Articolo 3 della Legge 12 marzo 1968, n. 288
Articolo 2
Versione
19 aprile 1968
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , e' sostituito dal seguente:
"Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento".

Entrata in vigore il 19 aprile 1968