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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei
magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 136 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 e vertente
TRA
[...]
Parte_1
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar del 5 agosto 2009, repertorio n.78152, dall'avv.to Arabia Ippolito Per_1
1 ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang.via Rossini,
presso la sede dell'Avvocatura Regionale INAIL;
APPELLANTE
E
. Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: Riconoscimento postumi da infortunio sul lavoro- Appello
avverso la sentenza n. 531/2024 del 23 luglio 2024 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare in capo all'appellato la menomazione dell'integrità psicofisica pari al 33% con decorrenza dal 13 aprile 2023 o, in subordine, dal 14 dicembre 2021, spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.531/2024 del 23 luglio 2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale
di Potenza accertava in capo al ricorrente una menomazione della sua integrità
psicofisina nella misura del 33% con decorrenza dalla denuncia dell'infortunio
2 e condannava l' al pagamento delle prescritte provvidenze, oltre Pt_1
accessori nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
900,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Avverso tale sentenza l' , in persona del Direttore p.t., proponeva appello Pt_1
con ricorso depositato il 29 agosto 2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata, quanto alla decorrenza del beneficio richiesto,
insistendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 3 aprile 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, disposto che l'udienz aodierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autrizzate dell' , la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è improcedibile.
Occorre, infatti, precisare che solo la rinuncia di merito (che implica il riconoscimento dell'infondatezza della domanda proposta) non comporta la necessità di accettazione della controparte. Si è in particolare affermato che la rinuncia alla domanda, infatti, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio,
non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda,
comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
3 Ciò posto deve ribadirsi che tale rinuncia può intervenire anche in grado di appello( in senso conforme, per la ammissibilità della rinuncia in grado di appello, Cass.8387/1999 e 3/08/1999, n. 8387; in argomento si veda altresì
Cass. 14/11/2011 n. 23749, 3/8/1999n. 8387, 23749/2011 e 10 settembre 2004,
n. 18255).
Con le note per l'udienza odierna l'appellante ha manifestato la volontà Pt_1
di “rinunciare al ricorso in appello”, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Ritiene il Collegio che la volontà come manifestata non può qualificarsi come una rinuncia di merito bensì come rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.
che richiede l'accettazione della controparte non costituita.
Stante la prova della mancata notifica dell'atto di appello, esso deve essere dichiarato improcedibile.
Con la sentenza a Sezione Unite n.20604 del 30.07.2008 la Suprema Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art.111, secondo comma Cost, di assegnare, ai sensi dell'art.421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.. (in termini Cass. 9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la
4 concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n.1483/2015).
Ne discende che la notificazione dell'appello, mai avvenuta, ha determinato l'estinzione del processo a ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. sez.3 n.6325/2010;
sez.lav. n.8752/2010).
Nulla spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 136 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dall'
[...]
in persona Parte_1 Pt_1
del Direttore p.t., nei confronti di avverso la Controparte_2
sentenza n. 531/2024 del 23 luglio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del presente giudizio;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma,
pari al contributo già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
DPR n.115/2002.
Potenza 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
5 dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei
magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 136 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 e vertente
TRA
[...]
Parte_1
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar del 5 agosto 2009, repertorio n.78152, dall'avv.to Arabia Ippolito Per_1
1 ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang.via Rossini,
presso la sede dell'Avvocatura Regionale INAIL;
APPELLANTE
E
. Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: Riconoscimento postumi da infortunio sul lavoro- Appello
avverso la sentenza n. 531/2024 del 23 luglio 2024 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare in capo all'appellato la menomazione dell'integrità psicofisica pari al 33% con decorrenza dal 13 aprile 2023 o, in subordine, dal 14 dicembre 2021, spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.531/2024 del 23 luglio 2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale
di Potenza accertava in capo al ricorrente una menomazione della sua integrità
psicofisina nella misura del 33% con decorrenza dalla denuncia dell'infortunio
2 e condannava l' al pagamento delle prescritte provvidenze, oltre Pt_1
accessori nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
900,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Avverso tale sentenza l' , in persona del Direttore p.t., proponeva appello Pt_1
con ricorso depositato il 29 agosto 2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata, quanto alla decorrenza del beneficio richiesto,
insistendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 3 aprile 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, disposto che l'udienz aodierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autrizzate dell' , la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è improcedibile.
Occorre, infatti, precisare che solo la rinuncia di merito (che implica il riconoscimento dell'infondatezza della domanda proposta) non comporta la necessità di accettazione della controparte. Si è in particolare affermato che la rinuncia alla domanda, infatti, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio,
non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda,
comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
3 Ciò posto deve ribadirsi che tale rinuncia può intervenire anche in grado di appello( in senso conforme, per la ammissibilità della rinuncia in grado di appello, Cass.8387/1999 e 3/08/1999, n. 8387; in argomento si veda altresì
Cass. 14/11/2011 n. 23749, 3/8/1999n. 8387, 23749/2011 e 10 settembre 2004,
n. 18255).
Con le note per l'udienza odierna l'appellante ha manifestato la volontà Pt_1
di “rinunciare al ricorso in appello”, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Ritiene il Collegio che la volontà come manifestata non può qualificarsi come una rinuncia di merito bensì come rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.
che richiede l'accettazione della controparte non costituita.
Stante la prova della mancata notifica dell'atto di appello, esso deve essere dichiarato improcedibile.
Con la sentenza a Sezione Unite n.20604 del 30.07.2008 la Suprema Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art.111, secondo comma Cost, di assegnare, ai sensi dell'art.421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.. (in termini Cass. 9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la
4 concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n.1483/2015).
Ne discende che la notificazione dell'appello, mai avvenuta, ha determinato l'estinzione del processo a ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. sez.3 n.6325/2010;
sez.lav. n.8752/2010).
Nulla spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 136 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dall'
[...]
in persona Parte_1 Pt_1
del Direttore p.t., nei confronti di avverso la Controparte_2
sentenza n. 531/2024 del 23 luglio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del presente giudizio;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma,
pari al contributo già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
DPR n.115/2002.
Potenza 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
5 dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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