Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.
I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.