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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2187/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2187 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CUIA MANUELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Via Cantù n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 10/05/1980, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Abbiategrasso, alla Parte II, Serie A, n. 35, anno 1980;
separati consensualmente con verbale in data 22.5.2007 e relativo decreto di omologa n.
5022/2007 del 28.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in data 10.05.1980 in
Abbiategrasso e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Abbiategrasso
Parte 2, serie A n. 35;
pag. 1 di 3 ordinare al Comune di Abbiategrasso di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare i ricorrenti economicamente indipendenti e che quindi gli stessi non hanno vicendevolmente null'altro a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa;
dichiarare che nessun mantenimento da parte del padre debba essere Pt_1 riconosciuto al figlio , ormai economicamente indipendente;
Per_1
revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Abbiategrasso (MI) via S. Pellico
n.26 alla sig.ra , la quale non convive più con il figlio e si è trasferita in altra Parte_2 abitazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.6.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (verbale in data 22.5.2007 e relativo decreto di omologa di separazione n. 5022/2007 del 28.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione, avvenuta il 22.5.2007.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
pag. 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Abbiategrasso, in data 10/05/1980, il cui atto è
[...] Parte_2 stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso, alla
Parte II, Serie A, n. 35, anno 1980;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2187/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2187 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CUIA MANUELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Via Cantù n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 10/05/1980, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Abbiategrasso, alla Parte II, Serie A, n. 35, anno 1980;
separati consensualmente con verbale in data 22.5.2007 e relativo decreto di omologa n.
5022/2007 del 28.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in data 10.05.1980 in
Abbiategrasso e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Abbiategrasso
Parte 2, serie A n. 35;
pag. 1 di 3 ordinare al Comune di Abbiategrasso di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare i ricorrenti economicamente indipendenti e che quindi gli stessi non hanno vicendevolmente null'altro a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa;
dichiarare che nessun mantenimento da parte del padre debba essere Pt_1 riconosciuto al figlio , ormai economicamente indipendente;
Per_1
revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Abbiategrasso (MI) via S. Pellico
n.26 alla sig.ra , la quale non convive più con il figlio e si è trasferita in altra Parte_2 abitazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.6.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (verbale in data 22.5.2007 e relativo decreto di omologa di separazione n. 5022/2007 del 28.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione, avvenuta il 22.5.2007.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Abbiategrasso, in data 10/05/1980, il cui atto è
[...] Parte_2 stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso, alla
Parte II, Serie A, n. 35, anno 1980;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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