Articolo 13 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321
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17 ottobre 1991
Art. 13. 1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata una maggiore spesa di lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 13:
- Per il testo del secondo comma dell'art. 6 della legge
n. 312/1980 si veda nelle note all'art. 5.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991