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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA DI - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7710 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. DE LISE CAROLINA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. DE LISE CAROLINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli, il 03/06/2016; che dal matrimonio era nata una figlia: il 08/10/2016; Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel rispetto reciproco.
2) Il IG. dichiara di aver già trasferito la propria dimora in Napoli alla Via Parte_1
V. Emanuele a Piscinola is. C/35 asportando da quella coniugale i propri effetti personali.
3) la IG.ra ha conservato la propria residenza anagrafica presso la casa Parte_2 coniugale sita in Napoli alla Via dell'Abbondanza n. 52 is. 18 ove abiterà stabilmente con la propria figlia e con il proprio padre IG. . Persona_2 Controparte_1
4) I coniugi congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti l'educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute della figlia, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali per quanto attiene alla formazione culturale, all'istruzione e alla capacità di un lavoro futuro. La figlia minore
[...] sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Per_2
Napoli alla Via dell'Abbondanza n. 52 is. 18 in modo da consentirle di continuare a vivere inserita nel quartiere abituale ed a frequentare la scuola ivi ubicata. Al compimento del diciottesimo anno d'età la minore potrà liberamente scegliere di abitare con l'uno Persona_2
o l'altro genitore.
5) Il padre eserciterà il diritto di visita secondo il calendario di seguito concordato tra le parti:
- due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 20, salvo che per problemi di lavoro sia impossibilitato. Nel qual caso potrà recuperare il pomeriggio nel giorno successivo a quello di spettanza.
- Il padre trascorrerà con la figlia i weekend dalle ore 10,00 del sabato e fino alle ore 19,00 della domenica a settimane alterne (e quindi non meno di due weekend al mese), prelevandola e riportandola presso l'abitazione materna entro le ore 19,00.
- Il padre trascorrerà con la figlia le festività natalizie ad anni alterni (dal 24 dicembre al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio) e le festività di Pasqua ad anni alterni (o la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis).
- Per le ferie estive, il padre trascorrerà 15 giorni consecutivi durante la chiusura estiva delle scuole nel mese di luglio o agosto da concordarsi preventivamente con la madre entro e non
2 oltre la prima metà del mese di giugno e secondo le esigenze ed il piano ferie di ciascun coniuge. I genitori dovranno comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con la figlia.
- Nei giorni di festa dell'onomastico e/o del compleanno, in caso di mancato o diverso accordo tra madre e padre, la figlia rimarrà alternativamente con uno dei genitori, mutando questi ultimi la relativa sequenza per ogni anno solare.
- Qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione dei figli anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore.
- Per le altre festività: 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, il minore trascorrerà tali festività con il genitore con cui spetterà di stare durante la settimana o per il weekend.
6) Ciascuno dei coniugi assume l'impegno di comunicare tempestivamente all'altro qualsiasi cambio, anche temporaneo, di residenza e/o domicilio nonché il proprio numero telefonico.
7) La dimora coniugale ubicata in Napoli alla Via dell'Abbondanza n. 52 is. 18, unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze, sarà abitata dalla IG.ra . Il mobilio che Parte_2 arreda la casa coniugale e le suppellettili, esclusi i beni ed effetti personali, sono stati assegnati alla IG.ra . Parte_2
8) Il IG. si obbliga a versare direttamente alla IG.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di €. 300,00 Persona_2
(trecento/00), nonché l'assegno unico universale per il figlio erogato dall' entro il giorno 5 CP_2 di ciascun mese a mezzo bonifico su Postepay Evolution intestata alla IG.ra . Parte_2
Somma che sarà annualmente rivalutabile anno per anno secondo l'indice ISTAT a pubblicarsi.
9) Per quanto attiene alle spese straordinarie le parti contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da protocollo di intesa tra Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli e Tribunale di Napoli, che i coniugi dichiarano di conoscere e di averne copia,
e andranno concordate preventivamente tra i coniugi. A solo titolo esemplificativo, si precisa che i libri scolastici saranno a carico di entrambi i genitori, al 50%.
10) Limitatamente alle autovetture NA tg. CM777YH e AT AN tg. CP_3
DF598DT intestate ed in uso al IG. esse restano assegnate a quest'ultimo. Quanto Parte_1 all'autovettura MATIZ tg. CZ369RB, di proprietà ed in uso alla IG.ra , sarà Parte_2 assegnata a quest'ultima.
11) Non sono previsti, reciprocamente per i coniugi, oneri per alimenti o mantenimento per avere gli stessi espressamente rinunciato e in quanto capaci, ciascuno, di provvedervi autonomamente.
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12) I coniugi avranno sempre l'obbligo di comunicare i propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia minore . Persona_2
13) Ogni altro rapporto economico è stato già regolato tra le parti per cui i coniugi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale e, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere uno nei confronti dell'altro.
14) Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio”. Persona_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
28/09/1981 e , nata a [...], il [...] (atto n.16, parte I, S., Sez. S, Parte_2 reg. Atti Matrimonio anno 2016);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Presidente est.
4 FA DI
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