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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2688/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2688 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bibbiena, Piazza Parte_1 C.F._1
Generale Raffaello Sacconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Dei che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza P.IVA_1 del Pozzetto n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bartalena che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 3 comma, c.p.c.;
- convenuto nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Controparte_2 C.F._2
Lungarno Galilei n. 2, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Tortorella che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- terzo chiamato
e contro
(P.I. ), in persona dell'omonimo titolare, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Pisa, Via Novecchio n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Marroni che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- terza chiamata Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto il giudizio il Parte_1
di Pisa, – chiedendo al CP_1 Controparte_1 Controparte_1 tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, contraris reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'esclusiva responsabilità del
in ordine ai danni subiti Controparte_4 dall'appartamento dell'attrice, e per l'effetto condannare il Controparte_4
a corrispondere all'attrice € 2.015,20 quale corrispettivo per i lavori
[...] di ripristino dell'appartamento ed € 6.148,20 a titolo di deprezzamento del bene immobile, nonché a rimborsare all'attrice la somma complessiva di € 5.571,26 per spese legali relative al procedimento di negoziazione assistita e al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato presso il
Tribunale di Pisa (R.G. n. 3207/18), il tutto oltre interesse dalla data del deposito del ricorso ex art.
696 bis c.p.c. fino al saldo;
condannare inoltre il Controparte_4
a risarcire i danni subiti dall'attrice in conseguenza dei disagi e delle limitazioni patiti
[...]
e patiendi, anche in relazione alla parziale insalubrità dell'appartamento, somma da determinarsi in via equitativa e che si quantifica fin d'ora in € 10.000,00; con vittoria di spese e compensi professionali”.
La difesa attrice ha premesso di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito al piano primo del più ampio fabbricato riferibile al convenuto e di avere subito danni alla propria CP_1 abitazione a seguito di infiltrazioni di acqua che avrebbero, in tesi, cagionato gravi ammaloramenti dell'intonaco, della tinteggiatura e della carta da parati nella cucina, nelle due camere da letto e nei due bagni. Ciò premesso, a sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che i danni sofferti sarebbero derivati dalla non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto effettuati dal condominio nell'anno 2015: nell'occasione, infatti, la canna fumaria posta sul tetto e inclusa nella muratura dell'edificio non sarebbe stata adeguatamente impermeabilizzata ed avrebbe consentito all'acqua piovana di convogliare nelle intercapedini della muratura.
Il danno lamentato dall'attrice attiene ai costi di rifacimento, al deprezzamento dell'immobile, alle spese di assistenza legale e al pregiudizio sofferto a causa dell'insalubrità degli ambienti, quest'ultimo da quantificarsi in via equitativa.
L'attrice ha altresì dedotto che il danno ed il nesso di causa con l'esecuzione dei lavori al tetto quali fatti costitutivi della domanda, sono stati oggetto di accertamento in sede di CP_5 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG n. 3207/2018). Con comparsa del 25.10.2019 si è costituito il convenuto, il quale ha chiesto, CP_1 preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale Controparte_2
Direttore dei Lavori, e della impresa quale ditta esecutrice delle Controparte_3 opere nel 2015
Nel merito, il ha chiesto, in tesi, il rigetto delle domande e, in ipotesi, la riduzione CP_1 del quantum risarcitorio con condanna dei terzi chiamati a tenerlo indenne da quanto dovuto.
Il convenuto ha altresì contestato che i danni lamentati dall'attrice e relativi ai locali W.C. siano causalmente dipesi dai lavori di rifacimento del tetto in quanto, stante l'impossibilità di accedere all'appartamento sovrastante, per il CT non sarebbe stato possibile verificare (e quindi escludere) la presenza di altre e diverse cause idonee a determinare le infiltrazioni.
Infine, quanto all'ammontare del danno, il convenuto ha eccepito la risarcibilità, al più, della somma omnicomprensiva di € 6.148,20, non potendo risarcirsi al contempo i costi per l'eliminazione dei vizi e il valore pari al deprezzamento dell'immobile. Parimenti non dovuti sarebbero le spese legali e il risarcimento del danno per insalubrità degli ambienti, avendo l'attrice svolto allegazioni solo generiche.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, in data 13.03.2020 si è costituito in giudizio
[...] il quale ha chiesto il rigetto integrale delle domande sulla scorta delle seguenti CP_2 eccezioni: - l'inopponibilità dell'elaborato redatto all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per non avervi preso parte;
- l'erroneità della CT, in quanto non preceduta da alcun accertamento nelle abitazioni sovrastanti quella dell'attrice e, dunque, il difetto di causalità tra i lavori al tetto e i danni lamentati in questa sede;
- l'incompatibilità dei danni lamentati dall'attrice con l'eventuale vizio riscontrato all'impermeabilizzazione della canna fumaria;
- l'assenza di responsabilità, attesa l'impossibilità per il direttore lavori di verificare ogni singolo aspetto della fase esecutiva delle lavorazioni;
- l'errata quantificazione del danno, da individuarsi al più nella minor somma di €
6.148,20.
Si è costituita, infine, la ditta anch'essa chiedendo il rigetto delle Controparte_6 domande avversarie. La terza chiamata, a sostegno della propria posizione, ha in parte condiviso le difese del terzo uanto all'inopponibilità della Consulenza Tecnica Preventiva e alle CP_2 risultanze erronee della CT ivi redatta, e precisando di aver correttamente eseguito le opere commissionate dal . CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di Consulenza
Tecnica Preventiva, nonché mediante integrazione dell'elaborato peritale all'esito dell'accesso e della verifica dei locali sovrastanti l'abitazione dell'attrice (elaborato finale depositato in data 9.1.2024).
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice in data 24.5.2024. Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 13.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti, è pacifico che è proprietaria dell'unità immobiliare sita in Pisa, Via Parte_1
Vittorio Emanuele II n.20, nella quale risiede. Parimenti incontestato che detto immobile sia collocato al piano primo di più ampio fabbricato condominiale composto da tre piani fuori terra. Le parti, inoltre, non hanno contestato la presenza di infiltrazioni di acqua nell'abitazione dell'attrice, essendo per altro le stesse provate per tabulas e accertate all'esito del sopralluogo effettuato in occasione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e in occasione dell'integrazione della perizia, nel presente giudizio.
Controversa, tra le parti, è la causa delle denunciate infiltrazioni, nonché l'entità del danno conseguenza risarcibile dalle stesse derivato.
La difesa attrice ha dedotto che i fenomeni infiltrativi sono causalmente derivati dall'errata manutenzione della copertura del tetto e, in particolare, dalla errata impermeabilizzazione della canna fumaria ivi apposta. Il convenuto, pur contestando detta inferenza causale, ha CP_1 ritenuto responsabili i terzi chiamati, rispettivamente in qualità di esecutrice dei lavori e di Direttore dei Lavori intervenuti sui luoghi di causa nel 2015. Questi ultimi, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'erroneità dell'elaborato peritale redatto in sede di CTP e la carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a proprio carico. Il convenuto ed i terzi chiamati, inoltre, hanno contestato le singole voci di danno allegate dall'attrice, deducendo la carenza di prova del danno per insalubrità degli ambienti e l'impossibilità di riconoscere alcunché per la perdita di valore dell'immobile (non essendo possibile intervenire per ridurre in pristino lo stato dei luoghi).
Controverso, inoltre, il diritto di rivalsa del convenuto nei confronti della ditta e del CP_6
Direttore Lavori, ciascuno chiamato a rispondere ai sensi dell'art 1669 Controparte_2
c.c. ovvero ex art. 2043 c.c.).
2. Tale il thema decidendum, la domanda attorea è infondata essendo rimasta indimostrata, a monte, la condotta di omessa custodia (e manutenzione) del tetto dedotta in giudizio ai sensi CP_5 dell'art. 2051 c.c. (e, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c.) e risultando, al contrario, le infiltrazioni cagionate dalla condotta di terzi e non derivanti “dalla cosa comune”.
2.1. Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha natura oggettiva e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
In tale contesto, è imprescindibile che il danno lamentato derivi direttamente dalla res, con esclusione, ad esempio, delle condotte di terzi idonee ad incidere, recidendolo, sul nesso causale tra il bene e il pregiudizio arrecato alla sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato (condotte rientranti anche nella nozione lata di caso fortuito elaborata dalla giurisprudenza di legittimità).
Per ciò che in questa sede interessa, si osserva che di recente la Suprema Corte ha chiarito che il danno arrecato dall'appaltatore a terzi, derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto, non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051
c.c. (si veda, in termini, Cass. civ., sez. III, 16/02/2024, n.4288, in cui la Corte ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo CP_7 della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla . CP_8
2.2. Nella specie, dalla lettura dell'atto di citazione si ricava che l'attrice ha dedotto la responsabilità civile per i danni asseritamente cagionati al proprio immobile dall'acqua piovana che penetra dalla condotta fumaria in eternit sulla copertura dell'edificio inclusa nella murature che con il tempo ha perso la sua efficacia impermeabilizzante e da un'altra canna fumaria che ha “un collare impermeabilizzante del tutto inadeguato”, suscettibile di infiltrazioni meteoriche, con espresso richiamo agli artt. 2051 e 2043 c.c.; nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la difesa attrice ha ulteriormente domandato l'accertamento della “esclusiva” responsabilità del CP_1 convenuto ai sensi delle norme sopra richiamate.
Tuttavia, le allegazioni dell'attrice non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria, atteso che il CT, già in sede di consulenza tecnica preventiva (all. 17 all'atto di citazione), pur avendo accertato la presenza di infiltrazioni nella camera matrimoniale al primo piano dell'appartamento dell'attrice
(in corrispondenza di una vecchia canna fumaria otturata in maniera grossolana) e nella camera e bagno al piano soppalcato (in corrispondenza di una cavità del solaio), e pur avendo concluso per l'”imputabilità” di detti danni al , ha però osservato, in numerosi passaggi, che si trattava CP_1 di una zona interessata da lavori di rifacimento nel 2015, non impermeabilizzata a regola d'arte. La conclusione solo in apparenza sembra sovrapporre i piani della responsabilità ex art. 2051 con quella della ditta appaltatrice, poiché proseguendo nella lettura dell'elaborato emerge il riferimento ad una
“impermeabilizzazione arrangiata” che esclude la ventilata responsabilità del , recidendo CP_1 il nesso causale tra la res (tetto e le infiltrazioni (pag. 21 dell'elaborato, nel passaggio CP_5 in cui il CT ha accertato che vi è una cavità nel solaio, ma si tratta di zona interessata nel 2015 da lavori di rifacimento, non adeguatamente impermeabilizzata;
la conclusione è stata poi ribadita a pag.
9 dell'elaborato finale depositato nel presente giudizio, in cui si legge: “Il C.T.U. nella relazione peritale sosteneva che tali danni fossero stati causati da infiltrazioni provenienti dalla zona del tetto in cui è presente una canna fumaria in eternit e nella quale si ha l'angolo di congiunzione tra falda del tetto e parete del fabbricato adiacente. Tale zona di tetto, oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria del 2015, risultava a giudizio del C.T.U. non adeguatamente impermeabilizzata, con imperfezioni nelle pendenze, nei risvolti di guaina bituminosa, nella posa della guaina liquida e nei collari. La canna fumaria suddetta, localizzata praticamente sulla verticale della condotta fumaria che si vedeva affacciarsi nel soffitto danneggiato nella camera aveva agito da canale di Pt_1 convogliamento delle acque meteoriche.”).
Gli esiti di tale primo accertamento, fatti propri dal medesimo consulente nominato CT anche nell'ambito del presente giudizio (a pag. 24 si legge, tra l'altro: “Ciò nonostante, il C.T.U. ritiene di dover confermare quanto sostenuto nella relazione peritale di A.T.P., ovvero che i lavori di impermeabilizzazione e di rifinitura nell'ambito della manutenzione straordinaria del tetto eseguiti nel 2015 non erano stati realizzati completamente a regola d'arte, soprattutto CP_5 nella zona della canna fumaria posta proprio sulla verticale della zona oggetto di infiltrazione nel soffitto della camera.”), in contraddittorio con i terzi chiamati che non avevano preso parte al precedente procedimento, inducono ad escludere il nesso di causalità tra tetto condominiale ed infiltrazioni, trattandosi di un fenomeno patologico da ascrivere alla errata esecuzione delle opere di rifacimento di parte della copertura dell'edificio nel 2015.
Esclusa infatti la responsabilità di terzi per le infiltrazioni nel bagno, dovute piuttosto alla non sufficiente aereazione del locale e alla presenza eccessiva di umidità nell'ambiente, quando utilizzato, il CT (sempre a pag. 21) ha fatto nuovamente riferimento ai lavori di manutenzione del 2015 non caratterizzati da ottimale impermeabilizzazione delle zone “delicate” del tetto.
In sintesi, l'istruttoria ha consentito di accertare che la causa (unica) delle infiltrazioni risiede altrove,
e precisamente nella condotta di terzi (appaltatore), talchè è infondata la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condotta del non potrebbe ritenersi illecita neppure ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c., in assenza di una condotta contra ius.
2.3. Del resto, approfondendo quanto detto sul piano del nesso causale, le infiltrazioni sono state poste dal CT in rapporto eziologico con la scorretta impermeabilizzazione della canna fumaria sita sul tetto dell'edificio: quest'ultima, infatti, “non lascia dubbi sul nesso causale tra le possibili infiltrazioni di acqua piovana in quella zona di tetto e i danni riscontrati nella camera” (pag. 18 CT ex art. 696 bis c.p.c.) in quanto priva di adeguati risvolti di guaina bituminosa e, più in generale, trattata con lavorazioni non accurate del tetto che, di norma, richiedono abbaini e congiunzioni di facciate e falde. La conclusione, già all'epoca condivisibile, è stata ribadita in occasione dell'integrazione peritale disposta con ordinanza del 3.12.2022.
Il consulente del giudice – all'esito di apposita autorizzazione - ha effettuato l'accesso ai piani secondo e terzo del fabbricato condominiale, realizzando videoispezioni e saggi presso gli scarichi dei sanitari ivi collocati, dai quali è emersa l'assenza di concause idonee a determinare le infiltrazioni rilevate nell'abitazione dell'attrice. In uno degli appartamenti, in particolare, l'acqua è risultata ormai chiusa da anni e le tubazioni convogliano in una direzione totalmente diverse da quella ove si sono manifestate le efflorescenze di muffa nell'abitazione sottostante.
Individuata la causa esclusiva delle infiltrazioni, non è ipotizzabile una responsabilità del CP_1 nei termini dedotti dalla difesa attrice.
2.4. Proprio con riguardo al titolo di responsabilità dedotto in giudizio, è appena il caso di precisare che il paradigma di responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c. presuppone sempre la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la stessa e il danno (nella specie, le lamentate infiltrazioni), entrambi derivati dal potere di signoria sulla res che ha il Condominio;
laddove, come nella specie, la condotta “illecita” sia stata accertata in termini del tutto diversi da quelli prospettati dalla difesa attrice (e ciò, si ripete, sin dal giudizio ex art 696 bis c.p.c.), incombeva su quest'ultima estendere la domanda, come precisata o modificata, anche nei confronti dell'appaltatrice ed eventualmente del direttore dei lavori per l'accertamento di una loro responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno ovvero introdurre domanda nei confronti dell'amministratore del condominio, ad esempio, per non avere diligentemente vigilato sull'esecuzione dei lavori o per avere errato nella scelta dell'appaltatrice.
A ben vedere, si tratta di domande non proposte dalla difesa attrice, la quale, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n 1 c.p.c. ha insistito per l'accertamento della “esclusiva” responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in via subordinata, 2043 c.c.), senza nulla aggiungere in CP_1 ordine alla (eventuale) responsabilità di terzi.
In assenza di espressa domanda, è precluso al giudice l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore (ed eventualmente del DDL) per l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, oggetto di accertamento incidentale nel presente giudizio.
3. In conclusione, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice nei confronti del è infondata CP_1
e non vi è alcuna domanda svolta dalla medesima attrice verso i terzi chiamati (con impossibilità, per questo giudice, di andare oltre quanto allegato e domandato dalla parte).
E' del pari infondata la domanda di condanna al rimborso dei costi e delle spese sostenute in sede di consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c., in presenza della soccombenza dell'attrice nell'ambito del presente giudizio. 4. Attesa la infondatezza della domanda di parte attrice, resta assorbita la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati, proposta solo in via CP_1 subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
5. Le spese di lite del convenuto sono poste a carico dell'attrice, in applicazione del CP_1 principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del
DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Trattandosi di chiamata in causa non del tutto arbitraria o manifestamente inammissibile, le spese sostenute dai terzi chiamati sono del pari poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate secondo i parametri poc'anzi indicati.
Le spese di CT – già liquidate con separato decreto - sono poste definitivamente a carico dell'attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande attoree;
DICHIARA ASSORBITE le domande svolte dal convenuto verso i terzi chiamati;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 convenuto, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
della ditta , che si liquidano in € 2.540,00 per CP_2 Controparte_3 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuno dei terzi chiamati;
PONE le spese di CT, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice.
Si comunichi.
Pisa, 30 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2688 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bibbiena, Piazza Parte_1 C.F._1
Generale Raffaello Sacconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Dei che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza P.IVA_1 del Pozzetto n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bartalena che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 3 comma, c.p.c.;
- convenuto nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Controparte_2 C.F._2
Lungarno Galilei n. 2, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Tortorella che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- terzo chiamato
e contro
(P.I. ), in persona dell'omonimo titolare, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Pisa, Via Novecchio n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Marroni che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- terza chiamata Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto il giudizio il Parte_1
di Pisa, – chiedendo al CP_1 Controparte_1 Controparte_1 tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, contraris reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'esclusiva responsabilità del
in ordine ai danni subiti Controparte_4 dall'appartamento dell'attrice, e per l'effetto condannare il Controparte_4
a corrispondere all'attrice € 2.015,20 quale corrispettivo per i lavori
[...] di ripristino dell'appartamento ed € 6.148,20 a titolo di deprezzamento del bene immobile, nonché a rimborsare all'attrice la somma complessiva di € 5.571,26 per spese legali relative al procedimento di negoziazione assistita e al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato presso il
Tribunale di Pisa (R.G. n. 3207/18), il tutto oltre interesse dalla data del deposito del ricorso ex art.
696 bis c.p.c. fino al saldo;
condannare inoltre il Controparte_4
a risarcire i danni subiti dall'attrice in conseguenza dei disagi e delle limitazioni patiti
[...]
e patiendi, anche in relazione alla parziale insalubrità dell'appartamento, somma da determinarsi in via equitativa e che si quantifica fin d'ora in € 10.000,00; con vittoria di spese e compensi professionali”.
La difesa attrice ha premesso di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito al piano primo del più ampio fabbricato riferibile al convenuto e di avere subito danni alla propria CP_1 abitazione a seguito di infiltrazioni di acqua che avrebbero, in tesi, cagionato gravi ammaloramenti dell'intonaco, della tinteggiatura e della carta da parati nella cucina, nelle due camere da letto e nei due bagni. Ciò premesso, a sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che i danni sofferti sarebbero derivati dalla non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto effettuati dal condominio nell'anno 2015: nell'occasione, infatti, la canna fumaria posta sul tetto e inclusa nella muratura dell'edificio non sarebbe stata adeguatamente impermeabilizzata ed avrebbe consentito all'acqua piovana di convogliare nelle intercapedini della muratura.
Il danno lamentato dall'attrice attiene ai costi di rifacimento, al deprezzamento dell'immobile, alle spese di assistenza legale e al pregiudizio sofferto a causa dell'insalubrità degli ambienti, quest'ultimo da quantificarsi in via equitativa.
L'attrice ha altresì dedotto che il danno ed il nesso di causa con l'esecuzione dei lavori al tetto quali fatti costitutivi della domanda, sono stati oggetto di accertamento in sede di CP_5 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG n. 3207/2018). Con comparsa del 25.10.2019 si è costituito il convenuto, il quale ha chiesto, CP_1 preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale Controparte_2
Direttore dei Lavori, e della impresa quale ditta esecutrice delle Controparte_3 opere nel 2015
Nel merito, il ha chiesto, in tesi, il rigetto delle domande e, in ipotesi, la riduzione CP_1 del quantum risarcitorio con condanna dei terzi chiamati a tenerlo indenne da quanto dovuto.
Il convenuto ha altresì contestato che i danni lamentati dall'attrice e relativi ai locali W.C. siano causalmente dipesi dai lavori di rifacimento del tetto in quanto, stante l'impossibilità di accedere all'appartamento sovrastante, per il CT non sarebbe stato possibile verificare (e quindi escludere) la presenza di altre e diverse cause idonee a determinare le infiltrazioni.
Infine, quanto all'ammontare del danno, il convenuto ha eccepito la risarcibilità, al più, della somma omnicomprensiva di € 6.148,20, non potendo risarcirsi al contempo i costi per l'eliminazione dei vizi e il valore pari al deprezzamento dell'immobile. Parimenti non dovuti sarebbero le spese legali e il risarcimento del danno per insalubrità degli ambienti, avendo l'attrice svolto allegazioni solo generiche.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, in data 13.03.2020 si è costituito in giudizio
[...] il quale ha chiesto il rigetto integrale delle domande sulla scorta delle seguenti CP_2 eccezioni: - l'inopponibilità dell'elaborato redatto all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per non avervi preso parte;
- l'erroneità della CT, in quanto non preceduta da alcun accertamento nelle abitazioni sovrastanti quella dell'attrice e, dunque, il difetto di causalità tra i lavori al tetto e i danni lamentati in questa sede;
- l'incompatibilità dei danni lamentati dall'attrice con l'eventuale vizio riscontrato all'impermeabilizzazione della canna fumaria;
- l'assenza di responsabilità, attesa l'impossibilità per il direttore lavori di verificare ogni singolo aspetto della fase esecutiva delle lavorazioni;
- l'errata quantificazione del danno, da individuarsi al più nella minor somma di €
6.148,20.
Si è costituita, infine, la ditta anch'essa chiedendo il rigetto delle Controparte_6 domande avversarie. La terza chiamata, a sostegno della propria posizione, ha in parte condiviso le difese del terzo uanto all'inopponibilità della Consulenza Tecnica Preventiva e alle CP_2 risultanze erronee della CT ivi redatta, e precisando di aver correttamente eseguito le opere commissionate dal . CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di Consulenza
Tecnica Preventiva, nonché mediante integrazione dell'elaborato peritale all'esito dell'accesso e della verifica dei locali sovrastanti l'abitazione dell'attrice (elaborato finale depositato in data 9.1.2024).
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice in data 24.5.2024. Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 13.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
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1. Nei fatti, è pacifico che è proprietaria dell'unità immobiliare sita in Pisa, Via Parte_1
Vittorio Emanuele II n.20, nella quale risiede. Parimenti incontestato che detto immobile sia collocato al piano primo di più ampio fabbricato condominiale composto da tre piani fuori terra. Le parti, inoltre, non hanno contestato la presenza di infiltrazioni di acqua nell'abitazione dell'attrice, essendo per altro le stesse provate per tabulas e accertate all'esito del sopralluogo effettuato in occasione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e in occasione dell'integrazione della perizia, nel presente giudizio.
Controversa, tra le parti, è la causa delle denunciate infiltrazioni, nonché l'entità del danno conseguenza risarcibile dalle stesse derivato.
La difesa attrice ha dedotto che i fenomeni infiltrativi sono causalmente derivati dall'errata manutenzione della copertura del tetto e, in particolare, dalla errata impermeabilizzazione della canna fumaria ivi apposta. Il convenuto, pur contestando detta inferenza causale, ha CP_1 ritenuto responsabili i terzi chiamati, rispettivamente in qualità di esecutrice dei lavori e di Direttore dei Lavori intervenuti sui luoghi di causa nel 2015. Questi ultimi, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'erroneità dell'elaborato peritale redatto in sede di CTP e la carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a proprio carico. Il convenuto ed i terzi chiamati, inoltre, hanno contestato le singole voci di danno allegate dall'attrice, deducendo la carenza di prova del danno per insalubrità degli ambienti e l'impossibilità di riconoscere alcunché per la perdita di valore dell'immobile (non essendo possibile intervenire per ridurre in pristino lo stato dei luoghi).
Controverso, inoltre, il diritto di rivalsa del convenuto nei confronti della ditta e del CP_6
Direttore Lavori, ciascuno chiamato a rispondere ai sensi dell'art 1669 Controparte_2
c.c. ovvero ex art. 2043 c.c.).
2. Tale il thema decidendum, la domanda attorea è infondata essendo rimasta indimostrata, a monte, la condotta di omessa custodia (e manutenzione) del tetto dedotta in giudizio ai sensi CP_5 dell'art. 2051 c.c. (e, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c.) e risultando, al contrario, le infiltrazioni cagionate dalla condotta di terzi e non derivanti “dalla cosa comune”.
2.1. Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha natura oggettiva e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
In tale contesto, è imprescindibile che il danno lamentato derivi direttamente dalla res, con esclusione, ad esempio, delle condotte di terzi idonee ad incidere, recidendolo, sul nesso causale tra il bene e il pregiudizio arrecato alla sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato (condotte rientranti anche nella nozione lata di caso fortuito elaborata dalla giurisprudenza di legittimità).
Per ciò che in questa sede interessa, si osserva che di recente la Suprema Corte ha chiarito che il danno arrecato dall'appaltatore a terzi, derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto, non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051
c.c. (si veda, in termini, Cass. civ., sez. III, 16/02/2024, n.4288, in cui la Corte ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo CP_7 della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla . CP_8
2.2. Nella specie, dalla lettura dell'atto di citazione si ricava che l'attrice ha dedotto la responsabilità civile per i danni asseritamente cagionati al proprio immobile dall'acqua piovana che penetra dalla condotta fumaria in eternit sulla copertura dell'edificio inclusa nella murature che con il tempo ha perso la sua efficacia impermeabilizzante e da un'altra canna fumaria che ha “un collare impermeabilizzante del tutto inadeguato”, suscettibile di infiltrazioni meteoriche, con espresso richiamo agli artt. 2051 e 2043 c.c.; nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la difesa attrice ha ulteriormente domandato l'accertamento della “esclusiva” responsabilità del CP_1 convenuto ai sensi delle norme sopra richiamate.
Tuttavia, le allegazioni dell'attrice non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria, atteso che il CT, già in sede di consulenza tecnica preventiva (all. 17 all'atto di citazione), pur avendo accertato la presenza di infiltrazioni nella camera matrimoniale al primo piano dell'appartamento dell'attrice
(in corrispondenza di una vecchia canna fumaria otturata in maniera grossolana) e nella camera e bagno al piano soppalcato (in corrispondenza di una cavità del solaio), e pur avendo concluso per l'”imputabilità” di detti danni al , ha però osservato, in numerosi passaggi, che si trattava CP_1 di una zona interessata da lavori di rifacimento nel 2015, non impermeabilizzata a regola d'arte. La conclusione solo in apparenza sembra sovrapporre i piani della responsabilità ex art. 2051 con quella della ditta appaltatrice, poiché proseguendo nella lettura dell'elaborato emerge il riferimento ad una
“impermeabilizzazione arrangiata” che esclude la ventilata responsabilità del , recidendo CP_1 il nesso causale tra la res (tetto e le infiltrazioni (pag. 21 dell'elaborato, nel passaggio CP_5 in cui il CT ha accertato che vi è una cavità nel solaio, ma si tratta di zona interessata nel 2015 da lavori di rifacimento, non adeguatamente impermeabilizzata;
la conclusione è stata poi ribadita a pag.
9 dell'elaborato finale depositato nel presente giudizio, in cui si legge: “Il C.T.U. nella relazione peritale sosteneva che tali danni fossero stati causati da infiltrazioni provenienti dalla zona del tetto in cui è presente una canna fumaria in eternit e nella quale si ha l'angolo di congiunzione tra falda del tetto e parete del fabbricato adiacente. Tale zona di tetto, oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria del 2015, risultava a giudizio del C.T.U. non adeguatamente impermeabilizzata, con imperfezioni nelle pendenze, nei risvolti di guaina bituminosa, nella posa della guaina liquida e nei collari. La canna fumaria suddetta, localizzata praticamente sulla verticale della condotta fumaria che si vedeva affacciarsi nel soffitto danneggiato nella camera aveva agito da canale di Pt_1 convogliamento delle acque meteoriche.”).
Gli esiti di tale primo accertamento, fatti propri dal medesimo consulente nominato CT anche nell'ambito del presente giudizio (a pag. 24 si legge, tra l'altro: “Ciò nonostante, il C.T.U. ritiene di dover confermare quanto sostenuto nella relazione peritale di A.T.P., ovvero che i lavori di impermeabilizzazione e di rifinitura nell'ambito della manutenzione straordinaria del tetto eseguiti nel 2015 non erano stati realizzati completamente a regola d'arte, soprattutto CP_5 nella zona della canna fumaria posta proprio sulla verticale della zona oggetto di infiltrazione nel soffitto della camera.”), in contraddittorio con i terzi chiamati che non avevano preso parte al precedente procedimento, inducono ad escludere il nesso di causalità tra tetto condominiale ed infiltrazioni, trattandosi di un fenomeno patologico da ascrivere alla errata esecuzione delle opere di rifacimento di parte della copertura dell'edificio nel 2015.
Esclusa infatti la responsabilità di terzi per le infiltrazioni nel bagno, dovute piuttosto alla non sufficiente aereazione del locale e alla presenza eccessiva di umidità nell'ambiente, quando utilizzato, il CT (sempre a pag. 21) ha fatto nuovamente riferimento ai lavori di manutenzione del 2015 non caratterizzati da ottimale impermeabilizzazione delle zone “delicate” del tetto.
In sintesi, l'istruttoria ha consentito di accertare che la causa (unica) delle infiltrazioni risiede altrove,
e precisamente nella condotta di terzi (appaltatore), talchè è infondata la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condotta del non potrebbe ritenersi illecita neppure ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c., in assenza di una condotta contra ius.
2.3. Del resto, approfondendo quanto detto sul piano del nesso causale, le infiltrazioni sono state poste dal CT in rapporto eziologico con la scorretta impermeabilizzazione della canna fumaria sita sul tetto dell'edificio: quest'ultima, infatti, “non lascia dubbi sul nesso causale tra le possibili infiltrazioni di acqua piovana in quella zona di tetto e i danni riscontrati nella camera” (pag. 18 CT ex art. 696 bis c.p.c.) in quanto priva di adeguati risvolti di guaina bituminosa e, più in generale, trattata con lavorazioni non accurate del tetto che, di norma, richiedono abbaini e congiunzioni di facciate e falde. La conclusione, già all'epoca condivisibile, è stata ribadita in occasione dell'integrazione peritale disposta con ordinanza del 3.12.2022.
Il consulente del giudice – all'esito di apposita autorizzazione - ha effettuato l'accesso ai piani secondo e terzo del fabbricato condominiale, realizzando videoispezioni e saggi presso gli scarichi dei sanitari ivi collocati, dai quali è emersa l'assenza di concause idonee a determinare le infiltrazioni rilevate nell'abitazione dell'attrice. In uno degli appartamenti, in particolare, l'acqua è risultata ormai chiusa da anni e le tubazioni convogliano in una direzione totalmente diverse da quella ove si sono manifestate le efflorescenze di muffa nell'abitazione sottostante.
Individuata la causa esclusiva delle infiltrazioni, non è ipotizzabile una responsabilità del CP_1 nei termini dedotti dalla difesa attrice.
2.4. Proprio con riguardo al titolo di responsabilità dedotto in giudizio, è appena il caso di precisare che il paradigma di responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c. presuppone sempre la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la stessa e il danno (nella specie, le lamentate infiltrazioni), entrambi derivati dal potere di signoria sulla res che ha il Condominio;
laddove, come nella specie, la condotta “illecita” sia stata accertata in termini del tutto diversi da quelli prospettati dalla difesa attrice (e ciò, si ripete, sin dal giudizio ex art 696 bis c.p.c.), incombeva su quest'ultima estendere la domanda, come precisata o modificata, anche nei confronti dell'appaltatrice ed eventualmente del direttore dei lavori per l'accertamento di una loro responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno ovvero introdurre domanda nei confronti dell'amministratore del condominio, ad esempio, per non avere diligentemente vigilato sull'esecuzione dei lavori o per avere errato nella scelta dell'appaltatrice.
A ben vedere, si tratta di domande non proposte dalla difesa attrice, la quale, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n 1 c.p.c. ha insistito per l'accertamento della “esclusiva” responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in via subordinata, 2043 c.c.), senza nulla aggiungere in CP_1 ordine alla (eventuale) responsabilità di terzi.
In assenza di espressa domanda, è precluso al giudice l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore (ed eventualmente del DDL) per l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, oggetto di accertamento incidentale nel presente giudizio.
3. In conclusione, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice nei confronti del è infondata CP_1
e non vi è alcuna domanda svolta dalla medesima attrice verso i terzi chiamati (con impossibilità, per questo giudice, di andare oltre quanto allegato e domandato dalla parte).
E' del pari infondata la domanda di condanna al rimborso dei costi e delle spese sostenute in sede di consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c., in presenza della soccombenza dell'attrice nell'ambito del presente giudizio. 4. Attesa la infondatezza della domanda di parte attrice, resta assorbita la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati, proposta solo in via CP_1 subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
5. Le spese di lite del convenuto sono poste a carico dell'attrice, in applicazione del CP_1 principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del
DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Trattandosi di chiamata in causa non del tutto arbitraria o manifestamente inammissibile, le spese sostenute dai terzi chiamati sono del pari poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate secondo i parametri poc'anzi indicati.
Le spese di CT – già liquidate con separato decreto - sono poste definitivamente a carico dell'attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande attoree;
DICHIARA ASSORBITE le domande svolte dal convenuto verso i terzi chiamati;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 convenuto, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
della ditta , che si liquidano in € 2.540,00 per CP_2 Controparte_3 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuno dei terzi chiamati;
PONE le spese di CT, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice.
Si comunichi.
Pisa, 30 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino