Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 665
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte rigetta la richiesta ritenendo che le statuizioni della CGUE e della Corte Costituzionale, pur affermando l'illegittimità di parti della normativa anteriore, siano applicabili anche alla normativa in esame. Sottolinea che l'Imposta Unica sulle scommesse non è un tributo armonizzato a livello europeo e le relative regole sono di competenza nazionale. Evidenzia inoltre che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza delle questioni da sottoporre alla CGUE.

  • Rigettato
    Erroneità/illegittimità della pronuncia del primo giudice

    La Corte rigetta l'appello nel suo complesso, ritenendo infondati i motivi dedotti. La motivazione generale si estende a tutti i motivi di appello, ritenuti non rilevanti o inidonei a supportare una conclusione diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 665
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo