Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 378 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rossella Gasbarri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Pescara al lungomare C. Colombo n. 68;
ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Erminio Verì, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Lanciano (CH) alla Via F. Filzi n. 7; resistente nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
1
CONCLUSIONI: Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/6/2025 le parti hanno chiesto “l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IN Di GR (CH) il 25/2/2012, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di IN Di GR (CH) al n. 1, parte I dell'anno 2012, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN Di GR per la relativa annotazione, alle medesime condizioni della separazione consensuale da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte.”. Il PM ha espresso parere favorevole.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/5/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di: “1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. dichiarare che la casa coniugale, sita in IN di GR (CH) alla Via Croce di Mare n.23, di proprietà del resistente resti al medesimo assegnato;
Sull'affidamento 3. dichiarare che i figli e verranno Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ai genitori i quali ne cureranno la salute, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre in IN di GR alla Via
Sant'Angelo n.34; 4. dichiarare che al padre è data facoltà di avere i figli con sé due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ragione dei turni lavorativi di entrambi, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, cena compresa, occupandosi anche di eventuali impegni sportivi, ludici o scolastici ricadenti nei giorni in cui i figli sono con il padre;
5. dichiarare che il padre potrà tenere con sé i figli i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera sino alle 21:00, cena compresa;
6. dichiarare che per quanto concerne le festività principali, i minori le trascorreranno alternativamente con la madre
2 ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
7. dichiarare che i minori festeggeranno il giorno del loro compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici;
8. dichiarare che i genitori festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con i figli;
9. dichiarare che i minori festeggeranno insieme ai nonni il giorno del loro compleanno e tutte le altre feste familiari;
10. dichiarare che durante il periodo estivo i figli trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre e che detti periodi dovranno essere concordarti tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze estive dei figli i genitori seguiranno le regole ordinarie;
11. dichiarare che ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute dei figli, verrà presa in accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse degli stessi;
12. dichiarare che i figli non avranno rapporti con l'eventuale nuovo/a compagno/a dei genitori se non in caso di relazione stabile e consolidata e comunque con il previo accordo di entrambi i genitori;
Sull'assegno di mantenimento 13. La signora è Pt_1 dipendente della “Bocconetteria” con sede in Lanciano (CH) alla Via
E. Tinari n.6, con qualifica di pasticcera e percepisce un salario mensile di circa € 1.00,00 (all. doc. n.; il signor è CP_1 dipendente della “Ecolan SpA” con sede in Lanciano (CH), con un salario mensile di circa € 1.500,00; 14. pertanto, vorrà l'Ill.mo
Tribunale adito, stabilire che il signor corrisponderà CP_1 mensilmente alla signora la somma di € 600,00, (€ Parte_1
300,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico Per_1 Per_2 bancario sul conto corrente intestato alla signora ed acceso Pt_1 presso Poste Italiane IBAN [...], somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
15. stabilire che l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla signora
3 in favore dei figli e;
16. stabilire Parte_1 Per_1 Per_2 che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore dei figli secondo quanto stabilito dal
Protocollo Famiglia del CNF;
17. stabilire che alcun contributo economico sia dovuto a ciascuno, attesa la capacità lavorativa di entrambe le parti che pertanto provvederanno al proprio mantenimento personale;
18. stabilire che i genitori si concederanno il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti;
19. condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
20. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni innanzi espresse, dal n. 1 al n. 4, che si intendono integralmente riportate.”.
si è costituito in giudizio con memoria depositata CP_1 in data 30/8/2024 ed ha domandato di: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) assegnare l'abitazione coniugale sita in
IN di GR alla Via Croce del Mare n. 23 al proprietario sig. disponendo che la sig.ra già CP_1 Parte_1 allontanatasi, liberi l'immobile dai propri beni ed effetti personali e riconsegni le chiavi entro e non oltre 30 giorni dall'udienza di comparizione;
3) affidare i figli minori in via congiunta ad entrambi i genitori i quali ne cureranno la salute, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocazione prevalente degli stessi con la madre, presso l'abitazione sita in
IN di GR (CH) alla Via Sant'Angelo n.34 ove trasferiranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei figli all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno;
4) disporre che il padre
4 potrà tenere ed avere con sé i figli minori quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura con questa, compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ludici degli stessi. 5) disporre, in caso di disaccordo tra i genitori, le seguenti condizioni minime: - Il padre avrà diritto ad avere con sé
i figli almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ragione dei turni lavorativi di entrambi, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, cena compresa, occupandosi anche di eventuali impegni sportivi, ludici o scolastici ricadenti nei giorni in cui i figli sono con il padre;
- il padre potrà tenere con sé i figli i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera sino alle 21:00, cena compresa, ovvero recandoli direttamente a scuola il lunedì mattina;
in occasione delle festività principali, i minori le trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora,
a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; - i minori festeggeranno il giorno del loro compleanno e tutte le altre feste familiari possibilmente insieme ai genitori e, se concordato preventivamente, con i rispettivi nonni, parenti ed amici;
- I genitori, salvo diverso accordo, festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con i figli;
- durante il periodo estivo i figli trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre;
- detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze estive dei figli i genitori seguiranno le regole ordinarie, salvo diverso accordo;
-
Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute dei figli, verrà presa su accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse degli stessi;
i figli non avranno rapporti con l'eventuale nuovo/a compagno/a dei genitori se non in caso di relazione stabile e consolidata e comunque con il previo accordo di entrambi i genitori. 6) porre a carico del padre un assegno mensile di euro
5 400,00 (€ 200,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 28 di ogni mese ed a mezzo bonifico su c.c. intestato alla madre oltre al
50 % delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore dei ridetti figli secondo quanto stabilito dal
Protocollo Famiglia del CNF. Le spese straordinarie e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. 7) disporre che i genitori concederanno il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti dei figli;
8) con vittoria di spese e compensi di lite.”.
All'udienza del 2/10/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo prima dell'udienza - già depositato in via telematica e sottoscritto dalle parti – alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita in IN di GR alla Via Croce del Mare n. 23 sarà assegnata al proprietario sig. CP_1
3) la sig.ra già allontanatasi, libererà l'immobile Parte_1 dai propri beni ed effetti personali e riconsegnerà le chiavi al entro e non oltre il 31.12.2024; CP_1
4) i figli minori a Lanciano (CH) il 15/07/2011 Persona_3
(C.F: e , a Lanciano (CH) 09/11/2017 C.F._3 Persona_4
(C.F: vengono affidati in via congiunta ad C.F._4 entrambi i genitori i quali ne cureranno la salute, il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione, con collocazione prevalente degli stessi con la madre, presso l'abitazione sita in IN di GR
(CH) alla Via Sant'Angelo n.34 ove trasferiranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei figli all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno
6 rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno;
5) il padre potrà tenere ed avere con sé i figli minori quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura con questa, compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ludici degli stessi;
6) in caso di disaccordo tra i genitori rispetto al punto 5), varranno le seguenti condizioni minime:
a) Il padre avrà diritto ad avere con sé i figli almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ragione dei turni lavorativi di entrambi, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, cena compresa, occupandosi anche di eventuali impegni sportivi, ludici o scolastici ricadenti nei giorni in cui i figli sono con il padre;
b) il padre potrà tenere con sé i figli i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera sino alle 21:00, cena compresa, ovvero recandoli direttamente a scuola il lunedì mattina;
in occasione delle festività principali, i minori le trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
c) i minori festeggeranno il giorno del loro compleanno e tutte le altre feste familiari possibilmente insieme ai genitori e, se concordato preventivamente, con i rispettivi nonni, parenti ed amici;
d) I genitori, salvo diverso accordo, festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con i figli;
e) durante il periodo estivo i figli trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre;
7 f) detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze estive dei figli i genitori seguiranno le regole ordinarie, salvo diverso accordo;
g) Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute dei figli, verrà presa su accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse degli stessi;
h) i figli non avranno rapporti con l'eventuale nuovo/a compagno/a dei genitori se non in caso di relazione stabile e consolidata e comunque con il previo accordo di entrambi i genitori;
7) il padre verserà un assegno mensile di euro 500,00 (€ 250,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori indicizzato annualmente secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 28 di ogni mese ed a mezzo bonifico su c.c. acceso presso Poste Italiane IBAN
[...], intestato alla madre oltre al 50 % delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore dei ridetti figli secondo quanto stabilito dal
Protocollo Famiglia del CNF. Le spese straordinarie e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo;
8) la giacenza presente sul conto corrente cointestato spetterà integralmente al sig. e, a tal fine, la sig.ra CP_1 Pt_1
dichiara espressamente di rinunciarvi, autorizzando il sig.
[...]
al suo prelievo ed incasso, nonché autorizzandone la CP_1 sua chiusura poiché ciascuno avrà un proprio rapporto di c/c esclusivo;
9) i genitori concederanno il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti dei figli;
10) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano
8 di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione alla pregressa gestione patrimoniale della famiglia;
11) le spese e gli oneri relativi al procedimento di separazione sono a carico reciproco di entrambe le parti (compensate tra le parti) e ciascuno provvederà alla liquidazione di spese e compensi del proprio avvocato.”.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con sentenza parziale dell'8/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
* * *
1. La domanda di scioglimento del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi del 2/10/2024; inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
9 Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a IN Di GR (CH) il 25/2/2012 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di IN Di GR (CH) al n. 1, parte I dell'anno 2012.
2. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
3. Le spese di lite sono integralmente compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a IN Di GR (CH) il 25/2/2012 e trascritto CP_1 nel Registro dello Stato Civile del comune di IN Di GR (CH) al n. 1, parte I dell'anno 2012;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
10 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN Di GR
(CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16/6/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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