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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2180/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BERTA SILVIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PARLANTE CECILIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/05/1997 da e , trascritto al n. 5, Parte 2, Serie A, Parte_1 Parte_2
Uff. 1, Anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GIAVERA DEL
MONTELLO alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che stante l'autosufficienza economica dei figli, nulla sarà dovuto agli stessi;
2. Si dà atto che la casa coniugale di proprietà ed assegnata al marito è stata venduta e lo stesso ha acquistato nuova abitazione in cui ha trasferito la residenza in Pieve del
Grappa, via Giuseppe Rossi, 52;
3. Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno divorzile la somma di euro 530,00,
con versamento puntuale entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante addebito
2 permanente in conto, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat con primo scatto il mese di agosto del 2025;
4. Si dà atto che i ricorrenti hanno già definito con atto separato le questioni patrimoniali e di suddivisione del patrimonio comune, e, allo stato, nulla è dovuto l'un l'altro per effetto dei pregressi rapporti;
5. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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