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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa FA DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023 da:
nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sassari, Via Diaz n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Chiscuzzu
C.F. che la rappresenta e difende con procura in allegata al ricorso C.F._2
introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), ivi residente in CP_1 C.F._3
Vicolo Piazza Dante n. 4, elettivamente domiciliato in Sassari, nella via Diaz n°3, presso lo Studio dell'Avv. Irene Bianco (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di delega in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
30.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in CP_1
CH in data 23.09.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CH Anno 2005
Atto n.1, p. 1.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli , a Ozieri il 24/04/2006, Persona_1 [...]
, a Ozieri il 02/07/2010 e , a IA il 08/05/2018, ha allegato che da Per_2 Persona_3
oltre dieci anni il marito abusava di alcool e ne era diventato dipendente, compromettendo in maniera irreparabile la serenità familiare, nonostante lei l'avesse sempre sostenuto e supportato Part D di IA affinché ricevesse supporto ed assistenza e presso il quale era Controparte_2
ancora in cura, aggiungendo che tale situazione aveva financo determinato l'inserimento del per CP_1
un periodo presso la Comunità Arcobaleno di IA in attuazione di un percorso terapeutico.
Ha riferito che il resistente aveva fatto rientro nella sua abitazione a seguito di tale inserimento nel gennaio 2023 e che, a causa dei predetti problemi di dipendenza all'alcool, aveva perpetrato episodi di violenza domestica, inizialmente verbale e in alcun casi tramutatasi in atti di violenza fisica nei confronti della moglie e dei figli, e che a seguito di tali eventi non aveva denunciato il marito ma si era determinata a chiederne la separazione giudiziale, che nelle more del procedimento si era tramutata in un accordo consensuale omologato il 04.04.2022 .
Ha lamentato che dall'omologa della separazione il non aveva rispettato gli accordi raggiunti, in CP_1
particolare quelli relativi alla suddivisione dei compiti genitoriali e al pagamento dell'assegno di mantenimento per tre figli la misura di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), mai corrispondendo altresì il 50% delle spese straordinarie.
Ha aggiunto che il comportamento tenuto dal determinato probabilmente dell'abuso di alcool, CP_1
dal momento della separazione ad oggi non aveva giovato al rapporto con i figli che pretendeva di poter prendere e tener con quando e come desiderava, senza preavviso o accordo con lei, ponendo in essere atteggiamenti che spaventavano i figli, soprattutto , affetto da una Esostosi Multipla Per_2
Ereditaria, malattia rara che aveva richiesto numerosi interventi chirurgici, e della cui cura lei si occupava in via esclusiva.
Ha quindi dedotto che dalla separazione all'attualità i coniugi non si erano più riconciliati né avevano ripreso la convivenza e che sussistevano pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ha concluso chiedendo:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in CH in CH in data 23.09.2005 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
pagina 2 di 9 CH Anno 2005 Atto n.1, p. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla
Trascrizione dell'Emadanda Sentenza.
2. Affidare i figli minori e Per_1 Per_2 Persona_3
in maniera esclusiva alla madre , fissando presso la madre la stabile abitazione;
3. Parte_1
Assegnare alla Sig.ra con la quale convivono i figli minori, la casa familiare posta Parte_1
in CH nella Via XXIV Maggio n. 23 di proprietà dei coniugi distinta al Catasto Fabbricati al fg.
29, mapp. 142, sub. 2, piano 1, categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita catastale € 284,05; 4. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre , nei confronti dei figli minori, , CP_1 Per_1
, , si chiede che il Giudice stabilisca che le visite siano programmate e Per_2 Persona_3
avvengano possibilmente in ambiente protetto o in presenza della madre;
5. Porre a Parte_1
carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , CP_1 Per_1
e un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 o quello maggiore o Per_2 Persona_3
minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del Giudizio, da corrispondersi alla
in via anticipata mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese. Il Parte_1 CP_1
dovrà altresì contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive
e/o ludiche) opportunamente documentate;
6. I coniugi dovranno prestare reciproco consenso ad ottenere o rinnovare il documento di identità valido per l'espatrio.”.
Con comparsa depositata in data 03.05.24 si è costituito aderendo alla domanda di CP_1
divorzio ma rappresentando che le cause che avevano determinato la fine della relazione coniugale erano da ricercarsi principalmente nei comportamenti aggressivi, poco premurosi ed irrispettosi posti in essere dall'odierna parte ricorrente nei suoi confronti e dei figli, nonché alla relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta mentre lui si trovava inserito presso la comunità Arcobaleno di IA (a far data dal 27.10.2021), condotte che avevano reso insostenibile la convivenza, compromesso definitivamente il rapporto coniugale e, ancor più, la serenità dei figli.
Ha quindi contestato di aver mai posto in essere condotte violente nei confronti della moglie e dei figli allegando che era stato egli stesso vittima di prevaricazioni, maltrattamenti e financo violenze fisiche poste in essere dalla la quale, anziché sostenerlo ed assisterlo in un momento così fragile e Pt_1
delicato della sua vita, aveva cercato in tutti i modi di allontanarlo di casa, avendolo di fatto sostituito con altro uomo.
Ha quindi riferito che dopo la separazione aveva cercato in tutti i modi di non far mai mancare nulla alla propria famiglia, riuscendo nonostante le patologie che lo affliggevano ad assicurare una buona educazione ed una adeguata istruzione ai propri figli, lamentando che la moglie non aveva rispettato la suddivisione dei compiti genitoriali così come previsti al punto 7 del decreto di omologa, ponendo in essere comportamenti verosimilmente ostruzionistici volti ad allontanare i minori dalla figura paterna,
pagina 3 di 9 non garantendo continuità e certezza negli incontri padre-figli e pretendendo che il si occupasse CP_1
dei bambini solo ed esclusivamente dietro sua richiesta e a seconda delle proprie esigenze.
Ha anche accusato la di non curarsi adeguatamente dei figli, non occupandosi di prepararli al Pt_1
mattino per la scuola, di far trovare loro un pasto caldo al loro rientro, di preparare la merenda e neppure di fare la spesa e di sistemare la casa, preferendo trascorrere le giornate al telefono, a fumare e a dormire, tenendo con sé la piccola che da ormai diversi mesi non frequentava più Persona_3
l'asilo.
Ha quindi allegato che era lui che tutte le mattine si recava presso la casa familiare al fine di aiutare a prepararsi e ad accompagnarlo a scuola, e che si occupava tutti i giorni anche di ritirarlo Per_2
da scuola e di farlo pranzare presso la propria abitazione.
Ha aggiunto che la in diverse occasioni era andata via da CH con i figli, impedendogli di Pt_1
comunicare con loro e che altre volte invece era stato costretto ad occuparsi interamente h 24 dei figli minori presso la casa familiare, in quanto la , senza preventiva comunicazione, aveva fatto Pt_1
ritorno in Romania.
Ha concluso chiedendo:
“1) contrariis reiectis;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare, la nullità del decreto di fissazione dell'udienza reso dall'intestato Tribunale in data 19.12.23 dal momento che non contempla
l'avvertimento previsto dall'art. 473 bis.16 c.p.c. con relazione all'art. 473 bis.12, 2°, 3° e 4° comma,
c.p.c., con fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini;
3) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.9.2005 in CH, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune nell'anno 2005, atto n. 1 parte I, tra il signor CP_1
e la signora , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile la trascrizione
[...] Parte_1
della predetta emananda sentenza;
4) dichiarare, in via cautelare, la sospensione della signora Pt_1
dalla responsabilità genitoriale avviandola a percorsi di valutazione e rafforzamento delle
[...] capacità genitoriali, all'esito dei quali valutare se riammetterla all'esercizio della responsabilità genitoriale 5) disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre , il quale si occuperà CP_1 degli stessi coadiuvato dai propri parenti e dai Servizi Sociali competenti;
6) disporre, l'assegnazione della casa familiare sita in CH (SS) alla via XXIV maggio n. 23 di proprietà dei coniugi distinta la catasto fabbricati al foglio 29, mapp. 142, sub.2, piano I categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita catastale € 284,05, al signor che vi abiterà unitamente ai figli e CP_1 Per_1 Per_2
; 7) disporre, solo in caso di esito positivo da parte della signora del percorso Persona_3 Pt_1
di cui al punto 4 che precede, che il signor e la signora seguano un CP_1 Parte_1 percorso di sostegno psicologico, di sostegno alla genitorialità e di mediazione per l'esercizio non
pagina 4 di 9 conflittuale del ruolo genitoriale;
8) ordinare ad entrambe le figure genitoriali di astenersi da qualsivoglia forma di conflittualità atta a coinvolgere i minori e di collaborare con tutti gli operatori incaricati degli interventi disposti;
9) ordinare ai Servizi Sociali di attivare in favore dei minori
e e anche di qualora lo volesse (in quanto maggiorenne), un Per_2 Persona_3 Per_1
percorso di sostegno educativo e psicologico avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici;
10) disporre che la madre possa vedere i figli regolarmente con visite programmate mediante incontri protetti alla presenza di un educatore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e con le esigenze dei minori, fin tanto che la predetta non abbia completato con esito positivo il percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità di cui ai punti 4 e 7 che precedono;
11) disporre che, una volta completato con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità e il percorso di sostegno psicologico di cui ai punti 4 e 7 che precedono, la signora potrà tenere i Parte_1
figli con sé ogni qualvolta questi lo vorranno compatibilmente con i loro impegni scolastici, educativi e sportivi, previo accordo telefonico con il signor almeno 24 ore prima. Durante la permanenza CP_1 dei figli presso il padre e/o la madre, l'altro genitore potrà vederli o sentirli a mezzo telefono e sempre nel rispetto della privacy dell'altro genitore e delle esigenze dei minori. In ogni caso, in mancanza di accordo tra le parti, i figli potranno stare con la madre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 alla domenica alle ore 20:30 (finita la scuola fino alle ore 21:30). Nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, trascorreranno anche il mercoledì pomeriggio con la madre dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30 (finita la scuola dalle ore
9:30 del mercoledì alle ore 21:30). Nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre, potranno trascorrere del tempo con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola sino al giovedì alle ore 20:30 (finita la scuola fino alle ore 21:30). Avendo cura la madre di farli pranzare e cenare e far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative, salvo diversi accordi tra le parti;
12) Altresì, utilizzando il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno la giornata della
Santa Pasqua e della Pasquetta con il padre o con la madre, salvo accordi diversi tra le parti. Allo stesso modo ad anni alterni, i minori trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e il Natale con la madre, salvo diversi accordi tra le parti. Così come, trascorreranno la vigilia di con il Per_4 padre e la giornata di Capodanno con la madre, sempre secondo il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi tra le parti. Per quanto concerne il periodo estivo entrambi i genitori potranno trattenere con sé i minori anche per 15 giorni consecutivi;
13) Disporre a carico della signora Pt_3
l'obbligo di corrispondere mensilmente al signor , a titolo di mantenimento per
[...] CP_1
i figli, l'importo complessivo di € 600 (€ 200 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Detti importi dovranno essere corrisposti al con bonifico su IBAN intestato al CP_1
pagina 5 di 9 medesimo; 14) Disporre che le spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive, viaggi di istruzione etc. ) da concordarsi preventivamente tra le parti, siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
15) I coniugi dovranno prestare reciproco consenso al rilascio dei passaporti dei rispettivi coniugi e dei figli minori. Precisando che per poter portare i figli minori al di fuori del territorio Italiano, ciascun genitore dovrà richiedere l'autorizzazione all'altro genitore il quale, nel caso vi acconsentirà, dovrà prestare il proprio consenso per scritto. In caso di mancato superamento dei percorsi di cui ai punti 4 e 7 della presente, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al
Giudice tutelare.; 16) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2024,
- sentite personalmente le parti,
- preso atto che era ancora pendente il procedimento n. 223/23 nanti il Tribunale per i Minorenni in cui era stata chiesta l'archiviazione e che il nucleo familiare era seguito dai Servizi Sociali,
- rilevato che non risultavano provate le condotte pregiudizievoli nei confronti della prole che ciascuna parte contestava all'altra;
- ritenuto che i minori dovessero avere collocazione prevalente presso la madre, risultando dai decreti del Tribunale Per i Minorenni allegati agli atti che l'allontanamento del resistente dalla casa familiare aveva placato la conflittualità esasperata tra le parti, che i Servizi Sociali che avevano in carico il nucleo familiare avevano espresso una valutazione positiva sulle competenze genitoriali della , che il Tribunale aveva escluso una situazione di Pt_1
imminente pericolo o attuale grave pregiudizio per i minori, e che tale era la situazione di fatto da anni;
- ritenuto altresì che non vi fossero elementi per prevedere incontri padre-figli in forma protetta non essendo emersi elementi concreti che inducessero a limitare il rapporto tra il ed i CP_1
figli, anche considerato che la stessa ricorrente aveva ammesso nella memoria ex art. 473bis.17 co.3 che “nelle ultime due settimane ed a giorni alterni” il padre si era effettivamente occupato del figlio tutte le mattina, senza che la stessa frapponesse alcuna opposizione, Per_2
- ritenuto pertanto di disciplinare il diritto di visita del padre rispetto ai figli minori e Per_2
così come già previsto consensualmente in sede di separazione, Persona_3
sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“- Affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 Persona_3
collocazione prevalente presso la madre,
- Il padre potrà vederli e tenerli con sé con le stesse modalità disciplinate consensualmente in sede di separazione;
pagina 6 di 9 - Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e e del figlio Per_2 Persona_3
maggiore di età ma non economicamente indipendente, a carico del resistente, l'assegno Per_1 mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), a decorrere dal mese di agosto 2024, importo calcolato tenuto conto del reddito del resistente (€
1.500,00 mensili) e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo CNF;
- l'Assegno Unico per i figli sarà percepito al 100 % dalla ricorrente ”. Parte_1
È stato inoltre disposto che i servizi Sociali del Comune di CH di concerto con l'equipe specialistica del Set Plus di IA prendessero in carico (o continuassero nella presa in carico) il nucleo familiare composto dai figli , e , verificando le condizioni di vita, Per_1 Per_2 Persona_3
abitative e familiari dei figli medesimi, nonché quelle abitative e familiari del resistente , CP_1
monitorando la frequenza scolastica di minori, rapportandosi anche con le istituzioni scolastiche al fine di reperire informazioni sull'andamento scolastico degli stessi, nonché attivando tutti gli strumenti di sostegno in favore dei minori e relazionando a questo Tribunale entro il 6 dicembre 2024, salvo che emergessero elementi pregiudizievoli per i minori in carico nel qual caso era stato richiesto di relazionare con urgenza per consentire un intervento tempestivo.
È stato inoltre chiesto alla Procura in sede di comunicare l'esistenza di procedimenti relativi alle denunce allegate (sporta da nei confronti di , definiti o pendenti, e CP_1 Parte_1
tramettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.c. nel termine di legge e sono state invitate entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità nonché a collaborare con i Servizi Sociali dando seguito agli eventuali programmi e percorsi proposti dai Servizi stessi.
È stato inoltre prescritto a di depositare documentazione del SERD relativa alla CP_1
conclusione del percorso intrapreso in relazione alla sua dipendenza da alcool.
Sono state quindi acquisite le relazioni periodiche del Servizio Sociale del Comune di CH e all'udienza del 10 dicembre 2024, preso atto delle mutate condizioni economiche e dato atto della disponibilità del padre che percepiva € 735,00 di pensione di invalidità, è stato previsto lo stesso contribuisse al mantenimento dei figli con l'importo di € 100,00 mensili tramite bonifico al domicilio della ricorrente, che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori liberamente nel rispetto delle esigenze, degli impegni e della volontà degli stessi, è stato ribadito l'invito alle parti a intraprendere seriamente e consapevolmente un percorso di sostegno alla genitorialità e ad impegnarsi per dirimere la pagina 7 di 9 conflittualità esistente tra loro, in quanto suscettibile di recare un grave pregiudizio ai minori. È stata anche disposta la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali di CH agendo di concerto con l'equipe specialistica del Set Plus di IA di continuare e/o riattivare tutti gli strumenti di sostegno in favore dei minori e del nucleo familiare.
Alla successiva udienza del 13 maggio 2025 la ricorrente ha dichiarato: “sto effettuando un percorso di sostegno psicologico al Centro per la Famiglia di IA, sto ospitando il da 15 giorni perché è CP_1 caduto e ha le vertebre rotte, l'ho portato io all'ospedale. Prima vedeva poco perché la Per_1
mattina va a scuola e il pomeriggio lavora con le ambulane, per ora è volontario ma è la strada che vuole intraprendere. che ha 14 anni vedeva il padre spesso, mettendosi d'accordo col Per_2 padre. che ha 7 anni vedeva il padre quasi tutti i giorni e il sabato pernottava da lui”. Per_3
I procuratori delle parti hanno quindi chiesto un rinvio per valutare la possibilità di definire bonariamente la vertenza.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato la volontà di riconciliarsi ed hanno rinunciato alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio prende atto della volontà delle parti di rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio e dell'intervenuta riconciliazione tra le stesse.
Ciò nonostante non può non rilevarsi che le relazioni del Servizio Sociale acquisite al processo hanno fatto emergere diverse criticità del nucleo familiare, acuite dalla conflittualità e dai pesanti litigi intervenuti negli anni tra i genitori alla presenza dei figli, nonché alcuni aspetti di fragilità soprattutto in capo alla che collaborava con l'educatrice professionale già precedentemente all'emanazione Pt_1
dei provvedimenti provvisori adottati in data 15/07/2024; ella infatti, già in precedenza, riceveva la visita dell'educatrice ogni 15 giorni (alcune volte anche con cadenza settimanale) e aveva contatti abituali con il servizio SET PLUS.
Ritiene pertanto il collegio di disporre che i Servizi Sociali del Comune di CH continuino a monitorare e supportare il nucleo familiare (anche nel supporto psicologico al figlio ) riferendo Per_1
senza indugio alla Procura presso il Tribunale Per i Minorenni qualora ravvisino situazione di pregiudizio per i figli minori.
Ricorrono giusti motivi tenuto conto della intervenuta riconciliazione tra le parti e della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5 dicembre 2023 dichiara l'intervenuta riconciliazione tra nata a [...] Parte_1
(Romania) il 31/05/1984, C.F. e , nato a [...] in C.F._1 CP_1
data 22.3.62 C.F. , mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale C.F._3
di Stato Civile del Comune di CH per l'annotazione della presente sentenza.
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di CH continuino a monitorare e supportare il nucleo familiare (anche nel supporto psicologico al figlio ) riferendo senza indugio alla Procura Per_1
presso il Tribunale Per i Minorenni qualora ravvisino situazione di pregiudizio per i figli minori.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa FA AN
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa FA DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023 da:
nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sassari, Via Diaz n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Chiscuzzu
C.F. che la rappresenta e difende con procura in allegata al ricorso C.F._2
introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), ivi residente in CP_1 C.F._3
Vicolo Piazza Dante n. 4, elettivamente domiciliato in Sassari, nella via Diaz n°3, presso lo Studio dell'Avv. Irene Bianco (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di delega in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
30.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in CP_1
CH in data 23.09.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CH Anno 2005
Atto n.1, p. 1.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli , a Ozieri il 24/04/2006, Persona_1 [...]
, a Ozieri il 02/07/2010 e , a IA il 08/05/2018, ha allegato che da Per_2 Persona_3
oltre dieci anni il marito abusava di alcool e ne era diventato dipendente, compromettendo in maniera irreparabile la serenità familiare, nonostante lei l'avesse sempre sostenuto e supportato Part D di IA affinché ricevesse supporto ed assistenza e presso il quale era Controparte_2
ancora in cura, aggiungendo che tale situazione aveva financo determinato l'inserimento del per CP_1
un periodo presso la Comunità Arcobaleno di IA in attuazione di un percorso terapeutico.
Ha riferito che il resistente aveva fatto rientro nella sua abitazione a seguito di tale inserimento nel gennaio 2023 e che, a causa dei predetti problemi di dipendenza all'alcool, aveva perpetrato episodi di violenza domestica, inizialmente verbale e in alcun casi tramutatasi in atti di violenza fisica nei confronti della moglie e dei figli, e che a seguito di tali eventi non aveva denunciato il marito ma si era determinata a chiederne la separazione giudiziale, che nelle more del procedimento si era tramutata in un accordo consensuale omologato il 04.04.2022 .
Ha lamentato che dall'omologa della separazione il non aveva rispettato gli accordi raggiunti, in CP_1
particolare quelli relativi alla suddivisione dei compiti genitoriali e al pagamento dell'assegno di mantenimento per tre figli la misura di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), mai corrispondendo altresì il 50% delle spese straordinarie.
Ha aggiunto che il comportamento tenuto dal determinato probabilmente dell'abuso di alcool, CP_1
dal momento della separazione ad oggi non aveva giovato al rapporto con i figli che pretendeva di poter prendere e tener con quando e come desiderava, senza preavviso o accordo con lei, ponendo in essere atteggiamenti che spaventavano i figli, soprattutto , affetto da una Esostosi Multipla Per_2
Ereditaria, malattia rara che aveva richiesto numerosi interventi chirurgici, e della cui cura lei si occupava in via esclusiva.
Ha quindi dedotto che dalla separazione all'attualità i coniugi non si erano più riconciliati né avevano ripreso la convivenza e che sussistevano pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ha concluso chiedendo:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in CH in CH in data 23.09.2005 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
pagina 2 di 9 CH Anno 2005 Atto n.1, p. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla
Trascrizione dell'Emadanda Sentenza.
2. Affidare i figli minori e Per_1 Per_2 Persona_3
in maniera esclusiva alla madre , fissando presso la madre la stabile abitazione;
3. Parte_1
Assegnare alla Sig.ra con la quale convivono i figli minori, la casa familiare posta Parte_1
in CH nella Via XXIV Maggio n. 23 di proprietà dei coniugi distinta al Catasto Fabbricati al fg.
29, mapp. 142, sub. 2, piano 1, categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita catastale € 284,05; 4. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre , nei confronti dei figli minori, , CP_1 Per_1
, , si chiede che il Giudice stabilisca che le visite siano programmate e Per_2 Persona_3
avvengano possibilmente in ambiente protetto o in presenza della madre;
5. Porre a Parte_1
carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , CP_1 Per_1
e un assegno mensile dell'importo di euro 500,00 o quello maggiore o Per_2 Persona_3
minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del Giudizio, da corrispondersi alla
in via anticipata mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese. Il Parte_1 CP_1
dovrà altresì contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive
e/o ludiche) opportunamente documentate;
6. I coniugi dovranno prestare reciproco consenso ad ottenere o rinnovare il documento di identità valido per l'espatrio.”.
Con comparsa depositata in data 03.05.24 si è costituito aderendo alla domanda di CP_1
divorzio ma rappresentando che le cause che avevano determinato la fine della relazione coniugale erano da ricercarsi principalmente nei comportamenti aggressivi, poco premurosi ed irrispettosi posti in essere dall'odierna parte ricorrente nei suoi confronti e dei figli, nonché alla relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta mentre lui si trovava inserito presso la comunità Arcobaleno di IA (a far data dal 27.10.2021), condotte che avevano reso insostenibile la convivenza, compromesso definitivamente il rapporto coniugale e, ancor più, la serenità dei figli.
Ha quindi contestato di aver mai posto in essere condotte violente nei confronti della moglie e dei figli allegando che era stato egli stesso vittima di prevaricazioni, maltrattamenti e financo violenze fisiche poste in essere dalla la quale, anziché sostenerlo ed assisterlo in un momento così fragile e Pt_1
delicato della sua vita, aveva cercato in tutti i modi di allontanarlo di casa, avendolo di fatto sostituito con altro uomo.
Ha quindi riferito che dopo la separazione aveva cercato in tutti i modi di non far mai mancare nulla alla propria famiglia, riuscendo nonostante le patologie che lo affliggevano ad assicurare una buona educazione ed una adeguata istruzione ai propri figli, lamentando che la moglie non aveva rispettato la suddivisione dei compiti genitoriali così come previsti al punto 7 del decreto di omologa, ponendo in essere comportamenti verosimilmente ostruzionistici volti ad allontanare i minori dalla figura paterna,
pagina 3 di 9 non garantendo continuità e certezza negli incontri padre-figli e pretendendo che il si occupasse CP_1
dei bambini solo ed esclusivamente dietro sua richiesta e a seconda delle proprie esigenze.
Ha anche accusato la di non curarsi adeguatamente dei figli, non occupandosi di prepararli al Pt_1
mattino per la scuola, di far trovare loro un pasto caldo al loro rientro, di preparare la merenda e neppure di fare la spesa e di sistemare la casa, preferendo trascorrere le giornate al telefono, a fumare e a dormire, tenendo con sé la piccola che da ormai diversi mesi non frequentava più Persona_3
l'asilo.
Ha quindi allegato che era lui che tutte le mattine si recava presso la casa familiare al fine di aiutare a prepararsi e ad accompagnarlo a scuola, e che si occupava tutti i giorni anche di ritirarlo Per_2
da scuola e di farlo pranzare presso la propria abitazione.
Ha aggiunto che la in diverse occasioni era andata via da CH con i figli, impedendogli di Pt_1
comunicare con loro e che altre volte invece era stato costretto ad occuparsi interamente h 24 dei figli minori presso la casa familiare, in quanto la , senza preventiva comunicazione, aveva fatto Pt_1
ritorno in Romania.
Ha concluso chiedendo:
“1) contrariis reiectis;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare, la nullità del decreto di fissazione dell'udienza reso dall'intestato Tribunale in data 19.12.23 dal momento che non contempla
l'avvertimento previsto dall'art. 473 bis.16 c.p.c. con relazione all'art. 473 bis.12, 2°, 3° e 4° comma,
c.p.c., con fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini;
3) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.9.2005 in CH, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune nell'anno 2005, atto n. 1 parte I, tra il signor CP_1
e la signora , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile la trascrizione
[...] Parte_1
della predetta emananda sentenza;
4) dichiarare, in via cautelare, la sospensione della signora Pt_1
dalla responsabilità genitoriale avviandola a percorsi di valutazione e rafforzamento delle
[...] capacità genitoriali, all'esito dei quali valutare se riammetterla all'esercizio della responsabilità genitoriale 5) disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre , il quale si occuperà CP_1 degli stessi coadiuvato dai propri parenti e dai Servizi Sociali competenti;
6) disporre, l'assegnazione della casa familiare sita in CH (SS) alla via XXIV maggio n. 23 di proprietà dei coniugi distinta la catasto fabbricati al foglio 29, mapp. 142, sub.2, piano I categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita catastale € 284,05, al signor che vi abiterà unitamente ai figli e CP_1 Per_1 Per_2
; 7) disporre, solo in caso di esito positivo da parte della signora del percorso Persona_3 Pt_1
di cui al punto 4 che precede, che il signor e la signora seguano un CP_1 Parte_1 percorso di sostegno psicologico, di sostegno alla genitorialità e di mediazione per l'esercizio non
pagina 4 di 9 conflittuale del ruolo genitoriale;
8) ordinare ad entrambe le figure genitoriali di astenersi da qualsivoglia forma di conflittualità atta a coinvolgere i minori e di collaborare con tutti gli operatori incaricati degli interventi disposti;
9) ordinare ai Servizi Sociali di attivare in favore dei minori
e e anche di qualora lo volesse (in quanto maggiorenne), un Per_2 Persona_3 Per_1
percorso di sostegno educativo e psicologico avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici;
10) disporre che la madre possa vedere i figli regolarmente con visite programmate mediante incontri protetti alla presenza di un educatore, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e con le esigenze dei minori, fin tanto che la predetta non abbia completato con esito positivo il percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità di cui ai punti 4 e 7 che precedono;
11) disporre che, una volta completato con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità e il percorso di sostegno psicologico di cui ai punti 4 e 7 che precedono, la signora potrà tenere i Parte_1
figli con sé ogni qualvolta questi lo vorranno compatibilmente con i loro impegni scolastici, educativi e sportivi, previo accordo telefonico con il signor almeno 24 ore prima. Durante la permanenza CP_1 dei figli presso il padre e/o la madre, l'altro genitore potrà vederli o sentirli a mezzo telefono e sempre nel rispetto della privacy dell'altro genitore e delle esigenze dei minori. In ogni caso, in mancanza di accordo tra le parti, i figli potranno stare con la madre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 alla domenica alle ore 20:30 (finita la scuola fino alle ore 21:30). Nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, trascorreranno anche il mercoledì pomeriggio con la madre dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30 (finita la scuola dalle ore
9:30 del mercoledì alle ore 21:30). Nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre, potranno trascorrere del tempo con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola sino al giovedì alle ore 20:30 (finita la scuola fino alle ore 21:30). Avendo cura la madre di farli pranzare e cenare e far svolgere loro i compiti scolastici e le attività sportive e ricreative, salvo diversi accordi tra le parti;
12) Altresì, utilizzando il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno la giornata della
Santa Pasqua e della Pasquetta con il padre o con la madre, salvo accordi diversi tra le parti. Allo stesso modo ad anni alterni, i minori trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e il Natale con la madre, salvo diversi accordi tra le parti. Così come, trascorreranno la vigilia di con il Per_4 padre e la giornata di Capodanno con la madre, sempre secondo il criterio dell'alternanza salvo diversi accordi tra le parti. Per quanto concerne il periodo estivo entrambi i genitori potranno trattenere con sé i minori anche per 15 giorni consecutivi;
13) Disporre a carico della signora Pt_3
l'obbligo di corrispondere mensilmente al signor , a titolo di mantenimento per
[...] CP_1
i figli, l'importo complessivo di € 600 (€ 200 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Detti importi dovranno essere corrisposti al con bonifico su IBAN intestato al CP_1
pagina 5 di 9 medesimo; 14) Disporre che le spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive, viaggi di istruzione etc. ) da concordarsi preventivamente tra le parti, siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
15) I coniugi dovranno prestare reciproco consenso al rilascio dei passaporti dei rispettivi coniugi e dei figli minori. Precisando che per poter portare i figli minori al di fuori del territorio Italiano, ciascun genitore dovrà richiedere l'autorizzazione all'altro genitore il quale, nel caso vi acconsentirà, dovrà prestare il proprio consenso per scritto. In caso di mancato superamento dei percorsi di cui ai punti 4 e 7 della presente, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al
Giudice tutelare.; 16) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2024,
- sentite personalmente le parti,
- preso atto che era ancora pendente il procedimento n. 223/23 nanti il Tribunale per i Minorenni in cui era stata chiesta l'archiviazione e che il nucleo familiare era seguito dai Servizi Sociali,
- rilevato che non risultavano provate le condotte pregiudizievoli nei confronti della prole che ciascuna parte contestava all'altra;
- ritenuto che i minori dovessero avere collocazione prevalente presso la madre, risultando dai decreti del Tribunale Per i Minorenni allegati agli atti che l'allontanamento del resistente dalla casa familiare aveva placato la conflittualità esasperata tra le parti, che i Servizi Sociali che avevano in carico il nucleo familiare avevano espresso una valutazione positiva sulle competenze genitoriali della , che il Tribunale aveva escluso una situazione di Pt_1
imminente pericolo o attuale grave pregiudizio per i minori, e che tale era la situazione di fatto da anni;
- ritenuto altresì che non vi fossero elementi per prevedere incontri padre-figli in forma protetta non essendo emersi elementi concreti che inducessero a limitare il rapporto tra il ed i CP_1
figli, anche considerato che la stessa ricorrente aveva ammesso nella memoria ex art. 473bis.17 co.3 che “nelle ultime due settimane ed a giorni alterni” il padre si era effettivamente occupato del figlio tutte le mattina, senza che la stessa frapponesse alcuna opposizione, Per_2
- ritenuto pertanto di disciplinare il diritto di visita del padre rispetto ai figli minori e Per_2
così come già previsto consensualmente in sede di separazione, Persona_3
sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“- Affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 Persona_3
collocazione prevalente presso la madre,
- Il padre potrà vederli e tenerli con sé con le stesse modalità disciplinate consensualmente in sede di separazione;
pagina 6 di 9 - Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e e del figlio Per_2 Persona_3
maggiore di età ma non economicamente indipendente, a carico del resistente, l'assegno Per_1 mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), a decorrere dal mese di agosto 2024, importo calcolato tenuto conto del reddito del resistente (€
1.500,00 mensili) e dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo CNF;
- l'Assegno Unico per i figli sarà percepito al 100 % dalla ricorrente ”. Parte_1
È stato inoltre disposto che i servizi Sociali del Comune di CH di concerto con l'equipe specialistica del Set Plus di IA prendessero in carico (o continuassero nella presa in carico) il nucleo familiare composto dai figli , e , verificando le condizioni di vita, Per_1 Per_2 Persona_3
abitative e familiari dei figli medesimi, nonché quelle abitative e familiari del resistente , CP_1
monitorando la frequenza scolastica di minori, rapportandosi anche con le istituzioni scolastiche al fine di reperire informazioni sull'andamento scolastico degli stessi, nonché attivando tutti gli strumenti di sostegno in favore dei minori e relazionando a questo Tribunale entro il 6 dicembre 2024, salvo che emergessero elementi pregiudizievoli per i minori in carico nel qual caso era stato richiesto di relazionare con urgenza per consentire un intervento tempestivo.
È stato inoltre chiesto alla Procura in sede di comunicare l'esistenza di procedimenti relativi alle denunce allegate (sporta da nei confronti di , definiti o pendenti, e CP_1 Parte_1
tramettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.c. nel termine di legge e sono state invitate entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità nonché a collaborare con i Servizi Sociali dando seguito agli eventuali programmi e percorsi proposti dai Servizi stessi.
È stato inoltre prescritto a di depositare documentazione del SERD relativa alla CP_1
conclusione del percorso intrapreso in relazione alla sua dipendenza da alcool.
Sono state quindi acquisite le relazioni periodiche del Servizio Sociale del Comune di CH e all'udienza del 10 dicembre 2024, preso atto delle mutate condizioni economiche e dato atto della disponibilità del padre che percepiva € 735,00 di pensione di invalidità, è stato previsto lo stesso contribuisse al mantenimento dei figli con l'importo di € 100,00 mensili tramite bonifico al domicilio della ricorrente, che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori liberamente nel rispetto delle esigenze, degli impegni e della volontà degli stessi, è stato ribadito l'invito alle parti a intraprendere seriamente e consapevolmente un percorso di sostegno alla genitorialità e ad impegnarsi per dirimere la pagina 7 di 9 conflittualità esistente tra loro, in quanto suscettibile di recare un grave pregiudizio ai minori. È stata anche disposta la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali di CH agendo di concerto con l'equipe specialistica del Set Plus di IA di continuare e/o riattivare tutti gli strumenti di sostegno in favore dei minori e del nucleo familiare.
Alla successiva udienza del 13 maggio 2025 la ricorrente ha dichiarato: “sto effettuando un percorso di sostegno psicologico al Centro per la Famiglia di IA, sto ospitando il da 15 giorni perché è CP_1 caduto e ha le vertebre rotte, l'ho portato io all'ospedale. Prima vedeva poco perché la Per_1
mattina va a scuola e il pomeriggio lavora con le ambulane, per ora è volontario ma è la strada che vuole intraprendere. che ha 14 anni vedeva il padre spesso, mettendosi d'accordo col Per_2 padre. che ha 7 anni vedeva il padre quasi tutti i giorni e il sabato pernottava da lui”. Per_3
I procuratori delle parti hanno quindi chiesto un rinvio per valutare la possibilità di definire bonariamente la vertenza.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato la volontà di riconciliarsi ed hanno rinunciato alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio prende atto della volontà delle parti di rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio e dell'intervenuta riconciliazione tra le stesse.
Ciò nonostante non può non rilevarsi che le relazioni del Servizio Sociale acquisite al processo hanno fatto emergere diverse criticità del nucleo familiare, acuite dalla conflittualità e dai pesanti litigi intervenuti negli anni tra i genitori alla presenza dei figli, nonché alcuni aspetti di fragilità soprattutto in capo alla che collaborava con l'educatrice professionale già precedentemente all'emanazione Pt_1
dei provvedimenti provvisori adottati in data 15/07/2024; ella infatti, già in precedenza, riceveva la visita dell'educatrice ogni 15 giorni (alcune volte anche con cadenza settimanale) e aveva contatti abituali con il servizio SET PLUS.
Ritiene pertanto il collegio di disporre che i Servizi Sociali del Comune di CH continuino a monitorare e supportare il nucleo familiare (anche nel supporto psicologico al figlio ) riferendo Per_1
senza indugio alla Procura presso il Tribunale Per i Minorenni qualora ravvisino situazione di pregiudizio per i figli minori.
Ricorrono giusti motivi tenuto conto della intervenuta riconciliazione tra le parti e della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5 dicembre 2023 dichiara l'intervenuta riconciliazione tra nata a [...] Parte_1
(Romania) il 31/05/1984, C.F. e , nato a [...] in C.F._1 CP_1
data 22.3.62 C.F. , mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale C.F._3
di Stato Civile del Comune di CH per l'annotazione della presente sentenza.
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di CH continuino a monitorare e supportare il nucleo familiare (anche nel supporto psicologico al figlio ) riferendo senza indugio alla Procura Per_1
presso il Tribunale Per i Minorenni qualora ravvisino situazione di pregiudizio per i figli minori.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa FA AN
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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