Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo, Maria Libera De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Questura Latina, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- del 22 novembre 2024, pronunciato dalla Prefettura di Latina, Area I, nei confronti del sig. -OMISSIS- e notificato allo stesso in data 23.11.2024, con il quale è stato è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e gli è stato ordinato di vendere o cedere le armi, le munizioni e le eventuali materie esplodenti di cui è in possesso a persone non conviventi entro il termine di gg. 150 dalla data di notifica del presente provvedimento;
b) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti al ricorrente;
c) del provvedimento di P.S. CAT. -OMISSIS-, Prot. Uscita n-OMISSIS- del 5 dicembre 2024, pronunciato in pari data dalla Questura della Provincia di Latina – Divisione P.A.S.I., nei confronti del sig. -OMISSIS-, a cui è stato notificato il 05.12.2024, con cui è stata decretata la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio -OMISSIS-- Q rilasciata dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-(Latina) in data 23.08.2024 di cui è titolare il sig.-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina, della Questura di Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa ES NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 gennaio 2025 e depositato il 20 febbraio 2025, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di divieto detenzione armi, emesso dalla Prefettura di Latina in data 22 novembre 2024, e del provvedimento di revoca del porto di fucile per uso venatorio, emesso dalla Questura di Latina in data 5 dicembre 2024.
2. Il ricorrente espone che in data 23 agosto 2024 si recava presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (LT) al fine di denunciare il furto subito nella sua abitazione che, tra l’altro, ha interessato alcune armi custodite all’interno di un armadio corazzato che non apriva da alcuni mesi e le cui chiavi erano occultate all’interno di uno stivale da moto posizionato sopra una mensola.
In conseguenza a quanto rappresentato e sulla base del sopralluogo effettuato le competenti autorità emettevano i gravati provvedimenti ritenendo essere venuti meno i requisiti necessari per garantire la sicurezza e il buon uso delle armi.
3. Avverso tali provvedimenti parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge in relazione agli articoli 11, 39 e 43 t.u.l.p.s. nonché in relazione all’art. 20 comma 1, l. 110/1975; eccesso di potere.
II. Difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione del principio di trasparenza e del buon andamento della p.a.
4. All’esito della camera di consiglio del 5 marzo 2025 con ordinanza cautelare n. 41/2025 è stata respinta la domanda cautelare proposta ed è stata disposta, al contempo, istruttoria sul procedimento per cui è causa.
5. Si sono, quindi, costituite in giudizio le resistenti amministrazioni depositando in atti la documentazione procedimentale e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
6. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
Le autorità amministrative hanno posto a fondamento dei gravati provvedimenti i fatti emersi a seguito della “ segnalazione trasmessa dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, dalla quale emerge che in data 11.09.2024 denunciava in stato di libertà il-OMISSIS- all'Autorità Giudiziaria competente per la violazione dell'art. 20 della Legge n. 110/75, in quanto a seguito di querela di furto in abitazione sporta dallo stesso in data 23.08.2024 in cui veniva specificato che nella circostanza venivano asportate anche le armi regolarmente detenute. (…) a seguito dei fatti dichiarati in querela, i militari procedevano ad effettuare un sopralluogo sul posto, appurando che le chiavi dell'armadio blindato in cui erano riposte le armi oggetto di furto, si trovavano all'interno di uno stivale posto su una mensola e nella disponibilità di chiunque accedesse nell'abitazione, non considerando tra l'altro che dal mese di dicembre 2023 sono in atto lavori strutturali con presenza di impalcatura su tutta il complesso abitativo in cui il predetto risiede, che potrebbe consentire un facile accesso ai malintenzionati ”.
Da tali fatti, le autorità di pubblica sicurezza ha dunque desunto la violazione dell’art. 20, comma 1, l. n. 110/1975, ai sensi del quale “ la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica ”, e dell’art. 38, ultimo comma, t.u.l.p.s., ai sensi del quale “ il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza ”.
Nel caso in esame, come rappresentato ed accertato dalla resistente Prefettura nella propria memoria dell’11 aprile 2025, sebbene l'interessato si fosse dotato di un armadio metallico per la custodia delle armi, le chiavi di apertura non sono state conservate in un luogo sicuro e separato, come richiesto dalla normativa, essendo state, invece, rinvenute all'interno di uno stivale da moto, riposto su una mensola.
Tale modalità di custodia è stata, a giudizio di questo collegio, legittimamente ritenuta inadeguata, come è stato dimostrato dal furto che ha coinvolto anche le armi e munizioni di cui era proprietario il ricorrente.
Oltre alla violazione dell'obbligo di custodia diretta, è stato poi opportunamente considerato anche il contesto in cui era avvenuto il furto delle armi.
La Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ha, infatti, fornito elementi significativi in merito al complesso residenziale popolare in cui si trova l'abitazione dell'interessato. In particolare, sono stati segnalati lavori di ristrutturazione strutturale dell'edificio, con la presenza di un'impalcatura che, estendendosi su tutta la struttura, poteva facilitare l'accesso di soggetti esterni alle unità abitative, come di fatto poi è avvenuto.
La valutazione dei suddetti elementi, posti alla base del gravato decreto da parte della Questura di Latina, non appare, a questo collegio, in alcun modo erronea né manifestamente illogica.
A tale riguardo si reputa sufficiente rammentare che in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43, t.u.l.p.s., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Con. St., Sez. VI, 06.04.2010, n. 1925).
La legislazione affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento (art. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931), il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (T.A.R. Liguria, II, 23 ottobre 2009, n. 2969).
Nel nostro ordinamento, secondo lo stesso insegnamento del giudice di ultima istanza, “ l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve, infatti, considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica ” (così, da ultimo, Cons. St, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404).
Nel caso di specie, l’aver lasciato la chiave dell’armadio in cui erano custodite le armi e le munizioni in un luogo (lo stivale posto sopra una mensola della stanza) facilmente accessibile a soggetti estranei, anche in considerazione dell’esistenza di impalcature esterne all’abitazione per lavori di ristrutturazione dell’edificio, costituisce, oggettivamente, una circostanza indicativa di superficialità e scarsa diligenza nella tenuta e conservazione delle armi, elementi in sé idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità ( ex multis , Tar Campania, Napoli, V, 26 settembre 2024, n. 5105).
Quanto alla natura episodica della vicenda, va richiamato il condivisibile indirizzo pretorio secondo cui è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, non necessariamente di rilevanza penale, per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell’ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità (Cons. St., III, n. 6977/2020 e n. 6614/2020; Tar Basilicata, 2 gennaio 2025, n. 2).
In definitiva, ritiene il Collegio che nel caso di specie sia stata svolta una adeguata valutazione complessiva degli aspetti concreti che sono stati assunti a presupposto per la formulazione del giudizio di non affidabilità, che, atteso il suo carattere latamente discrezionale, non può essere sindacata se non per la violazione del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabile.
8. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti amministrazioni in solido tra loro, della somma complessiva di € 2.000 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
ES NO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NO | NA LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.