D.P.R. n° 737/81 e l’altro, la sospensione dal servizio, ritenendo configurarsi la responsabilità disciplinare prevista e punita dall’art. 6, commi 7 e 10, del D.P.R. n° 737/1981;
- in data 24 marzo 2025 veniva invece notificato il decreto con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 7 n° 1 del D.P.R. n° 737/81, comminava l’immediata destituzione dal servizio;
- avverso il predetto decreto e gli atti del procedimento disciplinare l’appellante proponeva ricorso innanzi al T.A.R Bari; le istanze avanzate venivano respinte sia in fase cautelare che nel merito.
3. Con il ricorso in appello vengono dedotti i seguenti motivi di censura:
I. “ Error in iudicando per eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità – erronea valutazione da parte del giudice di primo grado della mancata autonomia ricostruzione dei fatti e della acritica recezione degli atti del procedimento penale ”;
II. “ Error in iudicando per violazione del principio di proporzionalità e manifesta illogicità della sanzione – eccesso di potere ”;
III. “ Erroneità della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa e del principio del giusto procedimento (Art. 6 CEDU) – eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà ”.
4. Nel giudizio si è costituito con atto di stile il Ministero dell’Interno chiedendo di essere sentito.
5. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in appello è infondato.
1.1. Con il primo motivo di gravame l’appellante censura la sentenza per aver ratificato la massima sanzione della destituzione sulla base di un quadro probatorio che considera incompleto e contraddittorio. A riguardo lamenta che il provvedimento disciplinare si fonderebbe su un’istruttoria del tutto assente, o comunque parziale e viziata, essendosi l’organo disciplinare limitato a recepire del tutto acriticamente le mere “idee investigative” formulate in sede di indagine penale che non hanno superato il procedimento dibattimentale e che per questo non costituiscono “fatti provati”.
Nello specifico deduce che non sarebbero state considerate le prove a discarico presenti nel fascicolo penale, le ammissioni di errori presenti nella trascrizione e nell’analisi del consulente tecnico della Procura, e neppure le testimonianze favorevoli dei restanti testi ma neppure le giustificazioni alternative fornite dall’incolpato e la presenza di percorsi alternativi non monitorati. Facendo così, il Tar del tutto superficialmente ha annullato la vita di un poliziotto che ha sempre servito onorevolmente lo Stato.
Il ricorrente, in particolare, rinvia all’ordinanza cautelare con cui questa Sezione, in sede di appello cautelare, ha già positivamente valutato l’esistenza di fumus boni iuris ai fini della celere definizione del merito. Ritiene inoltre censurabile la motivazione in cui il primo giudice ha affermato che il ricorrente avrebbe potuto non avvalersi della prescrizione per dimostrare la sua innocenza.
A riguardo fa presente che la scelta di avvalersene o di rinunciarvi rappresenta un diritto soggettivo processuale, il cui esercizio non può mai essere interpretato in malam partem . Inoltre evidenzia come, nel caso di specie, la scelta di rinunciare rappresenta una legittima strategia processuale dovuta al fatto che l’istruttoria era già stata definita “incompleta” dal giudice ed era quindi “inutilizzabile”.
1.2. Con il secondo motivo la sentenza risulta gravata per non aver il Tar rilevato il carattere, in tesi dell’appellante, manifestamente sproporzionato e irragionevole della sanzione applicata reso evidente da una serie di sintomi, tra cui il dissenso qualificato in seno al Consiglio Disciplinare dove due membri su cinque avevano proposto sanzioni conservative e perfino l’archiviazione per mancanza di prove, che non può essere liquidato, come fatto dal Tar, quale dato meramente procedurale privo di rilevanza sostanziale.
Altro sintomo sarebbe l’omessa ponderazione degli elementi favorevoli e dei precedenti di servizio, come imposto dall’art. 13 del D.P.R. n. 737/1981, ovvero la lunga carriera caratterizzata da anni di onorato servizio, le ricompense e medaglie al merito, rispetto al quale la presenza di alcuni scarsi precedenti disciplinari non dovrebbero avere rilievo.
L’appellante inoltre deduce una palese valutazione arbitraria dei criteri oggettivi e soggettivi da parte dell’organo disciplinare e l’assenza di motivazione in ordine alla scelta della massima sanzione.
A ciò, sempre secondo il ricorrente, andrebbe aggiunta l’incertezza del quadro probatorio non potendo il giudizio di proporzionalità prescindere dalla solidità del quadro probatorio, che qui sarebbe assente. Essendo la destituzione la sanzione più grave del rapporto di lavoro, assimilabile alla pena capitale, si richiede un fondamento fattuale solido, certo e incontrovertibile che in questo caso non è stato minimamente evidenziato.
1.3. Nel terzo e ultimo motivo di appello il ricorrente considera grave l’errore di diritto del Tar nell’aver avallato un procedimento disciplinare che, pur rispettando formalmente la scansione procedimentale, quindi permettendo il deposito di memorie difensive, di fatto si sarebbe svolto con un contraddittorio solo apparente e con violazione del diritto alla prova per non essere mai stata concessa all’incolpato alcuna opportunità di confrontarsi dialetticamente con le fonti di prova poste a suo carico, ritenuto necessario dal momento che le prove erano costituite da informative di polizia giudiziaria, da analisi di tabulati e sommarie informazioni testimoniali raccolte nella fase delle indagini preliminari, fisiologicamente priva di contraddittorio.
Ritiene che tutti gli elementi utilizzati avrebbero dovuto essere acquisiti nuovamente nell’ambito del procedimento disciplinare consentendo al dipendente di partecipare e di porre domande con evidente lesione del principio del “giusto processo” ritenuto applicabile anche al procedimento disciplinare.
2. I motivi possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati.
Anzitutto si rileva che il procedimento disciplinare di cui si discute non trae origine da una sentenza penale irrevocabile di condanna alla quale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 737/1981 segue la “destituzione d’ufficio” ma deriva da un procedimento penale concluso con una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione che - come giustamente ha osservato l’appellante - richiede una valutazione autonoma da parte dell’amministrazione per stabilire se i fatti e le circostanze emerse in quel procedimento abbiano una rilevanza disciplinare.
Nel caso in esame, il procedimento disciplinare è stato avviato su specifica segnalazione della Procura in doverosa applicazione dell’art. 9, ultimo comma del D.P.R. 737/1981 il quale prevede: “ Quando da un procedimento penale comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione ”.
Legittimamente pertanto l'amministrazione, come risulta aver fatto, può promuovere o riavviare il procedimento disciplinare contestando al dipendente la condotta fatta oggetto dell'imputazione nel processo penale conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione e altrettanto legittimamente può applicare la sanzione disciplinare ove disattenda le controdeduzioni svolte dal dipendente a sua difesa sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (in tale senso vedasi Cons. Stato., Sez. VI, n. 5987/2025; Id. Sez. II, n. 1157/2022).
Contrariamente da quanto assunto dall’appellante, infatti, non sussiste alcun obbligo di ripetere in sede disciplinare gli accertamenti fattuali, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato, in particolare nella sentenza n. 468/2023, alla quale per semplicità di rinvia, che in ordine ad analoga doglianza ha affermato che “ …(..).. l'intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea ad estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva, non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. Pertanto al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3125 del 14 maggio 2019; Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3324; Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5344).
La sentenza che ha dichiarato improcedibile l'azione penale per prescrizione dei reati non esclude, ma anzi, nel caso di un pubblico dipendente, postula che le condotte oggetto di imputazione debbano essere valutate a fini disciplinari, sicché dalle stesse ben possono essere tratti argomenti rilevanti ed anche dirimenti, circa la responsabilità disciplinare del dipendente. Pertanto non può ritenersi che attraverso il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, agli accertamenti svolti in sede penale abbia fatto discendere automaticamente da queste l'applicazione della sanzione, ma tale riferimento può ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l'offensività delle stesse e la loro riconducibilità all'interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale (Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689).
Comunque non coglie nel segno parte appellante quando afferma che l’amministrazione non avrebbe svolto alcuna autonoma attività di accertamento dei fatti e della colpevolezza sotto il profilo disciplinare. Che in sede disciplinare vi sia stata una autonoma attività istruttoria, di audizione, di esame delle giustificazioni e di valutazione dei fatti ai fini disciplinari alla luce delle circostanze oggettive emerse in sede penale si evince chiaramente dalla relazione del funzionario istruttore che con richiamo agli atti di indagine (e alle fonti utilizzate) riporta una autonoma ricostruzione dei fatti accertati in sede penale e dei motivi per i quali le osservazioni sui singoli aspetti presentate dal ricorrente non sono state ritenute rilevanti per togliere rilevanza ai fatti sotto il profilo disciplinare.
Tanto si evince anche dal verbale di deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina richiamato per relationem nel decreto impugnato.
Non occorre in sede di procedimento disciplinare lo svolgimento di un “nuovo processo” al fine di accertare la colpevolezza del dipendente, perché una siffatta impostazione contrasta con il principio sopra richiamato secondo il quale “ per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico” (cfr. la citata sentenza Cons. Stato n. 468/2023). Quando non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, come è qui il caso, non si ha un giudicato di carattere assolutorio e pertanto “ l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere”, così ancora, testualmente, Cons. Stato 468/2023, cit..
Quando le circostanze accertate in sede di indagini preliminari sono sufficientemente chiare, come nel caso in esame, l’amministrazione non ha alcun obbligo di rinnovare l’istruttoria.
Non vi è alcun dubbio che gli oggettivi elementi raccolti in sede di istruttoria penale hanno fatto emergere gravi mancanze disciplinari, in quanto risulta provato - con elevato grado di certezza - che in diverse giornate lavorative il ricorrente si è assentato dal servizio pur attestando con la propria firma nel foglio la sua presenza per l’intero turno.
Tale condotta è da sola sufficiente per considerare proporzionata la sanzione della destituzione, e ciò a prescindere dal fatto che in alcune occasioni abbia consumato rapporti sessuali con la prostituta, restando pertanto irrilevante la contestazione sulla attendibilità della testimonianza dalla stessa resa che comunque è rilevante sul piano indiziario unitamente agli altri elementi raccolti e valorizzati in sede istruttoria (specie in relazione alla verifica localizzativa dei cellulari).
Dal complesso degli elementi oggettivi raccolti in sede penale emerge senza margine di dubbio che almeno in alcune delle giornate considerate nella relazione del funzionario istruttorie l’assenza ingiustificata e la falsa attestazione sulla presenza vi è stata e questo è sufficiente per ragionevolmente ritenere integrata una fattispecie di interruzione del vincolo di fiducia che sempre deve connotare il rapporto di pubblico impiego e, a maggior ragione, il rapporto alle dipendenze dell’amministrazione di pubblica sicurezza.
Il fatto è molto grave in quanto risulta compiuto ai danni dell’amministrazione.
Anche sotto il profilo della motivazione gli atti impugnati non possono considerarsi deficitari.
In particolare, nella delibera del Consiglio di Disciplina risultano adeguatamente e puntualmente motivate le circostanze in ragione delle quali si è ritenuto, in applicazione del il criterio “ del più probabile che non “, che le utenze telefoniche controllate, anche in quelle occasioni, siano state concretamente in uso dall’incolpato.
Nel verbale inoltre si dà atto del fatto che le immagini della videosorveglianza del Centro Polifunzionale e dell’ingresso del Commissariato San Paolo che riprendono i movimenti del ricorrente del giorno 10 luglio 2016 coincidono con una delle utenze controllate in uso, dove anche i tabulati hanno dimostrato la presenza altrove e il ricorrente non è riuscito a dimostrare la presenza in ufficio o plausibili ragioni di servizio. Sempre nel verbale si dà inoltre atto della mancanza delle relazioni di servizio rispetto alle giornate considerate e che l’unica relazione di servizio redatta per uno solo dei giorni considerati, non risulta né protocollata né controfirmata da chi di competenza.
Un peso rilevante hanno giustamente avuto anche le dichiarazioni rese dalla prostituta R.M. che ha confermato la consumazione dei due rapporti sessuali proprio nelle date del 24 gennaio e il 13 marzo 2016, in cui anche i cellulari di entrambi risultano collocati nel medesimo luogo.
A fronte di questi elementi oggettivi raccolti e confrontati che riguardato non soltanto un singolo episodio ma diverse giornate lavorative si può ragionevolmente considerare integrata la condotta al medesimo ascritta.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni e elementi forniti dal ricorrente in sede procedimentale correttamente non sono state considerate di rilevanza tale da porre nel nulla l’esito degli accertamenti svolti dalla procura, se si considera che gli errori di trascrizione non hanno certo riguardato tutti i dati dei tabulati e le giustificazioni addotte sui motivi di servizio e sull’uso del cellulare dalla madre hanno natura generica.
Anche in relazione alla contestata presenza delle telecamere, nel verbale del Consiglio di Disciplina si pone in evidenza che “ le dichiarazioni rese dal NT in merito ai suoi spostamenti in entrata e in uscita dal Polifunzionale, oltra che all’interno dello stesso Centro, non appaiono verosimili ” per il fatto che “ Il Centro Polifunzionale, infatti, in quanto centro che ospita reparti e uffici della Polizia di Stato, è dotato di un capillare sistema di videosorveglianza e gli accessi allo stesso sono strettamente monitorati ”.
In considerazione di quanto considerato, correttamente il Tar non ha ravvisato nell’operato dell’amministrazione i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di eccesso di potere né si può ritiene violato il principio di proporzionalità in quanto anche il D.lgs. 165/2001 (recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) all’art. 55-quater, come riformato nel 2016, prevede il licenziamento in tronco in caso di falsa attestazione della presenza mediante un procedimento di tipo acceleratorio.
Questo dimostra il grande disvalore che l’ordinamento attribuisce a questa condotta.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per tali condotte, considerando la falsa attestazione una violazione gravissima degli obblighi di diligenza e fedeltà e proporzionata la sanzione prevista dal legislatore (cfr. Ord., sez. Lavoro, 16616/2024; id. Cass. sez. lav. 25750/2016).
Conclusivamente, il Collegio, in relazione alla fattispecie in esame, rileva che l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare in questione ha congruamente valutato i fatti addebitabili all'appellante, non limitandosi a richiamare del tutto acriticamente le motivazioni del procedimento penale. Come già detto poc’anzi, il provvedimento risulta preceduto da autonoma e approfondita istruttoria (cfr. relazione istruttoria e documentazione allegata) e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come è dimostrato dal fatto che:
a) è stata accertata e valutata la condotta denotata da rilevante gravità;
b) sono state esaminate le giustificazioni addotte dall'incolpato in sede di relazione istruttoria e da parte del Consiglio di disciplina, ritenendole tuttavia non in grado di porre in dubbio i fatti accertati e a sminuire le gravi responsabilità;
c) è stata apprezzata la particolare gravità della condotta, perché contraria ai doveri di correttezza, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti con il giuramento prestato, perché ha arrecato danno allo Stato e all’Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) sono stati valutati anche i precedenti disciplinari che, come si evince dagli atti, sono meno datati rispetto alle onorificenze cui si appella il ricorrente.
Anche la scelta di infliggere la sanzione disciplinare della destituzione non si presta alle critiche espresse dall’appellante. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 05/09/2022, n. 7691) la determinazione relativa alla entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, che è insindacabile dal giudice amministrativo, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, salvi i casi di abnormità, di travisamento dei fatti e di manifesta, illogica e macroscopica sproporzione.
Nel caso di specie non si rinvengono minimamente i suddetti indici sintomatici di eccesso di potere, in quanto i fatti sono stati ben percepiti dall'amministrazione e la sanzione non è palesemente anomala o abnorme rispetto alla gravità della condotta del dipendente.
In considerazione di quanto precede l’appello deve essere respinto.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Sussistono, nondimeno, anche in considerazione dell’attività difensiva svolta dalle parti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC ED, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
RU ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU ST | NC ED |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.