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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/07/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Pasquini (C.F: ; PEC: C.F._2 Email_1 fax 085/8590012) del Foro di Pescara, con Studio in OP (Pe) 65024 alla Via Rosa
Luxemburg n 4, ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Peschiera n 25 presso e nello Studio dell'Avv. Fabrizio D'Orazio
ATTRICE contro
(C.F. )”, sita in Controparte_1 C.F._3
OP (Pe) 65024 -località Scalo- alla Via Aldo Moro n 48;
CONVENUTA; contumace
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 7/3/25 dall'unica parte costituita, con concessione di 60 giorni per comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Si discute della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice , la quale ha Parte_1 dedotto che in data 17.07.2022 la medesima era ospite presso la Casa famiglia per la terza età denominata ” di sita in OP e che verso le ore Controparte_1 CP_1
18.15 circa, cadeva rovinosamente a terra riportando danni fisici di tali gravità da rendere necessaria la chiamata -da parte della titolare della Struttura- di un'ambulanza del 118.
Dopo aver descritto la vicenda dal punto di vista medico legale in relazione ai danni subiti dall'attrice in seguito alla caduta, ha sostenuto la difesa della medesima in punto di diritto la sussistenza della responsabilità della struttura per culpa in vigilando, come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno. Invero la di 87 anni, Parte_1 con precarie condizioni di salute ed affetta da varie patologie, nel giorno indicato (17 luglio
2022) era ricoverata presso la Struttura per la terza età denominata Controparte_1
. Proprio in ragione ed in considerazione delle condizioni fisicamente
[...] disagiate dell'utenza tipica (anziani con problemi di deambulazione, di demenza e di altrettante problematiche di disagio fisico e mentale) alle Strutture che ospitano gli anziani
– siano esse Rsa, che case di cura e di riposo, case famiglia per la terza età- viene richiesta un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali nonché elevati standards di diligenza ed efficienza: carrozzine rotte o danneggiate, la presenza di liquidi sul pavimento, buche, letti privi di sbarre anticaduta per pazienti instabili, disattenzioni del personale sanitario ed insidie varie sono le principali cause della maggior parte degli infortuni che avvengono all'interno delle case.
La responsabilità in capo alla struttura è di natura contrattuale: l'accettazione in struttura di un anziano determina la conclusione di un contratto con la struttura stessa, incentrato su una prestazione complessa in favore dell'ospite in cui assumono rilievo le prestazioni di carattere alberghiero e le connesse obbligazioni di sicurezza e/o protezione. In particolare, si parla, in questi casi, di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ossia un'ipotesi di responsabilità per la cui configurabilità è sufficiente la relazione che intercorre fra la cosa dannosa ed il titolare dell'obbligo di custodia, risultando esclusa la sua responsabilità
pagina 2 di 6 solo nell'ipotesi di caso fortuito (si vedano in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 25243 del 29 novembre 2006; Cass. Civ. sentenza n. 1948 del 10 febbraio 2003). Nell'illecito contrattuale dovrà essere in questo caso la casa di riposo a provare di aver correttamente adempiuto e, in caso di inadempimento, dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa alla stessa non imputabile.
Pertanto, sarebbe assolutamente indubbia la sussistenza della responsabilità della
[...]
dei danni tutti subiti dall'anziana. CP_1 CP_1
Vi è da dire che nel corso del giudizio si costituiva -mediante memoria del 10.10.2024-
l'amministratrice di sostegno della autorizzata dal Giudice Tutelare a Parte_1 proseguire nel giudizio.
Il procedimento aveva svolgimento nella contumacia della parte convenuta pervenendo in decisione dopo l'espletamento di prova testimoniale .
La domanda non può trovare accoglimento.
All'uopo non è sufficiente richiamare la giurisprudenza in punto di responsabilità delle strutture sanitarie ed assistenziali rispetto ai danni riportati dal paziente, per liberarsi dalla quale la struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente. Ciò tanto più se le condizioni della persona ricoverata erano precarie, di non autonomia, con rischio di caduta prevedibile, ovvero in presenza di problemi di equilibrio e deambulazione.
La casa di riposo è in generale ritenuta responsabile per non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente, in presenza di fattori di rischio.
La responsabilità della struttura nei confronti del paziente è ritenuta di natura contrattuale, per cui spetta al danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale e di un inadempimento, della casa di cura, di riposo, RSA od ospedale, idoneo a provocare il danno subito.
Mentre la struttura, per liberarsi da tale responsabilità, deve dimostrare che non c'è stato alcun inadempimento da parte sua (art. 1218 Codice civile) o da parte del personale pagina 3 di 6 sanitario (art.1228 c.c.) oppure che lo stesso si sia verificato per cause ad essa non imputabili.
Il rapporto invece che intercorre tra i parenti del paziente e la struttura sanitaria è di natura extracontrattuale ed in questo caso per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare anche il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno sofferto.
Passando ora al caso di specie, pur a voler tener conto che l'azione è stata introdotta dalla danneggiata che potrebbe dunque giovarsi dei principi inerenti la responsabilità contrattuale, vi è da dire che non è stata data prova adeguata del rapporto contrattuale in essere tra la parte e la struttura. Nulla è stato documentato in proposito.
Dalla documentazione esclusivamente medica prodotta si può evincere- quale circostanza riportata incidentalmente- che la donna era ospite della struttura solo di domenica.
Neppure soccorrono le dichiarazioni testimoniali che di seguito si riportano.
IT NA, figlia della attrice. Interrogata sui capitoli di prova di cui alla memoria di parte attrice, così risponde: cap. 1) si è vero;
io la portavo lì per delle giornate sporadiche, precisamente in tarda mattinata la domenica, nel caso che qui occupa era la terza volta che la portavo. Mia madre ha l' e non è completamente autosufficiente e neppure lo CP_2 era all'epoca dei fatti. La finalità per cui mia madre veniva accompagnata presso la struttura era di natura assistenziale;
io mi raccomandavo sempre con la titolare che mia madre fosse adeguatamente sorvegliata;
cap. 2) fui avvertita telefonicamente dalla titolare la quale mi disse che mia madre si era fatta male e che mi stavano aspettando in struttura per le determinazioni del caso;
ADR. Preciso che il mio telefono era in vivavoce quando risposi alla , erano presenti al momento della telefonata e le mie figlie. CP_1 Persona_1 cap. 3) si è vero. cap. 4) nel recarmi in struttura fui contattata telefonicamente un'altra volta dalla titolare la quale mi informava di andare direttamente all'ospedale di Popoli, luogo dove stavano trasportando mia madre con l'ambulanza; ADR. Anche in questa occasione risposi in vivavoce ed erano presenti le persone di cui sopra (le mie figlie e il mio compagno). pagina 4 di 6 compagno di IT NA. Interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria Persona_1 di parte attrice, così risponde: cap. 1) si è vero;
preciso che quando la si recava Pt_1 presso la struttura veniva poi ripresa la sera, in quella occasione ero Controparte_1 stato io ad accompagnarla insieme alla mia compagna. All'epoca la attrice era già afflitta da
ADR: non era la prima volta che accompagnavamo la e avevamo CP_2 Pt_1 raccomandato alla titolare di tenere sotto controllo la perché affetta dalla Pt_1 patologia di cui sopra;
cap. 2) alle 18.15 ci chiamò la titolare della casa di riposo riferendoci la circostanza. Preciso che io ascoltai la telefonata perché la mia compagna la ricevette in vivavoce;
c'erano anche le figlie della mia compagna. cap. 3) nel rispondere dicemmo di attendere il nostro arrivo in struttura, ma mentre ci recavamo sul posto ricevemmo una seconda chiamata della che ci avvisava del trasporto in ospedale;
CP_1 cap. 4) ho già risposto.
Ebbene, in difetto di più precise connotazioni del rapporto contrattuale e quindi degli obblighi in essere in capo alla struttura, non chiariti in modo esaustivo dalle sole dichiarazioni dei familiari, non è consentito invocare semplicisticamente la richiamata giurisprudenza al fine di ritenere sussistente la responsabilità della Casa famiglia.
Insomma, al di là della genericità della dedotta scarsa autonomia della già Pt_1 all'epoca dei fatti, non vi è certezza sul tipo di obblighi ricadenti sulla struttura al momento in cui si verificava la caduta dell'ospite. Il fatto che la venisse accompagnata Pt_1 presso ' solo la nulla dice sul tipo di prestazione cui era tenuta Controparte_1 Pt_2 la struttura ospitante e sulle reali condizioni fisiche della donna.
Pertanto la domanda deve essere respinta con congrua compensazione delle spese del giudizio ( stante la contumacia della convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda compensando le spese di giudizio.
pagina 5 di 6 Pescara, 6 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Pasquini (C.F: ; PEC: C.F._2 Email_1 fax 085/8590012) del Foro di Pescara, con Studio in OP (Pe) 65024 alla Via Rosa
Luxemburg n 4, ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Peschiera n 25 presso e nello Studio dell'Avv. Fabrizio D'Orazio
ATTRICE contro
(C.F. )”, sita in Controparte_1 C.F._3
OP (Pe) 65024 -località Scalo- alla Via Aldo Moro n 48;
CONVENUTA; contumace
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 7/3/25 dall'unica parte costituita, con concessione di 60 giorni per comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Si discute della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice , la quale ha Parte_1 dedotto che in data 17.07.2022 la medesima era ospite presso la Casa famiglia per la terza età denominata ” di sita in OP e che verso le ore Controparte_1 CP_1
18.15 circa, cadeva rovinosamente a terra riportando danni fisici di tali gravità da rendere necessaria la chiamata -da parte della titolare della Struttura- di un'ambulanza del 118.
Dopo aver descritto la vicenda dal punto di vista medico legale in relazione ai danni subiti dall'attrice in seguito alla caduta, ha sostenuto la difesa della medesima in punto di diritto la sussistenza della responsabilità della struttura per culpa in vigilando, come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce in tesi prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno. Invero la di 87 anni, Parte_1 con precarie condizioni di salute ed affetta da varie patologie, nel giorno indicato (17 luglio
2022) era ricoverata presso la Struttura per la terza età denominata Controparte_1
. Proprio in ragione ed in considerazione delle condizioni fisicamente
[...] disagiate dell'utenza tipica (anziani con problemi di deambulazione, di demenza e di altrettante problematiche di disagio fisico e mentale) alle Strutture che ospitano gli anziani
– siano esse Rsa, che case di cura e di riposo, case famiglia per la terza età- viene richiesta un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali nonché elevati standards di diligenza ed efficienza: carrozzine rotte o danneggiate, la presenza di liquidi sul pavimento, buche, letti privi di sbarre anticaduta per pazienti instabili, disattenzioni del personale sanitario ed insidie varie sono le principali cause della maggior parte degli infortuni che avvengono all'interno delle case.
La responsabilità in capo alla struttura è di natura contrattuale: l'accettazione in struttura di un anziano determina la conclusione di un contratto con la struttura stessa, incentrato su una prestazione complessa in favore dell'ospite in cui assumono rilievo le prestazioni di carattere alberghiero e le connesse obbligazioni di sicurezza e/o protezione. In particolare, si parla, in questi casi, di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ossia un'ipotesi di responsabilità per la cui configurabilità è sufficiente la relazione che intercorre fra la cosa dannosa ed il titolare dell'obbligo di custodia, risultando esclusa la sua responsabilità
pagina 2 di 6 solo nell'ipotesi di caso fortuito (si vedano in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 25243 del 29 novembre 2006; Cass. Civ. sentenza n. 1948 del 10 febbraio 2003). Nell'illecito contrattuale dovrà essere in questo caso la casa di riposo a provare di aver correttamente adempiuto e, in caso di inadempimento, dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa alla stessa non imputabile.
Pertanto, sarebbe assolutamente indubbia la sussistenza della responsabilità della
[...]
dei danni tutti subiti dall'anziana. CP_1 CP_1
Vi è da dire che nel corso del giudizio si costituiva -mediante memoria del 10.10.2024-
l'amministratrice di sostegno della autorizzata dal Giudice Tutelare a Parte_1 proseguire nel giudizio.
Il procedimento aveva svolgimento nella contumacia della parte convenuta pervenendo in decisione dopo l'espletamento di prova testimoniale .
La domanda non può trovare accoglimento.
All'uopo non è sufficiente richiamare la giurisprudenza in punto di responsabilità delle strutture sanitarie ed assistenziali rispetto ai danni riportati dal paziente, per liberarsi dalla quale la struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente. Ciò tanto più se le condizioni della persona ricoverata erano precarie, di non autonomia, con rischio di caduta prevedibile, ovvero in presenza di problemi di equilibrio e deambulazione.
La casa di riposo è in generale ritenuta responsabile per non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente, in presenza di fattori di rischio.
La responsabilità della struttura nei confronti del paziente è ritenuta di natura contrattuale, per cui spetta al danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale e di un inadempimento, della casa di cura, di riposo, RSA od ospedale, idoneo a provocare il danno subito.
Mentre la struttura, per liberarsi da tale responsabilità, deve dimostrare che non c'è stato alcun inadempimento da parte sua (art. 1218 Codice civile) o da parte del personale pagina 3 di 6 sanitario (art.1228 c.c.) oppure che lo stesso si sia verificato per cause ad essa non imputabili.
Il rapporto invece che intercorre tra i parenti del paziente e la struttura sanitaria è di natura extracontrattuale ed in questo caso per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare anche il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno sofferto.
Passando ora al caso di specie, pur a voler tener conto che l'azione è stata introdotta dalla danneggiata che potrebbe dunque giovarsi dei principi inerenti la responsabilità contrattuale, vi è da dire che non è stata data prova adeguata del rapporto contrattuale in essere tra la parte e la struttura. Nulla è stato documentato in proposito.
Dalla documentazione esclusivamente medica prodotta si può evincere- quale circostanza riportata incidentalmente- che la donna era ospite della struttura solo di domenica.
Neppure soccorrono le dichiarazioni testimoniali che di seguito si riportano.
IT NA, figlia della attrice. Interrogata sui capitoli di prova di cui alla memoria di parte attrice, così risponde: cap. 1) si è vero;
io la portavo lì per delle giornate sporadiche, precisamente in tarda mattinata la domenica, nel caso che qui occupa era la terza volta che la portavo. Mia madre ha l' e non è completamente autosufficiente e neppure lo CP_2 era all'epoca dei fatti. La finalità per cui mia madre veniva accompagnata presso la struttura era di natura assistenziale;
io mi raccomandavo sempre con la titolare che mia madre fosse adeguatamente sorvegliata;
cap. 2) fui avvertita telefonicamente dalla titolare la quale mi disse che mia madre si era fatta male e che mi stavano aspettando in struttura per le determinazioni del caso;
ADR. Preciso che il mio telefono era in vivavoce quando risposi alla , erano presenti al momento della telefonata e le mie figlie. CP_1 Persona_1 cap. 3) si è vero. cap. 4) nel recarmi in struttura fui contattata telefonicamente un'altra volta dalla titolare la quale mi informava di andare direttamente all'ospedale di Popoli, luogo dove stavano trasportando mia madre con l'ambulanza; ADR. Anche in questa occasione risposi in vivavoce ed erano presenti le persone di cui sopra (le mie figlie e il mio compagno). pagina 4 di 6 compagno di IT NA. Interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria Persona_1 di parte attrice, così risponde: cap. 1) si è vero;
preciso che quando la si recava Pt_1 presso la struttura veniva poi ripresa la sera, in quella occasione ero Controparte_1 stato io ad accompagnarla insieme alla mia compagna. All'epoca la attrice era già afflitta da
ADR: non era la prima volta che accompagnavamo la e avevamo CP_2 Pt_1 raccomandato alla titolare di tenere sotto controllo la perché affetta dalla Pt_1 patologia di cui sopra;
cap. 2) alle 18.15 ci chiamò la titolare della casa di riposo riferendoci la circostanza. Preciso che io ascoltai la telefonata perché la mia compagna la ricevette in vivavoce;
c'erano anche le figlie della mia compagna. cap. 3) nel rispondere dicemmo di attendere il nostro arrivo in struttura, ma mentre ci recavamo sul posto ricevemmo una seconda chiamata della che ci avvisava del trasporto in ospedale;
CP_1 cap. 4) ho già risposto.
Ebbene, in difetto di più precise connotazioni del rapporto contrattuale e quindi degli obblighi in essere in capo alla struttura, non chiariti in modo esaustivo dalle sole dichiarazioni dei familiari, non è consentito invocare semplicisticamente la richiamata giurisprudenza al fine di ritenere sussistente la responsabilità della Casa famiglia.
Insomma, al di là della genericità della dedotta scarsa autonomia della già Pt_1 all'epoca dei fatti, non vi è certezza sul tipo di obblighi ricadenti sulla struttura al momento in cui si verificava la caduta dell'ospite. Il fatto che la venisse accompagnata Pt_1 presso ' solo la nulla dice sul tipo di prestazione cui era tenuta Controparte_1 Pt_2 la struttura ospitante e sulle reali condizioni fisiche della donna.
Pertanto la domanda deve essere respinta con congrua compensazione delle spese del giudizio ( stante la contumacia della convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda compensando le spese di giudizio.
pagina 5 di 6 Pescara, 6 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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